diritto.io

Direttiva di esecuzione 2014/21/UE della Commissione del 6 febbraio 2014 che stabilisce requisiti minimi e classi dell’Unione per i tuberi-seme di patate pre-base (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate1, in particolare l’articolo 18, lettera c),

Ad ogni ciclo di moltiplicazione i tuberi-seme di patate accumulano malattie in modo progressivo. Un sistema di produzione di tuberi-seme di patate che funzioni correttamente richiede pertanto un materiale di partenza sano che deve essere moltiplicato con un tasso minimo di degenerazione.

Le differenze tra le norme nazionali che disciplinano la produzione di tuberi-seme di patate pre-base hanno ostacolato la commercializzazione di tali patate nell’Unione e il funzionamento del mercato interno. Risulta quindi opportuno stabilire requisiti minimi nel rispetto dei quali i tuberi-seme di patate pre-base possono essere commercializzati in tutta l’Unione. Tali requisiti dovrebbero riguardare le malattie, i sintomi, i difetti e i requisiti di produzione per i tuberi-seme di patate pre-base e per i lotti di tali patate, al fine di garantire la produzione e la commercializzazione di tuberi-seme di patate pre-base sani e di alta qualità.

Alla luce degli sviluppi scientifici e tecnici è opportuno che tali requisiti tengano conto della norma della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativa alla commercializzazione e al controllo della qualità commerciale dei tuberi-seme di patate, nonché delle norme pertinenti della convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC) e dell’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO). Tali norme mirano ad agevolare il commercio internazionale, ad incoraggiare una produzione di alta qualità, a migliorare la redditività e a tutelare gli interessi dei consumatori.

Tenendo conto delle pratiche produttive dei fornitori e della domanda degli utilizzatori di tuberi-seme di patate pre-base, risulta opportuno che tali requisiti minimi per i tuberi-seme di patate pre-base comprendano anche la possibilità di commercializzarli in base alle classi dell’Unione. In linea con le vigenti pratiche produttive concernenti i tuberi-seme di patate pre-base delle classi PBTC e PB, è opportuno che i tuberi-seme di patate pre-base vengano classificati in due classi dell’Unione («classe PBTC dell’Unione» e «classe PB dell’Unione»). È quindi opportuno adottare requisiti diversi per ciascuna classe per quanto concerne le malattie, i sintomi, i difetti, i requisiti di produzione e le generazioni.

Per essere efficaci, tali norme dovrebbero altresì stabilire disposizioni concernenti le prove ufficiali e le ispezioni ufficiali sul campo.

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1 Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

  1. 1) «pianta madre», una pianta identificata da cui si ottiene il materiale di propagazione;

  2. 2) «micropropagazione», la pratica che prevede la moltiplicazione rapida del materiale vegetale al fine di produrre un elevato numero di piante, impiegando colture in vitro provenienti da boccioli o meristemi vegetativi differenziati ottenuti da una pianta.

Art. 2 Requisiti minimi per i tuberi-seme di patate pre-base

1) Gli Stati membri garantiscono che i tuberi-seme di patate pre-base soddisfano i seguenti requisiti minimi:

  1. a) i tuberi-seme di patate pre-base provengono da piante madri indenni dai seguenti organismi nocivi: Pectobacterium spp., Dickeya spp., Candidatus Liberibacter solanacearum, Candidatus Phytoplasma solani, Potato spindle tuber viroid, Potato leaf roll virus, Potato virus A, Potato virus M, Potato virus S, Potato virus X e Potato virus Y;

  2. b) la percentuale numerica di piante in crescita non conformi alla varietà e la percentuale numerica delle piante di una varietà diversa non devono essere superiori complessivamente allo 0,01 %;

  3. c) il numero massimo di generazioni sul campo è limitato a quattro;

  4. d) gli ORNQ, o i sintomi causati dai rispettivi ORNQ, non sono presenti sui tuberi-seme di patate pre-base in misura superiore alle soglie indicate nella seguente tabella:

    ORNQ o sintomi causati dagli ORNQSoglia per la presenza di ORNQ sulle piante in crescita per i tuberi-seme di patate pre-base
    Gamba nera (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])0 %
    Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]0 %
    Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]0 %
    Sintomi di mosaico causati da virus e sintomi causati da Potato leaf roll virus [PLRV00]0,1 %
    Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]0 %
    ORNQ o sintomi causati dagli ORNQSoglia per la presenza di ORNQ sulla discendenza diretta dei tuberi-seme di patate pre-base
    Sintomi di virosi0,5 %
  5. e)

2. Gli Stati membri provvedono affinché i tuberi-seme di patate pre-base possano essere commercializzati come appartenenti alla «classe PBTC dell’Unione» e alla «classe PB dell’Unione» conformemente alle condizioni di cui all’allegato.

3.

La conformità ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettere b) e d), è verificata mediante ispezioni ufficiali sul campo. In caso di dubbi, tali ispezioni sono integrate da prove ufficiali sulle foglie.

Qualora vengano utilizzati metodi di micropropagazione, la conformità a quanto stabilito dal paragrafo 1, lettera a), è verificata mediante una prova ufficiale, oppure mediante una prova realizzata sotto sorveglianza ufficiale, sulla pianta madre.

Qualora vengano utilizzati metodi di selezione clonale, la conformità a quanto stabilito dal paragrafo 1, lettera a), è verificata mediante una prova ufficiale, oppure mediante una prova realizzata sotto sorveglianza ufficiale, sul ceppo clonale.

Art. 3 Requisiti minimi concernenti i lotti di tuberi-seme di patate pre-base

Gli Stati membri garantiscono che i lotti di tuberi-seme di patate pre-base soddisfano i seguenti requisiti minimi:

  1. a) la presenza di terra e di corpi estranei non deve essere superiore all’1,0 % in massa;

  2. b) la percentuale numerica di patate colpite da marciume diverso dal marciume anulare o dal marciume bruno della patata non deve essere superiore allo 0,2 % in massa;

  3. c) la percentuale numerica di patate con difetti esterni, compresi tuberi difformi o danneggiati, non deve essere superiore al 3,0 % in massa;

  4. d) la percentuale numerica di patate colpite da scabbia comune su più di un terzo della superficie non deve essere superiore al 5,0 % in massa;

  5. e) i tuberi raggrinziti per eccessiva disidratazione o disidratazione dovuta a scabbia argentea non devono superare lo 0,5 % in massa;

  6. f) i lotti di tuberi-seme di patate pre-base soddisfano i seguenti requisiti in merito alla presenza di ORNQ o di malattie causate dai rispettivi ORNQ come indicato nella tabella:

    ORNQ o sintomi causati dagli ORNQSoglia per la presenza di ORNQ sui lotti di tuberi-seme di patate pre-base
    Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]0 %
    Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]0 %
    Croste nere, presenti su più del 10 % della superficie dei tuberi, causate da Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]1,0 %
    Scabbia pulverulenta, presente su più del 10 % della superficie dei tuberi, causata da Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]1,0 %
  7. g) la percentuale numerica totale di patate di cui alle lettere da b) a f) non deve essere superiore al 6,0 % in massa.

  8. h)

Art. 4 Recepimento

1.

Entro il 31 dicembre 2015 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un simile riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Art. 6 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2014 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso