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Direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,

L’articolo 191 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabilisce gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente e di utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. Istituisce l’obbligo di sostenere tutte le azioni dell’Unione attraverso un alto livello di protezione basato sul principio della precauzione e sui principi dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente nonché sul principio «chi inquina paga».

L’obiettivo della presente direttiva è di ridurre per quanto possibile il verificarsi di incidenti gravi legati alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e di limitarne le conseguenze, aumentando così la protezione dell’ambiente marino e delle economie costiere dall’inquinamento, fissando nel contempo le condizioni minime di sicurezza per la ricerca e lo sfruttamento in mare nel settore degli idrocarburi, limitando possibili interruzioni della produzione energetica interna dell’Unione e migliorando i meccanismi di risposta in caso di incidente.

La presente direttiva dovrebbe applicarsi non solo ai futuri impianti e operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, bensì anche agli impianti esistenti, fatti salvi i regimi transitori.

Gli incidenti gravi relativi alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi possono avere conseguenze devastanti e irreversibili sull’ambiente marino e costiero, nonché rilevanti impatti negativi sulle economie costiere.

Gli incidenti legati alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, in particolare l’incidente nel Golfo del Messico nel 2010, hanno sensibilizzato l’opinione pubblica circa i rischi legati alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e hanno dato avvio a una revisione delle politiche volte a garantire la sicurezza di tali operazioni. La Commissione ha avviato un riesame delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e ha espresso il proprio parere iniziale sulla loro sicurezza nella sua comunicazione «Affrontare la sfida della sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi» del 13 ottobre 2010. Il Parlamento europeo ha adottato risoluzioni in materia il 7 ottobre 2010 e il 13 settembre 2011. I ministri dell’energia degli Stati membri hanno espresso il loro parere nelle conclusioni del Consiglio del 3 dicembre 2010.

I rischi relativi a gravi incidenti in mare nel settore degli idrocarburi sono significativi. Riducendo il rischio di inquinamento marino, la presente direttiva dovrebbe pertanto contribuire ad assicurare la protezione dell’ambiente marino e in particolare il raggiungimento o il mantenimento di un buono stato ecologico al più tardi entro il 2020, obiettivo stabilito nella direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino)3.

La direttiva 2008/56/CE si propone di affrontare, come uno dei suoi obiettivi principali, l’impatto cumulativo di tutte le attività sull’ambiente marino e costituisce il pilastro ambientale della politica marittima integrata. Tale politica riguarda le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi in quanto richiede il collegamento delle problematiche specifiche di ogni settore economico all’obiettivo generale di garantire una conoscenza globale degli oceani, dei mari e delle zone costiere, allo scopo di elaborare un approccio coerente nei confronti dei mari, tenendo conto di tutti gli aspetti economici, ambientali e sociali attraverso l’uso della pianificazione dello spazio marittimo e delle conoscenze oceanografiche.

Le industrie del settore degli idrocarburi che operano in mare hanno sede in diverse zone dell’Unione e sono previsti nuovi progetti locali nel mare degli Stati membri, con sviluppi tecnologici che consentono di effettuare perforazioni in condizioni più difficili. La produzione in mare di idrocarburi è un elemento significativo per la sicurezza dell’approvvigionamento energetico dell’Unione.

La divergenza e la frammentazione del quadro normativo vigente relativo alla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi nell’Unione e le attuali pratiche di sicurezza del settore non garantiscono in modo pienamente soddisfacente la minimizzazione del rischio di incidenti in mare nell’Unione, né che sia tempestivamente fornita la risposta più efficace in caso di incidente nel mare degli Stati membri. A norma dei regimi di responsabilità esistenti, la parte responsabile può non essere sempre chiaramente identificabile e non essere in grado o non essere tenuta a pagare tutte le spese necessarie a riparare i danni che ha causato. La parte responsabile dovrebbe sempre essere chiaramente identificabile prima dell’avvio delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.

Ai sensi della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi4, le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi nell’Unione sono subordinate all’ottenimento di un’autorizzazione. In questo contesto, l’autorità competente per il rilascio delle licenze è tenuta a prendere in considerazione i rischi tecnici e finanziari e, se del caso, i precedenti in termini di affidabilità dei candidati che richiedono licenze esclusive per l’esplorazione e la coltivazione. È necessario garantire che in sede di esame della capacità tecnica e finanziaria del licenziatario, l’autorità competente per il rilascio delle licenze valuti a fondo anche la sua capacità di garantire in maniera costante operazioni sicure ed efficaci in tutte le condizioni prevedibili. Nel valutare la capacità finanziaria delle entità che fanno richiesta di autorizzazione a norma della direttiva 94/22/CE, gli Stati membri dovrebbero verificare che tali entità abbiano fornito prove adeguate che sono state o devono essere prese misure idonee per coprire le responsabilità derivanti da incidenti gravi.

È necessario chiarire che i titolari delle autorizzazioni per le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi a norma della direttiva 94/22/CE sono anche gli «operatori responsabili» a norma della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale5, e che non dovrebbero delegare le proprie responsabilità a tale riguardo a terzi contraenti incaricati.

Sebbene le autorizzazioni generali a norma della direttiva 94/22/CE garantiscano ai licenziatari diritti esclusivi per esplorare o coltivare petrolio o gas all’interno di una determinata area autorizzata, è opportuno che le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi all’interno di detta area siano soggette a una continua vigilanza normativa specializzata da parte degli Stati membri, onde garantire che siano messi in atto controlli efficaci per prevenire gli incidenti gravi e limitare l’impatto di questi ultimi sulle persone, l’ambiente e la sicurezza dell’approvvigionamento energetico.

Le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi dovrebbero essere svolte solo da operatori designati dai licenziatari o dalle autorità competenti per il rilascio delle licenze. L’operatore può essere un terzo o il licenziatario o uno dei licenziatari a seconda degli accordi commerciali o dei requisiti amministrativi nazionali. L’operatore dovrebbe sempre essere l’entità con la responsabilità primaria per la sicurezza delle operazioni e dovrebbe in qualsiasi momento essere in grado di agire a tale riguardo. Tale ruolo differisce in funzione della fase specifica delle attività oggetto della licenza. Il ruolo dell’operatore consiste pertanto nell’effettuare operazioni di pozzo nella fase di esplorazione e nel gestire un impianto di produzione nella fase di coltivazione. Dovrebbe essere possibile che l’operatore di un pozzo nella fase di esplorazione e l’operatore di un impianto di produzione siano la stessa entità per una determinata area autorizzata.

Gli operatori dovrebbero ridurre il rischio di incidente grave fino a raggiungere un livello minimo ragionevole oltre il quale il costo di un’ulteriore riduzione del rischio sarebbe assolutamente sproporzionato rispetto ai vantaggi di tale riduzione. L’attuabilità ragionevole delle misure di riduzione del rischio dovrebbe essere riesaminata periodicamente sulla scorta delle nuove conoscenze e degli sviluppi tecnologici. Nel valutare se il tempo, i costi e gli sforzi sarebbero assolutamente sproporzionati rispetto ai vantaggi di un’ulteriore riduzione del rischio, si dovrebbe tener conto dei livelli di rischio delle migliori pratiche compatibili con la conduzione delle operazioni.

È importante garantire che al pubblico sia fornita tempestivamente la possibilità effettiva di partecipare al processo decisionale per le operazioni che possono avere effetti significativi sull’ambiente nell’Unione. Questa politica è in linea con gli impegni internazionali dell’Unione, quali la convenzione UN/ECE sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale6 (convenzione di Aarhus). L’articolo 6 della convenzione di Aarhus prevede la partecipazione del pubblico alle decisioni relative alle attività specifiche elencate nell’allegato I della convenzione e ad attività non elencate in tale allegato che possano avere effetti rilevanti sull’ambiente. L’articolo 7 della convenzione di Aarhus richiede la partecipazione del pubblico ai piani e ai programmi relativi all’ambiente.

Negli atti giuridici dell’Unione esistono prescrizioni pertinenti in relazione allo sviluppo di piani e progetti, in particolare nella direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente7, nella direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale8, nella direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati9, e nella direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose10. Tuttavia, non tutte le operazioni esplorative in mare nel settore degli idrocarburi sono contemplate dalle vigenti prescrizioni dell’Unione sulla partecipazione del pubblico. Ciò vale soprattutto per il processo decisionale che mira o potrebbe portare all’inizio delle operazioni esplorative da un impianto non destinato alla produzione. Tuttavia, tali operazioni esplorative possono in determinate circostanze avere effetti significativi sull’ambiente e il processo decisionale dovrebbe pertanto prevedere la partecipazione del pubblico come previsto dalla convenzione di Aarhus.

All’interno dell’Unione esistono già esempi di buon livello nell’ambito delle pratiche normative nazionali legate alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi. Tuttavia, tali pratiche non sono applicate in modo uniforme all’interno dell’Unione e nessuno Stato membro ha ancora inserito nella propria legislazione tutte le migliori pratiche regolamentari per prevenire incidenti gravi o per limitare le conseguenze per la vita e la salute umana e per l’ambiente. Le migliori pratiche regolamentari sono necessarie per produrre una regolamentazione efficace che garantisca le norme di sicurezza più elevate e protegga l’ambiente, e possono essere conseguite, tra l’altro, affidando queste funzioni a un’autorità competente che possa attingere risorse da uno o più organismi nazionali.

Conformemente alla direttiva 92/91/CEE del Consiglio, del 3 novembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive durante la perforazione (undicesima direttiva particolare a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)11, i lavoratori e/o i loro rappresentanti dovrebbero essere consultati in materia di sicurezza e salute sul lavoro nonché essere autorizzati a prendere parte alle discussioni riguardanti qualunque aspetto legato alla sicurezza e alla salute sul lavoro. Inoltre, la migliore pratica nell’Unione consiste in meccanismi di consultazione che devono essere istituiti formalmente dagli Stati membri su base tripartita con la partecipazione dell’autorità competente, di operatori e proprietari e di rappresentanti dei lavoratori. La convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro concernente le consultazioni tripartite (norme internazionali sul lavoro), 1976 (n. 144) costituisce un esempio di questo tipo di consultazione formale.

Gli Stati membri dovrebbero assicurare che l’autorità competente abbia la facoltà giuridica e le risorse necessarie per essere in grado di adottare misure esecutive efficaci, proporzionate e trasparenti, tra cui, se del caso, la cessazione delle operazioni, nei casi di prestazioni di sicurezza e protezione dell’ambiente insoddisfacenti da parte degli operatori e dei proprietari.

Dovrebbero essere assicurate l’indipendenza e l’obiettività dell’autorità competente. A tale riguardo, l’esperienza acquisita da incidenti gravi dimostra chiaramente che l’organizzazione delle competenze amministrative all’interno di uno Stato membro può evitare i conflitti di interesse, separando chiaramente le funzioni di regolamentazione e le decisioni connesse in materia di sicurezza in mare e ambiente dalle funzioni di regolamentazione riguardanti lo sviluppo economico delle risorse naturali in mare, compresi il rilascio delle licenze e la gestione dei ricavi. Il modo migliore per evitare tali conflitti di interessi è una separazione completa dell’autorità competente dalle funzioni relative allo sviluppo economico delle risorse naturali in mare.

Tuttavia, una separazione completa dell’autorità competente dallo sviluppo economico delle risorse naturali in mare può risultare sproporzionata se uno Stato membro presenta un basso livello di operazioni in mare nel settore degli idrocarburi. In tal caso, lo Stato membro interessato dovrebbe porre in essere il miglior regime alternativo per assicurare l’indipendenza e l’obiettività dell’autorità competente.

È necessaria una normativa specifica che affronti i grandi rischi attinenti al settore degli idrocarburi in mare, nella fattispecie in materia di sicurezza del processo, contenimento sicuro degli idrocarburi, integrità strutturale, prevenzione di incendi ed esplosioni, evacuazione e soccorso nonché limitazione dell’impatto ambientale a seguito di un incidente grave.

La presente direttiva dovrebbe applicarsi fatte salve tutte le prescrizioni previste da altro atto giuridico dell’Unione, specialmente nel settore della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, in particolare dalla direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro12, e dalla direttiva 92/91/CEE.

È necessario applicare la regolamentazione in mare sia alle operazioni svolte su impianti fissi sia a quelle su impianti mobili, e all’intero ciclo di vita delle attività di esplorazione e produzione, dalla progettazione alla dismissione e all’abbandono definitivo.

Le migliori pratiche attualmente disponibili per la prevenzione di gravi incidenti nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi sono basate su un approccio orientato alla definizione di obiettivi e sul raggiungimento di risultati desiderabili attraverso una valutazione approfondita del rischio e sistemi di gestione affidabili.

In base alle migliori pratiche nell’Unione, gli operatori e i proprietari sono incoraggiati a porre in essere efficaci politiche aziendali in materia di sicurezza e ambiente e ad attuarle nell’ambito di un sistema globale di gestione della sicurezza e dell’ambiente e di un piano di risposta alle emergenze. Al fine di definire opportune modalità di prevenzione degli incidenti gravi gli operatori e i proprietari dovrebbero individuare in modo completo e sistematico tutti gli scenari di incidenti gravi legati a tutte le attività pericolose che possono essere svolte su tale impianto, compreso l’impatto ambientale di un incidente grave. Tali migliori pratiche richiedono anche una valutazione della probabilità e delle conseguenze e, pertanto, del rischio di incidenti gravi, nonché delle misure necessarie a prevenirli e delle misure necessarie per la risposta alle emergenze nel caso in cui dovesse tuttavia verificarsi un incidente grave. Le valutazioni del rischio e le modalità di prevenzione degli incidenti gravi dovrebbero essere chiaramente descritte e riportate nella relazione sui grandi rischi. La relazione sui grandi rischi dovrebbe essere complementare al documento di sicurezza e di salute di cui alla direttiva 92/91/CEE. I lavoratori dovrebbero essere consultati nelle opportune fasi di elaborazione della relazione sui grandi rischi. La relazione sui grandi rischi dovrebbe essere valutata in modo approfondito e accettata dall’autorità competente.

Al fine di mantenere l’efficacia dei controlli sul pericolo di incidenti gravi in mare nelle acque degli Stati membri, la relazione sui grandi rischi dovrebbe essere predisposta e modificata ove necessario tenendo conto di qualsiasi aspetto significativo del ciclo di vita di un impianto di produzione, compresi la progettazione, il funzionamento, le operazioni in combinazione con altri impianti, il trasferimento di tale impianto nell’ambito delle acque marine dello Stato membro, le modifiche significative e l’abbandono definitivo. Analogamente, la relazione sui grandi rischi dovrebbe essere predisposta anche in riferimento agli impianti non destinati alla produzione e modificata, ove necessario, per tener conto dei cambiamenti significativi apportati agli impianti. Nelle acque marine degli Stati membri non dovrebbe essere messo in funzione nessun impianto senza che l’autorità competente abbia approvato la relazione sui grandi rischi presentata dall’operatore o dal proprietario. L’accettazione della relazione sui grandi rischi da parte dell’autorità competente non dovrebbe comportare alcun trasferimento della responsabilità dell’operatore o del proprietario per il controllo dei grandi rischi all’autorità competente.

Le operazioni di pozzo dovrebbero essere effettuate esclusivamente da un impianto che sia tecnicamente in grado di controllare tutti i rischi prevedibili nel luogo della perforazione e con riferimento al quale sia stata approvata una relazione sui grandi rischi.

Oltre a utilizzare un impianto idoneo, l’operatore dovrebbe elaborare un progetto dettagliato e un piano operativo pertinenti alle circostanze e ai rischi particolari di ogni operazione di pozzo. Secondo le migliori pratiche dell’Unione, l’operatore dovrebbe provvedere all’esame del progetto di perforazione da parte di un esperto indipendente. L’operatore dovrebbe inviare una comunicazione relativa alla pianificazione dell’attività di pozzo all’autorità competente in tempo utile per consentire a tale autorità di prendere gli eventuali provvedimenti necessari relativi all’operazione di pozzo prevista. A tale riguardo, gli Stati membri possono introdurre disposizioni nazionali più severe prima dell’inizio di un’operazione di pozzo.

Per garantire la sicurezza nella progettazione e operazioni costantemente sicure, gli operatori del settore sono tenuti a seguire le migliori pratiche definite in norme regolamentari e linee guida autorevoli. Tali norme e linee guida dovrebbero essere aggiornate in base a nuove conoscenze e innovazioni tecnologiche per garantire un miglioramento continuo. Gli operatori, i proprietari e le autorità competenti dovrebbero collaborare per stabilire le priorità per la creazione di norme e linee guida nuove o migliorate sulla scorta dell’esperienza dell’incidente della Deepwater Horizon e di altri gravi incidenti. Tenendo in debito conto le priorità stabilite, dovrebbe essere commissionata senza indugio la preparazione di norme e linee guida nuove o migliorate.

In considerazione della complessità delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, l’attuazione delle migliori pratiche da parte degli operatori e dei proprietari richiede un sistema di verifica indipendente degli elementi critici per la sicurezza e l’ambiente in tutto il ciclo di vita dell’impianto, compresa, per quanto riguarda gli impianti di produzione, la fase di progettazione.

Nella misura in cui gli impianti di perforazione mobili in mare sono in transito e devono essere considerate navi, esse sono soggette alle convenzioni marittime internazionali, in particolare SOLAS, MARPOL o le norme equivalenti della versione applicabile del codice dell’Organizzazione marittima internazionale per la costruzione e l’equipaggiamento delle piattaforme di perforazione mobili in mare (codice «MODU»). Quando transitano in mare, tali piattaforme di perforazione mobili in mare sono anche soggette al diritto dell’Unione in materia di controllo dello Stato di approdo e il rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera. La presente direttiva riguarda tali impianti quando sono stazionati in mare per attività di perforazione, produzione o altre attività connesse alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.

La relazione sui grandi rischi dovrebbe, tra l’altro, tener conto dei pericoli per l’ambiente, compreso l’impatto delle condizioni climatiche e dei cambiamenti climatici sulla resilienza a lungo termine degli impianti. Dato che le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi in uno Stato membro possono avere effetti negativi significativi sull’ambiente in un altro Stato membro, è necessario stabilire e applicare specifiche disposizioni in conformità con la convenzione UN/ECE sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero stipulata a Espoo (Finlandia) il 25 febbraio 1991. Gli Stati membri con acque marine che non svolgono operazioni in mare nel settore degli idrocarburi dovrebbero designare punti di contatto per facilitare un’efficace cooperazione a tale riguardo.

Gli operatori dovrebbero comunicare senza indugio agli Stati membri se si verifica o potrebbe essere imminente un incidente grave affinché questi possano reagire in modo adeguato. Pertanto, gli operatori dovrebbero inserire nella comunicazione dettagli appropriati e sufficienti riguardo al luogo, all’intensità e alla natura dell’incidente grave avvenuto o imminente, alla loro risposta e all’ipotesi peggiore di aggravamento della situazione, compreso il potenziale coinvolgimento transfrontaliero.

Al fine di garantire una risposta efficace a emergenze, gli operatori dovrebbero predisporre piani interni di risposta alle emergenze specifici per ciascun sito e basati su pericoli e scenari di rischio individuati nella relazione sui grandi rischi, presentarli alla loro autorità competente e mantenere le risorse necessarie per l’esecuzione immediata di tali piani al momento opportuno. Nel caso di impianti di perforazione mobili in mare, gli operatori devono garantire che i piani interni dei proprietari per la risposta alle emergenze per l’impianto sono modificati, se necessario, per essere applicabili alla posizione specifica e ai rischi dell’operazione di pozzo. Tali modifiche dovrebbero essere incluse nella comunicazione delle operazioni di perforazione. La disponibilità adeguata di risorse per la risposta alle emergenze dovrebbe essere valutata rispetto alla capacità di utilizzarle presso il sito di un incidente. La prontezza e l’efficacia delle risorse per la risposta alle emergenze dovrebbero essere assicurate e verificate periodicamente dagli operatori. Qualora debitamente giustificato, le misure di risposta possono contare sul trasporto rapido delle attrezzature di intervento, quali dispositivi di contenimento e altre risorse, da luoghi remoti.

Le migliori pratiche a livello mondiale impongono ai licenziatari, agli operatori e ai proprietari di assumere la responsabilità primaria per il controllo dei rischi che essi causano con le loro operazioni, comprese quelle effettuate da contraenti incaricati che operano per loro conto, e pertanto di istituire, nell’ambito di una politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi, dei meccanismi e del più alto livello di titolarità aziendale per attuare tale politica coerentemente in tutta l’organizzazione nell’Unione e al di fuori dell’Unione.

Gli operatori responsabili e i proprietari dovrebbero essere chiamati a svolgere le loro operazioni a livello mondiale in conformità con le migliori pratiche e le migliori norme. L’applicazione coerente di tali migliori pratiche e norme dovrebbe divenire obbligatoria nell’Unione e sarebbe auspicabile che gli operatori e i proprietari registrati nel territorio di uno Stato membro applicassero la politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi quando operano al di fuori delle acque marine degli Stati membri per quanto possibile nell’ambito del quadro giuridico nazionale applicabile.

Pur riconoscendo che potrebbe non essere possibile imporre l’applicazione della politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi al di fuori dell’Unione, gli Stati membri dovrebbero assicurare che gli operatori e i proprietari includano nei documenti di politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi le loro operazioni in mare nel settore degli idrocarburi condotte al di fuori dell’Unione.

Le informazioni sugli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi al di fuori dell’Unione possono aiutare a comprendere meglio le loro cause potenziali, promuovere l’apprendimento di lezioni fondamentali e sviluppare ulteriormente il quadro normativo. Pertanto, tutti gli Stati membri, compresi quelli senza sbocco sul mare e quelli con acque marine che non hanno operazioni in mare nel settore degli idrocarburi o attività di rilascio delle licenze, dovrebbero richiedere relazioni su incidenti gravi occorsi al di fuori dell’Unione che coinvolgono società registrate nel loro territorio e condividere tali informazioni a livello di Unione. L’obbligo di presentare relazioni non dovrebbe interferire con le risposte alle emergenze o con le procedure giudiziarie legate a un incidente. Gli Stati membri dovrebbero invece concentrarsi sulla rilevanza dell’incidente ai fini dell’ulteriore sviluppo della sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi nell’Unione.

Gli Stati membri dovrebbero pretendere che gli operatori e i proprietari, nel seguire le migliori pratiche, stabiliscano relazioni efficaci di cooperazione con l’autorità competente, sostenendo la migliore pratica regolamentare da parte di tale autorità, e assicurino in modo proattivo i più elevati livelli di sicurezza, in particolare, se necessario, sospendendo operazioni senza che l’autorità competente debba intervenire.

Per garantire che importanti questioni in materia di sicurezza non siano trascurate o ignorate, è importante stabilire e favorire strumenti adeguati per la segnalazione riservata di tali questioni e per la protezione degli informatori. Sebbene gli Stati membri non siano in grado di dare esecuzione alle norme al di fuori dell’Unione, tali strumenti dovrebbero consentire la segnalazione delle questioni relative a persone coinvolte nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi al di fuori dell’Unione.

La condivisione di dati comparabili tra gli Stati membri è resa difficile e inaffidabile dalla mancanza di un formato comune a tutti gli Stati membri per la comunicazione dei dati. Un formato comune per la comunicazione dei dati da parte degli operatori e dei proprietari allo Stato membro garantirebbe la trasparenza delle prestazioni di sicurezza e ambientali degli operatori e dei proprietari e l’accesso del pubblico alle informazioni pertinenti comparabili in tutta l’Unione sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e renderebbe più semplice la divulgazione di esperienze acquisite a seguito di incidenti gravi e di quasi incidenti.

Al fine di garantire condizioni uniformi per la condivisione delle informazioni e favorire la trasparenza delle prestazioni del settore in mare degli idrocarburi, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda il formato e i dettagli delle informazioni da condividere e rendere pubbliche. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione13.

Si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva per l’adozione degli atti di esecuzione pertinenti, dato che tali atti sono principalmente di natura puramente pratica. Pertanto, l’applicazione della procedura d’esame non sarebbe giustificata.

Per incrementare la fiducia del pubblico nell’autorità e nell’integrità delle attività in mare nel settore degli idrocarburi nell’Unione, è opportuno che gli Stati membri forniscano relazioni periodiche sull’attività e sugli incidenti alla Commissione. La Commissione dovrebbe pubblicare relazioni periodiche sui livelli di attività nell’Unione e le tendenze in termini di prestazioni ambientali e di sicurezza del settore degli idrocarburi in mare. Gli Stati membri dovrebbero senza indugio informare di un incidente grave la Commissione e qualsiasi altro Stato membro il cui territorio o le cui acque marine siano colpiti, nonché il pubblico interessato.

L’esperienza dimostra che è necessario garantire la riservatezza dei dati sensibili per favorire un dialogo aperto tra l’autorità competente e l’operatore e il proprietario. A tal fine è necessario che il dialogo fra gli operatori e i proprietari e tutti gli Stati membri sia basato sui pertinenti strumenti giuridici internazionali esistenti e sul diritto dell’Unione in materia di accesso alle informazioni di interesse ambientale per ogni esigenza imperativa di sicurezza e protezione dell’ambiente.

Il valore della collaborazione tra le autorità competenti è stato chiaramente stabilito dalle attività del North Sea Offshore Authorities Forum e dell’International Regulators Forum. Una collaborazione analoga è stata istituita in tutta l’Unione nell’ambito di un gruppo di esperti, il gruppo di autorità dell’Unione europea per le attività offshore nel settore degli idrocarburi (EUOAG)14, il cui compito è quello di promuovere la cooperazione efficace tra rappresentanti nazionali e la Commissione, anche diffondendo le migliori pratiche e informazioni operative, stabilendo priorità per rafforzare le norme e fornendo alla Commissione consulenza sulla riforma della regolamentazione.

La risposta alle emergenze e la pianificazione di contingenza per gli incidenti gravi dovrebbero essere rese più efficaci da una cooperazione sistematica e pianificata tra gli Stati membri e tra Stati membri e operatori del settore degli idrocarburi, nonché dalla condivisione di mezzi compatibili di risposta alle emergenze, comprese le competenze di esperti. Se del caso, tali risposte e pianificazioni dovrebbero attingere anche dalle risorse e dall’assistenza esistenti disponibili all’interno dell’Unione, in particolare attraverso l’Agenzia europea per la sicurezza marittima («Agenzia»), istituita dal regolamento (CE) n. 1406/200215, e il meccanismo di protezione civile dell’Unione, istituito dalla decisione 2007/779/CE, Euratom del Consiglio16. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere abilitati a chiedere assistenza aggiuntiva da parte dell’Agenzia attraverso il meccanismo di protezione civile dell’Unione.

A norma del regolamento (CE) n. 1406/2002, l’Agenzia è stata istituita al fine di assicurare un livello elevato, uniforme ed efficace di sicurezza marittima e di prevenzione dell’inquinamento causato dalle navi all’interno dell’Unione, nonché un intervento contro l’inquinamento marino causato dagli impianti per l’estrazione di gas e di petrolio.

Nell’attuare gli obblighi previsti dalla presente direttiva, si dovrebbe tener conto del fatto che le acque marine soggette alla sovranità o a diritti sovrani e alla giurisdizione degli Stati membri formano parte integrante delle quattro regioni marine identificate nell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE, ossia il Mar Baltico, l’Oceano Atlantico nordorientale, il Mar Mediterraneo e il Mar Nero. Per questo motivo l’Unione dovrebbe rafforzare, in via prioritaria, il coordinamento con i paesi terzi che esercitano sovranità o diritti sovrani e giurisdizione sulle acque marine di queste regioni marine. I quadri di cooperazione adeguati comprendono le convenzioni marittime regionali, quali definite all’articolo 3, paragrafo 10, della direttiva 2008/56/CE.

In relazione al Mar Mediterraneo, insieme alla presente direttiva, sono state adottate le misure necessarie affinché l’Unione aderisca al protocollo relativo alla protezione del Mare Mediterraneo dall’inquinamento derivante dall’esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo17 («protocollo offshore») della convenzione per la protezione dell’ambiente marino e del litorale del Mediterraneo («convenzione di Barcellona»), conclusa con decisione del Consiglio 77/585/CEE18.

Le acque artiche sono un vicino ambiente marino di particolare importanza per l’Unione e svolgono un ruolo importante nell’attenuare il cambiamento climatico. Le serie preoccupazioni ambientali relative alle acque artiche richiedono particolare attenzione per garantire la protezione ambientale dell’Artico in relazione a qualsiasi operazione in mare nel settore degli idrocarburi, compresa l’esplorazione, e tenendo conto del rischio di gravi incidenti e della necessità di una risposta efficace. Gli Stati membri che sono membri del Consiglio artico sono incoraggiati a promuovere attivamente le norme più rigorose di sicurezza ambientale nell’ambito di questo ecosistema vulnerabile e peculiare, per esempio attraverso la creazione di strumenti internazionali per la prevenzione, la preparazione e la risposta all’inquinamento marino da idrocarburi nell’Artico e sulla scorta, tra l’altro, dei lavori della task force istituita dal Consiglio artico e degli orientamenti esistenti del Consiglio artico sullo sfruttamento in mare di gas e petrolio.

È opportuno che i piani esterni nazionali di risposta alle emergenze siano basati sulla valutazione del rischio, tenendo conto delle relazioni sui grandi rischi per gli impianti ubicati nelle acque marine interessate. Gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle linee guida più aggiornate per la valutazione e la mappatura dei rischi ai fini della gestione delle calamità elaborati dalla Commissione.

Una risposta efficace alle emergenze richiede un’azione immediata da parte dell’operatore e del proprietario e una stretta cooperazione con le organizzazioni degli Stati membri competenti in materia di risposta alle emergenze che coordinano l’introduzione di ulteriori risorse per la risposta alle emergenze man mano che la situazione si evolve. Tale risposta dovrebbe includere altresì un approfondito esame dell’emergenza, che dovrebbe iniziare senza indugio in modo da garantire la minima perdita di informazioni e di prove pertinenti. A seguito di un’emergenza, è opportuno che gli Stati membri traggano le opportune conclusioni e adottino tutte le misure necessarie.

È essenziale che tutte le informazioni pertinenti, compresi i dati e parametri tecnici, siano disponibili per le successive ricerche. Gli Stati membri dovrebbero garantire che durante le operazioni nel settore degli idrocarburi siano raccolti i dati pertinenti e che, in caso di incidente grave, i dati pertinenti siano conservati e la raccolta dei dati sia adeguatamente intensificata. In questo contesto, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l’uso di mezzi tecnici idonei per promuovere l’affidabilità e le registrazioni dei dati rilevanti e per impedirne possibili manipolazioni.

Al fine di garantire l’efficace attuazione delle prescrizioni della presente direttiva, è opportuno prevedere per le violazioni sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Al fine di adattare alcuni allegati in maniera da includere informazioni aggiuntive che possono rivelarsi necessarie alla luce del progresso tecnico, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo alla modifica delle prescrizioni contenute in determinati allegati della presente direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

È opportuno modificare la definizione di danno alle acque di cui alla direttiva 2004/35/CE per garantire che la responsabilità dei licenziatari a norma di tale direttiva si applichi alle acque marine degli Stati membri come definita nella direttiva 2008/56/CE.

Numerose disposizioni della presente direttiva non sono pertinenti per gli Stati membri senza sbocco sul mare, segnatamente Austria, Repubblica ceca, Ungheria, Lussemburgo e Slovacchia. È comunque auspicabile che detti Stati membri promuovano i principi e le norme elevate esistenti nel diritto dell’Unione per la sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi nei loro contatti bilaterali con paesi terzi e con le pertinenti organizzazioni internazionali.

Non tutti gli Stati membri che si affacciano sul mare permettono operazioni in mare nel settore degli idrocarburi nell’ambito della loro giurisdizione. Tali Stati membri non sono impegnati nel rilascio di licenze e nella prevenzione di gravi incidenti per quanto riguarda dette operazioni. L’obbligo di recepire e attuare tutte le disposizioni della presente direttiva sarebbe pertanto sproporzionato e inutile per detti Stati membri. Tuttavia, le loro coste possono essere interessate da incidenti nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi. Pertanto, detti Stati membri dovrebbero, tra l’altro, essere preparati a reagire e svolgere indagini su incidenti gravi e dovrebbero cooperare attraverso punti di contatto con altri Stati membri interessati e con paesi terzi coinvolti.

Data la loro localizzazione geografica, gli Stati membri senza sbocco sul mare non sono né coinvolti nel rilascio di licenze e nella prevenzione di gravi incidenti in operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, né potenzialmente interessati da tali incidenti nelle acque in mare di altri Stati membri. Pertanto, essi non dovrebbero essere tenuti a recepire la maggior parte delle disposizioni della presente direttiva. Tuttavia, se una società che svolge, essa stessa o attraverso filiali, operazioni in mare nel settore degli idrocarburi al di fuori dell’Unione è registrata in uno Stato membro senza sbocco sul mare, detto Stato membro dovrebbe richiedere a tale società di fornire una relazione sugli incidenti avvenuti in tali operazioni, che può essere condivisa a livello di Unione, affinché tutte le parti interessate nell’Unione traggano beneficio dall’esperienza acquisita da tali incidenti.

Oltre alle misure introdotte dalla presente direttiva, la Commissione dovrebbe vagliare altri strumenti idonei a migliorare la prevenzione degli incidenti gravi e a limitarne le conseguenze.

Gli operatori dovrebbero garantire di avere accesso a risorse fisiche, umane e finanziarie sufficienti per prevenire gli incidenti gravi e limitare le conseguenze di tali incidenti. Tuttavia, poiché nessuno degli attuali strumenti di sicurezza finanziaria, ivi compresi gli accordi di condivisione del rischio, è in grado di rispondere a tutte le possibili conseguenze di un incidente grave, la Commissione dovrebbe effettuare ulteriori analisi e studi delle misure appropriate per garantire un regime di responsabilità sufficientemente solido per quanto attiene ai danni connessi alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, requisiti di capacità finanziaria tra cui la disponibilità di appropriati strumenti di garanzia finanziaria o altre misure. Ciò può includere un esame della fattibilità di un regime di mutua compensazione. La Commissione dovrebbe presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui risultati ottenuti corredata, se del caso, di proposte.

A livello di Unione, è importante che le norme tecniche siano integrate da un corrispondente quadro giuridico di normativa sulla sicurezza dei prodotti e che tali norme si applichino a tutti gli impianti in mare nelle acque marine degli Stati membri e non solo agli impianti di produzione fissi. La Commissione dovrebbe pertanto effettuare ulteriori analisi delle norme sulla sicurezza dei prodotti applicabili alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire stabilire requisiti minimi per prevenire gli incidenti gravi in operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitare le conseguenze di tali incidenti, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti dell’azione proposta, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo I. Disposizioni introduttive

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente direttiva stabilisce i requisiti minimi per prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitare le conseguenze di tali incidenti.

2. La presente direttiva fa salvo il diritto dell’Unione sulla sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro, in particolare le direttive 89/391/CEE e 92/91/CEE.

3. La presente direttiva fa salve le direttive 94/22/CE, 2001/42/CE, 2003/4/CE19, 2003/35/CE, 2010/75/UE20 e 2011/92/UE.

Art. 2 Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

  1. 1) «incidente grave»: in relazione a un impianto o a infrastrutture connesse:

    1. a) un incidente che comporta un’esplosione, un incendio, la perdita di controllo di un pozzo o la fuoriuscita di idrocarburi o di sostanze pericolose che comportano, o hanno un forte potenziale per provocare decessi o lesioni personali gravi;

    2. b) un incidente che reca all’impianto o alle infrastrutture connesse un danno grave che comporta, o ha un forte potenziale per provocare, incidenti mortali o lesioni personali gravi;

    3. c) qualsiasi altro incidente che provoca la morte o lesioni gravi a cinque o più persone che si trovano sull’impianto in mare in cui ha origine il pericolo o sono impegnate in un’operazione sull’impianto in mare nel settore degli idrocarburi o sulle infrastrutture connesse o in collegamento con tale impianto e tali infrastrutture; o

    4. d) qualsiasi incidente ambientale grave risultante dagli incidenti di cui alle lettere a), b) e c).

    Al fine di stabilire se un incidente costituisce un incidente grave a norma delle lettere a), b) o d), un impianto che è di norma non presidiato è considerato come se fosse presidiato;

  2. 2) «in mare»: situato nel mare territoriale, nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale dello Stato membro conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare;

  3. 3) «operazioni in mare nel settore degli idrocarburi»: tutte le attività connesse all’impianto o alle infrastrutture collegate, compresi il progetto, la pianificazione, la costruzione, l’esercizio e la dismissione, relative all’esplorazione e alla produzione di idrocarburi, ma a esclusione del trasporto di idrocarburi da una costa all’altra;

  4. 4) «rischio»: la combinazione della probabilità di un evento e delle conseguenze di tale evento;

  5. 5) «operatore»: l’entità designata dal licenziatario o dall’autorità competente per il rilascio delle licenze per condurre operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, compresi la pianificazione e l’esecuzione di un’operazione di pozzo o la gestione e il controllo delle funzioni di un impianto di produzione;

  6. 6) «adeguato»: idoneo o pienamente appropriato, tenendo anche conto di uno sforzo e di un costo proporzionati, di fronte a un requisito o una situazione determinati, basato su elementi obiettivi e dimostrato da un’analisi, da un confronto con standard appropriati o con altre soluzioni utilizzate in situazioni analoghe da altre autorità od operatori del settore;

  7. 7) «entità»: qualsiasi persona fisica o giuridica ovvero qualsiasi forma di associazione di tali persone;

  8. 8) «accettabile»: in relazione a un rischio, un livello di rischio la cui ulteriore riduzione richiederebbe tempi, costi o sforzi assolutamente sproporzionati rispetto ai vantaggi di tale riduzione. Nel valutare se i tempi, i costi o gli sforzi sarebbero assolutamente sproporzionati rispetto ai vantaggi di un’ulteriore riduzione del rischio, si tiene conto dei livelli di rischio delle migliori pratiche compatibili con l’attività;

  9. 9) «licenza»: l’autorizzazione a effettuare operazioni in mare nel settore degli idrocarburi a norma della direttiva 94/22/CE;

  10. 10) «area autorizzata»: l’area geografica oggetto della licenza;

  11. 11) «licenziatario»: il titolare o i contitolari di una licenza;

  12. 12) «contraente incaricato»: qualsiasi entità alla quale l’operatore o il proprietario affidano l’incarico di svolgere compiti specifici per conto dell’operatore o del proprietario;

  13. 13) «autorità competente per il rilascio delle licenze»: l’autorità pubblica che è competente a rilasciare autorizzazioni o controllare l’uso delle autorizzazioni di cui alla direttiva 94/22/CE;

  14. 14) «autorità competente»: l’autorità pubblica nominata a norma della presente direttiva e responsabile dei compiti assegnati dalla presente direttiva. L’autorità competente può essere costituita da uno o più organismi pubblici;

  15. 15) «esplorazione»: perforazione nell’ambito di una prospezione e tutte le operazioni in mare connesse nel settore degli idrocarburi che devono essere effettuate prima delle operazioni connesse alla produzione;

  16. 16) «produzione»: estrazione in mare di idrocarburi dagli strati sotterranei dell’area autorizzata, inclusa la lavorazione in mare di idrocarburi nonché il loro trasporto attraverso infrastrutture connesse;

  17. 17) «impianto non destinato alla produzione»: un impianto diverso da un impianto utilizzato per la produzione di idrocarburi;

  18. 18) «il pubblico»: una o più entità e, secondo la legislazione o la prassi nazionale, le relative associazioni, organizzazioni o gruppi;

  19. 19) «impianto»: una struttura stazionaria, fissa o mobile, o una combinazione di strutture permanentemente interconnesse tramite ponti o altre strutture, utilizzata per attività in mare nel settore degli idrocarburi o connesse a tali operazioni. Gli impianti comprendono le piattaforme di perforazione mobili in mare solo quando sono stazionate in mare aperto per attività di perforazione, produzione o altre attività connesse alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi;

  20. 20) «impianto di produzione»: un impianto utilizzato per la produzione;

  21. 21) «infrastruttura connessa»: nell’ambito della zona di sicurezza o di una zona circostante più distante dall’impianto, a discrezione dello Stato membro:

    1. a) tutti i pozzi e le strutture, le unità supplementari e i dispositivi associati collegati all’impianto;

    2. b) tutte le apparecchiature o le opere presenti sulla struttura principale dell’impianto o a essa fissate;

    3. c) tutte le condutture o le opere collegate;

  22. 22) «accettazione»: in relazione alla relazione sui grandi rischi, la comunicazione scritta dell’autorità competente all’operatore o al proprietario che attesta che la relazione, se attuata come ivi stabilito, risponde ai requisiti della presente direttiva. L’accettazione non comporta il trasferimento all’autorità competente della responsabilità per il controllo dei grandi rischi;

  23. 23) «grande rischio»: una situazione che può sfociare in un incidente grave;

  24. 24) «operazione di pozzo»: qualsiasi operazione riguardante un pozzo che potrebbe causare una fuga accidentale di materiali che può provocare un incidente grave, compresi la perforazione di un pozzo, la riparazione o la modifica di un pozzo, la sospensione delle operazioni e l’abbandono definitivo di un pozzo;

  25. 25) «operazione combinata»: un’operazione effettuata da un impianto in combinazione con uno o più altri impianti per finalità relative all’altro o agli altri impianti, che incide materialmente sui rischi per la sicurezza delle persone o la tutela dell’ambiente per uno o per tutti gli impianti;

  26. 26) «zona di sicurezza»: l’area, definita dallo Stato membro, situata a non più di 500 metri da qualsiasi parte dell’impianto;

  27. 27) «proprietario»: un’entità legalmente autorizzata a condurre un impianto non destinato alla produzione;

  28. 28) «piano interno di risposta alle emergenze»: un piano elaborato dall’operatore o dal proprietario conformemente alle prescrizioni della presente direttiva, relativo alle misure per prevenire l’aggravarsi o limitare le conseguenze di incidenti gravi legati a operazioni in mare nel settore degli idrocarburi;

  29. 29) «verifica indipendente»: la valutazione e conferma della validità di particolari dichiarazioni scritte a opera di un’entità o di una parte organizzativa dell’operatore o del proprietario che non è sotto il controllo o l’influenza dell’entità o della parte organizzativa che usa tali dichiarazioni;

  30. 30) «modifica sostanziale»:

    1. a) nel caso di una relazione sui grandi rischi, una modifica sulla base della quale è stata accettata la relazione originaria, compresi, tra l’altro, le modifiche fisiche, la disponibilità di nuove conoscenze o tecnologie e i cambiamenti relativi alla gestione operativa;

    2. b) nel caso di comunicazione di operazioni di pozzo o combinate, una modifica sulla base della quale è stata presentata la comunicazione originaria, compresi, tra l’altro, le modifiche fisiche, la sostituzione di un impianto con un altro, la disponibilità di nuove conoscenze o tecnologie e i cambiamenti relativi alla gestione operativa;

  31. 31) «avvio delle operazioni»: il momento in cui l’impianto o le infrastrutture connesse sono impiegati per la prima volta nelle operazioni per le quali sono stati progettati;

  32. 32) «efficacia della risposta in caso di fuoriuscita di idrocarburi liquidi»: l’efficacia dei sistemi di intervento in risposta a una fuoriuscita di idrocarburi liquidi, sulla base di un’analisi della frequenza, della durata e dei tempi delle condizioni ambientali che impedirebbero un intervento. La valutazione dell’efficacia della risposta in caso di fuoriuscita di idrocarburi liquidi deve essere espressa come percentuale del tempo in cui tali condizioni non sono presenti e comprendere una descrizione delle limitazioni operative poste sugli impianti interessati in conseguenza di tale valutazione;

  33. 33) «elementi critici per la sicurezza e l’ambiente»: le parti di un impianto, compresi i programmi informatici, il cui scopo è impedire o limitare le conseguenze di un incidente grave, o il cui guasto potrebbe causare un incidente grave o contribuirvi sostanzialmente;

  34. 34) «consultazione tripartita» un accordo formale che consente il dialogo e la cooperazione tra l’autorità competente, gli operatori e i proprietari e rappresentanti dei lavoratori;

  35. 35) «operatori del settore»: le entità direttamente coinvolte in operazioni in mare nel settore degli idrocarburi contemplate dalla presente direttiva o le cui attività sono strettamente correlate a tali operazioni;

  36. 36) «piano esterno di risposta alle emergenze»: una strategia locale, nazionale o regionale per prevenire l’aggravamento o limitare le conseguenze di un incidente grave legato a operazioni in mare nel settore degli idrocarburi utilizzando tutte le risorse disponibili dell’operatore, quali descritte nel pertinente piano interno di risposta alle emergenze, e qualunque risorsa supplementare messa a disposizione dagli Stati membri;

  37. 37) «incidente ambientale grave»: un incidente che provoca, o rischia verosimilmente di provocare effetti negativi significativi per l’ambiente conformemente alla direttiva 2004/35/CE.

Capo II. Prevenzione dei grandi incidenti legati alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi

Art. 3 Principi generali di gestione del rischio nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi

1. Gli Stati membri obbligano gli operatori a provvedere affinché siano adottate tutte le misure adeguate a prevenire incidenti gravi in operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.

2. Gli Stati membri assicurano che gli operatori non siano sollevati dai loro obblighi a norma della presente direttiva a motivo del fatto che le azioni o le omissioni che hanno causato incidenti gravi o vi hanno contribuito sono state effettuate da contraenti incaricati.

3. In caso di incidente grave, gli Stati membri provvedono affinché gli operatori adottino tutte le misure adeguate a limitarne le conseguenze per la salute umana e l’ambiente.

4. Gli Stati membri obbligano gli operatori a provvedere affinché le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi siano effettuate sulla base di una gestione del rischio sistematica, in modo tale che i rischi residui di incidenti gravi per le persone, l’ambiente e gli impianti in mare siano accettabili.

Art. 4 Considerazioni su sicurezza e ambiente per quanto riguarda le licenze

1. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni sul rilascio o il trasferimento di licenze per effettuare operazioni in mare nel settore degli idrocarburi tengano conto della capacità di un soggetto che richiede tale licenza di soddisfare i requisiti per le operazioni nel quadro della licenza in questione, come stabilito dalle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare dalla presente direttiva.

2.

In particolare, nel valutare la capacità tecnica e finanziaria di un soggetto che richiede una licenza, si tiene debitamente conto di quanto segue:

  1. a) i rischi, i pericoli e ogni altra informazione pertinente relativa all’area autorizzata in questione, compreso, se del caso, il costo del degrado dell’ambiente marino di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/56/CE;

  2. b) la particolare fase delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi;

  3. c) le capacità finanziarie del richiedente, comprese le eventuali garanzie finanziarie, di coprire le responsabilità potenziali derivanti dalle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi in questione, inclusa la responsabilità per danni economici potenziali, qualora tale responsabilità sia prevista dal diritto nazionale;

  4. d) le informazioni disponibili riguardanti le prestazioni del richiedente in materia di sicurezza e ambiente, anche riguardo a incidenti gravi, ove opportuno per le operazioni per le quali è stata richiesta la licenza.

Prima di rilasciare o trasferire una licenza per operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, l’autorità competente per il rilascio delle licenze consulta, se del caso, l’autorità competente.

3.

Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente per il rilascio delle licenze conceda una licenza solo qualora il richiedente abbia dimostrato con delle prove che il richiedente ha adottato o adotterà, sulla base di disposizioni che saranno decise dagli Stati membri, misure adeguate per coprire le responsabilità potenziali derivanti dalle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi effettuate dal richiedente. Tale disposizione è valida ed efficace dall’inizio delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi. Gli Stati membri obbligano i richiedenti a fornire in modo appropriato le prove della capacità finanziaria e tecnica, nonché ogni altra informazione pertinente relativa alla zona coperta dalla licenza e alla particolare fase delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.

Gli Stati membri valutano l’adeguatezza delle disposizioni di cui primo comma per stabilire se il richiedente abbia risorse finanziarie sufficienti per l’avvio immediato e il proseguimento ininterrotto di tutte le misure necessarie per una risposta efficace alle emergenze e una successiva riparazione.

Gli Stati membri facilitano l’utilizzo di strumenti finanziari sostenibili e altre soluzioni per assistere i richiedenti licenze nel dimostrare la loro capacità finanziaria a norma del primo comma.

Gli Stati membri stabiliscono come minimo procedure per assicurare la gestione rapida e adeguata delle domande di risarcimento anche rispetto agli indennizzi per incidenti transfrontalieri.

Gli Stati membri dispongono che il licenziatario mantenga una capacità sufficiente di soddisfare i suoi obblighi finanziari derivanti da responsabilità per operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.

4. L’autorità competente per il rilascio delle licenze o il licenziatario designano l’operatore. Se l’operatore deve essere designato dal licenziatario, l’autorità competente per il rilascio delle licenze ne riceve in anticipo comunicazione della designazione. In tali casi, l’autorità competente per il rilascio delle licenze, se necessario in consultazione con l’autorità competente, può sollevare un’obiezione contro la designazione dell’operatore. Ove sia sollevata una siffatta obiezione, gli Stati membri obbligano il licenziatario a designare un altro operatore adeguato o ad assumere le responsabilità dell’operatore a norma della presente direttiva.

5. Le procedure di rilascio delle licenze per le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi relative a una determinata area autorizzata sono organizzate in modo da permettere allo Stato membro di esaminare prima dell’inizio della produzione le informazioni raccolte in seguito all’esplorazione.

6. Nel valutare le capacità tecniche e finanziarie di un richiedente licenza, si accorda particolare attenzione a tutti gli ambienti marini e costieri sensibili sotto il profilo ambientale, soprattutto agli ecosistemi che svolgono un ruolo importante nella mitigazione del cambiamento climatico e nell’adattamento a quest’ultimo, quali le paludi salmastre e le praterie di erba marina, nonché alle zone marine protette, tra cui le zone speciali di conservazione a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche21, le zone di protezione speciale a norma della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici22, e le zone marine protette, conformemente a quanto convenuto dall’Unione o dagli Stati membri interessati nel quadro di accordi internazionali o regionali di cui sono parte.

Art. 5 Partecipazione del pubblico riguardo agli effetti sull’ambiente delle operazioni esplorative in mare programmate nel settore degli idrocarburi

1. La perforazione di un pozzo di esplorazione da un impianto non destinato alla produzione non può essere iniziata a meno che le autorità dello Stato membro non abbiano precedentemente provveduto affinché sia posta in essere una tempestiva ed effettiva partecipazione del pubblico, riguardo ai possibili effetti sull’ambiente delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi programmate, a norma di altri atti giuridici dell’Unione, in particolare, a seconda dei casi, della direttiva 2001/42/CE o della direttiva 2011/92/UE.

2.

Se la partecipazione del pubblico non è stata posta in essere a norma del paragrafo 1, gli Stati membri garantiscono l’adozione delle seguenti misure:

  1. a) il pubblico è informato, attraverso pubblici avvisi oppure mediante altri strumenti adeguati come, per esempio, mezzi di comunicazione elettronici, qualora si preveda di autorizzare operazioni esplorative;

  2. b) il pubblico interessato, compresi i settori del pubblico che sono o probabilmente saranno toccati dalla decisione di consentire le operazioni esplorative o che hanno un interesse nella stessa, è individuato includendo le pertinenti organizzazioni non governative quali quelle che promuovono la tutela dell’ambiente e altre organizzazioni pertinenti;

  3. c) sono messe a disposizione del pubblico le informazioni relative a tali operazioni programmate comprese, tra l’altro, informazioni relative al diritto di partecipare al processo decisionale, con l’indicazione delle persone a cui è possibile presentare osservazioni o domande;

  4. d) il pubblico può formulare osservazioni e pareri quando tutte le opzioni sono aperte, prima che siano adottate decisioni sull’autorizzazione dell’esplorazione;

  5. e) quando si adottano le decisioni a norma della lettera d), sono tenuti in debita considerazione gli esiti della partecipazione del pubblico; e

  6. f) lo Stato membro in questione informa tempestivamente il pubblico, dopo aver esaminato le osservazioni e i pareri da esso espressi, in merito alle decisioni adottate alle relative motivazioni e alle considerazioni su cui si basano tali decisioni, comprese le informazioni circa il processo di partecipazione del pubblico;

Sono fissate scadenze ragionevoli che concedono un tempo sufficiente per ciascuna delle varie fasi della partecipazione del pubblico.

3. Il presente articolo non si applica con riguardo alle zone autorizzate entro il 18 luglio 2013.

Art. 6 Operazioni in mare nel settore degli idrocarburi all’interno delle aree autorizzate

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli impianti di produzione e le infrastrutture connesse siano eserciti nelle aree autorizzate solo da operatori designati a tal fine a norma dell’articolo 4, paragrafo 4.

2. Gli Stati membri dispongono che il licenziatario garantisca che l’operatore abbia la capacità di soddisfare i requisiti per operazioni specifiche nel quadro di tale licenza.

3. In tutto il corso delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, gli Stati membri dispongono che il licenziatario faccia quanto ragionevolmente possibile per garantire che l’operatore soddisfi i requisiti, svolga le sue mansioni e adempia ai suoi compiti conformemente alla presente direttiva.

4. Se l’autorità competente riscontra che l’operatore non è più in grado di soddisfare i pertinenti requisiti a norma della presente direttiva, l’autorità competente per il rilascio delle licenze ne viene informata. L’autorità competente per il rilascio delle licenze ne informa quindi il licenziatario e il licenziatario assume la responsabilità per l’esecuzione dei compiti in questione e propone, senza indugio, all’autorità competente per il rilascio delle licenze un operatore sostitutivo.

5. Gli Stati membri provvedono affinché le operazioni riguardanti gli impianti di produzione e quelli non destinati alla produzione non siano iniziate o proseguite fino quando la relazione sui grandi rischi non sia accettata da parte dell’autorità competente, a norma della presente direttiva.

6. Gli Stati membri provvedono affinché le operazioni di pozzo o le operazioni combinate non siano iniziate o proseguite fino a che non sia stata accettata la relazione sui grandi rischi per gli impianti interessati. Inoltre, tali operazioni non sono avviate o proseguite qualora una comunicazione di operazioni di pozzo o una comunicazione di operazioni combinate non sia presentata a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, rispettivamente lettere h) o i) all’autorità competente o qualora l’autorità competente sollevi obiezioni sul contenuto di una comunicazione.

7.

Gli Stati membri provvedono affinché sia istituita una zona di sicurezza circostante l’impianto e affinché sia vietato alle navi entrare o stazionare in tale zona.

Tuttavia, tale divieto non si applica alle navi che entrano o stazionano nella zona di sicurezza:

  1. a) nell’ambito della posa, dell’ispezione, della prova, della riparazione, della manutenzione, della modifica, del rinnovo o della rimozione di cavi, oleodotti o gasdotti nella zona di sicurezza o nelle adiacenze;

  2. b) per fornire servizi o per trasportare persone o merci verso o da un impianto situato in tale zona di sicurezza;

  3. c) sotto l’autorità dello Stato membro, per ispezionare un impianto o un’infrastruttura connessa situati in tale zona di sicurezza;

  4. d) in collegamento con il salvataggio o il tentativo di salvataggio di vite umane o di beni;

  5. e) a causa di intemperie;

  6. f) in situazioni di emergenza; o

  7. g) con l’assenso dell’operatore, del proprietario o dello Stato membro nel quale è ubicata la zona di sicurezza.

8. Gli Stati membri istituiscono un meccanismo per l’effettiva partecipazione, in consultazione tripartita tra autorità competente, operatori e proprietari e rappresentanti dei lavoratori alla formulazione di standard e strategie in materia di prevenzione degli incidenti gravi.

Art. 7 Responsabilità per danno ambientale

Fatto salvo l’ambito di responsabilità esistente riguardo alla prevenzione e alla riparazione del danno ambientale a norma della direttiva 2004/35/CE, gli Stati membri provvedono affinché il licenziatario sia finanziariamente responsabile per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale quale definito in tale direttiva, causato da operazioni in mare nel settore degli idrocarburi svolte dal licenziatario o dall’operatore o per loro conto.

Art. 8 Designazione dell’autorità competente

1. Gli Stati membri designano un’autorità competente responsabile per le seguenti funzioni di regolamentazione:

  1. a) valutare e accettare le relazioni sui grandi rischi, valutare le comunicazioni di progettazione e di operazioni di pozzo o combinate e altri documenti di questo tipo che le sono sottoposti;

  2. b) vigilare sul rispetto da parte degli operatori e dei proprietari della presente direttiva, anche mediante ispezioni, indagini e misure di esecuzione;

  3. c) fornire consulenza ad altre autorità o organismi, compresa l’autorità competente per il rilascio delle licenze;

  4. d) elaborare piani annuali a norma dell’articolo 21;

  5. e) elaborare relazioni;

  6. f) cooperare con le autorità competenti o con i punti di contatto conformemente all’articolo 27.

2. Gli Stati membri assicurano in ogni momento l’indipendenza e l’obiettività dell’autorità competente nello svolgimento delle sue funzioni di regolamentazione e, in particolare, rispetto al paragrafo 1, lettere a), b) e c). Si evitano pertanto i conflitti di interesse tra le funzioni di regolamentazione dell’autorità competente da una parte e, dall’altra, le funzioni di regolamentazione in materia di sviluppo economico delle risorse naturali in mare, rilascio di licenze per le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi nello Stato membro e riscossione e gestione degli introiti derivanti da tali operazioni.

3.

Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri dispongono che le funzioni di regolamentazione dell’autorità competente siano svolte in un’autorità indipendente da qualsiasi delle funzioni dello Stato membro in materia di sviluppo economico delle risorse naturali in mare, di rilascio di licenze per le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi nello Stato membro e di riscossione e gestione degli introiti derivanti da tali operazioni.

Tuttavia, se il numero totale di impianti in mare normalmente presidiati è inferiore a sei, lo Stato membro interessato può decidere di non applicare il primo comma. Tale decisione lascia impregiudicati i suoi obblighi a norma del paragrafo 2.

4. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico una descrizione del modo in cui è organizzata l’autorità competente, compreso il motivo per cui hanno istituito l’autorità competente in tale forma, e del modo in cui hanno garantito lo svolgimento delle funzioni di regolamentazione previste al paragrafo 1 e il rispetto degli obblighi previsti al paragrafo 2.

5. Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente disponga delle risorse umane e finanziarie adeguate per svolgere i suoi compiti a norma alla presente direttiva. Tali risorse sono commisurate alla portata delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi degli Stati membri.

6. Gli Stati membri possono concludere accordi formali con pertinenti agenzie dell’Unione o altri organismi adeguati, se disponibili, per la messa a disposizione di competenze specialistiche al fine di sostenere l’autorità competente nello svolgimento delle sue funzioni di regolamentazione. Ai fini del presente paragrafo, un organismo non si ritiene adeguato se la sua obiettività può essere compromessa da conflitti di interesse.

7. Gli Stati membri possono istituire meccanismi in base ai quali i costi finanziari sostenuti dall’autorità competente nello svolgimento dei propri compiti a norma della presente direttiva possono essere posti a carico dei licenziatari, degli operatori o dei proprietari.

8. Se l’autorità competente comprende più di un organismo, gli Stati membri fanno tutto il necessario per evitare la duplicazione delle funzioni di regolamentazione tra tali organismi. Gli Stati membri possono designare uno degli organismi costitutivi quale organismo guida con responsabilità per il coordinamento delle funzioni di regolamentazione a norma della presente direttiva e per le relazioni alla Commissione.

9. Gli Stati membri esaminano le attività dell’autorità competente e adottano tutte le misure necessarie per migliorarne l’efficacia nello svolgimento delle funzioni di regolamentazione di cui al paragrafo 1.

Art. 9 Funzionamento dell’autorità competente

Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente:

  1. a) agisca indipendentemente da politiche, decisioni di natura regolatoria o altre considerazioni non correlate ai suoi compiti a norma della presente direttiva;

  2. b) chiarisca la portata delle proprie responsabilità e le responsabilità dell’operatore e del proprietario per il controllo dei grandi incidenti, a norma della presente direttiva;

  3. c) istituisca una politica, processi e procedure per la valutazione approfondita delle relazioni sui grandi rischi e delle comunicazioni presentate a norma dell’articolo 11, nonché per far rispettare la presente direttiva nell’ambito della giurisdizione dello Stato membro, incluse ispezioni, indagini e azioni di esecuzione;

  4. d) metta a disposizione degli operatori e dei proprietari la politica, i processi e le procedure di cui alla lettera c) e metta a disposizione del pubblico sintesi degli stessi;

  5. e) ove necessario, elabori e attui procedure coordinate o congiunte con altre autorità negli Stati membri per svolgere i compiti a norma della presente direttiva; e

  6. f) fondi la propria politica, organizzazione e le proprie procedure operative sui principi definiti nell’allegato III.

Art. 10 Compiti dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima

1. L’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA, «Agenzia») fornisce agli Stati membri e alla Commissione assistenza tecnica e scientifica conformemente al proprio mandato a norma del regolamento (CE) n. 1406/2002.

2. Nel quadro del suo mandato, l’Agenzia:

  1. a) assiste la Commissione e lo Stato membro interessato, su sua richiesta, nel rilevare e monitorare l’entità di una fuoriuscita di idrocarburi;

  2. b) assiste gli Stati membri, su loro richiesta, nella preparazione ed esecuzione di piani esterni di risposta alle emergenze, specialmente nel caso di ripercussioni transfrontaliere all’interno e all’esterno delle acque marine degli Stati membri;

  3. c) sulla base dei piani esterni e interni di risposta alle emergenze degli Stati membri, sviluppa con gli Stati membri e gli operatori un catalogo delle attrezzature e dei servizi di emergenza disponibili.

3. L’Agenzia può, su richiesta:

  1. a) assistere la Commissione nel valutare i piani esterni di risposta alle emergenze degli Stati membri per verificare se siano in conformità con la presente direttiva;

  2. b) riesaminare le esercitazioni dedicate alla prova di meccanismi di emergenza transfrontalieri e dell’Unione.

Capo III. Preparazione e effettuazione delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi

Art. 11 Documenti da presentare per lo svolgimento di operazioni in mare nel settore degli idrocarburi

1. Gli Stati membri provvedono affinché l’operatore e il proprietario presentino all’autorità competente i seguenti documenti:

  1. a) la politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi o una sua descrizione adeguata a norma dell’articolo 19, paragrafi 1 e 5;

  2. b) il sistema di gestione della sicurezza e dell’ambiente applicabile agli impianti o una sua descrizione adeguata conformemente all’articolo 19, paragrafi 3 e 5;

  3. c) nel caso di un impianto di produzione pianificato, una comunicazione di progettazione in conformità con i requisiti di cui all’allegato I, parte 1;

  4. d) una descrizione del sistema di verifica indipendente conformemente all’articolo 17;

  5. e) una relazione sui grandi rischi conformemente agli articoli 12 e 13;

  6. f) nel caso di una modifica sostanziale o di uno smantellamento di un impianto, una relazione sui grandi rischi modificata, a norma degli articoli 12 e 13;

  7. g) il piano interno di risposta alle emergenze o una sua descrizione adeguata a norma degli articoli 14 e 28;

  8. h) nel caso di un’operazione di pozzo, una comunicazione di tale operazione di pozzo e informazioni su tale operazione di pozzo a norma dell’articolo15;

  9. i) nel caso di un’operazione combinata, una comunicazione delle operazioni combinate a norma dell’articolo 16;

  10. j) nel caso in cui un impianto di produzione esistente debba essere trasferito in un nuovo sito di produzione dove sarà attivato, una comunicazione di trasferimento conformemente all’allegato I, parte 1;

  11. k) qualsiasi altro documento pertinente richiesto dall’autorità competente.

2. I documenti che devono essere presentati a norma del paragrafo 1, lettere a), b), d) e g), sono inclusi nella relazione sui grandi rischi di cui al paragrafo 1, lettera e). La politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi di un operatore è altresì inclusa nella comunicazione di operazioni di pozzo da presentare a norma del paragrafo 1, lettera h).

3. La comunicazione di progettazione richiesta a norma del paragrafo 1, lettera c), è presentata all’autorità competente entro un termine stabilito da detta autorità prima della presentazione prevista della relazione sui grandi rischi per l’operazione pianificata. L’autorità competente risponde alla comunicazione di progettazione e le sue osservazioni devono essere prese in considerazione nella relazione sui grandi rischi.

4. Qualora un impianto di produzione esistente entri nelle acque marine di uno Stato membro o ne esca, l’operatore inoltra comunicazione all’autorità competente per iscritto prima della data in cui è previsto che l’impianto di produzione entri nelle acque marine dello Stato membro o ne esca.

5. La comunicazione di trasferimento richiesta a norma del paragrafo 1, lettera j), è trasmessa all’autorità competente con sufficiente anticipo rispetto all’avvio delle operazioni programmate, al fine di permettere all’operatore di tener conto, nell’elaborazione della relazione sui grandi rischi, delle eventuali questioni sollevate dall’autorità competente.

6. In caso di modifica sostanziale che incide sulla comunicazione di progettazione o di trasferimento prima della presentazione della relazione sui grandi rischi, all’autorità competente è data comunicazione di tale modifica al più presto possibile.

7. La relazione sui grandi rischi richiesta a norma del paragrafo 1, lettera e), è presentata all’autorità competente entro un termine stabilito da detta autorità stessa che cade prima del previsto avvio delle operazioni.