Direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,
La direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all’armonizzazione delle disposizioni relative all’immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile3 ha subito sostanziali modificazioni4. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.
Occorre chiarire nella presente direttiva che taluni articoli sono stati identificati come articoli pirotecnici o munizioni in base alle raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose e che, pertanto, non rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva. La direttiva 2004/57/CE della Commissione, del 23 aprile 2004, sull’identificazione di articoli pirotecnici e certe munizioni ai fini della direttiva del Consiglio 93/15/CEE relativa all’armonizzazione delle disposizioni relative all’immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile5, che attualmente contiene un elenco di tali articoli, dovrebbe pertanto essere abrogata.
Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti6 stabilisce norme riguardanti l’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi e stabilisce i principi generali della marcatura CE.
La decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti7 stabilisce un quadro comune di principi generali e di disposizioni di riferimento da applicare in tutta la normativa settoriale, in modo da fornire una base coerente per la revisione o la rifusione di tale normativa. La direttiva 93/15/CEE dovrebbe pertanto essere adeguata a tale decisione.
La sicurezza durante l’immagazzinamento è disciplinata dalla direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose8, che stabilisce requisiti di sicurezza per gli stabilimenti in cui sono presenti esplosivi. La sicurezza degli esplosivi durante il trasporto è disciplinata da convenzioni e da accordi internazionali, comprese le raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose. Tali aspetti non rientrano quindi nell’ambito di applicazione della presente direttiva.
Gli articoli pirotecnici richiedono misure adeguate per le esigenze di protezione degli utilizzatori finali e la sicurezza del pubblico. Gli articoli pirotecnici sono disciplinati dalla direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici9. È pertanto opportuno che la presente direttiva non si applichi agli articoli pirotecnici.
La presente direttiva dovrebbe includere nel suo ambito di applicazione le munizioni, ma solo per quanto concerne le norme relative al controllo dei trasferimenti e ai dispositivi associati. Poiché le munizioni sono oggetto di trasferimenti in condizioni analoghe alle armi, è opportuno che tali trasferimenti siano sottoposti a disposizioni analoghe a quelle applicate alle armi e previste dalla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi10.
La presente direttiva dovrebbe applicarsi a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza.
La definizione degli esplosivi di cui alla presente direttiva dovrebbe basarsi sulla definizione di tali prodotti prevista dalle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto di merci pericolose.
Al fine di garantire la libera circolazione degli esplosivi è necessario armonizzare le legislazioni riguardanti la messa a disposizione degli esplosivi sul mercato.
Gli operatori economici dovrebbero essere responsabili della conformità degli esplosivi alla presente direttiva, in funzione del rispettivo ruolo che rivestono nella catena di fornitura, in modo da garantire un elevato livello di protezione di interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza delle persone e la sicurezza pubblica nonché una concorrenza leale sul mercato dell’Unione.
Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire la messa a disposizione sul mercato solo di esplosivi conformi alla presente direttiva. È necessario stabilire una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore economico nella catena di fornitura e distribuzione.
Per facilitare la comunicazione tra gli operatori economici, le autorità di vigilanza del mercato e gli utilizzatori finali, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli operatori economici a fornire l’indirizzo del sito Internet in aggiunta a quello postale.
Il fabbricante, possedendo le conoscenze dettagliate relative al processo di progettazione e produzione, si trova nella posizione migliore per eseguire la procedura di valutazione della conformità. La valutazione della conformità dovrebbe quindi rimanere obbligo esclusivo del fabbricante.
È necessario garantire che gli esplosivi provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell’Unione siano conformi alla presente direttiva e in particolare che i fabbricanti abbiano effettuato adeguate procedure di valutazione della conformità in merito a tali esplosivi. Occorre pertanto prevedere che gli importatori si assicurino di immettere sul mercato esplosivi conformi alle prescrizioni stabilite dalla presente direttiva e di non immettere sul mercato esplosivi che non sono conformi a tali prescrizioni o presentano un rischio. Dovrebbe essere inoltre previsto che gli importatori si assicurino che siano state effettuate le procedure di valutazione della conformità e che la marcatura degli esplosivi e la documentazione elaborata dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità nazionali competenti a fini di controllo.
Il distributore mette un esplosivo a disposizione sul mercato dopo che il fabbricante o l’importatore lo ha immesso sul mercato e dovrebbe agire con la dovuta cautela per garantire che la manipolazione dell’esplosivo non incida negativamente sulla sua conformità.
Qualsiasi operatore economico che immetta sul mercato un esplosivo con il proprio nome o marchio commerciale oppure modifichi un esplosivo in modo tale da incidere sulla conformità alla presente direttiva dovrebbe esserne considerato il fabbricante e assumersi pertanto i relativi obblighi.
I distributori e gli importatori, vista la loro vicinanza al mercato, dovrebbero essere coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato svolti dalle autorità nazionali competenti e dovrebbero essere pronti a parteciparvi attivamente, fornendo a tali autorità tutte le informazioni necessarie sull’esplosivo in questione.
È essenziale identificare in modo univoco gli esplosivi per poter disporre di registri degli esplosivi completi e precisi lungo tutta la catena della fornitura. Detto dispositivo dovrebbe consentire l’identificazione e la rintracciabilità di un esplosivo dal sito produttivo e dalla prima immissione sul mercato fino all’utilizzatore finale e al suo impiego, così da prevenire abusi e furti e da aiutare le autorità incaricate dell’applicazione della legge a stabilire la provenienza di esplosivi smarriti o rubati. Un sistema efficiente di rintracciabilità facilita anche il compito delle autorità di vigilanza del mercato di rintracciare l’operatore economico che abbia messo a disposizione sul mercato esplosivi non conformi. Nel conservare le informazioni richieste ai sensi della presente direttiva per l’identificazione di altri operatori economici, questi ultimi non dovrebbero essere tenuti ad aggiornare tali informazioni concernenti gli altri operatori economici che hanno fornito loro esplosivi o ai quali essi hanno fornito esplosivi.
Le disposizioni della presente direttiva relative alla messa a disposizione sul mercato dovrebbero limitarsi alla descrizione dei requisiti essenziali di sicurezza per gli esplosivi al fine di proteggere la salute e l’incolumità delle persone, i beni e l’ambiente. Per agevolare la valutazione della conformità a tali requisiti è necessario, al fine della formulazione di specifiche tecniche dettagliate per i requisiti in questione, conferire una presunzione di conformità agli esplosivi conformi alle norme armonizzate adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normalizzazione europea11.
Il regolamento (UE) n. 1025/2012 prevede una procedura relativa alle obiezioni alle norme armonizzate che non soddisfino completamente le prescrizioni della presente direttiva.
Per consentire agli operatori economici di dimostrare e alle autorità competenti di garantire che gli esplosivi messi a disposizione sul mercato sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza, è necessario prevedere procedure di valutazione della conformità. La decisione n. 768/2008/CE contiene una serie di moduli per le procedure di valutazione della conformità, che vanno dalla procedura meno severa a quella più severa con un rigore proporzionale al livello di rischio effettivo e di sicurezza richiesto. Per garantire la coerenza intersettoriale ed evitare varianti ad hoc, è opportuno che le procedure di valutazione della conformità siano scelte tra questi moduli. In virtù delle loro caratteristiche specifiche e dei pericoli a essi connessi, gli esplosivi dovrebbero sempre essere sottoposti ad una valutazione della conformità da parte di terzi.
I fabbricanti dovrebbero redigere una dichiarazione di conformità UE che fornisca le informazioni richieste a norma della presente direttiva sulla conformità di un esplosivo alla presente direttiva e da altri atti pertinenti della normativa di armonizzazione dell’Unione.
Per garantire un accesso effettivo alle informazioni a fini di vigilanza del mercato, le informazioni necessarie per identificare tutti gli atti dell’Unione applicabili dovrebbero essere disponibili in un’unica dichiarazione di conformità UE. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici, tale dichiarazione unica UE può essere un fascicolo comprendente le dichiarazioni di conformità individuali pertinenti.
La marcatura CE, che indica la conformità di un esplosivo, è la conseguenza visibile di un intero processo che comprende la valutazione della conformità in senso lato. I principi generali che disciplinano il marchio CE sono esposti nel regolamento (CE) n. 765/2008, mentre la presente direttiva dovrebbe dettare le norme che disciplinano l’apposizione della marcatura CE.
Le procedure di valutazione della conformità di cui alla presente direttiva richiedono l’intervento di organismi di valutazione della conformità, che sono notificati dagli Stati membri alla Commissione.
L’esperienza ha dimostrato che i criteri stabiliti dalla direttiva 93/15/CEE, cui si devono attenere gli organismi di valutazione della conformità per essere notificati alla Commissione, non sono sufficienti a garantire un livello uniformemente alto di risultati degli organismi notificati in tutta l’Unione. È tuttavia indispensabile che tutti gli organismi notificati svolgano le proprie funzioni allo stesso livello e nelle stesse condizioni di concorrenza leale. A tal fine è necessario stabilire prescrizioni obbligatorie per gli organismi di valutazione della conformità che desiderano essere notificati per fornire servizi di valutazione della conformità.
Per garantire un livello uniforme di qualità nella prestazione della valutazione della conformità, è necessario stabilire le prescrizioni da applicare alle autorità di notifica e agli altri organismi coinvolti nella valutazione, nella notifica e nel controllo degli organismi notificati.
Qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle norme armonizzate, un organismo di valutazione della conformità dovrebbe essere considerato conforme alle corrispondenti prescrizioni fissate nella presente direttiva.
Il sistema previsto dalla direttiva è completato dal sistema di accreditamento di cui al regolamento (CE) n. 765/2008. Poiché l’accreditamento è un mezzo essenziale per la verifica della competenza degli organismi di valutazione della conformità, è opportuno impiegarlo anche ai fini della notifica.
L’accreditamento trasparente, quale previsto dal regolamento (CE) n. 765/2008, che garantisce il necessario livello di fiducia nei certificati di conformità, dovrebbe essere considerato dalle autorità pubbliche nazionali in tutta l’Unione lo strumento preferito per dimostrare la competenza tecnica di tali organismi. Tuttavia, le autorità nazionali possono ritenere di possedere gli strumenti idonei a effettuare da sé tale valutazione. In tal caso, onde assicurare l’opportuno livello di credibilità delle valutazioni effettuate dalle altre autorità nazionali, dovrebbero fornire alla Commissione e agli altri Stati membri le necessarie prove documentali che dimostrino che gli organismi di valutazione della conformità valutati rispettano le pertinenti prescrizioni regolamentari.
Spesso gli organismi di valutazione della conformità subappaltano parti delle loro attività connesse alla valutazione della conformità o fanno ricorso ad un’affiliata. Al fine di salvaguardare il livello di tutela richiesto per gli esplosivi da immettere sul mercato dell’Unione, è indispensabile che i subappaltatori e le affiliate di valutazione della conformità rispettino le stesse prescrizioni applicate agli organismi notificati in relazione allo svolgimento di compiti di valutazione della conformità. È pertanto importante che la valutazione della competenza e delle prestazioni degli organismi di valutazione della conformità e la sorveglianza degli organismi notificati siano estese anche alle attività eseguite dai subappaltatori e dalle affiliate.
È necessario aumentare l’efficienza e la trasparenza della procedura di notifica e, in particolare, adattarla alle nuove tecnologie in modo da consentire la notifica elettronica.
Poiché gli organismi notificati possono offrire i propri servizi in tutta l’Unione, è opportuno conferire agli altri Stati membri e alla Commissione la possibilità di sollevare obiezioni relative a un organismo notificato. È pertanto importante prevedere un periodo durante il quale sia possibile chiarire eventuali dubbi o preoccupazioni circa la competenza degli organismi di valutazione della conformità prima che essi inizino ad operare in qualità di organismi notificati.
Nell’interesse della competitività, è fondamentale che gli organismi notificati applichino le procedure di valutazione della conformità senza creare oneri superflui per gli operatori economici. Per lo stesso motivo, e per garantire la parità di trattamento degli operatori economici, dovrebbe essere garantita la coerenza nell’applicazione tecnica delle procedure di valutazione della conformità, che può essere realizzata meglio mediante un coordinamento appropriato e la cooperazione tra organismi notificati.
Per garantire la certezza del diritto, è necessario chiarire che agli esplosivi si applicano le norme in materia di vigilanza del mercato dell’Unione e di controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell’Unione di cui al regolamento (CE) n. 765/2008. La presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di scegliere le autorità competenti incaricate dello svolgimento di tali compiti.
Gli Stati membri dovrebbero adottare tutti i provvedimenti opportuni per assicurare che gli esplosivi possano essere immessi sul mercato soltanto se, adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati, o in condizioni d’uso ragionevolmente prevedibili, non mettono in pericolo la salute e l’incolumità delle persone. Gli esplosivi dovrebbero essere considerati non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla presente direttiva soltanto in condizioni d’uso ragionevolmente prevedibili, vale a dire quando tale uso possa derivare da un comportamento umano lecito e facilmente prevedibile.
È opportuno completare il sistema attuale con una procedura che consente di informare le parti interessate delle misure di cui è prevista l’adozione in relazione agli esplosivi che presentano un rischio per la salute o l’incolumità delle persone o per la protezione di beni o per l’ambiente. Esso dovrebbe consentire inoltre alle autorità di vigilanza del mercato, in cooperazione con gli operatori economici interessati, di intervenire in una fase più precoce per quanto riguarda tali esplosivi.
Qualora gli Stati membri e la Commissione concordino sul fatto che una misura presa da uno Stato membro sia giustificata, non occorre prevedere ulteriori interventi della Commissione, ad eccezione dei casi in cui la non conformità possa essere attribuita a carenze di una norma armonizzata.
Nel caso di minacce o di pregiudizio gravi alla sicurezza pubblica a seguito della detenzione o dell’impiego illeciti di esplosivi o di munizioni è opportuno consentire agli Stati membri di derogare, a determinate condizioni, alla presente direttiva in materia di trasferimenti di esplosivi e di munizioni per prevenire detta detenzione o detto impiego illeciti.
È fondamentale stabilire meccanismi di cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri. Di conseguenza, le autorità competenti dovrebbero conformarsi al regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri ed alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale e agricola12.
È opportuno che la presente direttiva non pregiudichi la facoltà degli Stati membri di adottare provvedimenti al fine di prevenire il traffico illegale di esplosivi e di munizioni.
Al fine di raggiungere gli obiettivi della presente direttiva, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo alle misure dell’Unione concernenti l’adeguamento della presente direttiva alle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva, è necessario conferire competenze di esecuzione alla Commissione. Occorre inoltre che tali poteri siano esercitati conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione13.
Per l’adozione di atti di esecuzione che richiedono allo Stato membro notificante di adottare le necessarie misure correttive nei confronti degli organismi notificati che non soddisfano o non soddisfano più i requisiti per la loro notifica, si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva.
Per l’adozione di atti di esecuzione che definiscono le modalità pratiche per le operazioni del sistema di identificazione univoca e di rintracciabilità degli esplosivi, nonché le modalità tecniche di applicazione delle disposizioni sul trasferimento degli esplosivi, in particolare il modello di documento da utilizzare, si dovrebbe far ricorso alla procedura d’esame.
La procedura d’esame dovrebbe inoltre essere utilizzata per l’adozione di atti di esecuzione relativi agli esplosivi che presentino un rischio per la salute o l’incolumità delle persone o altri aspetti di protezione del pubblico interesse.
Per imperativi motivi d’urgenza debitamente giustificati connessi agli esplosivi conformi che presentano un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, dei beni o dell’ambiente, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.
In linea con la prassi consolidata, il comitato istituito a norma della presente direttiva può svolgere un ruolo utile esaminando le questioni concernenti l’applicazione della direttiva stessa che possono essere sollevate dal suo presidente o dal rappresentante di uno Stato membro in conformità del suo regolamento interno.
Ogniqualvolta si esaminino questioni relative alla presente direttiva, ad eccezione della sua attuazione o di sue violazioni, vale a dire in un gruppo di esperti della Commissione, il Parlamento europeo dovrebbe ricevere, in linea con la prassi corrente, tutte le informazioni e la documentazione, nonché, ove opportuno, l’invito a partecipare a tali riunioni.
La Commissione dovrebbe determinare mediante atti di esecuzione e, in virtù della loro natura speciale, senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011, se le misure adottate dagli Stati membri nei confronti di esplosivi non conformi siano giustificate o meno.
Gli Stati membri dovrebbero stabilire regole quanto alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle normative nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e assicurare che esse siano applicate. Le sanzioni previste dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
Occorre prevedere un regime transitorio ragionevole che consenta di mettere a disposizione sul mercato, senza che sia necessario rispettare altri requisiti relativi ai prodotti, gli esplosivi che, prima della data di applicazione delle disposizioni nazionali che recepiscono la presente direttiva, sono già stati immessi sul mercato a norma della direttiva 93/15/CEE. I distributori dovrebbero quindi poter fornire esplosivi immessi sul mercato, vale a dire gli stock che si trovano già nella catena di distribuzione, prima della data di applicazione delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva.
Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire garantire che gli esplosivi sul mercato soddisfino requisiti che offrano un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e di altri interessi pubblici, assicurando nel contempo il funzionamento del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
L’obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che rappresentano modificazioni sostanziali delle direttive precedenti. L’obbligo di recepimento delle disposizioni rimaste immutate deriva dalle direttive precedenti.
La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive indicate nell’allegato V, parte B,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Capo 1. Disposizioni generali
Art. 1 Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica agli esplosivi per uso civile.
2.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva:
a) gli esplosivi, ivi comprese le munizioni, destinati a essere usati, conformemente alla normativa nazionale, dalle forze armate e dalle forze di pubblica sicurezza;
b) gli articoli pirotecnici che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2013/29/UE;
c) le munizioni, fatto salvo quanto previsto agli articoli 12, 13 e 14.
All’allegato I figura un elenco non esaustivo degli articoli pirotecnici e delle munizioni di cui, rispettivamente, al presente paragrafo, lettera b), e all’articolo 2, punto 2, identificati in base alle raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose.
3. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri designino talune sostanze non contemplate dalla presente direttiva come esplosivi in virtù di leggi o regolamentazioni nazionali.
Art. 2 Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) «esplosivi»: le materie e gli articoli considerati esplosivi nelle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose e figuranti nella classe 1 di tali raccomandazioni;
2) «munizioni»: i proiettili e le cariche propulsive nonché le munizioni a salve utilizzati in armi portatili, altre armi da fuoco e pezzi d’artiglieria;
3) «sicurezza»: la prevenzione degli incidenti, o, ove non sia possibile, la limitazione dei loro effetti;
4) «sicurezza pubblica»: la prevenzione di qualsiasi utilizzazione a fini contrari all’ordine pubblico;
5) «licenza di trasferimento»: la decisione presa nei confronti dei trasferimenti previsti di esplosivi all’interno dell’Unione;
6) «trasferimento»: qualsiasi spostamento fisico di esplosivi all’interno dell’Unione, eccettuati gli spostamenti realizzati in un medesimo sito;
7) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un esplosivo per la distribuzione o l’uso nel mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
8) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione sul mercato dell’Unione di un esplosivo;
9) «fabbricante»: la persona fisica o giuridica che fabbrica un esplosivo o che lo fa progettare o fabbricare, e commercializza tale esplosivo con il proprio nome o marchio commerciale o lo utilizza per i propri scopi;
10) «rappresentante autorizzato»: una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;
11) «importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un esplosivo originario di un paese terzo;
12) «distributore»: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall’importatore, che mette a disposizione un esplosivo sul mercato;
13) «operatori economici»: il fabbricante, il suo rappresentante autorizzato, l’importatore, il distributore e qualsiasi persona giuridica o fisica impegnata nell’immagazzinamento, nell’utilizzazione, nei trasferimenti, nell’importazione, nell’esportazione o nel commercio degli esplosivi;
14) «armaiolo»: la persona fisica o giuridica la cui attività professionale consiste in tutto o in parte nella fabbricazione, commercio, scambio, nolo, riparazione o trasformazione di armi da fuoco e di munizioni;
15) «specifica tecnica»: un documento che prescrive i requisiti tecnici che un esplosivo deve soddisfare;
16) «norma armonizzata»: la norma armonizzata di cui all’articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
17) «accreditamento»: accreditamento quale definito all’articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;
18) «organismo nazionale di accreditamento»: organismo nazionale di accreditamento di cui all’articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008;
19) «valutazione della conformità»: il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva relativi agli esplosivi;
20) «organismo di valutazione della conformità»: un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
21) «richiamo»: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un esplosivo già messo a disposizione dell’utilizzatore finale;
22) «ritiro»: qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di un esplosivo presente nella catena di fornitura;
23) «normativa di armonizzazione dell’Unione»: la normativa dell’Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;
24) «marcatura CE»: una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che l’esplosivo è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell’Unione che ne prevede l’apposizione.
Art. 3 Libera circolazione
Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano la messa a disposizione sul mercato di esplosivi che soddisfano i requisiti della presente direttiva.
Art. 4 Messa a disposizione sul mercato
Gli Stati membri adottano le disposizioni appropriate per assicurare che gli esplosivi possano essere messi a disposizione sul mercato soltanto se soddisfano i requisiti della presente direttiva.
Capo 2. Obblighi degli operatori economici
Art. 5 Obblighi dei fabbricanti
1. All’atto dell’immissione dei loro esplosivi sul mercato o del loro utilizzo per i propri scopi, i fabbricanti assicurano che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato II.
2.
I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all’allegato III e fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 20.
Qualora la conformità di un esplosivo alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE e appongono la marcatura CE.
3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per un periodo di dieci anni dalla data in cui l’esplosivo è stato immesso sul mercato.
4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme alla presente direttiva. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche dell’esplosivo, nonché delle modifiche delle norme armonizzate o delle altre specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata la conformità dell’esplosivo.
5. I fabbricanti garantiscono che gli esplosivi che hanno immesso sul mercato rechino l’identificazione univoca a norma del sistema di identificazione e di tracciabilità degli esplosivi di cui all’articolo 15. Per gli esplosivi che non rientrano in tale sistema, i fabbricanti:
a) garantiscono che gli esplosivi che hanno immesso sul mercato rechino un numero di tipo, di lotto o di serie o un altro elemento che ne consenta l’identificazione oppure, quando la dimensione ridotta, la forma o la progettazione dell’esplosivo non lo consentono, che le informazioni richieste siano apposte sull’imballaggio o su un documento di accompagnamento dell’esplosivo;
b) indicano sull’esplosivo il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento dell’esplosivo. L’indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l’utilizzatore finale e le autorità di vigilanza del mercato.
6. I fabbricanti garantiscono che l’esplosivo che hanno immesso sul mercato sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.
7. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che un esplosivo da essi immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale esplosivo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l’esplosivo presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato l’esplosivo, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.
8. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell’esplosivo alla presente direttiva, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli esplosivi da essi immessi sul mercato.
Art. 6 Rappresentanti autorizzati
1.
Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato.
Gli obblighi di cui all’articolo 5, paragrafo 1, e l’obbligo di stesura della documentazione tecnica di cui all’articolo 5, paragrafo 2, non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato
2. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti:
a) mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla data in cui l’esplosivo è stato immesso sul mercato;
b) a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un esplosivo;
c) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli esplosivi che rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.
Art. 7 Obblighi degli importatori
1. Gli importatori immettono sul mercato solo esplosivi conformi.
2.
Prima di immettere un esplosivo sul mercato, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l’appropriata procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 20. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che la marcatura CE sia apposta sull’esplosivo, che quest’ultimo sia accompagnato dai documenti prescritti, e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 5.
L’importatore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un esplosivo non sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato II, non immette l’esplosivo sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando l’esplosivo presenta un rischio, l’importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.
3. Gli importatori indicano sull’esplosivo il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento dell’esplosivo. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l’utilizzatore finale e le autorità di vigilanza del mercato.
4. Gli importatori garantiscono che l’esplosivo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua facilmente compresa dagli utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.
5. Gli importatori garantiscono che, mentre l’esplosivo è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto di quest’ultimo non mettano a rischio la sua conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato II.
6. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un esplosivo da essi immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale esplosivo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l’esplosivo presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato l’esplosivo, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.
7. Per un periodo di dieci anni dalla data in cui l’esplosivo è stato immesso sul mercato gli importatori mantengono la dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato; garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica sarà messa a disposizione di tali autorità.
8. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell’esplosivo in una lingua facilmente compresa da tale autorità. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli esplosivi da essi immessi sul mercato.
Art. 8 Obblighi dei distributori
1. Quando mettono un esplosivo a disposizione sul mercato, i distributori applicano con la dovuta diligenza le prescrizioni della presente direttiva.
2.
Prima di mettere un esplosivo a disposizione sul mercato i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE, sia accompagnato dalla documentazione necessaria nonché dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza in una lingua facilmente compresa dagli utilizzatori finali nello Stato membro in cui l’esplosivo deve essere messo a disposizione sul mercato e che il fabbricante e l’importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui rispettivamente all’articolo 5, paragrafo 5, e all’articolo 7, paragrafo 3.
Il distributore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un esplosivo non sia conforme alle prescrizioni di cui all’allegato II, non mette l’esplosivo a disposizione sul mercato fino a quando esso non sia stato reso conforme. Inoltre, se l’esplosivo presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato.
3. I distributori garantiscono che, mentre l’esplosivo è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto di quest’ultimo non mettano a rischio la sua conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato II.
4. I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un esplosivo da essi messo a disposizione sul mercato non sia conforme alla presente direttiva si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale esplosivo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l’esplosivo presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato l’esplosivo, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.
5. I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell’esplosivo. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli esplosivi da essi messi a disposizione sul mercato.
Art. 9 Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori
Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini della presente direttiva ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all’articolo 5 quando immette sul mercato un esplosivo con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un esplosivo già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alle prescrizioni della presente direttiva.
Art. 10 Identificazione degli operatori economici
Per gli esplosivi non inclusi nel sistema di cui all’articolo 15, gli operatori economici indicano alle autorità di vigilanza che ne facciano richiesta:
a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro esplosivi;
b) qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito esplosivi.
Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al primo comma per dieci anni dal momento in cui siano stati loro forniti esplosivi e per un periodo di dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito esplosivi.
Capo 3. Disposizioni di sicurezza
Art. 11 Trasferimenti di esplosivi
1. Gli esplosivi possono essere trasferiti solamente secondo la procedura prevista nei paragrafi da 2 a 8.
2. Per poter trasferire esplosivi, il destinatario è tenuto ad ottenere una licenza di trasferimento dall’autorità competente del proprio Stato membro. L’autorità competente verifica che il destinatario sia legalmente abilitato ad acquisire esplosivi e che detenga le licenze o autorizzazioni necessarie. Il transito di esplosivi attraverso il territorio di uno o più Stati membri deve essere notificato dall’operatore economico responsabile del trasferimento alle autorità competenti degli Stati membri interessati, che devono preventivamente approvarlo.
3. Se uno Stato membro ritiene che esista un problema concernente la verifica dell’acquisizione di cui al paragrafo 2, trasmette le informazioni disponibili in materia alla Commissione che informa gli altri Stati membri.
4. Se l’autorità competente dello Stato membro del destinatario autorizza il trasferimento, rilascia al destinatario un documento contenente tutte le informazioni di cui al paragrafo 5. Tale documento accompagna gli esplosivi sino al punto di destinazione previsto. Esso è presentato ogniqualvolta sia richiesto dalle pertinenti autorità competenti. Una copia del documento è conservata dal destinatario che la presenta, su richiesta, all’autorità competente del proprio Stato membro.
5.
Quando i trasferimenti di esplosivi richiedono controlli specifici che consentono di determinare se detti trasferimenti rispondono a esigenze particolari di sicurezza pubblica sul territorio o su una parte del territorio di uno Stato membro, il destinatario, prima del trasferimento, fornisce all’autorità competente del proprio Stato membro le informazioni seguenti:
a) il nome e l’indirizzo degli operatori economici interessati;
b) il numero e la quantità degli esplosivi oggetto del trasferimento;
c) una descrizione completa degli esplosivi in questione e dei mezzi di identificazione, compreso il numero di identificazione delle Nazioni Unite;
d) le informazioni relative al rispetto delle condizioni di immissione sul mercato, quando si ha tale immissione;
e) il modo in cui si effettua il trasferimento e l’itinerario;
f) le date previste di partenza e di arrivo;
g) se necessario, i punti di passaggio precisi all’entrata e all’uscita dagli Stati membri.
I dati di cui alla lettera a) del primo comma sono sufficientemente dettagliati da consentire alle autorità competenti, da un lato, di contattare gli operatori economici e, dall’altro, di accertare che gli operatori economici interessati siano abilitati a ricevere la spedizione.
L’autorità competente dello Stato membro del destinatario esamina le condizioni in cui può aver luogo il trasferimento, soprattutto in considerazione delle particolari esigenze di sicurezza pubblica. Qualora tali esigenze particolari di sicurezza pubblica siano soddisfatte, il trasferimento è autorizzato. In caso di transito sul territorio di altri Stati membri, questi esaminano e approvano le informazioni relative al trasferimento.
6. Se l’autorità competente di uno Stato membro ritiene che non sussistano le esigenze particolari di sicurezza pubblica di cui ai paragrafi 4 e 5, il trasferimento di esplosivi sul suo territorio o su una parte del suo territorio può essere effettuato senza informazione preventiva ai sensi del paragrafo 5. L’autorità competente dello Stato membro del destinatario rilascia allora una licenza di trasferimento valida per una durata determinata, che può essere sospesa in qualsiasi momento o revocata con decisione motivata. Il documento di cui al paragrafo 4, che accompagna gli esplosivi fino al luogo di destinazione, fa allora riferimento soltanto a tale licenza di trasferimento.
7. Fatti salvi i controlli normali che lo Stato membro di partenza esercita sul proprio territorio, i destinatari e gli operatori economici interessati trasmettono alle autorità competenti dello Stato membro di partenza nonché a quelle dello Stato membro di transito, su loro richiesta, qualsiasi informazione utile di cui dispongono in merito ai trasferimenti di esplosivi.
8. Nessun operatore economico può trasferire esplosivi senza che il destinatario abbia ottenuto le necessarie autorizzazioni a tale effetto secondo i paragrafi 2, 4, 5 e 6.