Direttiva (UE) 2016/774 della Commissione del 18 maggio 2016 recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso1, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b),
L'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE vieta l'uso di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente nei materiali e nei componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003.
Nell'allegato II della direttiva 2000/53/CE figurano i materiali e i componenti dei veicoli esenti dal divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a). Le esenzioni 8. e), 8. f), 8. g), 8. h), 8. j) e 10. d) dell'allegato II sono riesaminate nel 2014.
La valutazione dei progressi tecnico-scientifici ha dimostrato che l'utilizzo del piombo nelle applicazioni coperte dalle esenzioni 8. h), 8. j) e 10. d) non dovrebbe essere prorogata in quanto l'uso del piombo in tali applicazioni non è più inevitabile.
La valutazione dei progressi tecnico-scientifici ha dimostrato che l'utilizzo del piombo nelle applicazioni di cui alle esenzioni 8. e), 8. f) e 8. g) continua a essere inevitabile, in quanto non sono ancora disponibili materiali sostitutivi. Tuttavia, poiché esistono informazioni su possibili futuri sostituti del piombo nelle applicazioni citate, è opportuno introdurre una data di revisione che consenta di stabilire se tale uso possa essere interrotto.
Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
L'allegato II della direttiva 2000/53/CE è sostituito dal testo dell'allegato della presente direttiva.
Art. 2
1.
Gli Stati membri adottano e pubblicano entro sei mesi dalla pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate dal suddetto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Art. 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art. 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker