Direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione del 15 ottobre 2014 recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali
Testo vigente
Art. 11 Requisiti relativi al terreno per le piante madri di pre-base e per i materiali di pre-base
1.
Le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base possono essere coltivati solo in un terreno esente dagli organismi nocivi che sono elencati nell'allegato III, per il genere o la specie in questione, e che ospitano virus che colpiscono tale genere o specie. L'assenza di tali organismi nocivi è stabilita dal campionamento e dall'analisi.
Il campionamento di cui sopra è effettuato dall'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, dal fornitore.
Il campionamento e l'analisi di cui sopra sono effettuati prima che le piante madri di pre-base o i materiali di pre-base in questione siano piantati e sono ripetuti durante la crescita, qualora si sospetti la presenza degli organismi nocivi di cui al comma 1.
Il campionamento e l'analisi di cui sopra sono effettuati tenendo conto delle condizioni climatiche e della biologia degli organismi nocivi elencati nell'allegato III, e purché tali organismi nocivi siano pertinenti per le piante madri di pre-base o per i materiali di pre-base in questione.
2.
Il campionamento e l'analisi non sono effettuati qualora le piante che ospitano gli organismi nocivi elencati nell'allegato III, per il genere o la specie in questione, non siano state coltivate nel terreno di produzione per un periodo di almeno cinque anni e qualora non sussistano dubbi per quanto riguarda l'assenza dei pertinenti organismi nocivi in tale terreno.
Il campionamento e l'analisi non sono effettuati quando l'organismo ufficiale responsabile conclude, in base ad un'ispezione ufficiale, che il terreno è esente dagli organismi nocivi elencati nell'allegato III, per il genere o la specie in questione, e che ospitano virus che colpiscono tale genere o specie.
3. Nel caso del campionamento e dell'analisi di cui al paragrafo 1 gli Stati membri applicano i protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, gli Stati membri applicano i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. In tal caso gli Stati membri, su richiesta, mettono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli.
Art. 12 Requisiti relativi alle alterazioni che possono compromettere la qualità
In base all'ispezione visiva le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base risultano praticamente privi di alterazioni. Tale ispezione visiva è effettuata dall'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, dal fornitore. Le lesioni, le scolorazioni, la presenza di callo e tumori o i disseccamenti sono considerate alterazioni se compromettono la qualità e l'utilità dei materiali di moltiplicazione.
Art. 13 Requisiti relativi alla moltiplicazione, al rinnovo e alla propagazione delle piante madri di pre-base
1. Il fornitore può moltiplicare o rinnovare una pianta madre di pre-base accettata conformemente all'articolo 5, paragrafo 1.
2. Il fornitore può propagare una pianta madre di pre-base per produrre materiali di pre-base.
3. La moltiplicazione, il rinnovo e la propagazione delle piante madri di pre-base si svolgono conformemente ai protocolli di cui al paragrafo 4.
4.
Gli Stati membri applicano i protocolli relativi alla moltiplicazione, al rinnovo e alla propagazione delle piante madri di pre-base. Gli Stati membri applicano i protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, gli Stati membri applicano i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. In tal caso gli Stati membri, su richiesta, mettono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli.
I protocolli di cui al comma 1 del presente paragrafo sono stati sottoposti a verifica per quanto riguarda i generi o le specie pertinenti, per un periodo di tempo ritenuto appropriato per tali generi o specie. Detto periodo di tempo è ritenuto appropriato quando consente la convalida del fenotipo delle piante per quanto riguarda la corrispondenza alla descrizione della varietà basata sull'osservazione della produzione di frutti o dello sviluppo vegetativo dei portainnesti.
5. Il fornitore può rinnovare la pianta madre di pre-base solo prima della fine del periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 6.
Art. 14 Requisiti relativi alla moltiplicazione, al rinnovo e alla propagazione mediante micropropagazione delle piante madri di pre-base
1. La moltiplicazione, il rinnovo e la propagazione mediante micropropagazione delle piante madri di pre-base per la produzione di altre piante madri di pre-base o di materiali di pre-base avvengono conformemente ai protocolli di cui al paragrafo 2.
2.
Gli Stati membri applicano i protocolli EPPO relativi alla micropropagazione delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, gli Stati membri applicano i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. In tal caso gli Stati membri, su richiesta, mettono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli.
Gli Stati membri applicano solo i protocolli che sono stati sottoposti a verifica in merito al genere o alla specie pertinente per un periodo di tempo ritenuto sufficiente per consentire la convalida del fenotipo delle piante per quanto riguarda la corrispondenza alla descrizione della varietà basata sull'osservazione della produzione di frutti o dello sviluppo vegetativo dei portainnesti.
Sezione 2. Requisiti per i materiali di base
Art. 15 Requisiti per la certificazione dei materiali di base
1. I materiali di moltiplicazione diversi dalle piante madri di base e dai portainnesti non appartenenti a una varietà sono certificati ufficialmente, su richiesta, come materiali di base se soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
2.
I materiali di moltiplicazione sono moltiplicati a partire da una pianta madre di base.
Una pianta madre di base soddisfa uno dei seguenti requisiti:
a) essere coltivata a partire da materiali di pre-base; oppure
b) essere prodotta mediante moltiplicazione a partire da una pianta madre di base conformemente all'articolo 19.
3. I materiali di moltiplicazione soddisfano i requisiti di cui all'articolo 7, all'articolo 8, paragrafo 6, e all'articolo 12.
4. I materiali di moltiplicazione soddisfano i seguenti requisiti supplementari:
a) requisiti fitosanitari, come disposto all'articolo 16;
b) requisiti relativi al terreno, come disposto all'articolo 17;
c) requisiti relativi alla conservazione delle piante madri di base e dei materiali di base, come disposto all'articolo 18; nonché
d) requisiti relativi alle condizioni specifiche per la moltiplicazione, come disposto all'articolo 19.
5. Un portainnesto non appartenente a una varietà è certificato ufficialmente, su richiesta, come materiale di base se è corrispondente alla descrizione della sua specie, se soddisfa i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 6, e i requisiti supplementari di cui agli articoli 12, 16, 17, 18 e 19.
6. Ai fini della presente sezione, ogni riferimento alle piante madri di pre-base nelle disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 5 va inteso come riferimento alle piante madri di base e ogni riferimento ai materiali di pre-base va inteso come riferimento ai materiali di base.
7.
Qualora una pianta madre di base o i materiali di base non soddisfino più i requisiti di cui all'articolo 7, all'articolo 8, paragrafi 2 e 6, e agli articoli, 12, 16 e 17, il fornitore li rimuove dal sito che ospita le altre piante madri di base e gli altri materiali di base. La pianta madre o i materiali così rimossi possono essere utilizzati come materiali certificati o materiali CAC, purché soddisfino i requisiti stabiliti dalla presente direttiva per le rispettive categorie.
Invece di rimuovere tale pianta madre o tali materiali, il fornitore può adottare misure adeguate al fine di garantire che tale pianta madre o tali materiali siano nuovamente conformi a detti requisiti.
8.
Qualora un portainnesto non appartenente a una varietà sia una pianta madre di base o un materiale di base che non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 6, e agli articoli 12, 16 e 17, il fornitore lo rimuove dal sito che ospita le altre piante madre di base e gli altri materiali di base. Il portainnesto così rimosso può essere utilizzato come materiale certificato o materiale CAC, purché soddisfi i requisiti stabiliti dalla presente direttiva per quanto riguarda le rispettive categorie.
Invece di rimuovere tale portainnesto, il fornitore può adottare misure adeguate al fine di garantire che esso sia nuovamente conforme a detti requisiti.
Art. 16 Requisiti fitosanitari per le piante madri di base e per i materiali di base
1.
All’atto dell’ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei lotti una pianta madre di base o i materiali di base risultano esenti dagli ORNQ, elencati negli allegati I e II, e in conformità ai requisiti di cui all’allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione. Tale ispezione visiva è effettuata dall’organismo ufficiale responsabile e, se del caso, dal fornitore.
L’organismo ufficiale responsabile e, se del caso, il fornitore effettuano il campionamento e l’analisi della pianta madre di base o dei materiali di base per rilevare la presenza degli ORNQ elencati nell’allegato II, e in conformità ai requisiti di cui all’allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.
In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell’allegato I, l’organismo ufficiale responsabile e, se del caso, il fornitore effettuano il campionamento e l’analisi della pianta madre di base o dei materiali di base in questione.
2.
Per quanto riguarda il campionamento e l’analisi di cui al paragrafo 1 gli Stati membri applicano i protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, l’organismo ufficiale responsabile applica i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. In tal caso gli Stati membri, su richiesta, mettono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli.
L’organismo ufficiale responsabile e, se del caso, il fornitore presentano campioni ai laboratori ufficialmente accettati dall’organismo ufficiale responsabile.
3. In caso di risultato positivo a un’analisi per rilevare la presenza di uno qualsiasi degli ORNQ elencati negli allegati I e II, per quanto riguarda il genere o la specie in questione, il fornitore rimuove la pianta madre di base o i materiali di base infestati dal sito che ospita le altre piante madri di base e gli altri materiali di base conformemente all’articolo 15, paragrafo 7 o 8, o adotta adeguate misure conformemente all’allegato IV.
4. Le misure volte a garantire il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1 figurano nell’allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.
5. Il paragrafo 1 non si applica:
a) alle piante madri di base e ai materiali di base durante la crioconservazione;
b) ai materiali di base, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, dagli organismi nocivi in questione conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie [Requirements for the establishment of pest free areas. ISPM n. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2017].
Art. 17 Requisiti relativi al terreno per le piante madri di base e per i materiali di base
1.
Le piante madri di base e i materiali di base possono essere coltivati solo in un terreno esente dagli organismi nocivi elencati nell'allegato III, per il genere o la specie in questione e che ospitano virus che colpiscono tale genere o specie. L'assenza di tali organismi nocivi che ospitano virus è stabilita dal campionamento e dall'analisi.
Il campionamento di cui sopra è effettuato dall'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, dal fornitore.
Il campionamento e l'analisi di cui sopra sono effettuati prima che le piante madri di base o i materiali di base in questione siano piantati e sono ripetuti durante la crescita, qualora si sospetti la presenza degli organismi nocivi di cui al comma 1.
Il campionamento e l'analisi di cui sopra sono effettuati tenendo conto delle condizioni climatiche e della biologia degli organismi nocivi elencati nell'allegato III e purché tali organismi nocivi siano pertinenti per le piante madri di base o per i materiali di base in questione.
2.
Il campionamento e l'analisi non sono effettuati qualora le piante che ospitano gli organismi nocivi elencati nell'allegato III, per il genere o la specie in questione, non siano state coltivate nel terreno di produzione per un periodo di almeno cinque anni e qualora non sussistano dubbi per quanto riguarda l'assenza in tale terreno degli organismi nocivi pertinenti.
Il campionamento e l'analisi non sono effettuati quando l'organismo ufficiale responsabile conclude, in base ad un'ispezione ufficiale, che il terreno è esente dagli organismi nocivi elencati nell'allegato III, per il genere o la specie in questione, e che ospitano virus che colpiscono tale genere o specie.
3. Nel caso del campionamento e dell'analisi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri applicano i protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, gli Stati membri applicano i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. In tal caso gli Stati membri, su richiesta, mettono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli.
Art. 18 Requisiti relativi alla conservazione delle piante madri di base e dei materiali di base
1. Le piante madri di base e i materiali di base sono conservati in campi isolati da potenziali fonti di infezione da vettori aerei, contatto tra radici, infezioni incrociate dovute a macchinari, innestatoi e da ogni altra possibile fonte.
2. La distanza di isolamento dei campi di cui al paragrafo 1 dipende dalle circostanze regionali, dal tipo di materiali di moltiplicazione, dalla presenza di organismi nocivi nella zona interessata e dai rischi pertinenti connessi, come stabilito dall'organismo ufficiale responsabile in base alle ispezioni ufficiali.
Art. 19 Condizioni per la moltiplicazione
1. Le piante madri di base coltivate a partire da materiali di pre-base ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), possono essere moltiplicate in una serie di generazioni per ottenere il numero necessario di piante madri di base. Le piante madri di base sono moltiplicate conformemente all'articolo 13 o sono moltiplicate mediante micropropagazione conformemente all'articolo 14. Il numero massimo consentito di generazioni e la durata di vita massima consentita delle piante madri di base corrispondono a quelli stabiliti nell'allegato V per i generi o le specie pertinenti.
2. Laddove siano consentite generazioni multiple di piante madri di base, ciascuna generazione diversa dalla prima può derivare da qualsiasi generazione precedente.
3. I materiali di moltiplicazione di generazioni diverse sono tenuti separati.
Sezione 3. Requisiti per i materiali certificati
Art. 20 Requisiti per la certificazione dei materiali certificati
1. I materiali di moltiplicazione diversi dalle piante madri e le piante da frutto sono certificati ufficialmente, su richiesta, come materiali certificati se soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
2.
I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono moltiplicati a partire da una pianta madre certificata.
Una pianta madre certificata soddisfa uno dei seguenti requisiti:
a) essere coltivata a partire da materiali di pre-base;
b) essere coltivata a partire da materiali di base.
3. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto soddisfano i requisiti di cui all'articolo 7, all'articolo 8, paragrafo 6, e agli articoli 12, 21 e 22.
4.
I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto soddisfano i requisiti fitosanitari di cui all'articolo 21.
I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono moltiplicati a partire da una pianta madre certificata che soddisfa i requisiti relativi al terreno di cui all'articolo 22.
5. Un portainnesto non appartenente a una varietà è certificato ufficialmente, su richiesta, come materiale di base se è corrispondente alla descrizione della sua specie e se soddisfa i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 6, e i requisiti supplementari di cui agli articoli 12, 21 e 22.
6. Ai fini della presente sezione, ogni riferimento alle piante madri di pre-base nelle disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 5 va inteso come riferimento alle piante madri certificate e ogni riferimento ai materiali di pre-base va inteso come riferimento ai materiali certificati.
7.
Qualora una pianta madre certificata o i materiali certificati non soddisfino più i requisiti di cui all'articolo 7, all'articolo 8, paragrafo 6, e agli articoli 12, 21 e 22, il fornitore li rimuove dal sito che ospita le altre piante madri certificate e gli altri materiali certificati. La pianta madre o i materiali così rimossi possono essere utilizzati come materiali CAC, purché soddisfino i requisiti di cui alla sezione 4.
Invece di rimuovere tale pianta madre o tali materiali, il fornitore può adottare misure adeguate al fine di garantire che tale pianta madre o tali materiali siano nuovamente conformi a detti requisiti.
8.
Qualora un portainnesto non appartenente a una varietà sia una pianta madre certificata o un materiale certificato che non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 6, e agli articoli 12, 21 e 22, il fornitore lo rimuove dal sito che ospita le altre piante madri certificate e gli altri materiali certificati. La pianta madre o i materiali così rimossi possono essere utilizzati come materiali CAC, purché soddisfino i requisiti di cui alla sezione 4.
Invece di rimuovere tale portainnesto, il fornitore può adottare misure adeguate al fine di garantire che esso sia nuovamente conforme a detti requisiti.
Art. 21 Requisiti fitosanitari per le piante madri certificate e per i materiali certificati
1.
All’atto dell’ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei lotti una pianta madre certificata o i materiali certificati risultano esenti dagli ORNQ, elencati negli allegati I e II, e in conformità ai requisiti di cui all’allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione. Tale ispezione visiva è effettuata dall’organismo ufficiale responsabile e, se del caso, dal fornitore.
L’organismo ufficiale responsabile e, se del caso, il fornitore effettuano il campionamento e l’analisi della pianta madre certificata o dei materiali certificati per rilevare la presenza degli ORNQ elencati nell’allegato II, e in conformità ai requisiti di cui all’allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.
In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell’allegato I, l’organismo ufficiale responsabile e, se del caso, il fornitore effettuano il campionamento e l’analisi della pianta madre certificata o dei materiali certificati in questione.
2.
Per quanto riguarda il campionamento e l’analisi di cui al paragrafo 1 gli Stati membri applicano i protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, l’organismo ufficiale responsabile applica i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. In tal caso gli Stati membri, su richiesta, mettono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli.
L’organismo ufficiale responsabile e, se del caso, il fornitore presentano campioni ai laboratori ufficialmente accettati dall’organismo ufficiale responsabile.
3. In caso di risultato positivo a un’analisi per uno qualsiasi degli ORNQ elencati negli allegati I e II, per quanto riguarda il genere o la specie in questione, il fornitore rimuove la pianta madre certificata o i materiali certificati infestati dal sito che ospita le altre piante madri certificate e gli altri materiali certificati conformemente all’articolo 20, paragrafo 7 o 8, o adotta adeguate misure conformemente all’allegato IV.
4. Le misure volte a garantire il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1 figurano nell’allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.
5. Il paragrafo 1 non si applica:
a) alle piante madri certificate e ai materiali certificati durante la crioconservazione;
b) ai materiali certificati, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, dagli organismi nocivi in questione conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie [(Requirements for the establishment of pest free areas. ISPM n. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2017].
Art. 22 Requisiti relativi al terreno per le piante madri certificate e per i materiali certificati
1.
Le piante madri certificate possono essere coltivate solo in un terreno esente dagli organismi nocivi elencati nell'allegato III, per il genere o la specie in questione, e che ospitano virus che colpiscono tale genere o specie. L'assenza di tali organismi nocivi che ospitano virus è stabilita dal campionamento e dall'analisi.
Il campionamento di cui sopra è effettuato dall'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, dal fornitore.
Il campionamento e l'analisi di cui sopra sono effettuati prima che la pianta madre certificata in questione sia piantata e sono ripetuti durante la crescita qualora si sospetti la presenza degli organismi nocivi di cui al comma 1.
Il campionamento e l'analisi di cui sopra sono effettuati tenendo conto delle condizioni climatiche e della biologia degli organismi nocivi elencati nell'allegato III e laddove tali organismi nocivi siano pertinenti per le piante madri certificate o per il materiale certificato in questione.
2.
Il campionamento e l'analisi non sono effettuati qualora le piante che ospitano gli organismi nocivi elencati nell'allegato III, per il genere o la specie in questione, non siano state coltivate nel terreno di produzione per un periodo di almeno cinque anni e qualora non sussistano dubbi per quanto riguarda l'assenza in tale terreno degli organismi nocivi pertinenti.
Il campionamento e l'analisi non sono effettuati quando l'organismo ufficiale responsabile conclude, in base ad un'ispezione ufficiale, che il terreno è esente dagli organismi nocivi elencati nell'allegato III, per il genere o la specie in questione, e che ospitano virus che colpiscono tale genere o specie.
Se non diversamente indicato, il campionamento e l’analisi non sono effettuati nel caso delle piante da frutto certificate.
3. Nel caso del campionamento e dell'analisi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri applicano i protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, gli Stati membri applicano i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. In tal caso gli Stati membri, su richiesta, mettono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli.
Sezione 4. Requisiti per i materiali CAC
Art. 23 Condizioni per i materiali CAC diversi dai portainnesti non appartenenti a una varietà
1. I materiali CAC diversi dai portainnesti non appartenenti a una varietà possono essere commercializzati solo se è accertato che soddisfano i seguenti requisiti:
a) sono moltiplicati a partire da una fonte identificata di materiali registrati dal fornitore;
b) sono corrispondenti alla descrizione della varietà a norma dell'articolo 25;
c) sono conformi ai requisiti fitosanitari di cui all'articolo 26;
d) sono conformi all'articolo 27 per quanto riguarda le alterazioni.
2. Le azioni necessarie per conformarsi al paragrafo 1 sono effettuate dal fornitore.
3. Nel caso in cui i materiali CAC non siano più conformi al paragrafo 1, il fornitore effettua una delle seguenti azioni:
a) rimuove tali materiali dal sito che ospita gli altri materiali CAC; oppure
b) adotta misure adeguate al fine di garantire che tali materiali siano nuovamente conformi ai summenzionati requisiti.
Art. 24 Condizioni per i materiali CAC nel caso dei portainnesti non appartenenti a una varietà
1. Nel caso dei portainnesti non appartenenti a una varietà i materiali CAC sono conformi ai seguenti requisiti:
a) sono corrispondenti alla descrizione della loro specie;
b) sono conformi ai requisiti fitosanitari di cui all'articolo 26;
c) sono conformi all'articolo 27 per quanto riguarda le alterazioni.
2. Le azioni necessarie per conformarsi al paragrafo 1 sono effettuate dal fornitore.
3. Nel caso in cui i materiali CAC non siano più conformi ai requisiti di cui al paragrafo 1, il fornitore effettua una delle seguenti azioni:
a) rimuove tali materiali dal sito che ospita gli altri materiali CAC; oppure
b) adotta misure adeguate al fine di garantire che tali materiali siano nuovamente conformi ai summenzionati requisiti.
Art. 25 Corrispondenza alla descrizione della varietà
1. La corrispondenza dei materiali CAC alla descrizione della loro varietà è stabilita mediante l'osservazione dell'espressione delle caratteristiche della varietà. Tale osservazione è basata su uno dei seguenti elementi:
a) la descrizione ufficiale per le varietà registrate, come indicato nella direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione, e per le varietà giuridicamente protette da una privativa per ritrovati vegetali; oppure
b) la descrizione che accompagna la domanda per le varietà oggetto di una domanda di registrazione in un qualsiasi Stato membro, come indicato nella direttiva di esecuzione 2014/97/UE;
c) la descrizione che accompagna la domanda di privativa per ritrovati vegetali;
d) la descrizione ufficialmente riconosciuta di una varietà di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), punto iii), della direttiva 2008/90/CE.
2. La corrispondenza dei materiali CAC alla descrizione della loro varietà è verificata periodicamente mediante l'osservazione dell'espressione delle caratteristiche della varietà nei materiali CAC in questione.
Art. 26 Requisiti fitosanitari per i materiali CAC
1.
All’atto dell’ispezione visiva effettuata dal fornitore nelle strutture, nei campi e nei lotti nella fase di produzione, i materiali CAC risultano praticamente esenti dagli organismi nocivi elencati negli allegati I e II per quanto riguarda il genere o la specie in questione, se non diversamente indicato nell’allegato IV.
Il fornitore effettua il campionamento e l’analisi della fonte identificata di materiali o dei materiali CAC per rilevare la presenza degli ORNQ elencati nell’allegato II, e in conformità ai requisiti di cui all’allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.
In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell’allegato I, il fornitore effettua il campionamento e l’analisi della fonte identificata di materiali o dei materiali CAC in questione.
I materiali di moltiplicazione CAC e le piante da frutto CAC in lotti, dopo la fase di produzione, sono commercializzati solo se all’atto dell’ispezione visiva effettuata dal fornitore risultano esenti da indizi o sintomi degli organismi nocivi elencati negli allegati I e II.
Il fornitore adotta le misure volte a garantire il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1 conformemente all’allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.
2. Il paragrafo 1 non si applica:
a) ai materiali CAC durante la crioconservazione;
b) ai materiali CAC, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, dagli organismi nocivi in questione conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie [Requirements for the establishment of pest free areas. ISPM n. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2017].
4.
Art. 27 Requisiti relativi alle alterazioni
In base all'ispezione visiva i materiali CAC risultano praticamente privi di alterazioni. Le lesioni, le scolorazioni, la presenza di callo e tumori o i disseccamenti sono considerate alterazioni se compromettono la qualità e l'utilità dei materiali di moltiplicazione.
Art. 27 bis Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona
I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono prodotti nel rispetto, oltre che dei requisiti fitosanitari e relativi al terreno di cui agli articoli 9, 10, 11, 16, 17, 21, 22 e 26, anche dei requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona di cui all’allegato IV, al fine di limitare la presenza degli ORNQ elencati in tale allegato per il genere o la specie in questione.
Capo 3. Requisiti specifici per i fornitori che si occupano della produzione o riproduzione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto
Art. 28 Piano inteso a individuare e tenere sotto controllo i punti critici del processo di produzione
Durante la produzione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto gli Stati membri provvedono affinché i fornitori dispongano di un piano appropriato per i generi o le specie pertinenti, inteso a individuare e tenere sotto controllo i punti critici del processo di produzione. Tale piano riguarda almeno i seguenti elementi:
a) ubicazione e numero di piante;
b) tempi di coltivazione;
c) operazioni di moltiplicazione;
d) operazioni di imballaggio, immagazzinamento e trasporto.
Art. 29 Informazioni sul controllo da tenere disponibili ai fini del relativo esame
1. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori conservino le informazioni sul controllo dei punti critici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/90/CE e, se richiesto, le mettano a disposizione ai fini del relativo esame.
2. Tali registrazioni restano disponibili per un periodo di almeno tre anni dalla produzione dei materiali in questione.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori conservino le registrazioni relative alle ispezioni in campo, al campionamento e all'analisi fino a quando i rispettivi materiali di moltiplicazione e piante da frutto sono sotto il loro controllo e per un periodo di almeno tre anni dalla rimozione o dalla commercializzazione di tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto.
Capo 4. Ispezioni ufficiali
Art. 30 Requisiti generali relativi alle ispezioni ufficiali
1. Le ispezioni ufficiali consistono in ispezioni visive e, se del caso, nel campionamento e nell'analisi.
2. Nel corso delle ispezioni ufficiali l'organismo ufficiale responsabile presta particolare attenzione a quanto segue:
a) l'idoneità dei metodi utilizzati dal fornitore, e il loro impiego effettivo, per controllare ciascuno dei punti critici del processo di produzione;
b) la competenza generale del personale del fornitore a svolgere le attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/90/CE.
3. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi ufficiali responsabili conservino le registrazioni dei risultati e delle date in relazione a tutte le ispezioni in campo e al campionamento e all'analisi da loro effettuati.