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Direttiva (UE) 2019/475 del Consiglio del 18 febbraio 2019 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE per quanto riguarda l'inclusione del comune italiano di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione e nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo1,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo2,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

Con lettera del 18 luglio 2017, l'Italia ha chiesto che il comune italiano di Campione d'Italia e le acque italiane del Lago di Lugano siano inclusi nel territorio doganale dell'Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio3 nonché nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE del Consiglio4 ai fini dell'accisa, lasciando nel contempo tali territori al di fuori dell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2006/112/CE del Consiglio5 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Il comune italiano di Campione d'Italia, un'exclave italiana nel territorio della Svizzera, e le acque italiane del Lago di Lugano dovrebbero essere inclusi nel territorio doganale dell'Unione in quanto le motivazioni storiche che ne giustificano l'esclusione, quali l'isolamento e gli svantaggi economici, non sono più pertinenti. Per gli stessi motivi, detti territori dovrebbero essere inclusi nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE.

L'Italia desidera tuttavia mantenere l'esclusione di tali territori dall'applicazione territoriale della direttiva 2006/112/CE, in quanto ciò è essenziale per garantire condizioni di parità fra gli operatori economici stabiliti in Svizzera e nel comune italiano di Campione d'Italia attraverso l'applicazione di un regime di imposizione indiretta locale, in linea con l'imposta sul valore aggiunto svizzera.

La presente direttiva dovrebbe essere strettamente connessa al regolamento (UE) 2019/474 del Parlamento europeo e del Consiglio6. Di conseguenza, le misure nazionali di recepimento necessarie per conformarsi alla presente direttiva dovrebbero applicarsi dalla data di applicazione di tale regolamento.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

Nella direttiva 2006/112/CE l'articolo 6 è così modificato:

  1. 1) al paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere: «f) Campione d'Italia; g) le acque italiane del Lago di Lugano.»;

  2. 2) al paragrafo 2, le lettere f) e g) sono soppresse.

Art. 3

1.

Entro il 31 dicembre 2019, gli Stati membri adottano e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali misure a decorrere dal 1o gennaio 2020.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle misure fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2019 Per il Consiglio Il presidente N. Bădălău