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Direttiva di esecuzione (UE) 2016/2109 della Commissione del 1o dicembre 2016 che modifica la direttiva 66/401/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di nuove specie e la denominazione botanica della specie Lolium x boucheanum Kunth (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere1, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, punto A,

La specie Lolium x boucheanum Kunth figura all'articolo 2, paragrafo 1, punto A, lettera a), della direttiva 66/401/CEE. L'Associazione internazionale per l'analisi delle sementi ha recentemente modificato la denominazione botanica della specie Lolium × boucheanum Kunth in Lolium × hybridum Hausskn. È pertanto opportuno modificare il nome di tale specie nella direttiva 66/401/CEE.

La decisione 2009/109/CE della Commissione2 prevede l'organizzazione di un esperimento temporaneo per valutare se alcune specie non contemplate dalla direttiva 66/401/CEE possano essere commercializzate sotto forma di o in miscugli di sementi. Dall'esperienza acquisita nel corso di tale esperimento temporaneo è emerso che le specie Biserrula pelecinus, Lathyrus cicera, Medicago doliata, Medicago italica, Medicago littoralis, Medicago murex, Medicago polymorpha, Medicago rugosa, Medicago scutellata, Medicago truncatula, Ornithopus compressus, Ornithopus sativus, Plantago lanceolata, Trifolium fragiferum, Trifolium glanduliferum, Trifolium hirtum, Trifolium isthmocarpum, Trifolium michelianum, Trifolium squarrosum, Trifolium subterraneum, Trifolium vesiculosum e Vicia benghalensis contribuiscono a creare nuovi miscugli di sementi di piante foraggere che offrono soluzioni per culture foraggere e pascoli persistenti, produttivi e caratterizzati da biodiversità. Tali specie dovrebbero pertanto essere incluse nell'elenco delle specie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto A, lettera b), della direttiva 66/401/CEE.

In base all'esperienza tecnica acquisita nel corso di tale esperimento temporaneo è opportuno, per ciascuna di tali specie, stabilire requisiti riguardanti la facoltà germinativa minima, la purezza specifica minima, il contenuto massimo di sementi di altre specie di piante, il contenuto massimo di sementi di altre specie di piante in un campione del peso e il contrassegno.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 66/401/CEE.

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1 Modifiche della direttiva 66/401/CEE

La direttiva 66/401/CEE è così modificata:

  1. 1) l'articolo 2, paragrafo 1, punto A, è così modificato:

    1. a) alla lettera a), i termini «Lolium × boucheanum Kunth» sono sostituiti dai termini «Lolium × hybridum Hausskn»;

    2. b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

      «b) Fabaceae (Leguminosae)Leguminose
      Biserrula pelecinus L.Biserrula
      Galega orientalis Lam.Galega foraggera
      Hedysarum coronarium L.Sulla
      Lathyrus cicera L.Cicerchia/moco
      Lotus corniculatus L.Ginestrino
      Lupinus albus L.Lupino bianco
      Lupinus angustifolius L.Lupino selvatico
      Lupinus luteus L.Lupino giallo
      Medicago doliata Carmign.Medica aculeata
      Medicago italica (Mill.) FioriMedica attorcigliata
      Medicago littoralis Rohde ex Loisel.Medica litorale
      Medicago lupulina L.Lupolina
      Medicago murex Willd.Medica pungente
      Medicago polymorpha L.Medica polimorfa
      Medicago rugosa Desr.Medica rugosa
      Medicago sativa L.Erba medica
      Medicago scutellata (L.) Mill.Medica scudata
      Medicago truncatula Gaertn.Medica troncata
      Medicago × varia T. Martyn SandErba medica ibrida
      Onobrychis viciifolia Scop.Lupinella
      Ornithopus compressus L.Uccellina comune
      Ornithopus sativus Brot.Serradella
      Pisum sativum L. (partim)Pisello da foraggio
      Trifolium alexandrinum L.Trifoglio alessandrino
      Trifolium fragiferum L.Trifoglio fragola
      Trifolium glanduliferum Boiss.Trifoglio glandulifero
      Trifolium hirtum All.Trifoglio irto
      Trifolium hybridum L.Trifoglio ibrido
      Trifolium incarnatum L.Trifoglio incarnato
      Trifolium isthmocarpum Brot.Trifoglio a frutti strozzati
      Trifolium michelianum SaviTrifoglio di Micheli
      Trifolium pratense L.Trifoglio violetto
      Trifolium repens L.Trifoglio bianco
      Trifolium resupinatum L.Trifoglio persiano
      Trifolium squarrosum L.Trifoglio squarroso
      Trifolium subterraneum L.Trifoglio sotterraneo
      Trifolium vesiculosum SaviTrifoglio vescicoloso
      Trigonella foenum-graecum L.Fieno greco
      Vicia benghalensis L.Veccia del Bengala
      Vicia faba L.Favino
      Vicia pannonica CrantzVeccia d'Ungheria
      Vicia sativa L.Veccia comune
      Vicia villosa RothVeccia vellutata»;
    3. c) alla lettera c), dopo i termini «Phacelia tanacetifolia Benth. Facelia» è inserita la voce seguente:

      «Plantago lanceolata L.Piantaggine lanciuola»;
  2. 2) all'articolo 3, paragrafo 1, i termini «Lolium × boucheanum Kunth» sono sostituiti dai termini «Lolium × hybridum Hausskn»;

  3. 3) gli allegati II e III sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Art. 2 Recepimento

1.

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2017, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2018.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 4 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker