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Direttiva delegata (UE) 2021/1717 della Commissione del 9 luglio 2021 che modifica la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’aggiornamento di determinate designazioni delle categorie di veicoli e l’aggiunta di eCall all’elenco degli elementi oggetto del controllo, ai metodi, ai motivi dell’esito negativo e alla valutazione delle carenze di cui agli allegati I e III di tale direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE1, in particolare l’articolo 17,

La direttiva 2014/45/UE si applica ai veicoli con velocità di progetto superiore a 25 km/h appartenenti alle categorie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva. Tali categorie sono determinate con riferimento alle direttive 2002/24/CE2, 2003/37/CE3 e 2007/46/CE4 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Le direttive 2002/24/CE, 2003/37/CE e 2007/46/CE sono state abrogate rispettivamente dai regolamenti (UE) n. 168/20135, (UE) n. 167/20136 e (UE) 2018/8587 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Date le modifiche apportate alle designazioni delle categorie di veicoli derivanti dall’abrogazione delle direttive 2002/24/CE e 2003/37/CE, alcune designazioni delle categorie di veicoli di cui alla direttiva 2014/45/CE dovrebbero essere adattate. Tali modifiche non incidono sull’ambito di applicazione e sulla frequenza dei controlli.

Il regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio8 stabilisce l’obbligo, a decorrere dal 31 marzo 2018, di dotare determinati nuovi tipi di veicoli di un sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 installato in modo permanente.

Il sistema eCall di bordo basato sul 112, in quanto sistema di emergenza, richiede il più alto livello di affidabilità. È opportuno garantire l’esattezza della serie minima di dati e della trasmissione della voce e della qualità, nonché sviluppare un sistema comune di controlli, al fine di assicurare la longevità e la durabilità del sistema di bordo eCall basato sul servizio 112. Dovrebbero pertanto essere eseguiti controlli tecnici periodici di eCall a intervalli regolari in conformità alla direttiva 2014/45/UE. Un nuovo punto relativo a tale controllo dovrebbe essere aggiunto nella tabella 3 dell’allegato I di tale direttiva.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/45/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

La direttiva 2014/45/UE è così modificata:

  1. 1) l’articolo 2 è così modificato:

    1. a) il paragrafo 1 è così modificato:

      1. i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «1. La presente direttiva si applica ai veicoli con velocità di progetto superiore a 25 km/h delle seguenti categorie, con riferimento ai regolamenti (UE) n. 167/20139, (UE) n. 168/201310 e (UE) 2018/85811 del Parlamento europeo e del Consiglio:

      2. ii) il sesto e il settimo trattino sono sostituiti dai seguenti: «— dal 1o gennaio 2022, veicoli a due o tre ruote — veicoli delle categorie L3e, L4e, L5e e L7e con motore a combustione di cilindrata superiore a 125 cm3,—trattori a ruote delle categorie T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b e T4.3b utilizzati principalmente sulle strade pubbliche con velocità massima di progetto superiore a 40 km/h.»;

    2. b) al paragrafo 2, il settimo trattino è sostituito dal seguente: «— veicoli delle categorie L3e, L4e, L5e e L7e con motore a combustione di cilindrata superiore a 125 cm3, qualora gli Stati membri abbiano posto in essere efficaci misure alternative in materia di sicurezza stradale per veicoli a due o tre ruote, tenendo in considerazione in particolare le pertinenti statistiche in materia di sicurezza stradale riguardanti gli ultimi cinque anni. Gli Stati membri notificano tali esenzioni alla Commissione.»;

  2. 2) l’articolo 5 è così modificato:

    1. a) al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) trattori a ruote delle categorie T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b e T4.3b utilizzati principalmente sulle strade pubbliche per il trasporto commerciale di merci su strada: quattro anni dopo la data alla quale il veicolo è stato immatricolato per la prima volta e successivamente ogni due anni.»;

    2. b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli Stati membri stabiliscono intervalli appropriati entro i quali i veicoli delle categorie L3e, L4e, L5e e L7e con motore a combustione di cilindrata superiore a 125 cm3 devono essere sottoposti a controllo tecnico.»;

  3. 3) gli allegati I e III sono modificati conformemente all’allegato della presente direttiva.

Art. 2 Recepimento

1.

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 27 settembre 2022 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano le disposizioni necessarie per conformarsi all’articolo 1 e al punto 2 dell’allegato della presente direttiva a decorrere dal 27 settembre 2022.

Essi applicano le disposizioni necessarie per conformarsi al punto 1 dell’allegato della presente direttiva al più tardi dal 20 maggio 2023.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Art. 4 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2021 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen