diritto.io

Direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

visto il parere del Comitato delle regioni2,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,

Allo scopo di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di misure nel settore dell'immigrazione che siano eque nei confronti dei cittadini dei paesi terzi.

Il TFUE prevede che l'Unione deve sviluppare una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori e l'equo trattamento dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri. A tal fine, il Parlamento europeo e il Consiglio devono adottare le misure riguardanti le condizioni di ingresso e soggiorno e norme sul rilascio da parte degli Stati membri di visti e di titoli di soggiorno di lunga durata, e la definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro, comprese le condizioni che disciplinano la libertà di circolazione e di soggiorno negli altri Stati membri.

La comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo «Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» fissa l'obiettivo per l'Unione di diventare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione tramite la riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e una migliore corrispondenza tra offerta e domanda di lavoro. Le misure volte a facilitare l'ingresso nell'Unione di dirigenti, personale specializzato e dipendenti in tirocinio provenienti da paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari devono collocarsi in tale contesto più ampio.

Il programma di Stoccolma, adottato dal Consiglio europeo l'11 dicembre 2009, riconosce che l'immigrazione per motivi di lavoro può contribuire ad aumentare la competitività e la vitalità dell'economia e che, a fronte delle sfide demografiche importanti che l'Unione dovrà affrontare in futuro e, di conseguenza, di una domanda di manodopera in aumento, politiche di migrazione flessibili daranno un contributo importante allo sviluppo e ai risultati economici dell'Unione a lungo termine. Il programma di Stoccolma invita pertanto la Commissione e il Consiglio a portare avanti l'attuazione del Piano d'azione sull'immigrazione legale di cui alla comunicazione della Commissione del 21 dicembre 2005.

La globalizzazione delle imprese, l'aumento degli scambi, la crescita e l'espansione dei gruppi multinazionali hanno intensificato negli ultimi anni gli spostamenti di dirigenti, personale specializzato e dipendenti in tirocinio di succursali o filiali di società multinazionali, trasferiti temporaneamente per brevi incarichi in altre unità della società.

Tali trasferimenti intra-societari di personale di punta apportano alle entità ospitanti nuove competenze e conoscenze, innovazione e opportunità economiche maggiori, facendo in tal modo progredire l'economia basata sulla conoscenza nell'Unione, incoraggiando nel contempo i flussi di investimenti nella stessa. I trasferimenti intra-societari da paesi terzi possono anche facilitare i trasferimenti intra-societari da società dell'Unione verso società di paesi terzi e rafforzare la posizione dell'Unione nelle relazioni con i suoi partner internazionali. L'agevolazione dei trasferimenti intra-societari consente ai gruppi multinazionali di ottimizzare l'assegnazione delle loro risorse umane.

Il complesso di norme stabilite dalla presente direttiva può anche beneficiare i paesi di origine dei migranti quanto la migrazione temporanea, a condizioni ben definite, può favorire il trasferimento di competenze, conoscenze, tecnologie e know-how.

La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il principio della preferenza per i cittadini dell'Unione per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro degli Stati membri, enunciato nelle pertinenti disposizioni dei relativi atti di adesione.

La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il diritto degli Stati membri di rilasciare permessi diversi dai permessi di trasferimento intra-societari a fini occupazionali ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

La presente direttiva dovrebbe stabilire una procedura trasparente e semplificata per l'ammissione di lavoratori nell'ambito di trasferimenti intra-societari, sulla base di definizioni comuni e di criteri armonizzati.

Gli Stati membri dovrebbero provvedere a che siano effettuati controlli appropriati e ispezioni efficaci onde garantire la corretta applicazione della presente direttiva. Il rilascio del permesso per trasferimento intra-societario non dovrebbe pregiudicare o impedire da parte degli Stati membri, durante il trasferimento intra-societario, l'applicazione delle disposizioni di diritto del lavoro nazionali miranti, conformemente al diritto dell'Unione, a controllare il rispetto delle condizioni di lavoro di cui all'articolo 18, paragrafo 1.

Dovrebbe rimanere impregiudicata la facoltà di uno Stato membro di imporre, sulla base del diritto nazionale, sanzioni nei confronti di un datore di lavoro di un lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario stabilito in un paese terzo.

Ai fini della presente direttiva, dovrebbero essere considerati lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario i dirigenti, il personale specializzato e i dipendenti in tirocinio. La loro definizione dovrebbe tener conto degli specifici impegni assunti dall'Unione nell'ambito dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) e degli accordi commerciali bilaterali. Poiché tali impegni assunti nell'ambito del GATS non riguardano le condizioni di ingresso, soggiorno e lavoro, la presente direttiva dovrebbe integrarli e facilitarne l'applicazione. Tuttavia, l'ambito dei trasferimenti intra-societari cui si applica la presente direttiva dovrebbe essere più ampio di quello risultante dagli impegni commerciali, in quanto tali trasferimenti non hanno luogo necessariamente nel settore dei servizi e possono avere origine in un paese terzo che non è parte di un accordo commerciale.

Al fine di valutare le qualifiche dei lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario, gli Stati membri dovrebbero avvalersi del quadro europeo delle qualifiche (European Qualifications Framework — EQF) per l'apprendimento permanente, a seconda dei casi, per effettuare una valutazione delle qualifiche in modo comparabile e trasparente. I punti di coordinamento nazionali previsti dall'EQF possono fornire informazioni e orientamenti circa la relazione tra i livelli delle qualifiche nazionali e l'EQF.

I lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario dovrebbero beneficiare almeno delle stesse condizioni di occupazione dei lavoratori distaccati il cui datore di lavoro è stabilito nel territorio dell'Unione, quali definite dalla direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4. Gli Stati membri dovrebbero esigere che i lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario beneficino di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini che occupano posizioni comparabili per quanto riguarda la retribuzione che sarà loro corrisposta durante il trasferimento. Ogni Stato membro dovrebbe essere responsabile del controllo della retribuzione corrisposta ai lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario durante il soggiorno di questi ultimi nel suo territorio. Ciò ha lo scopo di tutelare i lavoratori e assicurare la concorrenza leale tra le imprese stabilite in uno Stato membro e quelle stabilite in un paese terzo, in quanto garantisce che queste ultime non possano beneficiare di norme meno restrittive in materia di occupazione per ottenere vantaggi concorrenziali.

Per garantire che le competenze del lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario siano specifiche all'entità ospitante, l'interessato dovrebbe aver lavorato nello stesso gruppo di imprese almeno da 3 a 12 mesi ininterrotti immediatamente prima del trasferimento nel caso di dirigenti e personale specializzato e almeno da 3 a 6 mesi ininterrotti nel caso di dipendenti in tirocinio.

Poiché i trasferimenti intra-societari sono migrazioni temporanee, la durata massima di un trasferimento nell'Unione, compresa la mobilità tra Stati membri, non dovrebbe essere superiore a tre anni per i dirigenti e il personale specializzato e a un anno per i dipendenti in tirocinio, al termine dei quali gli interessati dovrebbero partire per un paese terzo a meno che non ottengano un permesso di soggiorno ad altro titolo conformemente al diritto dell'Unione o nazionale. La durata massima del trasferimento dovrebbe comprendere il cumulo delle durate dei permessi per trasferimento intra-societario rilasciati consecutivamente. Un successivo trasferimento verso l'Unione potrebbe aver luogo dopo che il cittadino del paese terzo ha lasciato il territorio degli Stati membri.

Per garantire il carattere temporaneo del trasferimento intra-societario ed evitare abusi, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di prescrivere che trascorra un certo lasso di tempo tra la fine della durata massima di un trasferimento e una successiva domanda riguardante il medesimo cittadino di un paese terzo ai fini della presente direttiva, nello stesso Stato membro.

Poiché i trasferimenti intra-societari sono distacchi temporanei, il richiedente dovrebbe dimostrare, nell'ambito del contratto di lavoro o della lettera di incarico, che alla fine dell'incarico il cittadino di un paese terzo potrà fare ritorno in un'entità appartenente allo stesso gruppo e stabilita in un paese terzo. Il richiedente dovrebbe inoltre fornire la prova che il dirigente o il personale specializzato di un paese terzo possiede le qualifiche professionali e l'adeguata esperienza professionale richieste dall'entità ospitante in cui deve essere trasferito.

I cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi in qualità di dipendenti in tirocinio dovrebbero dimostrare di essere in possesso di un diploma universitario. Inoltre essi dovrebbero, se richiesto, presentare una convenzione di tirocinio, contenente una descrizione del programma di tirocinio, la sua durata e le condizioni di supervisione dei dipendenti in tirocinio, da cui risulti che svolgeranno un vero e proprio tirocinio e non saranno impiegati come normali lavoratori.

Salvo che sia in contrasto con il principio della preferenza per i cittadini dell'Unione enunciato nelle disposizioni pertinenti dei relativi atti di adesione, non dovrebbe essere richiesta un'analisi del mercato del lavoro.

Uno Stato membro dovrebbe riconoscere le qualifiche professionali acquisite da un cittadino di un paese terzo in un altro Stato membro nello stesso modo di quelle dei cittadini dell'Unione e dovrebbe prendere in considerazione le qualifiche acquisite in un paese terzo conformemente alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio5. Tale riconoscimento non dovrebbe pregiudicare alcuna restrizione all'accesso a una professione regolamentata derivante da riserve rispetto agli impegni esistenti in materia di professioni regolamentate assunti dall'Unione o dall'Unione e dai suoi Stati membri nell'ambito di accordi commerciali. La presente direttiva non dovrebbe prevedere comunque un trattamento più favorevole per i lavoratori trasferiti all'interno della società, rispetto ai cittadini dell'Unione o dello Spazio economico europeo, per quanto riguarda l'accesso a una professione regolamentata in uno Stato membro.

La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il diritto di uno Stato membro di determinare il volume d'ingresso conformemente all'articolo 79, paragrafo 5, TFUE.

Al fine di combattere eventuali abusi della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di rifiutare, revocare o non rinnovare il permesso per trasferimento intra-societario qualora l'entità ospitante sia stata istituita principalmente allo scopo di agevolare l'ingresso dei lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario e/o non svolga un'attività effettiva.

La presente direttiva mira ad agevolare la mobilità dei lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario all'interno dell'Unione («mobilità intra-unionale») e a ridurre gli oneri amministrativi associati alle missioni di lavoro in diversi Stati membri. A tal fine, la presente direttiva stabilisce un programma specifico di mobilità intra-unionale in base al quale il titolare di un permesso di trasferimento intra-societario valido rilasciato da uno Stato membro è autorizzato a entrare, soggiornare e lavorare in uno o più Stati membri conformemente alle disposizioni relative alla mobilità di breve e lunga durata previste dalla presente direttiva. La mobilità di breve durata ai fini della presente direttiva dovrebbe contemplare i soggiorni negli Stati membri diversi da quello che ha rilasciato il permesso per trasferimento intra-societario per un periodo massimo di 90 giorni per Stato membro. La mobilità di lunga durata ai fini della presente direttiva dovrebbe contemplare i soggiorni negli Stati membri diversi da quello che ha rilasciato il permesso per trasferimento intra-societario per più di 90 giorni per Stato membro. Per evitare che sia elusa la distinzione tra mobilità di breve e di lunga durata, la mobilità di breve durata in relazione a un dato Stato membro dovrebbe essere limitata a un massimo di 90 giorni per ciascun periodo di 180 giorni e non dovrebbe essere possibile presentare una notifica di mobilità di breve durata contemporaneamente a una domanda di mobilità di lunga durata. Ove si ravvisi la necessità della mobilità di lunga durata dopo l'inizio della mobilità di breve durata del lavoratore trasferito all'interno della società, il secondo Stato membro può chiedere che la domanda sia presentata almeno 20 giorni prima del termine del periodo di mobilità di breve durata.

Mentre il programma specifico di mobilità istituito dalla presente direttiva dovrebbe fissare norme autonome relative all'ingresso e al soggiorno a fini lavorativi di un lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario in Stati membri diversi da quello che ha rilasciato il permesso per trasferimento intra-societario, continuano invece ad applicarsi tutte le altre norme che disciplinano l'attraversamento delle frontiere da parte delle persone stabilite alle disposizioni pertinenti dell'acquis di Schengen.

Qualora il trasferimento riguardi più destinazioni in Stati membri diversi, è opportuno, al fine di agevolare i controlli, comunicare, se del caso, le informazioni pertinenti alle autorità competenti del secondo Stato membro.

Quando un lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario ha esercitato il suo diritto alla mobilità, il secondo Stato membro dovrebbe avere la facoltà, a determinate condizioni, di adottare provvedimenti in modo che le attività di detto lavoratore non violino le pertinenti disposizioni della presente direttiva.

Gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, ad esempio di tipo finanziario, da irrogare in caso di inosservanza della presente direttiva. Tali sanzioni potrebbero consistere, tra l'altro, nelle misure previste all'articolo 7 della direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio6. Tali sanzioni potrebbero essere comminate all'entità ospitante stabilita nello Stato membro interessato.

L'istituzione di una procedura unica volta al rilascio di un solo titolo combinato che comprenda il permesso di soggiorno e il permesso di lavoro («permesso unico») dovrebbe concorrere alla semplificazione delle norme che vigono attualmente negli Stati membri.

Dovrebbe essere possibile istituire una procedura semplificata per le entità o i gruppi di imprese riconosciuti a tal fine. Il riconoscimento dovrebbe essere valutato periodicamente.

Non appena uno Stato membro abbia deciso di ammettere un cittadino di un paese terzo che soddisfa i criteri previsti dalla presente direttiva, quest'ultimo dovrebbe ricevere un permesso per trasferimento intra-societario che lo autorizzi a svolgere l'incarico, a determinate condizioni, in diverse entità appartenenti alla stessa società transnazionale, comprese le entità situate in altri Stati membri.

Ove sia richiesto un visto e il cittadino del paese terzo soddisfi i criteri per ottenere il rilascio di un permesso per trasferimento intra-societario, lo Stato membro dovrebbe agevolare in ogni modo il cittadino del paese terzo nell'ottenimento del visto necessario e dovrebbe provvedere affinché le autorità competenti cooperino efficacemente a tal fine.

Qualora il permesso per trasferimento intra-societario sia rilasciato da uno Stato membro che non applica integralmente l'acquis di Schengen e il lavoratore trasferito all'interno della società, nell'ambito della mobilità intra-unionale, attraversi una frontiera esterna ai sensi del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio7, uno Stato membro dovrebbe avere la facoltà di chiedere una prova del fatto che il lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario si trasferisce nel suo territorio ai fini di un trasferimento intra-societario. Inoltre, in caso di attraversamento di una frontiera esterna ai sensi del regolamento (CE) n. 526/2006, gli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen dovrebbero consultare il sistema d'informazione Schengen e rifiutare l'ingresso o opporsi alla mobilità delle persone per le quali in tale sistema sia stata effettuata una segnalazione ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno, come previsto dal regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio8.

Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di indicare informazioni supplementari in formato cartaceo o di archiviare tali informazioni in formato elettronico di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio9 e al punto 16, lettera a), del relativo allegato, per dare informazioni più precise sull'attività lavorativa durante il trasferimento intra-societario. L'indicazione di tali informazioni supplementari dovrebbe essere facoltativa per gli Stati membri e non dovrebbe costituire un requisito aggiuntivo che comprometta il permesso unico e la procedura unica di domanda.

La presente direttiva non dovrebbe impedire ai lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario di esercitare attività specifiche nelle sedi dei clienti all'interno dello Stato membro in cui è stabilita l'entità ospitante conformemente alle disposizioni che si applicano in detto Stato membro in relazione a tali attività.

La presente direttiva non incide sulle condizioni relative alla prestazione di servizi nell'ambito dell'articolo 56 TFUE. In particolare, essa non incide sulle condizioni di occupazione che, conformemente alla direttiva 96/71/CE, si applicano ai lavoratori distaccati da un'impresa stabilita in uno Stato membro per prestare un servizio nel territorio di un altro Stato membro. La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai cittadini di paesi terzi distaccati da imprese stabilite in uno Stato membro nell'ambito di una prestazione di servizi conformemente alla direttiva 96/71/CE. I cittadini di paesi terzi titolari di un permesso per trasferimento intra-societario non possono avvalersi delle disposizioni della direttiva 96/71/CE. La presente direttiva non dovrebbe concedere alle imprese stabilite in un paese terzo un trattamento più favorevole di quello riservato alle imprese stabilite in uno Stato membro, conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 96/71/CE.

Per garantire condizioni di vita e di lavoro dignitose durante il soggiorno nell'Unione è importante assicurare un'adeguata copertura di sicurezza sociale ai lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario e, se del caso, ai loro familiari. Dovrebbe pertanto essere assicurata la parità di trattamento, conformemente al diritto nazionale, nei settori di sicurezza sociale elencati all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio10. La presente direttiva non armonizza la legislazione in materia di sicurezza sociale degli Stati membri. Essa si limita ad applicare il principio della parità di trattamento nel settore della sicurezza sociale alle persone che rientrano nel suo ambito d'applicazione. Il diritto alla parità di trattamento nel settore della sicurezza sociale si applica ai cittadini di paesi terzi che soddisfano le condizioni oggettive e non discriminatorie previste dal diritto dello Stato membro in cui è prestata l'attività lavorativa con riguardo al trattamento e al diritto alle prestazioni di sicurezza sociale. In vari Stati membri il diritto alle prestazioni familiari è subordinato alla sussistenza di un certo collegamento con lo Stato membro in questione poiché le prestazioni sono destinate a sostenerne uno sviluppo demografico positivo al fine di garantirne in futuro la forza lavoro. La presente direttiva non dovrebbe pertanto incidere sul diritto di uno Stato membro di limitare, a determinate condizioni, la parità di trattamento con riguardo alle prestazioni familiari, dato che il lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario e i familiari che lo accompagnano soggiornano temporaneamente in tale Stato membro. I diritti di sicurezza sociale dovrebbero essere concessi fatte salve le disposizioni del diritto nazionale e/o di accordi bilaterali relative all'applicazione della legislazione in materia di sicurezza sociale del paese di origine. Tuttavia, gli accordi bilaterali o il diritto nazionale in materia di diritti di sicurezza sociale dei lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario adottati dopo l'entrata in vigore della presente direttiva non dovrebbero prevedere un trattamento meno favorevole di quello riservato ai cittadini dello Stato membro in cui è fornita la prestazione di lavoro. In virtù del diritto nazionale o degli accordi summenzionati potrebbe essere, ad esempio, nell'interesse dei lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario rimanere sottoposti al sistema di sicurezza sociale del loro paese di origine qualora l'interruzione di tale legame rechi pregiudizio ai loro diritti o comporti l'assunzione dell'onere della doppia copertura. Gli Stati membri dovrebbero sempre conservare la facoltà di concedere diritti di sicurezza sociale più favorevoli ai lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il diritto dei superstiti aventi diritto del lavoratore soggetti a trasferimento intra-societario, a beneficiare della pensione di reversibilità, qualora soggiornino in un paese terzo.

Nel caso di mobilità tra gli Stati membri, si dovrebbe applicare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio11. La presente direttiva non dovrebbe conferire maggiori diritti rispetto a quelli che il diritto vigente dell'Unione già prevede in materia di sicurezza sociale per i cittadini di paesi terzi che svolgono attività di interesse transfrontaliero tra Stati membri.

Per accrescere l'attrattività delle norme specifiche istituite dalla presente direttiva e generare il complesso dei vantaggi attesi relativamente alla competitività delle imprese nell'Unione, è opportuno concedere ai lavoratori cittadini di paesi terzi soggetti a trasferimento intra-societario condizioni favorevoli per il ricongiungimento familiare nello Stato membro che ha rilasciato il permesso per trasferimento intra-societario e negli Stati membri che autorizzano il lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario a soggiornare e lavorare nel loro territorio ai sensi delle disposizioni della presente direttiva sulla mobilità a lungo termine. Tale diritto rimuoverebbe infatti un importante ostacolo all'accettazione dell'incarico da parte del potenziale lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario. A salvaguardia dell'unità familiare, i familiari dovrebbero poter raggiungere il lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario in un altro Stato membro e dovrebbe esserne agevolato l'accesso al mercato del lavoro.

Per agevolare la rapida trattazione delle domande, gli Stati membri dovrebbero dare la preferenza allo scambio di informazioni e alla trasmissione di documenti pertinenti per via elettronica, a meno che non sopravvengano difficoltà tecniche ovvero interessi essenziali non richiedano di procedere diversamente.

La raccolta e la trasmissione di pratiche e dati dovrebbero effettuarsi conformemente alle pertinenti norme in materia di protezione dei dati e sicurezza.

La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai cittadini di paesi terzi che chiedono di soggiornare in uno Stato membro in qualità di ricercatori ai fini di un progetto di ricerca, in quanto rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio12.

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire una speciale procedura di ammissione e di adozione di condizioni di ingresso e soggiorno da applicare ai cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che a sua volta si basa sui diritti derivanti dalle carte sociali adottate dall'Unione e dal Consiglio d'Europa.

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi13, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente direttiva stabilisce:

  1. a) le condizioni di ingresso e di soggiorno per periodi superiori a 90 giorni nel territorio degli Stati membri e i diritti di cittadini di paesi terzi e loro familiari nell'ambito di trasferimenti intra-societari;

  2. b) le condizioni di ingresso e di soggiorno e i diritti dei cittadini di paesi terzi di cui alla lettera a), in Stati membri diversi dallo Stato membro che per primo ha rilasciato al cittadino di un paese terzo un permesso per trasferimento intra-societario ai sensi della presente direttiva.

Art. 2 Ambito d'applicazione

1. La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi che soggiornano al di fuori del territorio degli Stati membri al momento della domanda di ammissione e chiedono di essere ammessi o che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro, ai sensi della presente direttiva, nell'ambito di trasferimenti intra-societari in qualità di dirigenti, personale specializzato o dipendenti in tirocinio.

2. La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi che:

  1. a) chiedono di soggiornare in uno Stato membro in qualità di ricercatori ai sensi della direttiva 2005/71/CE, ai fini di un progetto di ricerca;

  2. b) in virtù di accordi conclusi tra l'Unione e i suoi Stati membri e paesi terzi, godono di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione o lavorano presso un'impresa stabilita in tali paesi terzi;

  3. c) sono distaccati nell'ambito della direttiva 96/71/CE;

  4. d) svolgono attività di lavoro autonomo;

  5. e) ricevono l'incarico da agenzie di collocamento, agenzie di lavoro interinale o qualsiasi altra impresa che si occupa di mettere a disposizione lavoratori destinati a lavorare sotto la supervisione e la direzione di un'altra impresa;

  6. f) sono ammessi come studenti a tempo pieno o che, nell'ambito dei loro studi, effettuano un tirocinio di breve durata e sotto supervisione.

3. La presente direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri di rilasciare permessi di soggiorno diversi dal permesso per trasferimento intra-societario disciplinato dalla presente direttiva per motivi di lavoro a cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

Art. 3 Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

  1. a) «cittadino di un paese terzo», chiunque non sia cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, TFUE;

  2. b) «trasferimento intra-societario», il distacco temporaneo a fini professionali o di formazione di un cittadino di un paese terzo che al momento della domanda di un permesso per trasferimento intra-societario soggiorna al di fuori del territorio degli Stati membri, da un'impresa stabilita al di fuori del territorio di uno Stato membro e a cui il cittadino di un paese terzo è vincolato da un contratto di lavoro prima e durante il trasferimento, a un'entità appartenente all'impresa o allo stesso gruppo di imprese stabilita in quello Stato membro e, se del caso, la mobilità tra entità ospitanti stabilite in uno o diversi secondi Stati membri;

  3. c) «lavoratore trasferito all'interno della società», il cittadino di un paese terzo che soggiorna al di fuori del territorio degli Stati membri al momento della domanda di permesso per trasferimento intra-societario e che è oggetto di un trasferimento intra-societario;

  4. d) «entità ospitante», l'entità presso la quale è trasferito il lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario, qualunque sia la sua forma giuridica, stabilita, conformemente al diritto nazionale, nel territorio di uno Stato membro;

  5. e) «dirigente», la persona che ricopre una carica elevata preposta essenzialmente alla gestione dell'entità ospitante, principalmente sotto la supervisione generale o la guida del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti; tale carica include: la direzione dell'entità ospitante oppure di un dipartimento o di una sottodivisione della stessa; la supervisione e il controllo dell'attività degli altri dipendenti con mansioni ispettive, professionali o dirigenziali; l'autorità di proporre assunzioni, licenziamenti o altre iniziative inerenti al personale;

  6. f) «personale specializzato», una persona che lavora all'interno del gruppo di imprese ed è in possesso di conoscenze specialistiche indispensabili per il settore di attività, le tecniche o la gestione dell'entità ospitante. Nella valutazione di tali conoscenze si tiene conto non solo delle conoscenze specifiche relative all'entità ospitante, ma anche dell'eventuale possesso di una qualifica elevata, inclusa un'adeguata esperienza professionale, per un tipo di lavoro o di attività che richiede conoscenze tecniche specifiche, compresa l'eventuale appartenenza a un albo professionale;

  7. g) «dipendente in tirocinio», il titolare di un diploma universitario trasferito a un'entità ospitante ai fini dello sviluppo della carriera o dell'acquisizione di tecniche o metodi d'impresa e retribuito durante il trasferimento;

  8. h) «familiari», i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio14;

  9. i) «permesso per trasferimento intra-societario», l'autorizzazione recante l'acronimo «ICT» che consente al titolare di soggiornare e lavorare nel territorio del primo Stato membro e, se del caso, del secondo Stato membro ai sensi della presente direttiva;

  10. j) «permesso di mobilità di lunga durata», l'autorizzazione recante l'acronimo «mobile ICT» che consente al titolare di un permesso per trasferimento intra-societario di soggiornare e lavorare nel territorio del secondo Stato membro ai sensi della presente direttiva;

  11. k) «procedura unica di domanda», la procedura che conduce alla decisione in merito a una domanda di autorizzazione di un cittadino di un paese terzo a soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro;

  12. l) «gruppo di imprese», due o più imprese che sono riconosciute collegate ai sensi del diritto nazionale nei seguenti modi: un'impresa, nei confronti di un'altra impresa, direttamente o indirettamente detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa; controlla la maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al capitale dell'impresa; ha diritto di designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa; ovvero le imprese sono gestite su base unificata dall'impresa madre;

  13. m) «primo Stato membro», lo Stato membro che per primo rilascia al cittadino di un paese terzo un permesso per trasferimento intra-societario;

  14. n) «secondo Stato membro», lo Stato membro in cui il lavoratore trasferito all'interno della società intende esercitare o esercita il diritto alla mobilità ai sensi della presente direttiva, diverso dal primo Stato membro;

  15. o) «professione regolamentata», una professione regolamentata quale definita nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE.

Art. 4 Disposizioni più favorevoli

1. La presente direttiva si applica fatte salve le disposizioni più favorevoli:

  1. a) del diritto dell'Unione, inclusi gli accordi bilaterali e multilaterali tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e uno o più paesi terzi, dall'altra;

  2. b) di accordi bilaterali o multilaterali tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi.

2. La presente direttiva fa salva la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere, per i cittadini di paesi terzi ai quali si applica, disposizioni più favorevoli rispetto all'articolo 3, lettera h), e agli articoli 15, 18 e 19.

Capo II. Condizioni di ammissione

Art. 5 Criteri di ammissione

1. Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 1, un cittadino di un paese terzo che chiede di essere ammesso a norma della presente direttiva o l'entità ospitante:

  1. a) dimostra che l'entità ospitante e l'impresa stabilita in un paese terzo appartengono alla stessa impresa o allo stesso gruppo di imprese;

  2. b) dimostra di aver lavorato nella stessa impresa o nello stesso gruppo di imprese per un periodo minimo da tre a dodici mesi ininterrotti immediatamente precedente la data del trasferimento intra-societario nel caso dei dirigenti e degli specialisti del personale specializzato, e per un periodo minimo da tre a sei mesi ininterrotti nel caso dei dipendenti in tirocinio;

  3. c) presenta un contratto di lavoro e, se necessario, una lettera di incarico del datore di lavoro che contengano quanto segue:

    1. i) la durata del trasferimento e l'ubicazione dell'entità ospitante o delle entità ospitanti;

    2. ii) la prova che il cittadino di un paese terzo ricoprirà un posto di dirigente, personale specializzato o dipendente in tirocinio nell'entità ospitante o nelle entità ospitanti dello Stato membro interessato;

    3. iii) la retribuzione nonché le altre condizioni di occupazione durante il trasferimento intra-societario;

    4. iv) la prova che, alla fine del trasferimento intra-societario, il cittadino di un paese terzo potrà fare ritorno in un'entità appartenente a tale impresa o gruppo di imprese e stabilita in un paese terzo;

  4. d) fornisce la prova che il cittadino di un paese terzo possiede le qualifiche e l'esperienza professionali richieste dall'entità ospitante in cui deve essere trasferito in qualità di dirigente o specialista o, nel caso di un dipendente in tirocinio, il diploma universitario richiesto;

  5. e) se del caso, presenta la documentazione attestante il rispetto, da parte del cittadino di un paese terzo, dei requisiti prescritti dal diritto nazionale dello Stato membro interessato ai cittadini dell'Unione per l'esercizio della professione regolamentata a cui si riferisce la domanda;

  6. f) esibisce un documento di viaggio valido del cittadino di un paese terzo, secondo quanto previsto dal diritto nazionale, e, se richiesto, la domanda di visto o il visto; gli Stati membri possono richiedere che la validità del documento di viaggio copra almeno il periodo di validità del permesso per trasferimento intra-societario;

  7. g) fatti salvi gli accordi bilaterali esistenti, fornisce la prova che il richiedente dispone o, se previsto dal diritto nazionale, ha fatto richiesta di un'assicurazione per tutti i rischi contro i quali sono normalmente coperti i cittadini dello Stato membro interessato durante i periodi in cui non dispone di una copertura assicurativa di questo tipo né di prestazioni corrispondenti connesse al lavoro svolto in tale Stato membro o in virtù di esso.

2. Gli Stati membri possono chiedere al richiedente di presentare la documentazione di cui al paragrafo 1, lettere a), c), d), e) e g), in una lingua ufficiale dello Stato membro interessato.

3. Gli Stati membri possono chiedere al richiedente di fornire, al più tardi al momento del rilascio del permesso per trasferimento intra-societario, l'indirizzo del cittadino di un paese terzo interessato nel territorio dello Stato membro.

4. Gli Stati membri dispongono che:

  1. a) durante il trasferimento intra-societario siano soddisfatte tutte le condizioni fissate per i lavoratori distaccati in una situazione simile dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e/o dai contratti collettivi di applicazione generale nei pertinenti settori occupazionali per quanto riguarda le condizioni di occupazione diverse dalla retribuzione. In mancanza di un sistema di dichiarazione dell'applicabilità generale dei contratti collettivi, gli Stati membri possono avvalersi dei contratti collettivi che sono in genere applicabili a tutte le imprese simili nell'ambito di applicazione territoriale e nella categoria professionale o industriale interessate e/o dei contratti collettivi conclusi dalle organizzazioni delle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale e che sono applicati in tutto il loro territorio nazionale;

  2. b) la retribuzione corrisposta al cittadino di un paese terzo durante l'intera durata del trasferimento intra-societario non sia meno favorevole della retribuzione corrisposta a cittadini dello Stato membro in cui è prestata l'attività lavorativa che occupano posizioni equiparabili conformemente al diritto applicabile, ai contratti collettivi o alle pratiche in vigore nello Stato membro in cui è stabilita l'entità ospitante.

5. Sulla base della documentazione fornita ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri possono esigere che il lavoratore trasferito all'interno della società disponga di risorse sufficienti durante il suo soggiorno per mantenere se stesso e i suoi familiari senza ricorrere ai sistemi di assistenza sociale degli Stati membri.

6. Oltre alla prova richiesta ai sensi del paragrafo 1, al cittadino di un paese terzo che chiede di essere ammesso in qualità di dipendente in tirocinio può essere fatto obbligo di presentare una convenzione di tirocinio relativa alla preparazione per la sua futura posizione all'interno dell'impresa o del gruppo di imprese, contenente una descrizione del programma di tirocinio, che dimostri che lo scopo del soggiorno è di formare il dipendente in tirocinio ai fini dello sviluppo della carriera o dell'acquisizione di tecniche o metodi d'impresa, la sua durata e le condizioni di supervisione del dipendente in tirocinio durante il programma.

7. Qualunque modifica durante la procedura di richiesta che incida sui criteri di ammissione di cui al presente articolo è notificata dal richiedente alle autorità competenti dello Stato membro interessato.

8. Ai fini della presente direttiva non sono ammessi cittadini di paesi terzi che sono considerati una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica o la sanità pubblica.

Art. 6 Volumi di ingresso

La presente direttiva non incide sul diritto di uno Stato membro di determinare i volumi d'ingresso di cittadini di paesi terzi conformemente all'articolo 79, paragrafo 5, TFUE. Su tale base, una domanda di permesso per trasferimento intra-societario può essere considerata inammissibile o essere respinta.

Art. 7 Motivi del rifiuto

1. Gli Stati membri rifiutano una domanda di permesso di trasferimento intra-societario in uno dei seguenti casi:

  1. a) mancato rispetto dell'articolo 5;

  2. b) ove i documenti presentati siano stati ottenuti in maniera fraudolenta, ovvero siano stati falsificati o alterati;

  3. c) qualora l'entità ospitante sia stata istituita principalmente allo scopo di agevolare l'ingresso dei lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario;

  4. d) ove sia stata raggiunta la durata massima del soggiorno definita nell'articolo 12, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri, se del caso, rifiutano una domanda se il datore di lavoro oppure l'entità ospitante sono stati oggetto di sanzioni conformemente al diritto nazionale, per lavoro non dichiarato e/o occupazione illegale.

3. Gli Stati membri possono rifiutare una domanda di permesso di trasferimento intra-societario in uno dei seguenti casi:

  1. a) se il datore di lavoro oppure l'entità ospitante non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di sicurezza sociale, fiscalità, diritti dei lavoratori o condizioni di lavoro;

  2. b) se l'impresa del datore di lavoro o dell'entità ospitante è in corso di liquidazione o è stata liquidata conformemente al diritto nazionale in materia di insolvenza o se non viene svolta alcuna attività economica;

  3. c) se la finalità o l'effetto della presenza temporanea del lavoratore trasferito all'interno della società sia quello di interferire in vertenze o negoziati sindacali o comunque condizionarli.

4. Gli Stati membri possono rifiutare una domanda di permesso per trasferimento intra-societario per i motivi di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

5. Fatto salvo il paragrafo 1, qualsiasi decisione di rifiutare una domanda tiene conto delle circostanze specifiche del caso e rispetta il principio di proporzionalità.

Art. 8 Revoca o mancato rinnovo del permesso per trasferimento intra-societario

1. Gli Stati membri revocano il permesso per trasferimento intra-societario in uno dei seguenti casi:

  1. a) se è stato ottenuto in maniera fraudolenta, ovvero falsificato o alterato;

  2. b) se il lavoratore trasferito all'interno della società soggiorna nello Stato membro interessato per fini diversi da quelli per i quali ha ottenuto l'autorizzazione a soggiornare;

  3. c) se l'entità ospitante è stata istituita principalmente allo scopo di agevolare l'ingresso dei lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario.

2. Gli Stati membri, se del caso, revocano il permesso per trasferimento intra-societario se il datore di lavoro oppure l'entità ospitante sono stati oggetto di sanzioni conformemente al diritto nazionale, per lavoro non dichiarato e/o occupazione illegale.

3. Gli Stati membri rifiutano di rinnovare il permesso per trasferimento intra-societario in uno dei seguenti casi:

  1. a) se è stato ottenuto in maniera fraudolenta, ovvero falsificato o alterato;

  2. b) se il lavoratore trasferito all'interno della società soggiorna nello Stato membro interessato per fini diversi da quelli per i quali ha ottenuto l'autorizzazione a soggiornare;

  3. c) se l'entità ospitante è stata istituita principalmente allo scopo di agevolare l'ingresso dei lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario;

  4. d) al raggiungimento della durata massima del soggiorno ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1.

4. Gli Stati membri, se del caso, rifiutano di rinnovare il permesso per trasferimento intra-societario se il datore di lavoro oppure l'entità ospitante sono stati oggetto di sanzioni conformemente al diritto nazionale, per lavoro non dichiarato e/o occupazione illegale.

5. Gli Stati membri possono revocare o rifiutare di rinnovare il permesso per trasferimento intra-societario in uno dei seguenti casi:

  1. a) se non è o non è più rispettato l'articolo 5,

  2. b) se il datore di lavoro oppure l'entità ospitante non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di sicurezza sociale, fiscalità, diritti dei lavoratori o condizioni di lavoro;

  3. c) se l'impresa del datore di lavoro o dell'entità ospitante è in corso di liquidazione o è stata liquidata conformemente al diritto nazionale in materia di insolvenza o se non viene svolta alcuna attività economica;

  4. d) se il lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario non ha rispettato le norme in materia di mobilità di cui agli articoli 21 e 22.

6. Fatti salvi i paragrafi 1 e 3, qualsiasi decisione di revocare o rifiutare di rinnovare un permesso per trasferimento intra-societario tiene conto delle circostanze specifiche del caso e rispetta il principio di proporzionalità.

Art. 9 Sanzioni

1. Gli Stati membri possono considerare responsabile l'entità ospitante per inosservanza delle condizioni di ingresso, di soggiorno e di mobilità previste dalla presente direttiva.

2. Lo Stato membro interessato prevede sanzioni se l'entità ospitante è ritenuta responsabile ai sensi del paragrafo 1. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.

3. Gli Stati membri adottano misure per prevenire eventuali abusi e per sanzionare le violazioni della presente direttiva. Le misure comprendono il monitoraggio, la valutazione e, ove opportuno, l'ispezione conformemente al diritto o alle prassi amministrative nazionali.

Capo III. Procedura e permesso

Art. 10 Accesso alle informazioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano facilmente accessibili ai richiedenti le informazioni su tutti i documenti giustificativi richiesti per una domanda e le informazioni sull'ingresso e sul soggiorno, compresi i diritti, gli obblighi e le garanzie procedurali del lavoratore trasferito all'interno della società e dei suoi familiari. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché siano facilmente accessibili le informazioni sulle procedure applicabili alla mobilità di breve durata di cui all'articolo 21, paragrafo 2, e alla mobilità di lunga durata di cui all'articolo 22, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri interessati rendono disponibili all'entità ospitante le informazioni sul diritto degli Stati membri di imporre sanzioni a norma degli articoli 9 e 23.

Art. 11 Domande di permesso per trasferimento intra-societario o di permesso di mobilità di lunga durata

1. Gli Stati membri stabiliscono se una domanda debba essere presentata dal cittadino di un paese terzo o dall'entità ospitante. Gli Stati membri possono anche decidere di consentire che la domanda sia presentata indifferentemente dall'una o dall'altra parte.

2. La domanda di permesso per trasferimento intra-societario è presentata quando il cittadino di un paese terzo soggiorna al di fuori del territorio dello Stato membro in cui è chiesta l'ammissione.

3. La domanda di permesso per trasferimento intra-societario è presentata alle autorità dello Stato membro in cui ha luogo il primo soggiorno. Qualora il primo soggiorno non sia il più lungo, la domanda è presentata alle autorità dello Stato membro in cui si deve soggiornare per un periodo complessivamente più lungo durante il trasferimento.

4. Gli Stati membri designano le autorità competenti a ricevere la domanda e a rilasciare il permesso per trasferimento intra-societario o il permesso di mobilità di lunga durata.

5. Il richiedente ha il diritto di presentare una domanda nell'ambito di una procedura unica.

6.

Possono essere introdotte procedure semplificate ai fini del rilascio di permessi per trasferimento intra-societario, permessi di mobilità di lunga durata e permessi accordati ai familiari di un lavoratore trasferito all'interno della società, nonché di visti per le entità o le imprese o i gruppi di imprese riconosciuti a tal fine dagli Stati membri ai sensi del diritto o delle prassi amministrative nazionali.

Il riconoscimento è valutato periodicamente.

7. Le procedure semplificate di cui al paragrafo 6 comprendono almeno:

  1. a) l'esenzione del richiedente dalla presentazione di alcune delle prove di cui all'articolo 5 o all'articolo 22, paragrafo 2, lettera a);

  2. b) una procedura di ammissione accelerata che permette il rilascio di permessi per trasferimento intra-societario e permessi di mobilità di lunga durata in tempi più brevi rispetto a quelli di cui all'articolo 15, paragrafo 1, o all'articolo 22, paragrafo 2, lettera b); e/o

  3. c) procedure agevolate e/o accelerate relative al rilascio dei visti necessari.

8. Le entità o le imprese o i gruppi di imprese riconosciuti ai sensi del paragrafo 6 notificano all'autorità competente qualunque modifica che incida sulle condizioni del riconoscimento senza indugio e, in ogni caso, entro 30 giorni.

9. Gli Stati membri prevedono sanzioni appropriate, compresa la revoca del riconoscimento, in caso di mancata notifica all'autorità competente.