Direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2022 concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (codificazione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,
La direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3 ha subito varie e sostanziali modifiche4. A fini di chiarezza e razionalizzazione, è opportuno procedere alla sua codificazione.
Per mantenere un livello elevato di sicurezza marittima e di prevenzione dell’inquinamento marino, e al fine di migliorarlo, è essenziale mantenere e possibilmente migliorare il livello di conoscenze e competenze della gente di mare dell’Unione sviluppando la formazione e la certificazione della gente di mare in linea con le norme internazionali e i progressi tecnologici, nonché intraprendere ulteriori azioni per accrescere la base di competenze marittime a livello europeo.
La formazione e la certificazione della gente di mare sono disciplinate a livello internazionale dalla Convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia del 1978 («convenzione STCW») dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO), che è stata oggetto di revisione approfondita ad una conferenza tra le parti della convenzione STCW tenutasi nel 2010 a Manila («emendamenti di Manila»). Nel 2015 e nel 2016 sono state adottate ulteriori modifiche alla convenzione STCW.
La presente direttiva recepisce la convenzione STCW nel diritto dell’Unione. Tutti gli Stati membri sono firmatari della convenzione STCW e pertanto è necessario che i loro impegni internazionali siano attuati in modo armonizzato attraverso l’allineamento delle norme dell’Unione sulla formazione e sulla certificazione della gente di mare alla convenzione STCW.
Il settore della navigazione marittima dell’Unione dispone di competenze marittime di eccellenza, che costituiscono uno dei pilastri della sua competitività. La qualità della formazione della gente di mare è importante per la competitività di questo settore e per attrarre i cittadini dell’Unione, in particolare i giovani, alle professioni marittime.
Gli Stati membri possono stabilire criteri più rigorosi delle norme minime contenute nella convenzione STCW e nella presente direttiva.
Le regole della convenzione STCW allegate alla presente direttiva dovrebbero essere integrate dalle disposizioni obbligatorie contenute nella parte A del codice di formazione della gente di mare, del rilascio dei brevetti e della guardia («codice STCW»). La parte B di detto codice raccomanda indirizzi intesi ad assistere le parti della convenzione STCW, e i soggetti che intervengono nell’esecuzione o nell’applicazione delle relative misure, nel pieno ed uniforme adempimento della convenzione.
Uno degli obiettivi della politica comune dei trasporti nel settore marittimo è facilitare la circolazione della gente di mare all’interno dell’Unione. Tale circolazione contribuisce, tra l’altro, a rendere il settore del trasporto marittimo dell’Unione attrattivo per le future generazioni, evitando così una situazione in cui il settore marittimo europeo si trovi a fronteggiare una carenza di personale competente dotato della giusta combinazione di capacità e competenze. Il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare è essenziale per facilitare la libera circolazione della gente di mare. Alla luce del diritto ad una buona amministrazione, le decisioni degli Stati membri concernenti l’accettazione di certificati di addestramento rilasciati alla gente di mare da altri Stati membri ai fini del rilascio di certificati di competenza nazionali dovrebbero basarsi su ragioni riconoscibili da parte del marittimo interessato.
La formazione della gente di mare dovrebbe comprendere un’adeguata formazione a livello teorico e pratico al fine di garantire che la gente di mare sia qualificata per soddisfare le norme in materia di protezione e sicurezza e sia in grado di affrontare rischi e emergenze.
Gli Stati membri dovrebbero adottare e far applicare specifiche misure volte a prevenire e sanzionare i comportamenti fraudolenti connessi ai certificati di competenza ed ai certificati di addestramento e dovrebbero proseguire i loro sforzi nell’ambito dell’IMO per raggiungere accordi rigorosi e applicabili per la lotta su scala mondiale contro tali prassi.
Norme di qualità e sistemi di norme di qualità dovrebbero essere sviluppati e attuati tenendo conto, ove pertinente, della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 20095, e delle misure connesse adottate dagli Stati membri.
Ai fini del rafforzamento della sicurezza marittima e della prevenzione dell’inquinamento marino è opportuno prevedere nella presente direttiva, conformemente alla convenzione STCW, disposizioni relative ai periodi minimi di riposo per il personale di guardia. Tali disposizioni dovrebbero essere applicate fatte salve le disposizioni contenute nella direttiva 1999/63/CE del Consiglio6.
Le parti sociali europee hanno concordato ore di riposo minimo applicabili alla gente di mare e la direttiva 1999/63/CE è stata adottata ai fini dell’attuazione di quanto concordato. Tale direttiva prevede inoltre la possibilità di autorizzare deroghe alle ore di riposo minimo previste per la gente di mare. È opportuno, tuttavia, porre dei limiti alla possibilità di autorizzare delle deroghe per quanto riguarda la durata massima, la frequenza e l’ambito di applicazione. Gli emendamenti di Manila miravano, tra l’altro, a fissare limiti oggettivi alle deroghe alle ore di riposo minimo previsto per il personale di guardia e i marittimi che svolgono compiti connessi alla sicurezza, alla protezione e alla prevenzione dell’inquinamento nell’ottica di prevenire l’affaticamento. La presente direttiva dovrebbe quindi rispecchiare gli emendamenti di Manila in modo tale da garantire la coerenza con la direttiva 1999/63/CE.
Per rafforzare la sicurezza dei mari ed evitare la perdita di vite umane e l’inquinamento marino, è opportuno assicurare la comunicazione fra i membri dell’equipaggio a bordo delle navi che navigano nelle acque dell’Unione.
I membri dell’equipaggio a bordo delle navi passeggeri incaricati di assistere i passeggeri in situazioni di emergenza dovrebbero poter comunicare con i passeggeri.
Gli equipaggi che svolgono le loro mansioni a bordo di navi cisterna che trasportano prodotti nocivi o carichi inquinanti dovrebbero essere effettivamente in grado di prevenire incidenti e affrontare situazioni di emergenza. È pertanto assolutamente indispensabile creare un adeguato collegamento ai fini della comunicazione tra il capitano, gli ufficiali e i marinai conformemente alle disposizioni della presente direttiva.
È indispensabile provvedere affinché i marittimi titolari di certificati rilasciati da paesi terzi che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato membro possiedano un livello di perizia equivalente a quello richiesto dalla convenzione STCW. La presente direttiva dovrebbe definire le procedure e i criteri comuni necessari per il riconoscimento, da parte degli Stati membri, dei certificati rilasciati da paesi terzi alla gente di mare basati sui requisiti in materia di formazione e rilascio dei certificati approvati nel quadro della convenzione STCW.
Nell’interesse della sicurezza in mare, gli Stati membri dovrebbero riconoscere le qualifiche attestanti il livello richiesto di formazione solo se sono state rilasciate direttamente dalle parti della convenzione STCW o per loro conto e se il comitato della sicurezza marittima (MSC) dell’IMO ha stabilito che queste ultime hanno dimostrato di aver adempiuto pienamente e di adempiere ancora alle norme di tale convenzione. In attesa che l’MSC possa individuare le parti adempienti, è necessaria una procedura per il prericonoscimento dei certificati.
La presente direttiva contempla un sistema centralizzato per il riconoscimento dei certificati rilasciati da paesi terzi alla gente di mare. Allo scopo di utilizzare le risorse umane e finanziarie disponibili in modo efficiente, la procedura per il riconoscimento dei paesi terzi dovrebbe basarsi su un’analisi della necessità di tale riconoscimento, compresa tra l’altro un’indicazione del numero stimato di comandanti, ufficiali e radiooperatori provenienti dal paese terzo che potrebbero probabilmente servire su navi battenti bandiera degli Stati membri. Tale analisi dovrebbe essere sottoposta all’esame del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (COSS).
Al fine di garantire il diritto di tutta la gente di mare a un lavoro dignitoso e di limitare le distorsioni della concorrenza nel mercato interno, per il futuro riconoscimento dei paesi terzi si dovrebbe valutare se tali paesi terzi abbiano ratificato la Convenzione sul lavoro marittimo del 2006.
Nell’intento di garantire l’efficienza del sistema centralizzato per il riconoscimento dei certificati rilasciati da paesi terzi alla gente di mare, una rivalutazione di paesi terzi che forniscono un numero esiguo di gente di mare alle navi battenti bandiera degli Stati membri dovrebbe essere effettuata a intervalli di dieci anni. Questo lungo periodo di rivalutazione del sistema di tali paesi terzi dovrebbe essere associato a criteri di priorità che tengano conto delle preoccupazioni inerenti alla sicurezza, controbilanciando la necessità di efficienza con un meccanismo di salvaguardia efficace in caso di peggioramento della qualità della formazione ricevuta dalla gente di mare nei paesi terzi in questione.
Ove opportuno, occorre ispezionare gli istituti, i programmi e i corsi di formazione marittima. È necessario pertanto stabilire i criteri di dette ispezioni.
L’Agenzia europea per la sicurezza marittima istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio7 dovrebbe assistere la Commissione nella verifica dell’osservanza, da parte degli Stati membri, delle norme stabilite dalla presente direttiva.
A livello di Unione sono rese disponibili informazioni sulla gente di mare assunta proveniente da paesi terzi attraverso la comunicazione, da parte degli Stati membri, delle informazioni pertinenti conservate nei rispettivi registri nazionali in merito alle convalide e ai certificati rilasciati. Tali informazioni dovrebbero essere utilizzate a fini statistici e per l’elaborazione delle politiche, in particolare allo scopo di migliorare l’efficienza del sistema centralizzato per il riconoscimento dei certificati rilasciati da paesi terzi alla gente di mare. In base alle informazioni comunicate dagli Stati membri, il riconoscimento dei paesi terzi che non hanno fornito gente di mare alle navi battenti bandiera degli Stati membri per un periodo di almeno otto anni dovrebbe essere riesaminato. La procedura di riesame dovrebbe contemplare la possibilità di mantenere o revocare il riconoscimento paese terzo in questione. Inoltre, le informazioni comunicate dagli Stati membri dovrebbero essere utilizzate anche per conferire priorità alla rivalutazione dei paesi terzi riconosciuti.
Gli Stati membri, in qualità di autorità portuali, sono tenuti a rafforzare la sicurezza e la prevenzione dell’inquinamento nelle acque dell’Unione controllando prioritariamente le navi battenti bandiera dei paesi terzi che non hanno ratificato la convenzione STCW garantendo al riguardo che le navi battenti bandiera di un paese terzo non beneficino di un trattamento più favorevole.
Le disposizioni per il riconoscimento delle qualifiche professionali di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio8 non erano applicabili in relazione al riconoscimento dei certificati rilasciati alla gente di mare a norma della direttiva 2008/106/CE. La direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio9 disciplinava il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare. Tuttavia, le definizioni dei certificati rilasciati alla gente di mare di cui alla direttiva 2005/45/CE sono divenute obsolete in seguito alle modifiche apportate nel 2010 alla convenzione STCW. Pertanto, il regime di reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare dovrebbe essere disciplinato in maniera tale da rispecchiare le modifiche internazionali. Inoltre, nel regime di reciproco riconoscimento dovrebbero essere inclusi anche i certificati medici rilasciati alla gente di mare sotto l’autorità degli Stati membri. Al fine di evitare qualsiasi ambiguità e il rischio di incoerenze tra la direttiva 2005/45/CE e la presente direttiva, il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati alla gente di mare dovrebbe essere disciplinato soltanto dalla presente direttiva. Inoltre, una volta adottate le pertinenti modifiche della convenzione STCW, dovrebbe essere introdotto un sistema elettronico per la presentazione delle qualifiche della gente di mare al fine di ridurre l’onere amministrativo a carico degli Stati membri.
La digitalizzazione dei dati è parte integrante dei progressi tecnologici nel settore della raccolta e della comunicazione dei dati, al fine di contribuire alla riduzione dei costi e ad un uso efficiente delle risorse umane. La Commissione dovrebbe prendere in esame misure volte a rafforzare l’efficacia del controllo dello Stato di approdo, compresa, tra l’altro, una valutazione della fattibilità e del valore aggiunto relativi all’istituzione e alla gestione di una banca dati centrale dei certificati rilasciati alla gente di mare, che sarebbe connessa con la banca dati sulle ispezioni di cui all’articolo 24 della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio10 e alla quale sarebbero collegati tutti gli Stati membri. Tale banca dati centrale dovrebbe contenere tutte le informazioni di cui all’allegato III della presente direttiva sui certificati di competenza e sulle convalide che attestano il riconoscimento dei certificati di addestramento rilasciati conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 della convenzione STCW.
La Commissione dovrebbe instaurare un dialogo con le parti sociali e gli Stati membri al fine di sviluppare iniziative di formazione marittima in aggiunta ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare concordati a livello internazionale, che possano essere riconosciute reciprocamente dagli Stati membri come diplomi di eccellenza europei per gente di mare. Tali iniziative dovrebbero basarsi sulle raccomandazioni dei progetti pilota in corso e sulle strategie stabilite nel piano della Commissione per la cooperazione settoriale sulle competenze ed essere sviluppate in linea con esse.
Al fine di tenere conto degli sviluppi a livello internazionale e di garantire il tempestivo adeguamento delle norme dell’Unione a tali sviluppi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo all’integrazione delle modifiche della convenzione STCW e della parte A del codice STCW attraverso l’aggiornamento dei requisiti tecnici in materia di formazione e certificazione della gente di mare e l’allineamento di tutte le pertinenti disposizioni della presente direttiva in relazione ai certificati digitali per gente di mare. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201611. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni della presente direttiva con riguardo al riconoscimento di paesi terzi nonché in relazione ai dati statistici relativi alla gente di mare che devono essere forniti dagli Stati membri alla Commissione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio12.
Poiché l’obiettivo della presente direttiva, segnatamente l’allineamento delle norme dell’Unione alle norme internazionali in materia di formazione e certificazione della gente di mare, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti dell’azione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
È opportuno che la presente direttiva faccia salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all’allegato IV, parte B,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1 Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica alla gente di mare di cui alla presente direttiva che presta servizio a bordo di navi adibite alla navigazione marittima battenti bandiera di uno Stato membro ad eccezione di:
a) navi da guerra, navi da guerra ausiliarie o altre navi appartenenti ad uno Stato membro o gestite da uno Stato membro esclusivamente a fini governativi e non commerciali;
b) navi da pesca;
c) unità da diporto che non effettuano alcun traffico commerciale;
d) imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.
2. L’articolo 6 si applica alla gente di mare che possiede un certificato rilasciato da uno Stato membro, indipendentemente dalla nazionalità.
Art. 2 Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si applicano le seguenti definizioni:
1) «comandante»: la persona che ha il comando di una nave;
2) «ufficiale»: un membro dell’equipaggio, diverso dal comandante, nominato a tale funzione in forza di leggi o di regolamenti nazionali o, in mancanza di questi, in forza di contratti collettivi o in base alle consuetudini;
3) «ufficiale di coperta»: un ufficiale qualificato conformemente alle disposizioni di cui all’allegato I, capo II;
4) «primo ufficiale di coperta»: l’ufficiale gerarchicamente sotto il comandante e al quale compete il comando della nave qualora il comandante non sia in grado di esercitarlo;
5) «ufficiale di macchina»: un ufficiale qualificato conformemente alle disposizioni di cui all’allegato I, capo III;
6) «direttore di macchina»: l’ufficiale di macchina principale, responsabile della propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave;
7) «primo ufficiale di macchina»: l’ufficiale di macchina gerarchicamente sotto il direttore di macchina e al quale compete la responsabilità della propulsione meccanica, il funzionamento e la manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave qualora il direttore di macchina non sia in grado di assumerla;
8) «allievo ufficiale di macchina»: una persona che sta effettuando l’addestramento per diventare ufficiale di macchina, designata come tale dalla legge nazionale o dai regolamenti;
9) «radiooperatore»: una persona in possesso di un certificato adeguato rilasciato o riconosciuto dalle autorità competenti ai sensi delle norme radio;
10) «marinaio»: un membro dell’equipaggio di una nave diverso dal comandante o dagli ufficiali;
11) «nave adibita alla navigazione marittima»: una nave diversa da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette o alle zone in cui si applicano i regolamenti portuali;
12) «nave battente bandiera di uno Stato membro»: una nave registrata in uno Stato membro e battente bandiera del medesimo Stato membro conformemente alla legislazione di quest’ultimo; le navi che non corrispondono a questa definizione sono equiparate alle navi battenti bandiera di un paese terzo;
13) «viaggi costieri»: i viaggi in prossimità di uno Stato membro, come stabilito dallo Stato membro in questione;
14) «potenza di propulsione»: la potenza d’uscita totale massima nominale continua in chilowatt sviluppata da tutti gli apparati di propulsione principali della nave che appare sul certificato di iscrizione della nave o su qualsiasi altro documento ufficiale;
15) «nave petroliera»: una nave costruita e impiegata per il trasporto alla rinfusa di petrolio grezzo e suoi derivati;
16) «nave chimichiera»: una nave costruita o adattata e impiegata per il trasporto alla rinfusa dei prodotti chimici allo stato liquido elencati al capo 17 del codice internazionale dei prodotti chimici alla rinfusa, nella versione aggiornata;
17) «nave gasiera»: una nave costruita o adattata e impiegata per il trasporto alla rinfusa dei gas liquefatti o altri prodotti elencati nel capo 19 del codice internazionale dei trasportatori di gas, nella versione aggiornata;
18) «norme radio»: le norme radio allegate, o considerate allegate, alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni, nella versione modificata;
19) «nave da passeggeri»: una nave come definita nella Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974 («SOLAS 74») dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO), nella versione modificata;
20) «nave da pesca»: una nave adibita alla cattura di pesce o altre risorse vive del mare;
21) «convenzione STCW»: la Convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia del 1978 dell’IMO, in quanto applicabile alle materie in oggetto tenuto conto delle disposizioni transitorie di cui all’articolo VII e alla regola I/15 della convenzione e comprendente, ove richiamate, le norme applicabili del codice STCW, entrambe nella loro versione aggiornata;
22) «servizio radio»: le funzioni, a seconda del caso, di guardia, di manutenzione e di riparazione tecnica eseguite conformemente alle norme radio, alla SOLAS 74 e, a discrezione dei singoli Stati membri, delle pertinenti raccomandazioni dell’IMO, nelle loro versioni aggiornate;
23) «nave ro-ro da passeggeri»: la nave da passeggeri avente spazi per il carico roll on-roll off o spazi delle categorie speciali come definite dalla SOLAS 74, nella versione aggiornata;
24) «codice STCW»: il codice di formazione della gente di mare, del rilascio dei brevetti e della guardia, adottato dalla conferenza delle parti della convenzione STCW con la risoluzione n. 2 del 1995, nella versione aggiornata;
25) «funzioni»: una serie di mansioni, doveri e responsabilità come specificatamente indicati dal codice STCW, necessari per la conduzione della nave, la salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell’ambiente marino;
26) «compagnia»: il proprietario di una nave o qualsiasi altra persona fisica o giuridica, quale l’armatore o il noleggiatore della nave, che abbia rilevato dal proprietario la responsabilità della conduzione della stessa e che, nell’assumere tale responsabilità, si è fatto carico di tutti i doveri e le responsabilità gravanti sulla compagnia ai sensi della presente direttiva;
27) «servizio di navigazione»: il servizio a bordo di una nave rilevante ai fini del rilascio o del rinnovo di un certificato di competenza, di un certificato di addestramento o di un’altra qualifica;
28) «riconosciuto»: riconosciuto da uno Stato membro a norma della presente direttiva;
29) «paese terzo»: paese che non è uno Stato membro;
30) «mese»: un mese civile o trenta giorni risultanti da periodi di durata inferiore ad un mese;
31) «radiooperatore GMDSS»: persona qualificata in conformità delle disposizioni di cui all’allegato I, capo IV;
32) «codice ISPS»: il codice internazionale per la sicurezza degli impianti portuali e delle navi (International Ship and Port Facility Security), adottato il 12 dicembre 2002 dalla risoluzione n. 2 della conferenza degli Stati contraenti alla SOLAS 74, nella versione aggiornata;
33) «ufficiale di protezione della nave»: la persona a bordo della nave che risponde al comandante ed è designata dalla compagnia come responsabile della protezione della nave, e in particolare dell’attuazione e del rispetto del piano di protezione della nave, e come collegamento con l’ufficiale di protezione della compagnia e con l’ufficiale di protezione dell’impianto portuale;
34) «compiti di protezione»: tutti i compiti e le mansioni per la protezione a bordo delle navi definiti dal capo XI/2 della SOLAS 74, nella versione modificata, e dal codice ISPS;
35) «certificato di competenza»: certificato rilasciato e convalidato relativo a comandanti, ufficiali e radiooperatori del GMDSS, in conformità dell’allegato I, capi II, III, IV, V o VII, che abilita il legittimo titolare a prestare servizio nella qualifica e a svolgere le funzioni previste al livello di responsabilità in esso specificato;
36) «certificato di addestramento»: certificato diverso da un certificato di competenza, rilasciato a un marittimo, attestante che i pertinenti requisiti in materia di formazione, competenza o servizio di navigazione previsti dalla presente direttiva sono soddisfatti;
37) «prova documentale»: documentazione, diversa dal certificato di competenza o dal certificato di addestramento, utilizzata per stabilire che i pertinenti requisiti previsti dalla presente direttiva sono soddisfatti;
38) «ufficiale elettrotecnico»: ufficiale qualificato in conformità dell’allegato I, capo III;
39) «marittimo abilitato di coperta»: marinaio qualificato in conformità dell’allegato I, capo II;
40) «marittimo abilitato di macchina»: marinaio qualificato in conformità dell’allegato I, capo III;
41) «comune elettrotecnico»: marinaio qualificato in conformità dell’allegato I, capo III;
42) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro in cui la gente di mare richiede l’accettazione o il riconoscimento dei propri certificati di competenza, certificati di addestramento o prove documentali;
43) «codice IGF»: il codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità, come definito nella regola II-1/2.29 della SOLAS 74;
44) «codice polare»: il codice internazionale per le navi che incrociano nelle acque polari, come definito nella regola XIV/1.1 della SOLAS 74;
45) «acque polari»: acque dell’Artico e/o della zona dell’Antartide, come definite nelle regole XIV/1.2, XIV/1.3 e XIV/1.4 della SOLAS 74.
Art. 3 Formazione e abilitazione
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la gente di mare in servizio a bordo di una nave di cui all’articolo 1 riceva una formazione che sia almeno conforme ai requisiti della convenzione STCW, riportati nell’allegato I della presente direttiva, e sia titolare di certificati di cui all’articolo 2, punti 35 e 36, e/o di prove documentali quali definite all’articolo 2, punto 37.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i membri dell’equipaggio che devono essere abilitati conformemente alla regola III/10.4 della SOLAS 74 siano formati e abilitati a norma della presente direttiva.
Art. 4 Certificati di competenza, certificati di addestramento e convalide
1. Gli Stati membri garantiscono che i certificati di competenza e i certificati di addestramento siano rilasciati solo ai candidati che possiedono i requisiti di cui al presente articolo.
2. I certificati per comandanti, ufficiali e radiooperatori sono convalidati dallo Stato membro come previsto dal presente articolo.
3. I certificati di competenza e i certificati di addestramento sono rilasciati conformemente alla regola I/2, paragrafo 3, di cui all’allegato della convenzione STCW.
4. I certificati di competenza sono rilasciati esclusivamente dagli Stati membri, previa verifica dell’autenticità e validità di qualsiasi prova documentale necessaria e in conformità del presente articolo.
5. Per i radiooperatori, gli Stati membri possono:
a) includere le cognizioni supplementari richieste dalle pertinenti norme nell’esame per il rilascio di un certificato che sia conforme alle norme radio; oppure
b) rilasciare un certificato separato nel quale è indicato che il possessore ha le cognizioni supplementari richieste dalle pertinenti norme.
6.
A discrezione di ciascuno Stato membro, la convalida può essere incorporata nel modello del certificato emesso ai sensi della sezione A-I/2 del codice STCW. In tal caso la convalida deve essere effettuata nella forma indicata alla sezione A-I/2, paragrafo 1. Se emessa altrimenti, la convalida deve avere la forma indicata al paragrafo 2 della stessa sezione. Le convalide sono rilasciate conformemente all’articolo VI, paragrafo 2, della convenzione STCW.
Le convalide attestanti il rilascio di un certificato di competenza e le convalide attestanti un certificato di addestramento rilasciato a comandanti e ufficiali conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 dell’allegato I sono rilasciate solo qualora siano soddisfatti tutti i requisiti della convenzione STCW e della presente direttiva.
7. Lo Stato membro che riconosce un certificato di competenza o un certificato di addestramento rilasciato a comandanti e ufficiali conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 dell’allegato della convenzione STCW a norma della procedura di cui all’articolo 20, paragrafo 2, della presente direttiva convalida tale certificato per attestare il proprio riconoscimento solo dopo aver verificato l’autenticità e la validità dello stesso. La forma della convalida utilizzata è quella indicata alla sezione A-I/2, paragrafo 3, del codice STCW.
8. Le convalide di cui ai paragrafi 6 e 7:
a) possono essere emesse in quanto documenti separati;
b) sono rilasciate esclusivamente dagli Stati membri;
c) ricevono ciascuna un numero unico, ad eccezione delle convalide attestanti il rilascio di un certificato di competenza, alle quali può essere assegnato lo stesso numero del certificato di competenza in questione, purché si tratti di un numero unico;
d) decadono quando cessa la validità del certificato di competenza o del certificato di addestramento convalidati rilasciati ai comandanti e agli ufficiali conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 dell’allegato della convenzione STCW sul quale sono apposte, o quando gli stessi sono revocati, sospesi o annullati dallo Stato membro o dal paese terzo che li ha rilasciati e, comunque, dopo cinque anni dal loro rilascio.
9. La convalida deve indicare la qualifica in cui il titolare del certificato è abilitato a prestare servizio in termini identici a quelli usati dalle norme sulla sicurezza della composizione degli equipaggi delle navi applicabili nello Stato membro.
10. Gli Stati membri possono usare modelli differenti da quello contenuto nella sezione A-I/2 del codice STCW, purché, come minimo, le informazioni occorrenti siano espresse in caratteri romani e in numeri arabi, tenuto conto delle variazioni consentite dalla sezione A-I/2.
11. Fatto salvo l’articolo 20, paragrafo 7, qualsiasi certificato previsto dalla presente direttiva è tenuto a disposizione in originale a bordo della nave sulla quale il titolare presta servizio, in formato cartaceo o digitale, la cui autenticità e validità possono essere verificate secondo la procedura di cui al paragrafo 13, lettera b), del presente articolo.
12.
Per il rilascio dei certificati i candidati dimostrano:
a) la propria identità;
b) di avere un’età non inferiore a quella prevista per il certificato di competenza o per il certificato di addestramento richiesto dalle regole di cui all’allegato I;
c) di soddisfare le norme di idoneità medica, di cui alla sezione A-I/9 del codice STCW;
d) di aver completato il servizio di navigazione e tutte le relative attività di formazione obbligatorie prescritti dalle regole di cui all’allegato I per il rilascio del certificato di competenza o del certificato di addestramento richiesto;
e) di possedere i livelli di competenza prescritti dalle regole dell’allegato I per le qualifiche, le funzioni e i livelli che devono essere indicati nella convalida del certificato di competenza.
Il presente paragrafo non si applica al riconoscimento delle convalide a norma della regola I/10 della convenzione STCW.
13. Gli Stati membri si impegnano a:
a) mantenere un registro o registri di tutti i certificati di competenza e certificati di addestramento e di tutte le convalide per comandanti, ufficiali e, se del caso, marinai che sono stati rilasciati, sono scaduti o sono stati rinnovati, sospesi o annullati o dei quali è stato denunciato lo smarrimento o la distruzione, e delle dispense concesse;
b) comunicare le informazioni relative allo stato dei certificati di competenza, delle convalide e delle dispense agli altri Stati membri o alle altre parti della convenzione STCW e alle compagnie che intendano verificare l’autenticità e la validità dei certificati di competenza e/o dei certificati rilasciati ai comandanti e agli ufficiali conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 dell’allegato I esibiti dai marittimi che chiedono il riconoscimento ai sensi della regola I/10 della convenzione STCW o l’assunzione a bordo di una nave.
14. Qualora entrino in vigore pertinenti modifiche della convenzione STCW e della parte A del codice STCW in relazione ai certificati digitali per gente di mare, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 30 al fine di modificare la presente direttiva allineando tutte le pertinenti disposizioni a tali modifiche della convenzione STCW e della parte A del codice STCW per digitalizzare i certificati e le convalide della gente di mare.
Art. 5 Informazioni alla Commissione
Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 8, e dell’articolo 22, paragrafo 2, ed esclusivamente per l’utilizzo, da parte degli Stati membri e della Commissione, nell’ambito dell’elaborazione delle politiche e a fini statistici, gli Stati membri inviano alla Commissione, una volta l’anno, le informazioni elencate nell’allegato III della presente direttiva sui certificati di competenza e sulle convalide che attestano il riconoscimento di tali certificati. Essi possono inoltre fornire, su base volontaria, informazioni sui certificati di addestramento rilasciati a marinai conformemente ai capi II, III e VII dell’allegato della convenzione STCW, quali le informazioni indicate nell’allegato III della presente direttiva.
Art. 6 Reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare
1. Ogni Stato membro accetta certificati di addestramento e prove documentali rilasciati da un altro Stato membro, o sotto la sua autorità, in formato cartaceo o digitale, al fine di autorizzare la gente di mare a prestare servizio a bordo di navi battenti la propria bandiera.
2. Ogni Stato membro riconosce i certificati di competenza rilasciati da un altro Stato membro o i certificati di addestramento rilasciati da un altro Stato membro a comandanti e ufficiali, conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 dell’allegato I della presente direttiva, convalidando tali certificati per attestarne il riconoscimento. La convalida che attesta il riconoscimento è limitata alle capacità, alle funzioni e ai livelli di competenza o addestramento ivi previsti. La convalida è rilasciata soltanto se tutti i requisiti della convenzione STCW sono stati soddisfatti, in conformità della regola I/2, paragrafo 7, della convenzione STCW. La forma della convalida utilizzata è quella indicata alla sezione A-I/2, paragrafo 3, del codice STCW.
3. Al fine di autorizzare la gente di mare a prestare servizio a bordo di navi battenti la propria bandiera, ogni Stato membro accetta certificati medici rilasciati sotto l’autorità di un altro Stato membro conformemente all’articolo 12.
4. Gli Stati membri ospitanti provvedono affinché le decisioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 siano emesse entro un periodo di tempo ragionevole. Gli Stati membri ospitanti provvedono altresì affinché la gente di mare abbia il diritto di ricorrere contro qualsiasi rifiuto di convalidare o accettare un certificato valido o l’assenza di qualsiasi risposta, in conformità della legislazione e delle procedure nazionali, e che la gente di mare riceva consulenza e assistenza adeguate relativamente a tali ricorsi, in conformità della legislazione e delle procedure nazionali consolidate.
5. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, le autorità competenti di uno Stato membro ospitante possono imporre ulteriori limitazioni alle capacità, alle funzioni e ai livelli di competenza o addestramento relativi ai viaggi costieri, come indicato nell’articolo 8, o certificati alternativi rilasciati in virtù dell’allegato I, regola VII/1.
6.
Fatto salvo il paragrafo 2, uno Stato membro ospitante può, ove necessario, autorizzare un marittimo a prestare servizio, per un periodo di non oltre tre mesi, a bordo di una nave battente la sua bandiera, quando egli sia in possesso di un certificato adeguato valido rilasciato e convalidato da un altro Stato membro ma non ancora convalidato dallo Stato membro ospitante interessato.
La prova documentale dell’avvenuta presentazione di una domanda di convalida alle competenti autorità deve essere prontamente disponibile.
7. Lo Stato membro ospitante provvede affinché la gente di mare che chiede il riconoscimento di certificati per svolgere funzioni a livello direttivo possegga una conoscenza adeguata della legislazione marittima di tale Stato membro in relazione alle funzioni che è autorizzata a svolgere.
Art. 7 Requisiti della formazione
La formazione di cui all’articolo 3 è impartita in forma adeguata alle conoscenze teoriche e alle abilità pratiche richieste nell’allegato I, in particolare per quanto concerne l’uso dei dispositivi di salvataggio e per la lotta antincendio, e riconosciuta dall’autorità o dall’organismo competente designato da ciascuno Stato membro.
Art. 8 Principi che disciplinano i viaggi costieri
1. All’atto della definizione dei viaggi costieri gli Stati membri non possono prescrivere per la gente di mare che presta servizio a bordo di navi battenti bandiera di un altro Stato membro o di un’altra parte della convenzione STCW adibite a tali viaggi requisiti di formazione, di esperienza o di abilitazione tali da risultare più gravosi di quelli prescritti per la gente di mare che presta servizio a bordo di navi battenti le loro bandiere. Gli Stati membri non possono in alcun caso prescrivere per la gente di mare che presta servizio a bordo di navi battenti bandiera di un altro Stato membro o di un’altra parte della convenzione STCW requisiti più gravosi di quelli previsti dalla presente direttiva per le navi adibite a viaggi non costieri.
2. Uno Stato membro che, per quanto riguarda le navi che hanno ottenuto i benefici previsti dalle norme sui viaggi costieri della convenzione STCW, include i viaggi al largo delle coste di altri Stati membri o di parti della convenzione STCW nei limiti della sua definizione di viaggio costiero stipula un accordo con gli Stati membri o le parti in questione, nel quale sono precisati sia i dettagli delle aree commerciali interessate, sia le altre disposizioni pertinenti.
3. Per la gente di mare che presta servizio su navi battenti bandiera di uno Stato membro regolarmente adibite a viaggi costieri al largo della costa di un altro Stato membro o di un’altra parte della convenzione STCW, lo Stato membro di bandiera della nave prescrive requisiti in materia di formazione, esperienza e abilitazione che siano almeno uguali a quelli previsti dallo Stato membro o dalla parte della convenzione STCW al largo della costa del quale la nave è adibita a viaggi costieri, purché essi non vadano oltre i requisiti previsti dalla presente direttiva per le navi adibite a viaggi non costieri. La gente di mare che presta servizio su una nave che effettua viaggi più estesi dei viaggi costieri intesi secondo la definizione adottata da uno Stato membro ed entra in acque non comprese in tale definizione deve soddisfare gli appropriati requisiti previsti dalla presente direttiva.
4. Uno Stato membro può ammettere a fruire delle disposizioni più favorevoli sui viaggi costieri ai sensi della presente direttiva una nave battente la sua bandiera quando essa sia regolarmente adibita a viaggi costieri, intesi secondo la definizione adottata dallo Stato membro, al largo delle coste di uno Stato che non sia parte della convenzione STCW.
5. I certificati di competenza della gente di mare rilasciati da uno Stato membro o da uno Stato parte della convenzione STCW nei limiti da esso definiti per il viaggio costiero possono essere riconosciuti da altri Stati membri per il servizio entro i limiti da essi definiti per il viaggio costiero, a condizione che gli Stati membri o le parti in questione stipulino un accordo che precisi i dettagli delle aree commerciali interessate e le altre condizioni pertinenti.
6. Gli Stati membri che definiscono i viaggi costieri in conformità dei requisiti del presente articolo:
a) soddisfano i principi che disciplinano i viaggi costieri specificati alla sezione A-I/3 del codice STCW;
b) introducono i limiti dei viaggi costieri nelle convalide rilasciate ai sensi dell’articolo 4.
7. Nello stabilire la definizione di viaggi costieri e le relative prescrizioni in materia di istruzione e formazione conformemente ai paragrafi 1, 3 e 4, gli Stati membri comunicano alla Commissione in maniera dettagliata le disposizioni da essi adottate.
Art. 9 Prevenzione delle frodi e di altre prassi illegali
1. Gli Stati membri adottano e applicano le misure adeguate per prevenire le frodi e altre prassi illegali riguardanti i certificati e le convalide rilasciati e prevedono sanzioni che siano effettive, proporzionate e dissuasive.
2.
Gli Stati membri designano le autorità nazionali competenti ad individuare e lottare contro le pratiche fraudolente e scambiano informazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri e di paesi terzi in materia di certificazione della gente di mare.
Gli Stati membri ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.
Gli Stati membri inoltre ne informano immediatamente qualsiasi paese terzo con il quale abbiano concluso un accordo conformemente alla regola I/10, paragrafo 1.2, della convenzione STCW.
3. Su richiesta dello Stato membro ospitante, le autorità competenti di un altro Stato membro forniscono la conferma o il rifiuto per iscritto dell’autenticità dei certificati rilasciati alla gente di mare, le relative convalide o qualsiasi altro titolo di formazione da questo rilasciato.
Art. 10 Sanzioni o provvedimenti disciplinari
1. Gli Stati membri adottano le procedure idonee allo svolgimento di un’indagine imparziale per i casi di denuncia di comportamenti incompetenti, azioni, omissioni o comportamenti che mettono a rischio la protezione che possano arrecare una minaccia diretta alla sicurezza della vita o delle cose in mare o all’ambiente marino da parte dei possessori di certificati di competenza, di certificati di addestramento o di convalide rilasciati da uno Stato membro in relazione all’adempimento delle funzioni relative ai loro certificati di competenza e ai certificati di addestramento, nonché per quanto riguarda la revoca, la sospensione e l’annullamento dei certificati di competenza e dei certificati di addestramento per tali motivi e per la prevenzione delle frodi.
2. Gli Stati membri adottano e applicano le opportune misure per prevenire le frodi e altre pratiche illecite concernenti certificati di competenza, certificati di addestramento e convalide rilasciati.
3. Sanzioni o provvedimenti disciplinari sono previsti e applicati nei casi in cui:
a) una compagnia o un comandante assumano una persona che non possiede un certificato come prescritto dalla presente direttiva;
b) un comandante consenta che una funzione o servizio che secondo la presente direttiva debba essere assolto dal possessore di un certificato adeguato avente una data qualifica, sia svolto da una persona priva del certificato necessario, o di una valida esenzione o dei documenti di cui all’articolo 20, paragrafo 7; oppure
c) una persona ottenga con l’inganno o con documenti contraffatti un’assunzione che comporti l’assolvimento di una funzione o servizio in una qualifica che ai sensi della presente direttiva deve essere svolto da persone in possesso di un certificato o di una dispensa.
4. Gli Stati membri nella cui giurisdizione hanno sede compagnie o soggetti che vi è chiaro motivo di ritenere responsabili o a conoscenza di qualsiasi manifesta violazione della presente direttiva ai sensi del paragrafo 3 collaborano con qualsiasi Stato membro o altra parte della convenzione STCW che comunichi loro l’intenzione di avviare un’azione nell’ambito della propria giurisdizione.
Art. 11 Norme di qualità
1.
Gli Stati membri assicurano:
a) che tutte le attività di formazione, di valutazione delle competenze, di certificazione, incluse quelle mediche, di convalida e di rinnovo svolte da enti o organismi non appartenenti alla pubblica amministrazione o sotto la loro autorità siano costantemente controllate attraverso un sistema di norme di qualità che assicuri il conseguimento di obiettivi definiti, inclusi quelli riguardanti le qualifiche e l’esperienza di istruttori ed esaminatori, conformemente alla sezione A-I/8 del codice STCW;
b) che qualora tali attività siano condotte da enti o organismi pubblici, sia applicato un sistema di norme di qualità conformemente alla sezione A-I/8 del codice STCW;
c) che gli obiettivi di istruzione e formazione e i relativi livelli qualitativi di competenza da conseguire siano chiaramente definiti e siano identificati i livelli di conoscenze, di apprendimento e di capacità professionali adeguati agli esami e alle valutazioni previsti dalla convenzione STCW;
d) che il campo di applicazione delle norme di qualità abbracci la gestione del sistema di abilitazione, tutti i corsi e i programmi di formazione, gli esami e le valutazioni effettuate dagli Stati membri o sotto la loro autorità, le qualifiche e l’esperienza di istruttori ed esaminatori e si estenda fino a comprendere le politiche, i sistemi, i controlli e le revisioni interne della qualità adottati al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi definiti.
Gli obiettivi e le relative norme di qualità di cui al primo comma, lettera c), possono essere specificati distintamente per ogni corso e programma di formazione e devono includere la gestione del sistema di abilitazione.
2. Gli Stati membri assicurano altresì che una valutazione indipendente delle conoscenze, delle capacità di comprensione, delle abilità e competenze acquisite, delle attività di valutazione nonché della gestione del sistema di abilitazione sia attuata ad intervalli non superiori a cinque anni da persone qualificate, non aventi interessi nelle attività in questione, al fine di verificare che:
a) tutte le misure interne di verifica e controllo della gestione e le attività conseguenti siano conformi alle disposizioni previste e alle procedure formali e siano idonee ad assicurare il conseguimento degli obiettivi definiti;
b) i risultati di ogni valutazione indipendente siano documentati e sottoposti all’attenzione dei responsabili del settore oggetto della valutazione;
c) si intraprendano azioni tempestive per rimediare alle carenze riscontrate;
d) tutte le disposizioni applicabili della convenzione e del codice STCW, incluse le modifiche, siano disciplinate dal sistema di norme di qualità. Gli Stati membri possono anche includere nel sistema le altre disposizioni applicabili della presente direttiva.
3. Gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione concernente ogni valutazione svolta ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, secondo il formato specificato alla sezione A-I/7 del codice STCW, entro sei mesi dalla data della valutazione.