Direttiva delegata (UE) 2021/1047 della Commissione del 5 marzo 2021 che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco dei prodotti per la difesa in linea con l'elenco comune aggiornato delle attrezzature militari dell'Unione europea del 17 febbraio 2020 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa1, in particolare l'articolo 13,
La direttiva 2009/43/CE si applica ai prodotti per la difesa di cui al relativo allegato. Tale allegato deve corrispondere rigorosamente all'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea.
L'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea è stato adottato dal Consiglio il 19 marzo 2007 ed è stato oggetto di vari aggiornamenti. Il 17 febbraio 2020 il Consiglio ha adottato una versione aggiornata dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea2. È pertanto necessario aggiornare l'elenco dei prodotti per la difesa di cui all'allegato della direttiva 2009/43/CE.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2009/43/CE.
Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi3, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
L'allegato della direttiva 2009/43/CE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente direttiva.
Art. 2
1.
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 30 settembre 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 7 ottobre 2021.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art. 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2021 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen