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Direttiva delegata (UE) 2021/1716 della Commissione del 29 giugno 2021 che modifica la direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modifiche delle designazioni delle categorie di veicoli derivanti da modifiche della legislazione in materia di omologazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell’Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE1, in particolare l’articolo 21,

La direttiva 2014/47/UE si applica ai veicoli commerciali aventi una velocità di progetto superiore a 25 km/h appartenenti alle categorie elencate all’articolo 2, paragrafo 1, della medesima direttiva. Tali categorie sono determinate in riferimento alle direttive 2003/37/CE2 e 2007/46/CE3 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Le direttive 2003/37/CE e 2007/46/CE sono state abrogate rispettivamente dal regolamento (UE) n. 167/20134 e dal regolamento (UE) 2018/8585 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Date le modifiche delle designazioni delle categorie di veicoli che derivano dall’abrogazione della direttiva 2003/37/CE da parte del regolamento (UE) n. 167/2013, è opportuno aggiornare le categorie di veicoli di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/47/UE nonché all’allegato IV, punto 6, della medesima direttiva.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/47/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

La direttiva 2014/47/UE è così modificata:

  1. 1) l’articolo 2 è così modificato:

    1. a) il paragrafo 1 è così modificato:

      1. i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «1. La presente direttiva si applica ai veicoli aventi una velocità di progetto superiore a 25 km/h delle seguenti categorie definite dal regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio6 e dal regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio7:

      2. ii) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) veicoli delle categorie T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b e T4.3b utilizzati principalmente sulle strade pubbliche per il trasporto commerciale di merci su strada e aventi una velocità massima di progetto superiore a 40 km/h.»;

  2. 2) nell’allegato IV, il punto 6 è così modificato:

    1. a) le lettere g) e h) sono sostituite dalle seguenti: «g) T1b h) T2b»;

    2. b) sono aggiunte le seguenti lettere da i) a m): «i) T3b j) T4.1b k) T4.2b l) T4.3b m) Altre categorie di veicoli: (precisare)».

Art. 2 Recepimento

1.

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 27 settembre 2022 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Gli Stati membri applicano le misure necessarie per conformarsi all’articolo 1 a decorrere dal 27 settembre 2022.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Art. 4 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2021 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen