Direttiva di esecuzione (UE) 2018/484 della Commissione del 21 marzo 2018 che modifica la direttiva 93/49/CEE per quanto riguarda i requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione di determinati generi o specie di Palmae in relazione al Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali1, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,
È stata rilevata la presenza di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) nella maggior parte dei territori a rischio dell'Unione, e si è concluso che questo organismo nocivo è ormai presente in una parte sostanziale del territorio dell'Unione. La decisione 2007/365/CE della Commissione2, che stabilisce misure di emergenza in relazione al Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), è stata pertanto abrogata dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/490 della Commissione3.
Il Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) causa gravi danni alle piante delle specie ospiti appartenenti alla famiglia Palmae, ad eccezione delle piante aventi un fusto del diametro inferiore a 5 cm alla base.
Tali piante sono presenti in numerose parti dell'Unione, dove sono coltivate in grandi quantità per scopi ornamentali e hanno un'elevata importanza da un punto di vista ambientale ed economico.
È pertanto opportuno stabilire requisiti specifici per garantire la qualità dei materiali di moltiplicazione di determinati generi e specie di Palmae più comunemente commercializzati nell'Unione, che rischiano di essere infestati da tale organismo nocivo qualora non siano rispettati i requisiti summenzionati. Tali requisiti dovrebbero comprendere condizioni vegetative o trattamenti specifici di detti materiali, come pure la condizione che siano indenni da Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 93/49/CEE della Commissione4.
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1 Modifica della direttiva 93/49/CEE della Commissione
La direttiva 93/49/CEE della Commissione è così modificata:
1. è inserito il seguente articolo 3 bis: «Articolo 3 bis I materiali di moltiplicazione di Palmae appartenenti ai generi e alle specie di cui all'allegato e aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base soddisfano uno dei seguenti requisiti: a) sono stati coltivati durante l'intero ciclo di vita in un'area che l'organismo ufficiale responsabile ha riconosciuto indenne da Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) in conformità alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; b) durante i due anni precedenti la loro commercializzazione, sono stati coltivati in un sito all'interno dell'Unione soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l'introduzione di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), o in un sito all'interno dell'Unione in cui sono stati applicati trattamenti preventivi adeguati in relazione a detto organismo nocivo. I materiali sono soggetti a ispezioni visive almeno una volta ogni quattro mesi, in esito alle quali sono confermati indenni da Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). Il presente articolo si applica fatte salve le norme relative alle zone protette adottate in forza dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), e dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2000/29/CE.».
2. L'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
Art. 2 Recepimento
1.
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 settembre 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o ottobre 2018.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 3 Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art. 4 Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2018 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker