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Direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (codificazione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,

La direttiva 95/50/CE del Consiglio3 ha subito varie e sostanziali modifiche4. A fini di chiarezza e razionalizzazione, è opportuno procedere alla sua codificazione.

I controlli sui trasporti su strada di merci pericolose devono svolgersi in conformità del regolamento (CE) n. 1100/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio5 e del regolamento (CEE) n. 3912/92 del Consiglio6.

Le procedure degli Stati membri per il controllo dei trasporti su strada di merci pericolose e le rispettive definizioni dovrebbero essere tali da assicurare che la verifica dell’osservanza delle norme di sicurezza stabilite dalla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio7 possa esser effettuata in maniera efficace.

Gli Stati membri dovrebbero assicurare un sufficiente livello di controlli eseguiti su tutto il loro territorio pur evitando, nella misura del possibile, di moltiplicare oltre misura i controlli sui veicoli che ne sono oggetto.

È opportuno effettuare i controlli utilizzando una lista di elementi comuni, applicabile al trasporto di merci pericolose in tutta l’Unione.

È necessario prevedere una lista di infrazioni che siano ritenute da tutti gli Stati membri sufficientemente gravi da comportare, a carico dei veicoli che le avranno commesse, l’applicazione di misure adeguate alle circostanze o agli imperativi della sicurezza, compreso, se del caso, il rifiuto di far entrare tali veicoli nell’Unione.

Per assicurare l’osservanza delle norme di sicurezza del trasporto su strada di merci pericolose, occorre prevedere controlli nelle imprese a titolo preventivo ovvero qualora siano state constatate, su strada, infrazioni gravi alla legislazione sul trasporto di merci pericolose.

I controlli in questione devono estendersi a tutti i trasporti su strada di merci pericolose effettuati in tutto o in parte sul territorio degli Stati membri, indipendentemente dal luogo di provenienza o di destinazione della merce o dal paese di immatricolazione del veicolo.

In caso di infrazioni gravi o ripetute, può essere richiesto alle autorità competenti dello Stato membro di immatricolazione del mezzo o di stabilimento dell’impresa che siano adottate misure adeguate e che lo Stato membro richiedente sia informato sull’esito dato alla richiesta.

È opportuno sorvegliare l’applicazione della presente direttiva sulla base di una relazione che sarà presentata dalla Commissione.

Al fine di adeguare la presente direttiva al progresso scientifico e tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo alla modifica degli allegati I, II e III della presente direttiva, in particolare per tener conto delle modifiche della direttiva 2008/68/CE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 20168. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire la previsione di un elevato livello di sicurezza per quanto concerne il trasporto di merci pericolose, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti dell’azione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

È opportuno che la presente direttiva faccia salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all’allegato IV, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

1.

La presente direttiva si applica ai controlli che gli Stati membri esercitano sui trasporti su strada di merci pericolose effettuati per mezzo di veicoli che circolano nel loro territorio o che vi entrano in provenienza da un paese terzo.

Essa non si applica ai trasporti di merci pericolose effettuati da veicoli che appartengono alle forze armate o che si trovano sotto la responsabilità di queste ultime.

2. La presente direttiva non pregiudica minimamente il diritto degli Stati membri di controllare, nel rispetto del diritto dell’Unione, i trasporti nazionali e internazionali di merci pericolose effettuati nel loro territorio da veicoli non contemplati dalla presente direttiva.

Art. 2

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

  1. a) «veicolo»: qualsiasi veicolo a motore, completo o incompleto, destinato a circolare su strada, provvisto di almeno quattro ruote e avente una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h, nonché rimorchi, eccettuati i veicoli che si muovono su rotaie, i trattori agricoli e forestali e qualsiasi macchina mobile;

  2. b) «merci pericolose»: le merci pericolose di cui all’articolo 1, lettera b), dell’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR), concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, e agli allegati A e B di detto accordo, limitatamente al riferimento di cui all’allegato I, sezione I.1, della direttiva 2008/68/CE;

  3. c) «trasporto»: qualsiasi operazione di trasporto su strada effettuata interamente o parzialmente da un veicolo, sulle pubbliche vie situate nel territorio di uno Stato membro, comprese le attività di carico e di scarico contemplate dalla direttiva 2008/68/CE, fatta salva la disciplina prevista dalle legislazioni degli Stati membri in merito alla responsabilità derivante da tali operazioni;

  4. d) «impresa»: qualsiasi persona fisica o giuridica con o senza scopo di lucro, qualsiasi associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, nonché qualsiasi organismo di rilevanza pubblica, avente personalità giuridica propria, ovvero dipendente da un’autorità avente tale personalità, che trasporta, carica, scarica o fa trasportare merci pericolose, o che immagazzina temporaneamente, raccoglie, condiziona o riceve tali merci nel corso di un’operazione di trasporto, e che abbia sede nel territorio dell’Unione;

  5. e) «controllo»: qualsiasi controllo, ispezione, verifica o formalità espletato dalle autorità competenti per ragioni di sicurezza inerenti al trasporto di merci pericolose.

Art. 3

1. Gli Stati membri si accertano che una proporzione rappresentativa dei trasporti su strada di merci pericolose sia sottoposta ai controlli previsti dalla presente direttiva per verificare la conformità dei medesimi alla legislazione in materia di trasporto su strada di merci pericolose.

2. Detti controlli sono effettuati nel territorio di uno Stato membro in conformità dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1100/2008 e dell’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3912/92.

Art. 4

1.

Per effettuare i controlli previsti nella presente direttiva gli Stati membri utilizzano la lista di controllo di cui all’allegato I. Un esemplare di tale lista o un documento che attesta l’esecuzione del controllo, compilato dall’autorità che ha eseguito il controllo, è consegnato al conducente del veicolo ed è esibito a richiesta per semplificare o per evitare, nella misura del possibile, ulteriori controlli.

Il primo comma lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di effettuare appositi interventi specifici di controllo.

2. I controlli sono effettuati a campione e coprono nella misura del possibile un’ampia parte della rete stradale.

3. I luoghi scelti per i controlli consentono di mettere in regola i veicoli per i quali si accerta un’infrazione o, qualora l’autorità che esegue il controllo lo reputi opportuno, di immobilizzarli sul luogo o in un luogo appositamente scelto da tale autorità senza mettere in pericolo la sicurezza.

4. Ove necessario, e a condizione che ciò non costituisca un pericolo per la sicurezza, possono essere prelevati campioni dei prodotti trasportati affinché siano esaminati da laboratori riconosciuti dall’autorità competente.

5. I controlli non devono superare una durata ragionevole.

Art. 5

Fatte salve altre eventuali sanzioni che potrebbero essere applicate, qualora una o più infrazioni elencate segnatamente all’allegato II siano state constatate nel corso di trasporto su strada di merci pericolose elencate segnatamente all’allegato II, i veicoli in questione possono essere immobilizzati — sul posto o in luogo appositamente scelto a tale scopo dalle autorità competenti per il controllo — e obbligati a mettersi in regola prima di proseguire il viaggio, oppure possono costituire oggetto di altre misure adeguate alle circostanze o agli imperativi della sicurezza, compreso, se del caso, il rifiuto di far entrare tali veicoli nell’Unione.

Art. 6

1.

Si possono eseguire controlli anche nei locali delle imprese, a scopo preventivo o quando siano state constatate su strada infrazioni che compromettano la sicurezza del trasporto di merci pericolose.

Tali controlli devono mirare a garantire che le condizioni di sicurezza in cui si effettuano i trasporti su strada di merci pericolose siano conformi alla legislazione applicabile in materia.

2. Qualora siano state constatate una o più infrazioni tra quelle che figurano segnatamente all’allegato II in materia di trasporti su strada di merci pericolose, i trasporti in questione sono messi in regola prima di lasciare l’impresa; in caso contrario sono oggetto di altre misure adeguate.

Art. 7

1. Gli Stati membri si promettono reciproca assistenza per la proficua applicazione della presente direttiva.

2.

Le infrazioni gravi o ripetute che compromettono la sicurezza del trasporto di merci pericolose, commesse da un veicolo o da un’impresa non residente, sono segnalate alle autorità competenti dello Stato membro in cui il veicolo è stato immatricolato o in cui è stabilita l’impresa.

Le autorità competenti dello Stato membro in cui è stata constatata un’infrazione grave o ripetuta possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro in cui il veicolo è stato immatricolato o in cui è stabilita l’impresa che siano adottate misure adeguate a carico del contravventore o dei contravventori.

Le autorità competenti dello Stato membro in cui il veicolo è stato immatricolato o in cui è stabilita l’impresa comunicano alle autorità competenti dello Stato membro in cui sono state constatate le infrazioni le misure eventualmente adottate nei confronti del vettore o dell’impresa interessati.

Art. 8

Se, in occasione del controllo su strada di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro, le constatazioni effettuate fanno presumere che siano state commesse infrazioni gravi o ripetute non rilevabili durante il controllo per mancanza degli elementi necessari, le autorità competenti degli Stati membri interessati si danno reciproca assistenza per chiarire la situazione.

Nel caso in cui lo Stato membro competente proceda, a tal fine, a un controllo nell’impresa, i risultati di tale controllo sono resi noti all’altro Stato membro interessato.

Art. 9

1.

Per ogni anno solare, entro dodici mesi dal termine di quest’ultimo, ogni Stato membro trasmette alla Commissione, conformemente al modello di formulario normalizzato di cui all’allegato III della presente direttiva, una relazione sull’applicazione della direttiva 95/50/CE e della presente direttiva comprendente le seguenti indicazioni:

  1. a) se possibile, il volume censito o stimato di trasporti di merci pericolose su strada, in tonnellate trasportate o in tonnellate/chilometro;

  2. b) il numero di controlli effettuati;

  3. c) il numero di veicoli controllati, secondo l’immatricolazione (veicoli immatricolati nel territorio nazionale, di altri Stati membri o di paesi terzi);

  4. d) il numero di infrazioni constatate in conformità della categoria di rischio di cui all’allegato II;

  5. e) il numero e il tipo di sanzioni comminate.

L’ultima relazione di cui al primo comma è trasmessa alla Commissione entro il 31 dicembre 2024 e riguarda il periodo dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

1 bis.

Dal 1o gennaio 2024 le relazioni per ogni anno solare di cui al paragrafo 1, primo comma, sono trasmesse alla Commissione ogni due anni, entro 12 mesi dalla fine del secondo anno, e comprendono le informazioni seguenti:

  1. a) il numero di controlli effettuati;

  2. b) il numero di veicoli controllati, secondo l’immatricolazione (veicoli immatricolati nel territorio nazionale, di altri Stati membri o di paesi terzi);

  3. c) il numero di infrazioni constatate in conformità della categoria di rischio di cui all’allegato II;

  4. d) il tipo e il numero di sanzioni inflitte.

La prima relazione di cui al primo comma è trasmessa entro il 31 dicembre 2026.

2.

Per la prima volta nel 1999 e successivamente almeno ogni tre anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della direttiva 95/50/CE e della presente direttiva da parte degli Stati membri, in conformità delle informazioni di cui al paragrafo 1.

A partire dal 2025, la Commissione trasmette tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio almeno ogni quattro anni.

Art. 10

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 11, riguardo alla modifica degli allegati I, II e III della presente direttiva al fine di adeguarli al progresso scientifico e tecnico nei settori disciplinati dalla presente direttiva, in particolare per tener conto delle modifiche alla direttiva 2008/68/CE.

Art. 11

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 10 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all’articolo 10 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 10 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.