Direttiva di esecuzione (UE) 2018/100 della Commissione del 22 gennaio 2018 recante modifica delle direttive della 2003/90/CE e 2003/91/CE, che stabiliscono modalità di applicazione rispettivamente dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio e dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole1, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),
vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi2, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),
Le direttive della Commissione 2003/90/CE3 e 2003/91/CE4 sono state adottate per garantire che le varietà che gli Stati membri inseriscono nei cataloghi nazionali siano conformi ai protocolli stabiliti dall'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame delle varietà, nella misura in cui siano stati stabiliti tali protocolli. Per le specie non contemplate dai protocolli dell'UCVV tali direttive prevedono l'applicazione delle linee direttrici dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV).
Successivamente all'ultima modifica delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE apportata dalla direttiva di esecuzione (UE) 2016/1914 della Commissione5, l'UCVV e l'UPOV hanno stabilito ulteriori protocolli e linee direttrici e hanno aggiornato quelli esistenti.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
Gli allegati I e II della direttiva 2003/90/CE sono sostituiti dal testo figurante nella parte A dell'allegato della presente direttiva.
Art. 2
Gli allegati della direttiva 2003/91/CE sono sostituiti dal testo figurante nella parte B dell'allegato della presente direttiva.
Art. 3
Per gli esami iniziati prima del 1o settembre 2018 gli Stati membri possono applicare le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE nella versione in vigore prima della modifica apportata dalla presente direttiva.
Art. 4
Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 agosto 2018 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o settembre 2018.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Art. 5
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art. 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2018 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker