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Direttiva (UE) 2017/433 della Commissione del 7 marzo 2017 che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei prodotti per la difesa (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa1, in particolare l'articolo 13,

La direttiva 2009/43/CE si applica a tutti i prodotti per la difesa specificati nell'allegato, che dovrebbero corrispondere all'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, adottato originariamente dal Consiglio il 19 marzo 2007.

Il 14 marzo 2016 il Consiglio ha adottato una versione aggiornata dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea2.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della direttiva 2009/43/CE.

Conformemente alla dichiarazione politica comune, del 28 settembre 2011, degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi3, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi debitamente motivati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra le componenti della direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per i trasferimenti UE di prodotti per la difesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

L'allegato della direttiva 2009/43/CE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente direttiva.

Art. 2

1.

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 15 giugno 2017, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 22 giugno 2017.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2017 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker