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Direttiva delegata (UE) 2019/369 della Commissione del 13 dicembre 2018 che modifica l'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di nuove sostanze psicoattive nella definizione di «stupefacenti»

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva (UE) 2017/2103 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio al fine di includere nuove sostanze psicoattive nella definizione di «stupefacenti» e che abroga la decisione 2005/387/GAI1, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

L'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio2 contiene un elenco di sostanze che rientrano nella definizione di stupefacenti ai sensi dell'articolo 1, punto 1, lettera b) della stessa decisione quadro.

L'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI è stato aggiunto dalla direttiva (UE) 2017/2103. Esso elenca tutte le nuove sostanze psicoattive assoggettate a misure di controllo e a sanzioni penali ai sensi della decisione 2005/387/GAI del Consiglio3 prima dell'adozione della direttiva (UE) 2017/2103.

La direttiva (UE) 2017/2103 ha abrogato la decisione 2005/387GAI con effetto dal 23 novembre 2018. Dall'adozione della direttiva (UE) 2017/2103 al 23 novembre 2018, cinque nuove sostanze psicoattive sono state assoggettate a misure di controllo e a sanzioni penali ai sensi della decisione 2005/387/GAI. Tali nuove sostanze psicoattive, tuttavia, non sono ancora incluse nell'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI.

Pertanto, data l'abrogazione della decisione 2005/387/GAI, le seguenti nuove sostanze psicoattive dovrebbero essere incluse nell'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI:

  1. a) l'N-fenil-N-[1-(2-feniletile) piperidin-4-il]furan-2-carbossammide (furanilfentanil), sottoposto a misure di controllo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/2170 del Consiglio4;

  2. b) l'N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-1-(cicloesilmetil)-1H-indazol-3-carbossiammide (ADB-CHMINACA) sottoposto a misure di controllo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/747 del Consiglio5;

  3. c) l'1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazolo-3-carbossiammide (CUMYL-4CN-BINACA), sottoposto a misure di controllo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/748 del Consiglio6;

  4. d) l'N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il] ciclopropancarbossiammide (ciclopropilfentanil) e il 2-metossi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil) piperidin-4-il] acetammide (metossiacetilfentanil), assoggettati a misure di controllo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/748 2018/1463 del Consiglio7.

L'Irlanda è vincolata dalla direttiva (UE) 2017/2103 e pertanto partecipa all'adozione e all'applicazione della presente direttiva delegata.

Il Regno Unito non è vincolato dalla direttiva (UE) 2017/2103; non partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente direttiva delegata, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

La Danimarca non è vincolata dalla direttiva (UE) 2017/2103; non partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente direttiva delegata, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

La decisione quadro 2004/757/GAI dovrebbe quindi essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1 Modifica della decisione quadro 2004/757/GAI

All'elenco dell'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI è aggiunto quanto segue: «13. N-fenil-N-[1-(2-feniletile) piperidin-4-il] furan-2-carbossammide (furanilfentanil), di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2017/2170 del Consiglio8. 14. N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-1-(cicloesilmetil)-1H-indazol-3-carbossiammide (ADB-CHMINACA), di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/747 del Consiglio9. 15. 1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazolo-3-carbossiammide (CUMYL-4CN-BINACA), di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/748 del Consiglio10 16. N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il] ciclopropancarbossiammide (ciclopropilfentanil) e 2-metossi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il] acetammide (metossiacetilfentanil), di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1463 del Consiglio11.

Art. 2 Recepimento

1.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 7 settembre 2019. Mettono tuttavia in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al punto 16 dell'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI di cui all'articolo 1 della presente direttiva entro il 29 settembre 2019. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2018 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker