Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2013 relativo all‘omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,
Il mercato interno è costituito da uno spazio senza frontiere interne in cui deve essere garantita la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali. A tal fine la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote, ha istituito un sistema completo di omologazione CE per tali veicoli. È opportuno che gli stessi principi siano applicati nel quadro del presente regolamento e degli atti delegati e di attuazione adottati a norma dello stesso.
Il mercato interno dovrebbe essere basato su norme trasparenti, semplici e coerenti, atte a garantire certezza del diritto e chiarezza da cui sia le aziende sia i consumatori possano trarre vantaggio.
Allo scopo di semplificare e accelerare l’approvazione della legislazione sull’omologazione, nella legislazione sull’omologazione UE dei veicoli è stato introdotto un nuovo approccio normativo che consente al legislatore di stabilire nella procedura legislativa ordinaria solo le norme e i principi fondamentali e di delegare alla Commissione la fissazione dei dettagli tecnici. Per quanto riguarda le prescrizioni essenziali, il presente regolamento dovrebbe quindi stabilire solo le disposizioni fondamentali per la sicurezza funzionale e la compatibilità ambientale, conferendo alla Commissione il potere di fissare specifiche tecniche.
Il presente regolamento dovrebbe far salve le misure a livello nazionale o dell’Unione riguardanti l’uso su strada dei veicoli di categoria L, come le prescrizioni specifiche per la patente di guida, i limiti posti alla velocità massima o le misure concernenti l’accesso a determinate strade.
Occorre migliorare la vigilanza del mercato nel settore automobilistico, in particolare per quanto riguarda i veicoli della categoria L, rafforzando le disposizioni normative sulla conformità della produzione e specificando gli obblighi degli operatori economici nella catena di fornitura. In particolare, dovrebbero essere chiariti il ruolo e le responsabilità delle autorità degli Stati membri competenti per l’omologazione e la vigilanza del mercato e rafforzate le prescrizioni relative alla competenza, agli obblighi e alle prestazioni dei servizi tecnici che eseguono prove per l’omologazione dei veicoli. L’aderenza alle prescrizioni relative all’omologazione e alla conformità della produzione previste dalla normativa applicabile al settore automobilistico dovrebbe rimanere la responsabilità principale delle autorità di omologazione, mentre la vigilanza del mercato può essere una competenza condivisa tra diverse autorità nazionali. È opportuno attuare un coordinamento e un monitoraggio efficaci a livello dell’Unione e nazionale per garantire che le autorità di omologazione e di vigilanza del mercato applichino efficacemente le nuove misure.
Gli obblighi delle autorità nazionali stabiliti dalle disposizioni sulla vigilanza del mercato di cui al presente regolamento sono più specifici delle corrispondenti disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti4.
Il presente regolamento dovrebbe contemplare prescrizioni fondamentali per la tutela dell’ambiente e la sicurezza funzionale dei veicoli. I principali elementi delle pertinenti prescrizioni del presente regolamento si basano sui risultati della valutazione dell’impatto del 4 ottobre 2010 effettuata dalla Commissione, che analizza le diverse opzioni possibili elencando i possibili vantaggi e svantaggi in termini economici, ambientali, sociali e di sicurezza. Sia gli aspetti qualitativi che quantitativi sono stati inclusi nell’analisi. In seguito al confronto delle diverse opzioni, sono state individuate e scelte le opzioni preferite per formare la base del presente regolamento.
Il presente regolamento mira a stabilire norme armonizzate per l’omologazione dei veicoli della categoria L al fine di garantire il funzionamento del mercato interno. I veicoli della categoria L sono veicoli a due, tre o quattro ruote come i ciclomotori e i motocicli a due ruote, i tricicli e i quadricicli. Inoltre, il presente regolamento è volto a semplificare l’attuale quadro normativo, ridurre le emissioni dei veicoli di categoria L in modo da rendere più proporzionata la loro quota rispetto alle emissioni totali dovute ai trasporti su strada, aumentare il livello generale di sicurezza, tenere il passo con il progresso tecnico e rafforzare le norme sulla vigilanza del mercato.
Per garantire elevati livelli di sicurezza funzionale, di sicurezza sul lavoro e di tutela dell’ambiente, è opportuno armonizzare le prescrizioni tecniche e le norme ambientali applicabili all’omologazione di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti.
Gli obiettivi del presente regolamento non dovrebbero influenzati dal montaggio di sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti successivamente all'immissione sul mercato, all’immatricolazione o all’ entrata in circolazione dei veicoli. Quindi occorre adottare misure adeguate affinché i sistemi, i componenti o le entità tecniche individuali che possono essere montati sui veicoli e che potrebbero pregiudicare considerevolmente il funzionamento di sistemi essenziali per la sicurezza funzionale o la protezione ambientale, siano oggetto di controlli preventivi da parte di un’autorità di omologazione prima di essere immessi sul mercato, immatricolati o fatti entrare in circolazione.
La direttiva 95/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 febbraio 1995, relativa alla velocità massima per costruzione nonché alla coppia massima e alla potenza massima netta dei motori dei veicoli a due o tre ruote5, ha conferito agli Stati membri l’opzione di rifiutare l’immatricolazione iniziale o successiva nel loro territorio di veicoli con una potenza massima netta superiore a 74 kW. Numerosi studi scientifici non sono tuttavia riusciti a confermare la presunta correlazione tra sicurezza e limitazione della potenza assoluta. Per tale motivo, e per rimuovere le barriere interne al commercio nel mercato dell’Unione, è opportuno sopprimere tale opzione. Altre misure di sicurezza più efficaci dovrebbero essere introdotte per contribuire a ridurre il numero elevato di morti e feriti tra i conducenti di veicoli a motore a due ruote negli incidenti stradali nell’Unione.
Il presente regolamento stabilisce prescrizioni in materia ambientale in due fasi, prevedendo per la seconda fase (Euro 5) l’obbligatorietà per i nuovi tipi di veicoli a decorrere dal 1o gennaio 2020, al fine di dare prevedibilità nella pianificazione a lungo termine per i costruttori di veicoli e l’industria della distribuzione. Sulla base dei dati che si renderanno disponibili in futuro, lo studio di impatto ambientale previsto dal presente regolamento dovrebbe fornire ulteriore supporto grazie all’analisi della modellazione, della fattibilità tecnica e del rapporto costi-efficacia, sulla base dei dati più recenti. Inoltre, lo studio dovrebbe valutare anche la fattibilità e il rapporto costi-efficacia delle prescrizioni relative alle prove di conformità in servizio, delle prescrizioni sulle emissioni fuori ciclo e di un valore limite per le concentrazioni numeriche di particolato per determinate (sotto)categorie. Sulla base dei risultati dello studio, la Commissione dovrebbe valutare l’opportunità di presentare una proposta che introduca tali nuovi elementi nella futura legislazione in materia di omologazione che si applicherà dopo le fasi previste nel presente regolamento.
Il sistema di omologazione UE mira a consentire a ciascuno Stato membro di confermare che ogni tipo di veicolo ha superato i controlli previsti dal presente regolamento e dagli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso, e che il costruttore ha ottenuto un certificato di omologazione. Inoltre obbliga i costruttori a rilasciare un certificato di conformità per ciascun veicolo prodotto a norma dell’omologazione. Quando un veicolo è accompagnato da detto certificato, esso dovrebbe poter essere messo a disposizione sul mercato e immatricolato per essere utilizzato in tutta l’Unione.
Per garantire che la procedura di controllo della conformità della produzione, che costituisce uno dei fondamenti del sistema di omologazione UE, sia correttamente applicata e funzioni adeguatamente, i costruttori dovrebbero essere sottoposti a regolari verifiche da parte di un’autorità competente o di un servizio tecnico designato a tal fine, in possesso delle qualifiche necessarie.
Il presente regolamento costituisce un insieme di prescrizioni specifiche per la sicurezza e per l’ambiente. È pertanto importante stabilire le disposizioni per garantire che, nei casi in cui un veicolo presenti un rischio grave per gli utenti o per l’ambiente, il costruttore o qualsiasi altro operatore economico nella catena di fornitura prenda misure di tutela efficaci, incluso il richiamo dei veicoli, ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008. Le autorità di omologazione dovrebbero pertanto essere in grado di valutare se tali misure siano sufficienti.
In un ristretto numero di casi è opportuno ammettere l’omologazione nazionale di piccole serie. Per evitare abusi, qualsiasi procedura semplificata per i veicoli in piccole serie dovrebbe essere applicata solo nei casi in cui la produzione è molto limitata. È perciò necessario definire con precisione il concetto di piccola serie in termini di numero di veicoli prodotti.
L’Unione è parte contraente dell’accordo della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto»)6. Al fine di semplificare la legislazione sull’omologazione conformemente alle raccomandazioni della relazione pubblicata dalla Commissione nel 2006, dal titolo «CARS 21: un quadro normativo competitivo nel settore automobilistico per il XXI secolo», è opportuno abrogare tutte le direttive particolari senza ridurre il livello di tutela. Le prescrizioni stabilite in tali direttive dovrebbero essere riprese nel presente regolamento o negli atti delegati adottati a norma dello stesso e sostituite, all’occorrenza, con riferimenti ai corrispondenti regolamenti della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) per i quali l’Unione ha votato a favore o a cui ha aderito e che sono allegati all’accordo del 1958 riveduto. Per ridurre gli oneri amministrativi legati alla procedura di omologazione è opportuno consentire ai costruttori di veicoli di ottenere l’omologazione a norma del presente regolamento, se del caso, direttamente mediante l’omologazione ai sensi dei pertinenti regolamenti UNECE indicati negli allegati del presente regolamento o negli atti delegati adottati a norma dello stesso.
Di conseguenza, è opportuno incorporare i regolamenti UNECE e le relative modifiche sui quali l’Unione ha votato a favore in applicazione della decisione 97/836/CE nella legislazione in materia di omologazione UE. Di conseguenza, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare i necessari adattamenti degli allegati del presente regolamento o degli atti delegati adottati a norma dello stesso.
Per migliorare il funzionamento del mercato interno, in particolare per quanto riguarda la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, sono necessari un accesso illimitato alle informazioni sulla riparazione dei veicoli, attraverso una funzione di ricerca standardizzata che consenta di reperire le informazioni tecniche, e una concorrenza efficace sul mercato dei servizi d’informazione relativa alla riparazione e alla manutenzione dei veicoli. Gran parte di tali informazioni si riferisce ai sistemi diagnostici di bordo e alla loro interazione con altri sistemi del veicolo. È opportuno stabilire sia le specifiche tecniche cui i costruttori dovrebbero conformarsi nei propri siti web sia le misure ad hoc volte a garantire un accesso ragionevole per le piccole e medie imprese.
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione7.
Al fine di integrare il presente regolamento con ulteriori dettagli tecnici, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo alle prescrizioni relative alla compatibilità ambientale e alle prestazioni di propulsione, alla sicurezza funzionale e alla fabbricazione del veicolo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
È opportuno che gli Stati membri stabiliscano le sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e degli atti delegati o di esecuzione adottati a norma dello stesso, garantendone l’applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
Per poter essere in grado di valutare e decidere se estendere il montaggio obbligatorio di determinati sistemi di frenatura avanzati ad altre categorie di motocicli, la Commissione dovrebbe riferire al Parlamento europeo e al Consiglio sulla base, tra l’altro, dei dati sugli incidenti stradali forniti dagli Stati membri.
Anche se nessuna disposizione del presente regolamento impedisce agli Stati membri di continuare ad applicare i rispettivi singoli sistemi di omologazione, la Commissione dovrebbe riferire al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al funzionamento di tali sistemi nazionali, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, al fine di riesaminare l’opportunità di presentare una proposta legislativa concernente l’armonizzazione dei singoli sistemi di omologazione a livello dell’Unione.
Nel quadro della revisione della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli8, la linea di demarcazione fra il presente regolamento e la direttiva 2007/46/CE dovrebbe essere considerata alla luce dell’esperienza acquisita dagli Stati membri con l’applicazione del presente regolamento, in particolare per garantire un’equa concorrenza fra categorie di veicoli.
A fini di chiarezza, prevedibilità, razionalità e semplificazione, nonché per ridurre gli oneri a carico dei costruttori di veicoli, è opportuno che il presente regolamento preveda solo un numero limitato di fasi di applicazione per l’introduzione di nuovi livelli di emissione e nuove prescrizioni di sicurezza. È opportuno che l’industria disponga di tempo sufficiente per adeguarsi alle nuove disposizioni stabilite dal presente regolamento e alle specifiche tecniche e disposizioni amministrative degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso. Una definizione tempestiva delle prescrizioni è essenziale per garantire ai costruttori un periodo di tempo sufficiente affinché possano sviluppare, testare e attuare soluzioni tecniche sui veicoli prodotti in serie e per garantire che i costruttori e le autorità di omologazione degli Stati membri possano istituire i necessari sistemi amministrativi.
La direttiva 2002/24/CE e le direttive particolari di cui a detta direttiva hanno subito diverse e sostanziali modificazioni. È opportuno, per motivi di chiarezza, razionalità e semplificazione, abrogare la direttiva 2002/24/CE e le direttive particolari di cui a detta direttiva e sostituirle con un unico regolamento e un numero limitato di atti delegati e di esecuzione. L’adozione di un regolamento garantisce che le sue disposizioni siano direttamente applicabili e che possano essere aggiornate in modo più rapido ed efficiente, per tener meglio conto del progresso tecnico.
È opportuno abrogare le seguenti direttive:
direttiva 93/14/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente la frenatura dei veicoli a motore a due o a tre ruote9,
direttiva 93/30/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa al segnalatore acustico dei veicoli a motore a due o tre ruote10,
direttiva 93/33/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore a due o tre ruote11,
direttiva 93/93/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente le masse e le dimensioni dei veicoli a motore a due o tre ruote12,
direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote13,
direttiva 2000/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al tachimetro per i veicoli a motore a due o a tre ruote14,
direttiva 2002/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, sulla riduzione del livello delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore a due o a tre ruote15,
direttiva 2009/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa all’alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d’immatricolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote16,
direttiva 2009/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa all’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote17,
direttiva 2009/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa ai cavalletti dei veicoli a motore a due ruote18,
direttiva 2009/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote19,
direttiva 2009/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa all’identificazione di comandi, spie e indicatori dei veicoli a motore a due o tre ruote20,
direttiva 2009/139/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o tre ruote21.
Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire l’adozione di regole armonizzate relative alle prescrizioni amministrative e tecniche per l’omologazione dei veicoli di categoria L e alla vigilanza del mercato di tali veicoli, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della loro portata e dei loro effetti, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
Art. 1 Oggetto
1.
Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni amministrative e tecniche per l’omologazione di tutti i veicoli nuovi, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti di cui all’articolo 2, paragrafo 1.
Il presente regolamento non si applica all’omologazione individuale di veicoli. Tuttavia, gli Stati membri che rilasciano tali omologazioni individuali accettano tutte le omologazioni di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti rilasciate in virtù del presente regolamento anziché delle disposizioni nazionali in materia.
2. Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni per la vigilanza del mercato di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti che sono soggetti ad omologazione conformemente al presente regolamento. Il presente regolamento stabilisce altresì le prescrizioni per la vigilanza del mercato di parti ed equipaggiamenti di tali veicoli.
3. Il presente regolamento fa salva l’applicazione della legislazione in materia di sicurezza stradale.
Art. 2 Ambito di applicazione
1.
Il presente regolamento si applica a tutti i veicoli a due o tre ruote e ai quadricicli elencati nell’articolo 4 e nell’allegato I («veicoli della categoria L») destinati a viaggiare su strade pubbliche, anche quelli progettati e fabbricati in una o più fasi, e a sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti, nonché parti e equipaggiamenti, progettati e fabbricati per tali veicoli.
Il presente regolamento si applica anche ai motocicli enduro [L3e-AxE (x = 1, 2 o 3)], ai motocicli trial [L3e-AxT (x = 1, 2 o 3)] e ai quad entro/fuori strada pesanti (L7e-B) quali elencati all’articolo 4 e nell’allegato I.
2. Il presente regolamento non si applica ai seguenti veicoli:
a) veicoli aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 6 km/h;
b) veicoli destinati esclusivamente ad essere usati da portatori di handicap fisici;
c) veicoli destinati esclusivamente ad essere condotti da pedoni;
d) veicoli destinati esclusivamente per l’uso in competizioni;
e) veicoli progettati e fabbricati per essere utilizzati da forze armate, difesa civile, servizi antincendio, forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico e servizi medici di emergenza;
f) veicoli agricoli o forestali disciplinati dal regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali22, macchinari che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 97/68/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali23, e della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine24, e veicoli a motore che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2007/46/CE;
g) i veicoli destinati principalmente all’uso fuoristrada e a viaggiare su superfici non pavimentate;
h) cicli a pedali a pedalata assistita, dotati di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua pari o inferiore a 250 W la cui alimentazione è interrotta se il ciclista smette di pedalare o è progressivamente ridotta e infine interrotta prima che la velocità del veicolo raggiunga i 25 km/h;
i) veicoli autobilanciati;
j) veicoli non dotati di almeno un posto a sedere;
k) veicoli con posto a sedere per il conducente in cui l’altezza del punto R è di ≤ 540 mm per le categorie L1e, L3e e L4e o ≤ 400 mm per le categorie L2e, L5e, L6e e L7e.
Art. 3 Definizioni
Ai fini del presente regolamento e degli atti elencati nell’allegato II, salvo disposizioni contrarie, si intende per:
1) «omologazione»: la procedura con cui un’autorità di omologazione certifica che un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica indipendente è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche;
2) «certificato di omologazione»: il documento con cui l’autorità di omologazione certifica ufficialmente l’omologazione di un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica indipendente;
3) «omologazione di un veicolo completo»: un’omologazione con cui un’autorità di omologazione certifica che un tipo di veicolo incompleto, completo o completato è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche;
4) «omologazione UE»: la procedura con cui un’autorità di omologazione certifica che un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica indipendente è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche del presente regolamento;
5) «certificato di omologazione»: il certificato basato sul modello previsto dall’atto di esecuzione adottato ai sensi del presente regolamento o sulla scheda di notifica riprodotta nei pertinenti regolamenti UNECE di cui al presente regolamento o agli atti delegati adottati a norma dello stesso;
6) «omologazione di un sistema»: l’omologazione con cui un’autorità di omologazione certifica che un sistema montato su un veicolo di tipo specifico è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche;
7) «omologazione di un’entità tecnica indipendente»: l’omologazione con cui un’autorità di omologazione certifica che un’entità tecnica indipendente è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche, in relazione a uno o più tipi di veicoli specifici;
8) «omologazione di un componente»: l’omologazione con cui un’autorità di omologazione certifica che un componente indipendente di un veicolo è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche;
9) «omologazione nazionale»: l’omologazione prevista dalla legislazione nazionale di uno Stato membro, la cui validità si limita al territorio di tale Stato membro;
10) «certificato di conformità»: il documento rilasciato dal costruttore in cui si attesta che il veicolo prodotto è conforme al tipo di veicolo omologato;
11) «veicolo base»: qualsiasi veicolo usato nella fase iniziale di una procedura di omologazione in più fasi;
12) «veicolo incompleto»: un veicolo che, per conformarsi alle pertinenti prescrizioni tecniche del presente regolamento, deve essere completato in almeno una fase successiva;
13) «veicolo completato»: il veicolo che risulta dalla procedura di omologazione in più fasi e che è conforme alle pertinenti prescrizioni tecniche del presente regolamento;
14) «veicolo completo»: un veicolo che non deve essere completato per essere conforme alle pertinenti prescrizioni tecniche del presente regolamento;
15) «sistema»: un insieme di dispositivi che, combinati, svolgono una o più funzioni specifiche in un veicolo ed è soggetto alle prescrizioni del presente regolamento o di uno degli atti delegati o di esecuzione adottati a norma dello stesso;
16) «componente»: un dispositivo soggetto alle prescrizioni del presente regolamento o di uno degli atti delegati o di esecuzione adottati a norma dello stesso che è destinato a far parte di un veicolo e può essere omologato indipendentemente dal veicolo in conformità del presente regolamento o di un atto delegato o di esecuzione adottato a norma dello stesso, se tali atti lo prevedono espressamente;
17) «entità tecnica indipendente»: un dispositivo soggetto alle prescrizioni del presente regolamento o di uno degli atti delegati o di esecuzione adottati a norma dello stesso e destinato a far parte di un veicolo, che può essere omologato separatamente ma solo in relazione a uno o più tipi determinati di veicoli, se tali atti lo prevedono espressamente;
18) «parti»: i prodotti usati per l’assemblaggio di un veicolo nonché i pezzi di ricambio;
19) «equipaggiamenti»: tutti i prodotti diversi dalle parti che possono essere aggiunti a un veicolo o montati su di esso;
20) «parti o equipaggiamenti originali»: parti o equipaggiamenti, fabbricati secondo specifiche e norme di produzione fornite dal costruttore del veicolo per la produzione di parti o equipaggiamenti destinati all’assemblaggio del veicolo in questione; ciò include le parti o gli equipaggiamenti fabbricati sulla stessa linea di produzione delle parti o degli equipaggiamenti suddetti; si presume, fino a prova contraria, che le parti o gli equipaggiamenti costituiscono parti o equipaggiamenti originali se il costruttore certifica che corrispondono alla qualità dei componenti usati per l’assemblaggio del veicolo in questione e sono stati fabbricati secondo specifiche e norme di produzione del costruttore del veicolo;
21) «pezzi di ricambio»: i prodotti destinati a essere montati in o su un veicolo per sostituirne delle parti originali, compresi prodotti, quali i lubrificanti, che sono necessari per l’utilizzo di un veicolo, ad eccezione del carburante;
22) «sicurezza funzionale»: assenza di rischi inaccettabili per l’incolumità fisica o la salute delle persone o per i beni, dovuti al malfunzionamento di componenti o sistemi meccanici, idraulici, pneumatici, elettrici o elettronici o di entità tecniche indipendenti;
23) «sistema di frenatura avanzato»: un sistema di frenatura antibloccaggio, un sistema di frenatura combinato o entrambi;
24) «sistema di frenatura antibloccaggio»: un sistema che individua lo slittamento delle ruote e modula automaticamente la pressione che produce la forza frenante sulle ruote in modo da limitare il livello di slittamento;
25) «sistema di frenatura combinato»: a) per i veicoli delle categorie L1e e L3e: un sistema di frenatura di servizio in cui almeno due freni su ruote diverse sono azionati mediante un comando unico; b) per i veicoli della categoria L4e: un sistema di frenatura di servizio in cui i freni su almeno le ruote anteriori e posteriori sono azionati mediante un comando unico (se la ruota posteriore e la ruota del sidecar sono frenati dallo stesso sistema di frenatura, questo è considerato freno posteriore); c) per i veicoli delle categorie L2e, L5e, L6e e L7e: un sistema di frenatura di servizio in cui i freni su tutte le ruote sono azionati mediante un comando unico;
26) «accensione automatica delle luci»: un sistema di illuminazione che è attivato quando l’interruttore di avviamento o di on/off del motore è nella posizione «on»;
27) «dispositivo di controllo dell’inquinamento»: componenti di un veicolo che controllano o riducono le emissioni dallo scarico o per evaporazione;
28) «dispositivo di ricambio di controllo dell’inquinamento»: un dispositivo di controllo dell’inquinamento, o un insieme di tali dispositivi, destinato a sostituire un dispositivo d’origine di controllo dell’inquinamento e che può essere omologato come entità tecnica indipendente;
29) «posto a sedere»: a) sella per il conducente o il passeggero, utilizzato sedendovi a cavalcioni; o b) posto a sedere in grado di accogliere almeno una persona delle dimensioni, nel caso del conducente, di un manichino antropomorfo corrispondente al 50esimo percentile di un adulto di sesso maschile;
30) «motore ad accensione spontanea» o «motore AS»: motore a combustione che funziona in base ai principi del ciclo «Diesel»;
31) «motore ad accensione comandata» o «motore AC»: motore a combustione che funziona in base ai principi del ciclo «Otto»;
32) «veicolo ibrido»: un veicolo a motore munito di almeno due diversi convertitori d’energia e di due diversi sistemi di accumulo (sul veicolo) dell’energia per la sua propulsione;
33) «veicolo elettrico ibrido»: veicolo che, per la propulsione meccanica, trae energia dalle due seguenti fonti di energia/potenza accumulata presenti a bordo: a) carburante di consumo; b) batteria, condensatore, volano/generatore o altro dispositivo di accumulo dell’energia o potenza elettrica. Tale definizione comprende i veicoli che traggono energia da un carburante di consumo al solo fine di ricaricare il dispositivo di accumulo dell’energia/potenza elettrica;
34) «propulsione»: motore a combustione, motore elettrico, qualsiasi applicazione ibrida o una combinazione di tali tipi di motore o di qualsiasi altro tipo di motore;
35) «potenza nominale continua massima»: potenza massima su trenta minuti all’albero di uscita di un motore elettrico, come da regolamento UNECE n. 85;
36) «potenza massima netta»: potenza massima di un motore a combustione ottenuta sul banco di prova all’estremità dell’albero a gomiti o componente equivalente;
37) «dispositivo di neutralizzazione»: ogni elemento di progetto che rileva temperatura, velocità del veicolo, velocità e/o carico del motore, marcia innestata, depressione del collettore o altri parametri al fine di attivare, modulare, ritardare o disattivare il funzionamento di una qualsiasi parte del sistema di controllo delle emissioni e di post-trattamento dei gas di scarico e che riduce l’efficacia del sistema di controllo delle emissioni in condizioni normali di funzionamento e uso del veicolo;
38) «durata»: capacità di resistenza di componenti e sistemi tale da rispettare le prescrizioni in materia di prestazioni ambientali di cui all’articolo 23 e all’allegato V anche dopo il chilometraggio definito nell’allegato VII e da garantire la sicurezza funzionale del veicolo quando il veicolo sia usato in condizioni normali o per lo scopo previsto e sia sottoposto a interventi di manutenzione conformemente alle raccomandazioni del costruttore;
39) «cilindrata»: a) il volume nominale del motore a cilindri nel caso dei motori a pistone alternativo; b) il doppio del volume nominale della camera di combustione per ogni pistone nel caso di motori a pistone rotativo (Wankel);
40) «emissioni per evaporazione»: vapori di idrocarburi emessi dal sistema di stoccaggio del carburante e di alimentazione di un veicolo a motore, diversi dalle emissioni di scarico;
41) «SHED test»: test di un veicolo in un locale sigillato per misurare le emissioni per evaporazione, durante il quale viene effettuato un test speciale delle emissioni per evaporazione;
42) «sistema a carburante gassoso»: sistema composto di stoccaggio di carburante gassoso, alimentazione, dosatura e componenti di controllo montati in un motore in modo da consentire il funzionamento del motore a GPL, GNC o idrogeno in quanto sistema a monocarburante, bicarburante o policarburante;
43) «gas inquinante»: indica emissioni di monossido di carbonio (CO), di ossidi d’azoto (NOx) espressi in equivalente di biossido d’azoto (NO2) e di idrocarburi (HC) presenti nei gas di scarico;
44) «emissioni di gas di scarico»: emissione di gas inquinanti e particolato dallo scarico del veicolo;
45) «particolato»: componenti dei gas di scarico eliminate dai gas di scarico diluiti a una temperatura massima di 325 K (52 °C) mediante filtri descritti nella procedura di prova per verificare le emissioni medie dallo scarico;
46) «Worldwide harmonised Motorcycle Testing Cycle» o «WMTC»: ciclo di prova in laboratorio delle emissioni armonizzato a livello mondiale WMTC definito dal regolamento tecnico mondiale UNECE n. 2;
47) «costruttore»: la persona fisica o giuridica che, dinanzi all’autorità di omologazione, è responsabile di tutti gli aspetti della procedura di omologazione o di autorizzazione, per assicurare la conformità della produzione ed è inoltre responsabile per le problematiche di vigilanza del mercato per i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti prodotti, indipendentemente dal fatto che la persona fisica o giuridica sia direttamente coinvolta in tutte le fasi di progettazione e di fabbricazione del veicolo, del sistema, del componente o dell’entità tecnica indipendente oggetto della procedura di omologazione;
48) «rappresentante del costruttore»: la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che, debitamente nominata dal costruttore, lo rappresenta davanti all’autorità di omologazione o all’autorità di vigilanza del mercato e agisce in suo nome negli ambiti trattati dal presente regolamento;
49) «importatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato un veicolo, un sistema, un componente, un’entità tecnica indipendente, una parte o un equipaggiamento provenienti da un paese terzo;
50) «distributore»: qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal costruttore o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un veicolo, un sistema, un componente, un’entità tecnica indipendente, una parte o un equipaggiamento;
51) «operatore economico»: il costruttore, il rappresentante del costruttore, l’importatore o il distributore;
52) «immatricolazione»: l’autorizzazione amministrativa per l’entrata in circolazione di un veicolo anche nel traffico stradale, che comporta l’identificazione del veicolo mediante un numero di serie, noto come numero di immatricolazione, rilasciato in modo permanente, temporaneo o per un breve periodo;
53) «entrata in circolazione»: il primo uso nell’Unione, conforme allo scopo per cui è stato progettato, di un veicolo, un sistema, un componente, un’entità tecnica indipendente, una parte o un equipaggiamento;
54) «immissione sul mercato»: la messa a disposizione per la prima volta nell’Unione di un veicolo, un sistema, un componente, un’entità tecnica indipendente, una parte o un equipaggiamento;
55) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un veicolo, un sistema, un componente, un’entità tecnica indipendente, una parte o un equipaggiamento, a titolo oneroso o gratuito, affinché sia distribuito o usato sul mercato nel corso di un’attività commerciale;
56) «autorità di omologazione»: l’autorità di uno Stato membro, istituita o designata dallo Stato membro e da questo notificata alla Commissione, competente per tutti gli aspetti dell’omologazione di un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica indipendente, per la procedura di autorizzazione, per il rilascio e l’eventuale ritiro o rifiuto dei certificati di omologazione, per la funzione di referente delle autorità di omologazione di altri Stati membri, per la designazione dei servizi tecnici e per la garanzia che il costruttore rispetti i propri obblighi di conformità della produzione;
57) «autorità di vigilanza del mercato»: l’autorità di uno Stato membro preposta alla vigilanza del mercato nel territorio di tale Stato;
58) «vigilanza del mercato»: le attività svolte e le misure adottate dalle autorità nazionali per garantire che veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti messi a disposizione sul mercato siano conformi alle prescrizioni fissate dalla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione e non presentino rischi per la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto di tutela del pubblico interesse;
59) «autorità nazionale»: un’autorità di omologazione o qualsiasi altra autorità che partecipa ed è responsabile della vigilanza del mercato, del controllo alle frontiere o dell’immatricolazione in uno Stato membro in relazione a veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche indipendenti, parti o equipaggiamenti;
60) «servizio tecnico»: un organismo o un ente che l’autorità di omologazione di uno Stato membro designa come laboratorio presso il quale effettuare le prove oppure come ente per la valutazione di conformità presso il quale effettuare valutazioni iniziali e altre prove o ispezioni, a nome dell’autorità di omologazione; tali funzioni possono essere svolte anche dalla stessa autorità di omologazione;
61) «prove interne»: le prove, la registrazione dei relativi risultati e la presentazione di una relazione comprendente delle conclusioni all’autorità di omologazione, realizzate negli stabilimenti di un costruttore designato come servizio tecnico per la valutazione della conformità a una serie di prescrizioni;
62) «metodo di prova virtuale»: simulazioni al computer e calcoli atti a dimostrare se un veicolo, un sistema, una componente o un’entità tecnica indipendente soddisfi le prescrizioni tecniche di un atto delegato adottato a norma dell’articolo 32, paragrafo 6, senza ricorrere all’uso di un veicolo, un sistema, un componente o un’entità tecnica indipendente fisici;
63) «sistema diagnostico di bordo» o «sistema OBD»: un sistema in grado di identificare la zona di probabile malfunzionamento per mezzo di codici di guasto inseriti nella memoria di un computer;
64) «informazioni sulle riparazioni e la manutenzione del veicolo»: ogni informazione relativa a diagnosi, manutenzione, ispezione, controllo periodico, riparazione, riprogrammazione o reinizializzazione del veicolo fornita dai costruttori ai loro concessionari e riparatori autorizzati, compresi tutti i relativi emendamenti e supplementi successivi; tali informazioni comprendono tutte le informazioni necessarie per l’installazione di parti e equipaggiamenti sui veicoli;
65) «operatori indipendenti»: imprese diverse dai concessionari e riparatori autorizzati coinvolte direttamente o indirettamente nella riparazione e manutenzione dei veicoli, in particolare riparatori, costruttori o distributori di utensili, equipaggiamenti per la riparazione o parti di ricambio, editori di informazioni tecniche, club automobilistici, addetti al soccorso stradale, addetti a servizi d’ispezione e di prova e alla formazione di installatori, costruttori e riparatori di equipaggiamenti per veicoli alimentati da carburanti alternativi;
66) «riparatore autorizzato»: un fornitore di servizi di riparazione e manutenzione di veicoli che opera nell’ambito del sistema di distribuzione predisposto da un fornitore di veicoli;
67) «veicolo di fine serie»: un veicolo facente parte di uno stock che non può o non può più essere messo a disposizione sul mercato, essere immatricolato o entrare in circolazione a causa dell’entrata in vigore di nuove prescrizioni tecniche per le quali non è stato omologato;
68) «due ruote a motore» o «PTW»: un veicolo a motore a due ruote, inclusi i ciclomotori, i cicli a propulsione e le motociclette;
69) «triciclo a motore»: veicolo a motore a tre ruote che soddisfa i criteri di classificazione per i veicoli della categoria L5e;
70) «quadriciclo»: veicolo a quattro ruote che soddisfa i criteri di classificazione per i veicoli della categoria L6e o L7e;
71) «veicolo autobilanciato»: un veicolo che per concezione si basa su un equilibrio intrinsecamente instabile e che per mantenersi in equilibrio ha bisogno di un sistema ausiliario di controllo; include i veicoli a motore a una ruota o i veicoli a motore a due ruote parallele;;
72) «ruote gemellate»: due ruote montate su uno stesso asse che sono considerate come un’unica ruota, in modo che la distanza tra i centri delle superfici di contatto di tali ruote con il suolo sia pari o inferiore a 460 mm;
73) «tipo di veicolo»: un gruppo di veicoli, incluse le varianti e le versioni di una particolare categoria, che non si differenziano fra loro per quanto riguarda, almeno, i seguenti aspetti essenziali: a) categoria e sottocategoria; b) costruttore; c) telaio portante, principale e ausiliario e la parte inferiore della carrozzeria o struttura a cui sono fissati i principali componenti; d) designazione del tipo stabilita dal costruttore;
74) «variante»: un veicolo dello stesso tipo a condizione che: a) la forma della carrozzeria presenti le stesse caratteristiche fondamentali; b) la propulsione la configurazione della propulsione siano le medesime; c) se un motore a combustione fa parte del sistema di propulsione, il ciclo operativo del motore sia il medesimo; d) il numero e la disposizione dei cilindri siano i medesimi; e) il tipo di cambio sia il medesimo; f) la differenza tra il valore minimo e quello massimo della massa in ordine di marcia non sia superiore al 20 % del valore minimo; g) la differenza tra il valore minimo e quello massimo della massa massima ammissibile non sia superiore al 20 % del valore minimo; h) la differenza tra il valore minimo e quello massimo della cilindrata del motore (nel caso di un motore a combustione) non sia superiore al 30 % del valore minimo; e i) la differenza tra il valore minimo e quello massimo della potenza del motore non sia superiore al 30 % del valore minimo;
75) «versione di una variante»: un veicolo che consiste in una combinazione di elementi riportati nel fascicolo di omologazione di cui all’articolo 29, paragrafo 10;
76) «motore a combustione esterna»: motore termico in cui la camera di combustione e la camera di espansione sono fisicamente separate e dove un fluido interno di lavoro viene riscaldato per combustione da una fonte esterna; il calore della combustione esterna espande il fluido di lavoro interno che poi, espandendosi e agendo sul meccanismo del motore, produce movimento e lavoro utile;
77) «gruppo propulsore»: i componenti e i sistemi di un veicolo che generano potenza e la trasmettono alla superficie stradale, inclusi i motori, i sistemi di gestione del motore o qualsiasi altro modulo di controllo, i dispositivi di controllo degli inquinanti a fini di protezione ambientale, compresi i sistemi di riduzione delle emissioni inquinanti e dei rumori, la trasmissione e il suo controllo (albero motore, trasmissione a cinghia o catena), i differenziali, la trasmissione finale e il pneumatico della ruota motrice (raggio);
78) «veicolo monocarburante»: veicolo concepito per funzionare principalmente con un unico tipo di carburante;
79) «veicolo monocarburante a gas»: veicolo monocarburante che funziona principalmente con GPL, GN/biometano o idrogeno, ma che può anche essere munito di un sistema a benzina utilizzato solo in caso di emergenza o per l’avviamento, con un serbatoio per la benzina della capacità massima di 5 litri;
80) «E5»: miscela di carburante composta per il 5 % di etanolo anidro e per il 95 % da benzina;
81) «GPL»: gas di petrolio liquefatto composto di propano e butano che viene liquefatto sotto pressione a fini di stoccaggio;
82) «GN»: gas naturale ad elevatissimo contenuto di metano;
83) «biometano»: gas naturale rinnovabile ottenuto da fonti organiche, inizialmente sotto forma di «biogas» poi raffinato con un processo detto detto «upgrading a biometano» per rimuovere impurità del biogas quali biossido di carbonio, silossani e idrogeno solforato (H2S);
84) «veicolo bicarburante»: veicolo munito di due sistemi distinti di stoccaggio del carburante che può funzionare alternativamente con due diversi carburanti ed è concepito per utilizzare un solo carburante per volta;
85) «veicolo bi-carburante a gas»: veicolo che può funzionare con benzina e anche con GPL, GN/biometano o idrogeno;
86) «veicolo policarburante»: veicolo munito di un unico sistema di stoccaggio del carburante che può funzionare con miscele diverse di due o più carburanti;
87) «E85»: miscela di carburante composta per il 85 % di etanolo anidro e per il 15 % da benzina;
88) «veicolo policarburante a etanolo»: veicolo policarburante che può funzionare con benzina o con una miscela di benzina ed etanolo composta fino all’85 % da miscela di etanolo;
89) «H2GN»: miscela di carburante composta di idrogeno e gas naturale;
90) «veicolo policarburante a H2GN»: veicolo policarburante che può funzionare con diverse miscele di idrogeno e GN/biometano;
91) «veicolo policarburante a biodiesel»: veicolo policarburante che può funzionare con carburante diesel minerale o con una miscela di carburante diesel minerale e biodiesel;
92) «B5»: miscela di carburante contenente fino al 5 % di biodisel e 95 % di gasolio;
93) «biodiesel»: carburante analogo al gasolio ottenuto da oli vegetali o grassi animali e composto da esteri alchilici a catena lunga prodotti in modo sostenibile;
94) «veicolo elettrico puro»: un veicolo azionato da: a) un sistema formato da uno o più dispositivi di accumulo dell’energia elettrica, uno o più dispositivi per la trasformazione della potenza elettrica e una o più macchine elettriche che convertono l’energia elettrica accumulata in energia meccanica trasmessa alle ruote per la propulsione del veicolo; b) un motore elettrico ausiliario installato in un veicolo progettato per pedalare;
95) «veicolo a idrogeno con pile a combustibile»: veicolo azionato da una pila a combustibile che trasforma l’energia chimica dell’idrogeno in energia elettrica per la propulsione del veicolo;
96) «punto R» o «punto di riferimento di seduta»: un punto teorico definito dal costruttore del veicolo per ciascun posto a sedere e fissato in base al sistema di riferimento tridimensionale.
I riferimenti fatti nel presente regolamento a prescrizioni, procedure o modalità stabilite nel presente regolamento si intendono fatti a prescrizioni, procedure o modalità stabilite nel presente regolamento e negli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso.
Art. 4 Categorie di veicoli
1. Nella categoria L sono compresi i veicoli a motore a due, tre e quattro ruote classificati in base al presente articolo e all’allegato I, inclusi i cicli a propulsione, i ciclomotori a due e tre ruote, i motocicli a due e tre ruote, i motocicli dotati di sidecar, i quad da strada leggeri e pesanti, nonché i quadricicli leggeri e pesanti.
2. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti categorie e sottocategorie di veicoli, conformemente all’allegato I:
a) veicoli della categoria L1e (veicolo a motore leggero a due ruote), che comprendono le seguenti sottocategorie:
i) veicoli L1e-A (cicli a propulsione);
ii) veicoli L1e-B (ciclomotori a due ruote);
b) veicoli della categoria L2e (ciclomotori a tre ruote), che comprendono le seguenti sottocategorie:
i) veicoli L2e-P (ciclomotori a tre ruote per trasporto passeggeri);
ii) veicoli L2e-U (ciclomotori a tre ruote per scopi commerciali);
c) veicoli della categoria L3e (motocicli a due ruote), che comprendono le seguenti sottocategorie:
i) le prestazioni del motociclo25, come segue:
veicolo L3e-A1 (motociclo a basse prestazioni),
veicolo L3e-A2 (motociclo a medie prestazioni),
veicoli L3e-A3 (motociclo ad alte prestazioni);
ii) uso speciale:
motociclo enduro L3e-A1E, L3e-A2E o L3e-A3E,
motociclo trial L3e-A1T, L3e-A2T o L3e-A3T;
d) veicoli della categoria L4e (motocicli a due ruote con sidecar);
e) veicoli della categoria L5e (tricicli a motore), che comprendono le seguenti sottocategorie:
i) veicoli L5e-A (tricicli): veicoli progettati principalmente per il trasporto passeggeri;
ii) veicoli L5e-B (tricicli commerciali): tricicli commerciali progettati esclusivamente per il trasporto di merci;
f) veicoli della categoria L6e (quadricicli leggeri), che comprendono le seguenti sottocategorie:
i) veicoli L6e-A (quad da strada leggeri);
ii) veicoli L6e-B (quadrimobili leggere), che comprendono le seguenti sottocategorie:
veicoli L6e-BU (quadrimobili leggere per scopi commerciali): veicoli commerciali progettati esclusivamente per il trasporto di merci,
veicoli L6e-BP (quadrimobili leggere per il trasporto di passeggeri): veicoli progettati principalmente per il trasporto di passeggeri.
g) veicoli della categoria L7e (quadrimobili pesanti), che comprendono le seguenti sottocategorie:
i) veicoli L7e-A (quad da strada pesanti), che comprendono le seguenti sottocategorie:
L7e-A1: quad da strada A1,
L7e-A2: quad da strada A2;
ii) veicoli L7e-B (quad entro/fuori strada pesanti), che comprendono le seguenti sottocategorie:
L7e-B1: quad entro/fuori strada,
L7e-B2: buggy con sedili affiancati;
iii) veicoli L7e-C (quadrimobili pesanti), che comprendono le seguenti sottocategorie:
veicoli L7e-CU: (quadrimobili pesanti per scopi commerciali): veicoli commerciali progettati esclusivamente per il trasporto di merci,
veicoli L7e-CP: (quadrimobili pesanti per trasporto passeggeri): veicoli progettati principalmente per il trasporto di passeggeri.
3. I veicoli della categoria L di cui al paragrafo 2 sono ulteriormente suddivisi in base al sistema di propulsione del veicolo:
a) motore a combustione interna:
motore ad accensione spontanea (AS),
motore ad accensione comandata (AC);
b) motore a combustione esterna, motore a turbina o motore rotativo a pistone; ai fini delle prescrizioni in materia di prestazioni ambientali e di sicurezza funzionale il veicolo è assimilato ai veicoli a motore a combustione interna di tipo AC;
c) motore ad aria precompressa che non emette livelli di inquinanti e/o di gas inerti superiori ai livelli presenti nell’aria ambiente; ai fini delle prescrizioni in materia di sicurezza funzionale e di stoccaggio e alimentazione del carburante il veicolo è assimilato ai veicoli con alimentazione a carburante gassoso;
d) motore elettrico;
e) veicoli ibridi dotati di una combinazione dei sistemi di propulsione di cui alle lettere a), b), c) o d) del presente paragrafo o di una combinazione multipla di tali configurazioni di propulsione, inclusi i motori elettrici e/o a combustione multipla.
4. Per quanto riguarda la classificazione dei veicoli della categoria L di cui al paragrafo 2, un veicolo che non rientra in una determinata categoria perché supera almeno uno dei criteri previsti per tale categoria è classificato nella categoria seguente di cui soddisfa i criteri. Tale principio si applica alle seguenti categorie e sottocategorie:
a) categoria L1e con le sottocategorie L1e-A e L1e-B e categoria L3e con le sottocategorie L3e-A1, L3e-A2 e L3e-A3;
b) categoria L2e e categoria L5e con le sottocategorie L5e-A e L5e-B;
c) categoria L6e con le sottocategorie L6e-A e L6e-B e categoria L7e con le sottocategorie L7e-A, L7e-B ed L7e-C;
d) qualsiasi altra sequenza logica di categorie e/o sottocategorie proposta dal costruttore e approvata dall’autorità d’omologazione.
5. Fatti salvi i criteri di (sotto)classificazione indicati ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo e nell’allegato I, ai fini dell’armonizzazione a livello internazionale delle procedure di prova delle prestazioni ambientali mediante riferimento ai regolamenti UNECE e ai regolamenti tecnici mondiali UNECE, si applicano le sottocategorie aggiuntive di cui all’allegato V.
Art. 5 Determinazione della massa in ordine di marcia
1. La massa in ordine di marcia di un veicolo della categoria L è determinata misurando la massa del veicolo a vuoto, pronto per il normale utilizzo, e comprende la massa:
a) dei liquidi;
b) delle dotazioni di serie indicate dalle specifiche del costruttore;
c) del «carburante» nei serbatoi riempiti almeno per il 90 % della loro capacità. Ai fini della presente lettera:
i) se il veicolo è alimentato con un «carburante liquido», quest’ultimo è considerato un «carburante»,
ii) se il veicolo è alimentato con una «miscela di carburante e olio» liquida:
se il carburante con cui è alimentato il veicolo e l’olio per lubrificare sono premiscelati, la «premiscela» così ottenuta è considerata un «carburante»,
se il carburante con cui è alimentato il veicolo e l’olio per lubrificare sono stoccati separatamente, solo il primo è considerato un «carburante»; oppure
(iii) se il veicolo è alimentato a carburante gassoso o a gas liquefatto oppure funziona ad aria compressa, fissando a 0 kg la massa del «carburante» gassoso contenuto negli appositi serbatoi;
d) della carrozzeria, dell’abitacolo, delle portiere; e
e) di vetri, attacchi, ruote di scorta e strumentazioni.
2. La massa in ordine di marcia di un veicolo della categoria L non comprende la massa:
a) del conducente (75 kg) e del passeggero (65 kg);
b) dei macchinari o delle attrezzature installate sulla superficie della piattaforma di carico;
c) delle batterie, nel caso di un veicolo ibrido o elettrico puro;
d) del sistema di alimentazione a gas nonché dei serbatoi per lo stoccaggio del carburante gassoso, nel caso dei veicoli monocarburante, bicarburante o policarburante;
e) dei serbatoi per lo stoccaggio dell’aria compressa, nel caso della propulsione ad aria precompressa.
Capo II. Obblighi generali
Art. 6 Obblighi degli Stati membri
1.
Gli Stati membri istituiscono o designano le autorità di omologazione competenti in materia di omologazione e le autorità di vigilanza del mercato competenti in materia di vigilanza del mercato conformemente al presente regolamento. Gli Stati membri notificano alla Commissione l’istituzione e la designazione di tali autorità.
La notifica delle autorità di omologazione e di vigilanza del mercato comprende nome, indirizzo, anche elettronico, e settore di competenza. La Commissione pubblica sul suo sito web un elenco e gli estremi delle autorità di omologazione.
2. Gli Stati membri autorizzano l’immissione sul mercato, l’immatricolazione o l’entrata in circolazione solo di veicoli, componenti ed entità tecniche indipendenti conformi alle prescrizioni del presente regolamento.
3. Gli Stati membri non vietano, limitano o impediscono l’immissione sul mercato, l’immatricolazione o l’entrata in circolazione di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti per motivi connessi ad aspetti di costruzione o di funzionamento trattati dal presente regolamento se soddisfano le prescrizioni dello stesso.
4. Gli Stati membri organizzano ed effettuano la vigilanza del mercato e il controllo di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti che entrano nel mercato conformemente al capo III del regolamento (CE) n. 765/2008.
Art. 7 Obblighi delle autorità di omologazione
1. Le autorità di omologazione garantiscono che i costruttori che chiedono un’omologazione adempiano agli obblighi previsti dal presente regolamento.
2. Le autorità di omologazione rilasciano omologazioni solo per veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti conformi alle prescrizioni del presente regolamento.
Art. 8 Misure di vigilanza del mercato
1.
Per i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti omologati, le autorità di vigilanza del mercato effettuano, su scala adeguata, opportuni controlli documentali, tenendo conto dei principi consolidati di valutazione del rischio, dei reclami e di altre informazioni.
Le autorità di vigilanza del mercato possono imporre agli operatori economici di mettere a disposizione la documentazione e le informazioni che ritengono necessarie ai fini dello svolgimento delle loro attività.
Qualora un operatore economico presenti un certificato di conformità, le autorità di vigilanza del mercato ne tengono debitamente conto.
2. Per le parti e gli equipaggiamenti diversi da quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo trova piena applicazione l’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2008.
Art. 9 Obblighi dei costruttori
1. I costruttori garantiscono che i loro veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti siano immessi sul mercato o entrino in circolazione se sono stati fabbricati e omologati conformemente alle prescrizioni del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso.
2. Nel caso di un’omologazione in più fasi, ogni costruttore è responsabile per l’omologazione e la conformità della produzione di sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti aggiunti nella fase di completamento del veicolo in cui interviene. Il costruttore che modifica componenti o sistemi già omologati in fasi precedenti è responsabile dell’omologazione e della conformità della produzione dei componenti e dei sistemi modificati.
3. I costruttori che modificano un veicolo incompleto in modo tale che esso sia classificato in una categoria di veicoli diversa, con la conseguenza che le prescrizioni giuridiche già valutate in una precedente fase di omologazione sono cambiate, sono responsabili anche della conformità alle prescrizioni applicabili alla categoria di veicoli nella quale il veicolo modificato deve essere classificato.
4. Ai fini dell’omologazione di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti contemplati dal presente regolamento, i costruttori stabiliti al di fuori dell’Unione designano un unico rappresentante stabilito all’interno dell’Unione che li rappresenti dinanzi all’autorità di omologazione.
5. Ai fini della vigilanza del mercato, i costruttori stabiliti al di fuori dell’Unione designano inoltre un unico rappresentante stabilito nell’Unione, che può essere il rappresentante di cui al paragrafo 4 o un rappresentante aggiuntivo.
6. I costruttori sono responsabili dinanzi all’autorità di omologazione di tutti gli aspetti della procedura di omologazione e della conformità della produzione, indipendentemente dal fatto che partecipino direttamente a tutte le fasi di costruzione di un veicolo, un sistema, un componente o un’entità tecnica indipendente.
7. Conformemente al presente regolamento e agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso, i costruttori garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme al tipo omologato. Si tiene conto, conformemente al capo VI, delle modifiche apportate alla progettazione di un veicolo, di un sistema, di un componente o di un’entità tecnica indipendente o alle relative caratteristiche e delle modifiche delle prescrizioni a cui il veicolo, il sistema, il componente o l’entità tecnica indipendente sono dichiarati conformi.
8. Oltre alla marcatura prescritta e ai marchi di omologazione apposti sui veicoli, sui componenti o sulle entità tecniche indipendenti a norma dell’articolo 39, i costruttori appongono sui veicoli, sui componenti o sulle entità tecniche indipendenti messi a disposizione sul mercato il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio commerciale registrato e l’indirizzo nell’Unione presso il quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o su un documento di accompagnamento del componente o dell’entità tecnica indipendente.
9. I costruttori garantiscono che, fintantoché un veicolo, un sistema, un componente o un’entità tecnica indipendente è sotto la loro responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto non pregiudichino la conformità alle prescrizioni del presente regolamento.
Art. 10 Obblighi dei costruttori in relazione ai prodotti non conformi o che presentano un grave rischio
1.
I costruttori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un veicolo, un sistema, un componente o un’entità tecnica indipendente che è stato immesso sul mercato o che è entrato in circolazione non sia conforme al presente regolamento o agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso prendono immediatamente le misure correttive necessarie a rendere conforme tale veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente, a ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi.
Il costruttore ne informa immediatamente l’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione, indicando i dettagli relativi, in particolare, alla non conformità e le eventuali misure correttive adottate.
2. Qualora il veicolo, il sistema, il componente, l’entità tecnica indipendente, la parte o l’equipaggiamento comportino un rischio grave, i costruttori ne informano immediatamente le autorità di omologazione e di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui il veicolo, il sistema, il componente, l’entità tecnica indipendente, la parte o l’equipaggiamento sono stati messi a disposizione sul mercato o sono entrati in circolazione, indicando i dettagli relativi, in particolare, alla non conformità e alle eventuali misure correttive adottate.
3. I costruttori conservano il fascicolo di omologazione di cui all’articolo 29, paragrafo 10, e, inoltre, il costruttore del veicolo tiene a disposizione delle autorità di omologazione una copia dei certificati di conformità di cui all’articolo 38 per un periodo di dieci anni dopo l’immissione sul mercato nel caso dei veicoli e per un periodo di cinque anni dopo l’immissione sul mercato nel caso dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche indipendenti.
4. I costruttori forniscono a un’autorità nazionale, a seguito di una richiesta motivata di questa e per il tramite dell’autorità che l’ha rilasciata, una copia del certificato di omologazione UE o l’autorizzazione di cui all’articolo 51, paragrafo 1, che dimostra la conformità del veicolo, del sistema, del componente o dell’entità tecnica indipendente, in una lingua facilmente comprensibile per tale autorità. I costruttori cooperano con l’autorità nazionale in merito a qualsiasi provvedimento adottato in conformità dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008 per eliminare i rischi presentati dai veicoli, dai sistemi, dai componenti o dalle entità tecniche indipendenti che sono stati immessi sul mercato, immatricolati o che sono entrati in circolazione.
Art. 11 Obblighi dei rappresentanti del costruttore in materia di vigilanza del mercato
Il rappresentante del costruttore incaricato della vigilanza del mercato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal costruttore. Il mandato consente al rappresentante di svolgere almeno i seguenti compiti:
a) avere accesso alla documentazione informativa di cui all’articolo 27 e ai certificati di conformità di cui all’articolo 38, in modo che possano essere messi a disposizione delle autorità di omologazione per un periodo di dieci anni dopo l’immissione sul mercato nel caso dei veicoli e per un periodo di cinque anni dopo l’immissione sul mercato nel caso dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche indipendenti;
b) fornire a un’autorità di omologazione, a seguito di una richiesta motivata, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità della produzione di un veicolo, un sistema, un componente o un’entità tecnica indipendente;
c) cooperare con le autorità di omologazione o di vigilanza del mercato, su loro richiesta, in merito a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i gravi rischi presentati dai veicoli, dai sistemi, dai componenti, dalle entità tecniche indipendenti, dalle parti o dagli equipaggiamenti che rientrano nel loro mandato.