diritto.io

Direttiva delegata (UE) 2017/1010 della Commissione del 13 marzo 2017 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo in cuscinetti e pistoni per taluni compressori contenenti refrigeranti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche1, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

La direttiva 2011/65/UE vieta l'uso di piombo nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.

Il piombo è utilizzato nei cuscinetti dei compressori contenenti refrigerante ermeticamente sigillati per impedire la fuoriuscita del refrigerante. Il piombo garantisce un basso attrito nei cuscinetti agendo come lubrificante solido nel caso di lubrificazione inadeguata.

Benché i cuscinetti senza piombo rappresentino una soluzione praticabile, essi non garantiscono tuttavia la necessaria affidabilità come sostituti dei cuscinetti con piombo nei compressori contenenti refrigeranti con una potenza elettrica assorbita dichiarata di 9 kW o inferiore.

Il piombo in cuscinetti e pistoni per compressori a spirale ermetici contenenti refrigeranti con una potenza elettrica assorbita dichiarata di 9 kW o inferiore per applicazioni HVACR (riscaldamento, ventilazione, condizionamento e refrigerazione) dovrebbe pertanto essere oggetto di esenzione fino al 21 luglio 2019. Alla luce dei cicli di innovazione per le applicazioni HVACR, la durata della presente esenzione non dovrebbe avere ripercussioni negative sull'innovazione.

La direttiva 2011/65/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 2

1.

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 6 luglio 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 6 luglio 2018.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2017 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker