Direttiva (UE) 2019/1834 della Commissione del 24 ottobre 2019 che modifica gli allegati II e IV della direttiva 92/29/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti meramente tecnici
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi1, in particolare l’articolo 8,
Il principio 10 del pilastro europeo dei diritti sociali2, proclamato a Göteborg il 17 novembre 2017, dichiara che ogni lavoratore ha diritto a un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato. Il diritto dei lavoratori a un elevato livello di tutela della loro salute e sicurezza sul luogo di lavoro e a un ambiente di lavoro adeguato alle loro esigenze professionali e che consenta loro di prolungare la loro partecipazione al mercato del lavoro comprende una migliore assistenza medica a bordo delle navi.
L’attuazione delle direttive in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, tra cui la direttiva 92/29/CEE, è stata oggetto di una valutazione ex post, denominata valutazione REFIT. La valutazione ha esaminato la pertinenza delle direttive, lo stato della ricerca e le nuove conoscenze scientifiche nei vari settori interessati. La valutazione REFIT, richiamata nel documento di lavoro dei servizi della Commissione3, conclude, tra l’altro, che è necessario aggiornare l’elenco della dotazione medica obbligatoria figurante nell’allegato II della direttiva 92/29/CEE, come anche migliorare la coerenza con gli strumenti internazionali.
Nella sua comunicazione «Lavoro più sicuro e più sano per tutti — Aggiornamento della normativa e delle politiche dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro»4 la Commissione ha ribadito che, sebbene la valutazione REFIT dell’acquis dell’Unione in materia di sicurezza e salute sul lavoro abbia confermato che la legislazione in questo settore è in linea generale efficace e idonea allo scopo, esistono margini per aggiornare le norme obsolete e garantire un miglioramento e un ampliamento della protezione, della conformità e dell’effettiva applicazione delle norme sul terreno. La Commissione sottolinea in particolare la necessità di aggiornare l’elenco della dotazione medica obbligatoria figurante nell’allegato II della direttiva 92/29/CEE.
La direttiva 92/29/CEE stabilisce le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica per coloro che svolgono un’attività professionale a bordo di una nave. Essa indica la dotazione medica da detenere a bordo e stabilisce l’attribuzione delle responsabilità, oltre ad elementi quali l’informazione, la formazione e il controllo.
L’allegato II della direttiva 92/29/CEE contiene un elenco non esauriente della dotazione medica da detenere a bordo, tra cui medicinali, attrezzature mediche e antidoti. Le prescrizioni riguardanti la dotazione medica obbligatoria variano in base alla categoria della nave, definita nell’allegato I della stessa direttiva.
È opportuno modificare l’allegato II della direttiva 92/29/CEE per tenere conto degli sviluppi scientifici e medici intervenuti dopo la sua adozione, in particolare per quanto riguarda i nuovi medicinali e le nuove attrezzature mediche disponibili, e i medicinali o le attrezzature mediche che non è più indispensabile detenere a bordo. In diversi casi, inoltre, la pratica medica ha dimostrato che è opportuno aggiornare o adattare la formulazione delle voci esistenti nell’allegato II della direttiva 92/29/CEE, in modo da riflettere più adeguatamente le pratiche attuali.
Le navi operanti vicino alle coste o prive di cabine, appartenenti alla categoria C, dovrebbero essere oggetto di particolare considerazione in quanto esse sono solitamente di misure ridotte e potrebbero non avere spazio sufficiente per la dotazione medica completa. L’allegato II della direttiva 92/29/CEE dovrebbe pertanto consentire agli Stati membri di prevedere, in circostanze eccezionali, il ricorso ad alternative (per quanto riguarda i medicinali o le attrezzature mediche) per motivi obiettivamente giustificati. Date le specificità delle navi della categoria C, non è indispensabile detenere a bordo determinati articoli e pertanto l’elenco dei medicinali e delle attrezzature mediche per tale categoria dovrebbe essere leggermente ridotto.
È opportuno modificare l’allegato IV della direttiva 92/29/CEE per tenere conto della modifica dell’allegato II, in quanto l’allegato IV stabilisce uno schema generale per il controllo delle dotazioni mediche delle navi ed è pertanto strettamente correlato all’allegato II, di cui riproduce i contenuti a fini di controllo.
È opportuno modificare gli allegati II e IV della direttiva 92/29/CEE per adeguarli agli strumenti internazionali, quali la Guida medica navale internazionale5, oltre che per mantenere i livelli esistenti di protezione per coloro che svolgono un’attività professionale a bordo di una nave e per tenere conto degli sviluppi scientifici e medici nel settore, che impongono adeguamenti meramente tecnici sul luogo di lavoro.
Il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro è stato consultato sulle misure derivanti dall’adozione della comunicazione della Commissione «Lavoro più sicuro e più sano per tutti – Aggiornamento della normativa e delle politiche dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro», necessarie per preservare l’efficacia e l’idoneità allo scopo della legislazione unionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Nel documento «Opinion on the Modernisation of Six OSH Directives to Ensure Healthier and Safer Work for All»6 (Parere sulla modernizzazione di sei direttive in materia di salute e sicurezza sul lavoro per garantire a tutti un lavoro più sano e più sicuro) il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro ha raccomandato di aggiornare gli allegati II e IV della direttiva 92/29/CEE.
Nel documento successivo «Opinion on the Technical updates of annexes of the Directive Medical Treatment on board (92/29)»7 (Parere sugli aggiornamenti tecnici degli allegati della direttiva sull’assistenza medica a bordo), adottato il 31 maggio 2018, il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro raccomanda di aggiornare gli allegati II e IV della direttiva 92/29/CEE per tenere conto dei più recenti sviluppi tecnologici e medici nel settore.
La Commissione è stata assistita da esperti, in rappresentanza degli Stati membri, che hanno fornito sostegno tecnico e scientifico.
Conformemente alla dichiarazione politica comune sui documenti esplicativi8, adottata dagli Stati membri e dalla Commissione il 28 settembre 2011, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 8 della direttiva 92/29/CEE del Consiglio,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
Gli allegati II e IV della direttiva 92/29/CEE sono sostituiti dal testo dell’allegato della presente direttiva.
Art. 2
1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 novembre 2021. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Art. 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2019 Per la Commissione Il president Jean-Claude Juncker