Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022 intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo1,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo2,
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
Negli ultimi anni l'Unione ha adottato misure fondamentali per potenziare la lotta contro la pianificazione fiscale aggressiva nel mercato interno. Le direttive antielusione hanno stabilito regole contro l'erosione della base imponibile nel mercato interno e il trasferimento degli utili al di fuori del mercato interno. Tali regole hanno convertito in diritto dell'Unione le raccomandazioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nel contesto dell'iniziativa contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (base erosion and profit shifting — BEPS), al fine di assicurare che gli utili delle imprese multinazionali siano tassati nel luogo in cui sono svolte le attività economiche che li generano e in cui viene creato il valore.
In uno sforzo continuo di porre fine alle pratiche fiscali delle imprese multinazionali che consentono loro di trasferire gli utili verso giurisdizioni in cui sono assoggettati a un'imposizione molto bassa o inesistente, l'OCSE ha ulteriormente elaborato un insieme di norme fiscali internazionali intese a garantire che le imprese multinazionali paghino una giusta quota di tasse ovunque esse operino. Tale ampia riforma mira a stabilire una soglia minima alla concorrenza in materia di aliquote delle imposte sulle società attraverso l'istituzione di un livello di imposizione minimo globale. Con la soppressione di una parte sostanziale dei vantaggi derivati dal trasferimento degli utili verso giurisdizioni a imposizione molto bassa o inesistente, la riforma relativa a un'imposizione minima globale realizzerà la parità di condizioni per le imprese di tutto il mondo e consentirà alle giurisdizioni di tutelare meglio le loro basi imponibili.
Tale obiettivo politico si è tradotto nelle «Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy — Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two)» (Sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia — Norme tipo globali di lotta contro l'erosione della base imponibile — secondo pilastro) («norme tipo dell'OCSE»), approvate il 14 dicembre 2021 dal quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS, cui hanno aderito gli Stati membri. Nella relazione al Consiglio europeo sulle questioni fiscali approvata dal Consiglio il 7 dicembre 2021, il Consiglio ha ribadito il suo forte sostegno alla riforma relativa a un'imposizione minima globale e si è impegnato a favore di una rapida attuazione di tale riforma mediante il diritto dell'Unione. In tale contesto è essenziale che gli Stati membri attuino effettivamente il loro impegno al fine di conseguire un livello di imposizione minimo globale.
In un'Unione le cui economie sono strettamente integrate, è essenziale che la riforma relativa a un'imposizione minima globale sia attuata in modo sufficientemente coerente e coordinato. Considerati la scala, il dettaglio e gli aspetti tecnici di tali nuove norme fiscali internazionali, solo un quadro comune dell'Unione sarebbe in grado di evitare la frammentazione del mercato interno nella loro attuazione. Inoltre, un quadro comune dell'Unione elaborato per essere compatibile con le libertà fondamentali garantite dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea fornirebbe ai contribuenti la certezza del diritto nell'attuazione di tali norme.
È necessario stabilire norme al fine di istituire un quadro di riferimento efficiente e coerente per un livello di imposizione minimo globale a livello dell'Unione. Tale quadro di riferimento istituisce un sistema di due regole intrecciate, congiuntamente denominate anche «norme GloBE», attraverso le quali si dovrebbe riscuotere un importo integrativo d'imposta («imposta integrativa») ogniqualvolta l'aliquota effettiva d'imposta di un gruppo multinazionale di imprese in una data giurisdizione sia inferiore al 15 %. In tali casi la giurisdizione dovrebbe essere considerata a bassa imposizione. Tali due regole intrecciate sono denominate «regola di inclusione del reddito» (income inclusion rule — IIR) e «regola sui profitti a bassa imposizione» (undertaxed profit rule — UTPR). Nell'ambito di tale sistema, l'entità controllante di un gruppo multinazionale di imprese localizzata in uno Stato membro dovrebbe avere l'obbligo di applicare l'IIR alla sua quota di imposta integrativa relativa a ogni entità del gruppo a bassa imposizione, sia tale entità localizzata nell'Unione o al di fuori di essa. L'UTPR dovrebbe fungere da sostegno all'IIR attraverso una reimputazione di un eventuale importo residuo dell'imposta integrativa nei casi in cui le entità controllanti non abbiano potuto riscuotere l'intero importo dell'imposta integrativa relativa alle entità a bassa imposizione attraverso l'IIR.
È necessario attuare le norme tipo dell'OCSE concordate dagli Stati membri in modo da aderire il più possibile all'accordo globale, al fine di garantire che le norme attuate dagli Stati membri conformemente alla presente direttiva siano qualificate ai sensi delle norme tipo dell'OCSE. La presente direttiva si attiene strettamente al contenuto e alla struttura delle norme tipo dell'OCSE. Al fine di garantire la compatibilità con il diritto primario dell'Unione, in particolare con il principio della libertà di stabilimento, le norme della presente direttiva dovrebbero applicarsi alle entità residenti in uno Stato membro nonché alle entità non residenti di un'entità controllante localizzata in tale Stato membro. La presente direttiva dovrebbe altresì applicarsi ai gruppi esclusivamente nazionali su larga scala. In tal modo il quadro giuridico di riferimento sarebbe elaborato per evitare ogni rischio di discriminazione fra situazioni nazionali e transfrontaliere. Tutte le entità localizzate in uno Stato membro a bassa imposizione, compresa l'entità controllante che applica l'IIR, dovrebbero essere assoggettate all'imposta integrativa. Analogamente, le entità costitutive della stessa entità controllante localizzate in un altro Stato membro a bassa imposizione dovrebbero essere assoggettate all'imposta integrativa.
Sebbene sia necessario garantire che siano scoraggiate le pratiche di elusione fiscale, si dovrebbero evitare le ripercussioni negative sui gruppi multinazionali di imprese di dimensioni più modeste sul mercato interno. A tal fine la presente direttiva dovrebbe applicarsi unicamente alle entità localizzate nell'Unione che fanno parte di gruppi multinazionali di imprese o di gruppi nazionali su larga scala che raggiungono la soglia annuale di almeno 750000000 EUR di ricavi consolidati. Tale soglia sarebbe coerente con la soglia prevista dalle norme fiscali internazionali vigenti, quali le norme sulla rendicontazione per paese della direttiva 2011/16/UE del Consiglio3 introdotte dalla direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio4. Le entità che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva sono denominate «entità costitutive». Alcune entità dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva sulla base della loro finalità e del loro status particolari. Le entità escluse dovrebbero essere entità che non svolgono generalmente un'attività commerciale o imprenditoriale ed esercitano attività di interesse generale, quali la prestazione di assistenza sanitaria pubblica e l'istruzione o la costruzione di infrastrutture pubbliche e, per tali motivi, potrebbero non essere soggetti passivi nello Stato membro in cui sono localizzate. È pertanto necessario escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva le entità statali, le organizzazioni internazionali, i fondi pensione e le organizzazioni senza scopo di lucro, comprese le organizzazioni per scopi quali la sanità pubblica. Le organizzazioni senza scopo di lucro dovrebbero poter includere anche gli assicuratori sanitari che non perseguono o realizzano profitti se non a beneficio dell'assistenza sanitaria pubblica. I fondi d'investimento e i veicoli di investimento immobiliare dovrebbero anch'essi essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva se si trovano al vertice della catena di proprietà, poiché il reddito conseguito da tali entità è tassato al livello della loro proprietà.
Al centro del sistema si trova l'entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala in cui l'entità controllante detiene direttamente o indirettamente una partecipazione di controllo su tutte le altre entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala. Poiché di norma è tenuta a consolidare i bilanci di tutte le entità del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala o, in caso contrario, vi sarebbe tenuta nell'ambito di un principio contabile conforme, l'entità controllante capogruppo detiene informazioni essenziali e sarebbe nella miglior posizione per garantire che il livello di imposizione per giurisdizione del gruppo sia conforme all'aliquota minima d'imposta concordata. Se è localizzata nell'Unione, l'entità controllante capogruppo dovrebbe sostenere l'obbligo primario nell'ambito della presente direttiva ossia applicare l'IIR alla sua quota imputabile di imposta integrativa relativa a tutte le entità costitutive a bassa imposizione del gruppo multinazionale di imprese, siano esse localizzate nell'Unione o al di fuori di essa. L'entità controllante capogruppo di un gruppo nazionale su larga scala dovrebbe applicare l'IIR all'intero importo dell'imposta integrativa relativa alle sue entità costitutive a bassa imposizione.
In talune circostanze l'obbligo di applicare l'IIR dovrebbe spostarsi verso il basso, verso altre entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese localizzate nell'Unione. In primo luogo, se l'entità controllante capogruppo è un'entità esclusa o è localizzata nella giurisdizione di un paese terzo che non ha attuato le norme tipo dell'OCSE o equivalenti e non dispone quindi di un'IIR qualificata, le entità controllanti intermedie situate sotto l'entità controllante capogruppo nella catena di proprietà e localizzate nell'Unione dovrebbero avere l'obbligo, nell'ambito della presente direttiva, di applicare l'IIR fino alla loro quota imputabile dell'imposta integrativa. Tuttavia, ove l'entità controllante intermedia tenuta ad applicare l'IIR non detenga una partecipazione di controllo su un'altra entità controllante intermedia, l'IIR dovrebbe essere applicata dalla prima entità controllante intermedia.
In secondo luogo, indipendentemente dal fatto che l'entità controllante capogruppo sia localizzata in una giurisdizione che dispone di un'IIR qualificata, le entità controllanti parzialmente partecipate localizzate nell'Unione appartenenti per oltre il 20 % a titolari di partecipazioni esterni al gruppo dovrebbero avere l'obbligo, nell'ambito della presente direttiva, di applicare l'IIR alla loro quota imputabile dell'imposta integrativa. Tali entità controllanti parzialmente partecipate non dovrebbero tuttavia applicare l'IIR se sono interamente detenute da un'altra entità controllante parzialmente partecipata tenuta ad applicare l'IIR. In terzo luogo, se l'entità controllante capogruppo è un'entità esclusa o è localizzata in una giurisdizione priva di IIR qualificata, le entità costitutive del gruppo dovrebbero applicare l'UTPR agli importi residui dell'imposta integrativa che non sono stati assoggettati all'IIR in proporzione a una formula di imputazione basata sul numero di dipendenti e sulle attività materiali. In quarto luogo, se l'entità controllante capogruppo è localizzata nella giurisdizione di un paese terzo che contempla un'IIR qualificata, le entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese dovrebbero applicare l'UTPR alle entità costitutive localizzate in detta giurisdizione del paese terzo, nei casi in cui questa sia soggetta a bassa imposizione in base all'aliquota effettiva d'imposta di tutte le entità costitutive di tale giurisdizione, inclusa quella dell'entità controllante capogruppo.
Conformemente agli obiettivi politici della riforma relativa a un'imposizione minima globale per quanto riguarda l'equa concorrenza fiscale fra le giurisdizioni, il calcolo dell'aliquota effettiva d'imposta dovrebbe essere effettuato a livello di giurisdizione. Ai fini del calcolo dell'aliquota effettiva d'imposta, la presente direttiva dovrebbe stabilire un insieme comune di norme specifiche per il calcolo della base imponibile, denominata «reddito o perdita qualificante» e delle imposte versate, denominate «imposte rilevanti». Il punto di partenza dovrebbe essere costituito dai bilanci usati a fini di consolidamento, che dovrebbero quindi essere soggetti a una serie di aggiustamenti, anche per tener conto delle differenze di tempistica, al fine di evitare distorsioni fra le giurisdizioni. Inoltre, il reddito o perdita qualificante nonché le imposte rilevanti di alcune entità dovrebbero essere imputati ad altre entità pertinenti appartenenti al gruppo multinazionale di imprese, al fine di garantire la neutralità del trattamento fiscale del reddito o perdita qualificante che potrebbero essere assoggettati a imposte rilevanti in diverse giurisdizioni, sia a causa della natura delle entità (per esempio entità fiscalmente trasparenti, entità ibride o stabili organizzazioni) oppure a causa del trattamento fiscale specifico del reddito (per esempio, regime di pagamento di dividendi o regime fiscale delle società controllate estere). Per quanto riguarda le imposte rilevanti, la presente direttiva dovrebbe essere interpretata alla luce di eventuali ulteriori orientamenti forniti dall'OCSE, di cui gli Stati membri dovrebbero tenere conto al fine di garantire un'individuazione uniforme delle imposte rilevanti di tutti gli Stati membri e delle giurisdizioni di paesi terzi.
L'aliquota effettiva d'imposta di un gruppo multinazionale di imprese in ciascuna giurisdizione ove svolge attività o di un gruppo nazionale su larga scala dovrebbe essere raffrontata all'aliquota minima d'imposta concordata del 15 %, al fine di determinare se il gruppo multinazionale di imprese o il gruppo nazionale su larga scala debba essere tenuto al versamento di un'imposta integrativa e debba quindi applicare l'IIR o l'UTPR. L'aliquota minima d'imposta del 15 % concordata dal quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS rispecchia un equilibrio fra le aliquote d'imposta sulle società a livello mondiale. Nei casi in cui l'aliquota effettiva d'imposta di un gruppo multinazionale di imprese sia inferiore all'aliquota minima d'imposta in una data giurisdizione, l'imposta integrativa dovrebbe essere imputata alle entità del gruppo multinazionale di imprese che sono soggette a pagare l'imposta secondo l'applicazione dell'IIR e dell'UTPR, al fine di soddisfare l'aliquota effettiva minima concordata a livello globale del 15 %. Nei casi in cui l'aliquota effettiva d'imposta di un gruppo nazionale su larga scala sia inferiore all'aliquota minima d'imposta, l'entità controllante capogruppo del gruppo nazionale su larga scala dovrebbe applicare l'IIR alle sue entità costitutive a bassa imposizione, al fine di garantire che tale gruppo sia soggetto all'aliquota effettiva minima d'imposta del 15 %.
Al fine di consentire agli Stati membri di beneficiare delle imposte integrative percepite presso le rispettive entità a bassa imposizione localizzate sul loro territorio, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di scegliere di applicare un sistema fiscale basato su un’imposta integrativa domestica qualificata. Quando scelgono di applicare un'imposta integrativa domestica qualificata, gli Stati membri dovrebbero informarne la Commissione, con l'obiettivo di fornire alle autorità fiscali di altri Stati membri e giurisdizioni di paesi terzi, nonché ai gruppi multinazionali di imprese, sufficiente certezza per quanto riguarda l'applicabilità dell'imposta integrativa domestica qualificata alle entità costitutive a bassa imposizione in tale Stato membro. Le entità costitutive di un gruppo multinazionale di imprese localizzate in uno Stato membro che ha scelto di applicare tale sistema nel proprio sistema fiscale nazionale dovrebbero versare l'imposta integrativa a tale Stato membro. Tale sistema dovrebbe garantire che la tassazione effettiva minima del reddito o perdita qualificante delle entità costitutive sia calcolata allo stesso modo dell'imposta integrativa conformemente alla presente direttiva.
Per garantire un approccio proporzionato, la presente direttiva dovrebbe tener conto di alcune situazioni specifiche nelle quali i rischi di BEPS sono ridotti. La presente direttiva dovrebbe quindi prevedere un'esclusione del reddito in base alla sostanza fondata sui costi associati ai dipendenti e al valore delle attività materiali in una data giurisdizione. Tale esclusione risolve in una certa misura le situazioni in cui un gruppo multinazionale di imprese o un gruppo nazionale su larga scala svolge attività economiche che richiedono la presenza materiale in una giurisdizione a bassa imposizione, al fine di ostacolare le pratiche BEPS. Si dovrebbe inoltre tenere in considerazione il caso specifico dei gruppi multinazionali di imprese che si trovano nella fase iniziale della loro attività internazionale, al fine di non scoraggiare lo sviluppo delle attività transfrontaliere dei gruppi multinazionali di imprese che traggono vantaggio della bassa imposizione nella propria giurisdizione nazionale ove operano in modo predominante. Pertanto, le attività nazionali a basso tasso di imposizione di tali gruppi multinazionali dovrebbero essere escluse dall'applicazione delle regole per un periodo transitorio di cinque anni, a condizione che il gruppo multinazionale di imprese non abbia entità costitutive in più di sei giurisdizioni. Al fine di garantire la parità di trattamento ai gruppi nazionali su larga scala, il reddito derivato dalle attività di tali gruppi dovrebbe anch'esso essere escluso per un periodo transitorio di cinque anni.
Inoltre, per far fronte alla situazione particolare degli Stati membri in cui hanno sede pochissimi gruppi e che ospitano un numero di entità costitutive talmente esiguo da rendere sproporzionato esigere immediatamente l'applicazione dell'IIR e dell'UTPR da parte delle amministrazioni fiscali di tali Stati membri, e dato lo status di approccio comune delle norme GloBE, sarebbe opportuno consentire a tali Stati membri di scegliere di non applicare l'IIR e l'UTPR per un periodo di tempo limitato. Gli Stati membri che decidono di operare tale scelta dovrebbero notificarlo la Commissione entro il termine di recepimento della presente direttiva.
Gli Stati membri che scelgono di non applicare temporaneamente l'IIR e l'UTPR dovrebbero recepire la presente direttiva in modo da garantire il corretto funzionamento del sistema relativo al livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione. Ciò riguarda in particolare l'obbligo per le entità costitutive nazionali di tali Stati membri di informare le entità costitutive di altri Stati membri e di paesi terzi, affinché gli altri Stati membri e i paesi terzi possano applicare l'UTPR. Gli oneri amministrativi per le amministrazioni fiscali degli Stati membri che hanno operato tale scelta dovrebbero essere limitati per quanto possibile, preservando nel contempo l'effettiva applicazione della presente direttiva in tutta l'Unione. Pertanto, tali Stati membri dovrebbero anche avere la possibilità di avviare una discussione con la Commissione, richiedendone la consulenza e l'assistenza al fine di giungere a un'interpretazione comune delle modalità pratiche per il recepimento della presente direttiva nel diritto nazionale.
A causa della natura altamente volatile e del ciclo economico lungo del settore del trasporto marittimo, questo è tradizionalmente assoggettato a regimi fiscali alternativi o integrativi negli Stati membri. Per evitare di compromettere le motivazioni strategiche e consentire agli Stati membri di continuare ad applicare un trattamento fiscale specifico al settore del trasporto marittimo in linea con le pratiche internazionali e le norme in materia di aiuti di Stato, il reddito del trasporto marittimo dovrebbe anch'esso essere escluso dal sistema.
Al fine di conseguire un equilibrio fra gli obiettivi della riforma relativa a un'imposizione minima globale e gli oneri amministrativi a carico delle amministrazioni fiscali nonché dei contribuenti, la presente direttiva dovrebbe contemplare un'esclusione de minimis dei gruppi multinazionali di imprese e dei gruppi nazionali su larga scala aventi un ricavo medio inferiore a 10000000 EUR e un reddito o una perdita qualificante inferiore a 1000000 EUR in una data giurisdizione. Tali gruppi multinazionali di imprese e gruppi nazionali su larga scala non dovrebbero versare un'imposta integrativa anche se la loro aliquota effettiva d'imposta è inferiore all'aliquota minima d'imposta in detta giurisdizione.
L'applicazione delle norme della presente direttiva ai gruppi multinazionali di imprese e ai gruppi nazionali su larga scala che rientrano nel suo ambito di applicazione per la prima volta potrebbe comportare distorsioni derivanti dall'esistenza di attributi fiscali, fra cui perdite relative a precedenti esercizi fiscali, o da differenze di tempistica, e richiedere norme transitorie per eliminare tali distorsioni. Un decremento progressivo delle aliquote relative alle esclusioni delle spese salariali e delle attività materiali in un periodo decennale dovrebbe inoltre applicarsi al fine effettuare una transizione senza soluzione di continuità verso il nuovo sistema fiscale.
Considerando che i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala dovrebbero essere soggetti a un livello minimo d'imposta in una determinata giurisdizione e per un determinato esercizio fiscale, un'imposta integrativa dovrebbe mirare esclusivamente a garantire che gli utili di tali gruppi siano assoggettati a un'aliquota effettiva minima d'imposta in un determinato esercizio fiscale. Per tale motivo le norme relative a un'imposta integrativa non dovrebbero operare come un'imposta diretta sul reddito di un'entità, bensì dovrebbero applicarsi agli utili in eccesso secondo una base standardizzata e uno specifico meccanismo di calcolo dell'imposta al fine di individuare i redditi a bassa imposizione all'interno dei gruppi interessati e imporre un'imposta integrativa che porterebbe l'aliquota effettiva d'imposta di un gruppo su tale reddito al livello minimo d'imposta concordato. La concezione dell'IIR e dell'UTPR quali imposte integrative, tuttavia, non impedisce a una giurisdizione di applicare tali norme nell'ambito di un regime di imposizione sul reddito delle società nel proprio diritto nazionale.
A seguito dell'accordo politico raggiunto a livello internazionale, i regimi di imposizione delle distribuzioni presi in considerazione dalle norme GloBE dovrebbero essere quelli in vigore al 1o luglio 2021, data della prima dichiarazione del quadro inclusivo sulla BEPS dal titolo «Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising From the Digitalisation of the Economy» («Dichiarazione relativa a una soluzione basata su due pilastri per far fronte alle sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia») che ha concordato il trattamento speciale dei regimi di imposizione delle distribuzioni ammissibili, o prima di tale data. Ciò non dovrebbe impedire modifiche del regime di imposizione delle distribuzioni di una giurisdizione che sono in linea con il suo assetto esistente.
Ai fini di un'applicazione efficiente del sistema, è essenziale coordinare le procedure a livello di gruppo. Sarà necessario dotarsi di un sistema inteso a garantire un flusso di informazioni scorrevole in seno al gruppo multinazionale di imprese e verso le amministrazioni fiscali ove sono localizzate le entità costitutive. La responsabilità principale di presentare la dichiarazione sulle imposte integrative dovrebbe spettare alla stessa entità costitutiva. L'esonero da tale responsabilità dovrebbe tuttavia applicarsi nel caso in cui il gruppo multinazionale di imprese abbia designato un'altra entità per presentare la dichiarazione sulle imposte integrative. Potrebbe trattarsi di un'entità locale o di un'entità di un'altra giurisdizione che ha concluso un accordo con l'autorità competente dello Stato membro dell'entità costitutiva. Le informazioni presentate nell'ambito della dichiarazione sulle imposte integrative dovrebbero consentire alle amministrazioni fiscali in cui sono localizzate le entità costitutive di valutare la correttezza della passività dell'entità costitutiva relativa all'imposta integrativa o all'imposta integrativa domestica qualificata, a seconda dei casi, applicando procedure nazionali, anche per la presentazione delle dichiarazioni fiscali nazionali. Ulteriori orientamenti da elaborare nel quadro di riferimento per l'attuazione delle norme GloBE dell'OCSE costituiranno un'utile fonte illustrativa e interpretativa a tale riguardo e gli Stati membri potrebbero scegliere di recepire tali orientamenti nel diritto nazionale. Tenuto conto degli adempimenti necessari per l'attuazione della presente direttiva, ai gruppi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva si dovrebbe concedere un periodo iniziale di 18 mesi per conformarsi agli obblighi in materia di dichiarazione.
Tenuto conto dei benefici della trasparenza nel settore fiscale, è incoraggiante che un quantitativo significativo di informazioni sia trasmesso alle autorità fiscali di tutte le giurisdizioni partecipanti. I gruppi multinazionali di imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbero essere tenuti a fornire informazioni esaustive e dettagliate relativamente ai loro utili e aliquote effettive d'imposta in ogni giurisdizione in cui hanno entità costitutive. Si ritiene che una tale ampia comunicazione aumenti la trasparenza.
Nell'attuare la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero utilizzare le norme tipo dell'OCSE e le spiegazioni e gli esempi contenuti nel documento «Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising From the Digitalisation of the Economy», pubblicato dal quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS, nonché il quadro di riferimento per l'attuazione delle norme GloBE, comprese le relative norme «porto sicuro», come fonte illustrativa o interpretativa al fine di garantire un'applicazione coerente in tutti gli Stati membri nella misura in cui tali fonti sono coerenti con la presente direttiva e con il diritto dell'Unione. Tali norme «porto sicuro» dovrebbero essere pertinenti per quanto riguarda i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala.
L'efficacia e l'equità della riforma relativa a un'imposizione minima globale fa ampio affidamento sulla sua attuazione a livello mondiale. Al fine di garantire la corretta applicazione delle norme di cui alla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero applicare sanzioni adeguate, in particolare nei confronti delle entità che non rispettano i loro obblighi di presentare una dichiarazione sulle imposte integrative e di versare la rispettiva quota di imposta integrativa. Nel determinare tali sanzioni, gli Stati membri dovrebbero tenere conto in particolare della necessità di affrontare il rischio che un gruppo multinazionale di imprese non dichiari le informazioni necessarie per l'applicazione dell'UTPR. Per far fronte a tale rischio, gli Stati membri dovrebbero stabilire sanzioni dissuasive.
Sarà altresì fondamentale che tutti i principali partner commerciali dell'Unione applichino un'IIR qualificata o un insieme equivalente di regole sull'imposizione minima. Per quanto riguarda la questione se un'IIR attuata da una giurisdizione di un paese terzo che aderisce all'accordo globale sia un'IIR qualificata ai sensi dell'accordo globale, è opportuno fare riferimento alla valutazione da effettuare a livello dell'OCSE. Inoltre, e a sostegno della certezza del diritto nonché dell'efficienza delle regole sull'imposizione minima globale, è importante delineare ulteriormente le condizioni alle quali le norme attuate nella giurisdizione di un paese terzo che non recepisce le norme sull'accordo globale possano garantire l'equivalenza con un'IIR qualificata. L'obiettivo della valutazione dell'equivalenza è principalmente chiarire e delineare l'applicazione da parte dello Stato membro della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda l'UTPR. A tal fine la presente direttiva dovrebbe contemplare una valutazione, elaborata dalla Commissione a seguito della valutazione dell'OCSE, dei criteri di equivalenza basati su alcuni parametri specifici. La determinazione delle giurisdizioni di paesi terzi che applicano quadri giuridici considerati equivalenti a un'IIR qualificata dovrebbe derivare direttamente dai criteri oggettivi stabiliti nella presente direttiva e dovrebbe seguire rigorosamente la valutazione dell'OCSE. È pertanto opportuno, in tale contesto specifico, prevedere un atto delegato. In particolare, alla luce del processo decisionale proprio delle questioni fiscali, il ricorso a un atto delegato in tale specifico contesto non dovrebbe essere considerato un precedente per altri strumenti legislativi adottati secondo la procedura legislativa speciale.
È essenziale garantire un'applicazione coerente delle norme di cui alla presente direttiva nei confronti di qualsiasi giurisdizione di un paese terzo che non recepisca le norme dell'accordo globale e non ottenga l'equivalenza delle sue norme interne con un'IIR qualificata. In tale contesto, è necessario elaborare una metodologia comune per l'attribuzione degli importi, che sarebbero considerati come imposte rilevanti nel quadro delle norme dell'accordo globale, alle entità all'interno di un gruppo multinazionale di imprese che sarebbero assoggettate a un'imposta integrativa conformemente alle norme della presente direttiva. A tal fine, come riferimento per l'attribuzione di tali imposte rilevanti, gli Stati membri dovrebbero avvalersi degli orientamenti del quadro di riferimento per l'attuazione delle norme GloBE dell'OCSE.
Al fine di integrare taluni elementi non essenziali della presente direttiva, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla determinazione, in seguito a una valutazione da parte della Commissione, delle giurisdizioni che dispongono di un quadro giuridico di riferimento che può essere considerato equivalente a un'IIR. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 20165.
Dato che la presente direttiva entra in vigore nel 2022 e che il termine per il recepimento da parte degli Stati membri è fissato al più tardi il 31 dicembre 2023, l'Unione agirà in linea con il calendario stabilito nel documento «Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising From the Digitalisation of the Economy» concordato dal quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS l'8 ottobre 2021 («dichiarazione dell'ottobre 2021 del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS»), secondo la quale il secondo pilastro dovrà essere convertito in legge nel 2022, per entrare in vigore nel 2023, e l'UTPR dovrà entrare in vigore nel 2024.
Le norme della presente direttiva relative all'applicazione dell'UTPR dovrebbero applicarsi a decorrere dal 2024, onde consentire alle giurisdizioni di paesi terzi di applicare l'IIR nella prima fase dell'attuazione delle norme tipo dell'OCSE.
La dichiarazione dell'ottobre 2021 del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS prevede una soluzione a due pilastri. Il relativo piano attuativo dettagliato che figura nel relativo allegato definisce i calendari per l'attuazione di ciascun pilastro. Poiché la presente direttiva mira ad attuare il secondo pilastro, mentre i lavori sul primo pilastro devono ancora essere portati a compimento, è necessario verificare che anche il primo pilastro sia attuato. A tal fine la presente direttiva prevede una disposizione che obbliga la Commissione a elaborare una relazione in cui siano valutati i progressi compiuti per quanto concerne il quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS. Si riconosce che la Commissione, se lo ritiene opportuno, può presentare una proposta legislativa per far fronte alle sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia, da sottoporre all'esame degli Stati membri.
Prima della fine di ciascun semestre a partire dal 1o luglio 2022, il Consiglio dovrebbe valutare la situazione relativa all'attuazione del primo pilastro della dichiarazione dell'ottobre 2021 del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS.
Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire creare un quadro di riferimento comune per un livello di imposizione minimo globale nell'Unione sulla base di un approccio comune contenuto nelle norme tipo dell'OCSE, non può essere conseguito in misura sufficiente dall'azione dei soli Stati membri, perché l'azione indipendente degli Stati membri comporterebbe un ulteriore rischio di frammentazione del mercato interno e perché è essenziale adottare soluzioni efficaci per l'intero mercato interno, ma, a motivo della portata della riforma relativa a un'imposizione minima globale, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio6, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato osservazioni formali il 10 febbraio 2022. Il diritto alla protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio7 si applica al trattamento dei dati personali effettuato nel quadro della presente direttiva,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Capo I. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
1. La presente direttiva stabilisce misure comuni per la tassazione effettiva minima dei gruppi multinazionali di imprese e dei gruppi nazionali su larga scala sotto forma di:
a) una regola di inclusione del reddito (income inclusion rule — IIR), con la quale un'entità controllante di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala calcola e versa la propria quota imputabile di imposta integrativa per le entità costitutive a bassa imposizione del gruppo; e
b) una regola sui profitti a bassa imposizione (undertaxed profit rule — UTPR), con la quale un'entità costitutiva di un gruppo multinazionale di imprese ha un onere fiscale supplementare pari alla sua quota di imposta integrativa che non è stata applicata nell'ambito dell'IIR per le entità costitutive a bassa imposizione del gruppo.
2. Gli Stati membri possono scegliere di applicare un'imposta integrativa domestica qualificata in base alla quale l'imposta integrativa è calcolata e versata sugli utili in eccesso di tutte le entità costitutive a bassa imposizione localizzate nella loro giurisdizione conformemente alla presente direttiva.
Art. 2 Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica alle entità costitutive localizzate in uno Stato membro che fanno parte di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala avente ricavi annui pari o superiori a 750000000 EUR, ivi compresi i ricavi delle entità escluse di cui al paragrafo 3, nel bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo in almeno due dei quattro esercizi fiscali immediatamente precedenti l'esercizio fiscale sottoposto a verifica.
2. Se uno o più dei quattro esercizi fiscali di cui al paragrafo 1 ha durata inferiore o superiore a 12 mesi, la soglia dei ricavi di cui al medesimo paragrafo è aggiustata in proporzione per ciascuno di detti esercizi fiscali.
3.
La presente direttiva non si applica alle seguenti entità («entità escluse»):
a) un'entità statale, un'organizzazione internazionale, un'organizzazione senza scopo di lucro, un fondo pensione, un fondo d'investimento che è un'entità controllante capogruppo o un veicolo di investimento immobiliare che è un'entità controllante capogruppo;
b) un'entità il cui valore è di proprietà per almeno il 95 % di una o più entità di cui alla lettera a), direttamente o attraverso una o più entità escluse, fatta eccezione per le entità di servizi pensionistici, e che:
i) opera esclusivamente o quasi esclusivamente per detenere attività o investire fondi a beneficio della o delle entità di cui alla lettera a); o
ii) svolge esclusivamente attività ausiliarie a quelle eseguite dalla o dalle entità di cui alla lettera a);
c) un'entità il cui valore è di proprietà per almeno l'85 % di una o più entità di cui alla lettera a), direttamente o attraverso una o più entità escluse, fatta eccezione per le entità di servizi pensionistici, a condizione che sostanzialmente tutto il suo reddito sia derivato da dividendi o plusvalenze o minusvalenze esclusi dal calcolo del reddito o della perdita qualificante, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettere b) e c).
In deroga al primo comma del presente paragrafo, l'entità costitutiva che presenta la dichiarazione può scegliere, a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, di non considerare un'entità di cui alle lettere b) e c) di tale comma come entità esclusa.
Art. 3 Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:
1) «entità»: qualsiasi istituto giuridico che elabora una contabilità finanziaria separata o qualsiasi persona giuridica;
2) «entità costitutiva»:
a) qualsiasi entità che fa parte di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala; e
b) qualsiasi stabile organizzazione di un'entità principale che fa parte di un gruppo multinazionale di imprese di cui alla lettera a);
3) «gruppo»:
a) un insieme di entità collegate tramite la proprietà o il controllo, come definite dal principio contabile conforme adottato per l'elaborazione del bilancio consolidato da parte dell'entità controllante capogruppo, compresa qualsiasi entità che possa essere stata esclusa dal bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo unicamente sulla base delle sue dimensioni ridotte, del principio di rilevanza o perché detenuta ai fini della vendita; o
b) un'entità che ha una o più stabili organizzazioni, a condizione che non faccia parte di un altro gruppo quale definito alla lettera a);
4) «gruppo multinazionale di imprese»: qualsiasi gruppo comprendente almeno un'entità o una stabile organizzazione che non è localizzata nella giurisdizione dell'entità controllante capogruppo;
5) «gruppo nazionale su larga scala»: qualsiasi gruppo le cui entità costitutive sono tutte localizzate nello stesso Stato membro;
6) «bilancio consolidato»:
a) il bilancio redatto da un'entità in conformità di un principio contabile conforme, in cui le attività, le passività, i redditi, i costi e i flussi di cassa di tale entità e di qualsiasi entità in cui essa detiene una partecipazione di controllo sono presentati come quelli di una singola unità economica;
b) per i gruppi di cui al punto 3), lettera b), il bilancio redatto da un'entità conformemente a un principio contabile conforme;
c) il bilancio dell'entità controllante capogruppo che non è redatto conformemente a un principio contabile conforme e che è stato successivamente aggiustato per evitare distorsioni competitive rilevanti; e
d) se l'entità controllante capogruppo non redige il bilancio come descritto alla lettera a), b) o c), il bilancio che sarebbe stato redatto se l'entità controllante capogruppo fosse tenuta a redigere tale bilancio in conformità:
i) di un principio contabile conforme; o
ii) di un altro principio contabile conforme e purché tale bilancio sia stato aggiustato per evitare distorsioni competitive rilevanti;
7) «esercizio fiscale»: il periodo di rendicontazione contabile in relazione al quale l'entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala redige il proprio bilancio consolidato o, se l'entità controllante capogruppo non redige un bilancio consolidato, il periodo corrispondente all'anno civile;
8) «entità costitutiva che presenta la dichiarazione»: un'entità che presenta una dichiarazione sulle imposte integrative a norma dell'articolo 44;
9) «entità statale»: un'entità che soddisfa tutti i seguenti criteri:
a) è parzialmente o totalmente di proprietà statale, comprese eventuali rispettive suddivisioni politiche o autorità locali;
b) non esercita un'attività commerciale o imprenditoriale e persegue l'obiettivo principale di:
i) svolgere una funzione statale; o
ii) gestire o investire le attività dell'amministrazione pubblica o della giurisdizione mediante la realizzazione e la detenzione di investimenti, la gestione patrimoniale e le connesse attività di investimento per le attività di tale amministrazione pubblica o della giurisdizione;
c) è responsabile nei confronti di un'amministrazione pubblica in merito alle sue prestazioni complessive e le fornisce una relazione informativa annuale; e
d) le sue attività sono attribuite a un'amministrazione pubblica in caso di scioglimento e nella misura in cui essa distribuisce utili netti, questi ultimi sono distribuiti esclusivamente a tale amministrazione pubblica e nessuna frazione di tali utili netti può maturare a beneficio di un privato;
10) «organizzazione internazionale»: qualsiasi organizzazione intergovernativa, compresa un'organizzazione sovranazionale, o un'agenzia o ente strumentale parzialmente o interamente detenuta o detenuto dalla stessa, che soddisfi tutti i criteri seguenti:
a) consiste principalmente di governi;
b) ha concluso con la giurisdizione in cui è stabilita un accordo sulla sede o un accordo sostanzialmente simile, per esempio accordi che conferiscono privilegi e immunità agli uffici o alle sedi dell'organizzazione in tale giurisdizione; e
c) la legge o i suoi atti statutari impediscono che il suo reddito maturi a beneficio di privati;
11) «organizzazione senza scopo di lucro»: un'entità che soddisfa tutti i seguenti criteri:
a) è stabilita e gestita nella sua giurisdizione di residenza:
i) esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, sportive, educative o simili; o
ii) in quanto organizzazione professionale, unione di operatori economici, camera di commercio, organizzazione del lavoro, organizzazione agricola o orticola, unione civica o organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell'assistenza sociale;
b) sostanzialmente tutto il reddito derivante dalle attività di cui alla lettera a) è esente dall'imposta sul reddito nella sua giurisdizione di residenza;
c) non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sulle sue attività;
d) il reddito o le attività dell'entità non possono essere distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un'entità non caritatevole, se non:
i) nell'ambito degli scopi di natura caritatevole dell'entità;
ii) a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi o per l'utilizzo di beni o capitali; o
iii) a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall'entità; e
e) in caso di risoluzione, liquidazione o scioglimento dell'entità, tutte le sue attività devono essere distribuite o devolute a un'organizzazione senza scopo di lucro o all'amministrazione pubblica, compresa qualsiasi entità statale, della giurisdizione di residenza dell'entità o di una sua suddivisione politica;
f) non esercita un'attività commerciale o imprenditoriale non direttamente collegata alle finalità per le quali è stata istituita;
12) «entità fiscalmente trasparente»: un'entità nella misura in cui è fiscalmente trasparente per quanto riguarda i redditi, le spese, i profitti o le perdite nella giurisdizione in cui è stata costituita a meno che non sia residente a fini fiscali e assoggettata a un'imposta rilevante sul reddito o sul profitto in un'altra giurisdizione; un'entità fiscalmente trasparente è considerata:
a) un'entità fiscalmente trasparente per quanto riguarda i redditi, le spese, i profitti o le perdite nella misura in cui è fiscalmente trasparente nella giurisdizione in cui è localizzato il suo proprietario;
b) un'entità ibrida inversa per quanto riguarda i redditi, le spese, i profitti o le perdite nella misura in cui non è fiscalmente trasparente nella giurisdizione in cui è localizzato il suo proprietario;
ai fini della presente definizione, per «entità fiscalmente trasparente» si intende un'entità i cui redditi, le cui spese, i cui profitti o le cui perdite sono considerati dalla legislazione di una giurisdizione come se fossero conseguiti o sostenuti dal proprietario diretto di tale entità in proporzione al suo interesse in tale entità;
qualora sia detenuta indirettamente tramite una catena di entità fiscalmente trasparenti, una partecipazione in un'entità o una stabile organizzazione che è un'entità costitutiva è considerata come se detenuta tramite una struttura fiscalmente trasparente;
un'entità costitutiva che non è residente ai fini fiscali e non è assoggettata a un'imposta rilevante o a un'imposta integrativa domestica qualificata in base alla sua sede di direzione, alla sua sede di costituzione o a criteri analoghi è considerata come un'entità fiscalmente trasparente e un'entità fiscalmente trasparente per quanto riguarda i redditi, le spese, i profitti o le perdite, nella misura in cui:
a) i suoi proprietari sono localizzati in una giurisdizione che considera l'entità come fiscalmente trasparente;
b) non ha una sede di attività nella giurisdizione in cui è stata costituita; e
c) i redditi, le spese, i profitti o le perdite non sono imputabili a una stabile organizzazione;
13) «stabile organizzazione»:
a) una sede di attività o una presunta sede di attività localizzata in una giurisdizione in cui è considerata come stabile organizzazione conformemente a una convenzione fiscale applicabile, a condizione che tale giurisdizione assoggetti a imposizione il reddito ad essa imputabile conformemente a una disposizione analoga all'articolo 7 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, quale modificato;
b) se non è in vigore alcuna convenzione fiscale, una sede di attività o una presunta sede di attività localizzata in una giurisdizione che assoggetta a imposizione i redditi imputabili a tale sede di attività su base netta in modo analogo a quello applicato ai propri residenti fiscali;
c) se una giurisdizione non prevede alcun regime di imposizione sul reddito delle società, una sede di attività o una presunta sede di attività localizzata in tale giurisdizione che sarebbe considerata come stabile organizzazione conformemente al modello di convenzione fiscale dell'OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, quale modificato, a condizione che tale giurisdizione avesse avuto il diritto di tassare il reddito che sarebbe stato imputabile alla sede di attività conformemente all'articolo 7 di tale convenzione; o
d) una sede di attività o presunta sede di attività non descritta nelle lettere a), b) e c) tramite la quale sono effettuate operazioni al di fuori della giurisdizione in cui è localizzata l'entità, a condizione che tale giurisdizione esenti i redditi attribuibili a tali operazioni;
14) «entità controllante capogruppo»:
a) un'entità che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo in qualsiasi altra entità e che non è detenuta, direttamente o indirettamente, da un'altra entità con una partecipazione di controllo in essa; o
b) l'entità principale di un gruppo quale definito al punto 3), lettera b);
15) «aliquota minima d'imposta»: il quindici per cento (15 %);
16) «imposta integrativa»: la maggiore imposta calcolata per una data giurisdizione o un'entità costitutiva a norma dell'articolo 27;
17) «regime fiscale delle società controllate estere»: un insieme di regole fiscali, diverse da un'IIR qualificata, in base alle quali un azionista diretto o indiretto di un'entità estera o l'entità principale di una stabile organizzazione è assoggettato o assoggettata a imposizione sulla sua quota parte o sulla totalità dei redditi percepiti da tale entità costitutiva estera, indipendentemente dal fatto che tali redditi siano distribuiti all'azionista;
18) «IIR qualificata»: un insieme di regole attuate nel diritto interno di una giurisdizione, a condizione che tale giurisdizione non attribuisca benefici connessi a tali regole e che queste:
a) siano equivalenti alle disposizioni della presente direttiva o, per quanto riguarda le giurisdizioni di paesi terzi, alle Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two) (Sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia - Norme tipo globali di lotta contro l'erosione della base imponibile — secondo pilastro) («norme tipo dell'OCSE»), in base alle quali l'entità controllante di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala calcola e versa la propria quota imputabile di imposta integrativa per le entità costitutive a bassa imposizione di tale gruppo;
b) siano gestite in modo coerente con le disposizioni della presente direttiva o, per quanto riguarda le giurisdizioni di paesi terzi, con le norme tipo dell'OCSE;
19) «entità costitutiva a bassa imposizione»:
a) un'entità costitutiva di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala localizzata in una giurisdizione a bassa imposizione; o
b) un'entità costitutiva apolide che, per un dato esercizio fiscale, ha un reddito qualificante e un'aliquota effettiva d'imposta inferiore all'aliquota minima d'imposta;
20) «entità controllante intermedia»: un'entità costitutiva che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione in un'altra entità costitutiva dello stesso gruppo multinazionale di imprese o gruppo nazionale su larga scala e che non si configura come entità controllante capogruppo, entità controllante parzialmente partecipata, stabile organizzazione o entità d'investimento;
21) «partecipazione di controllo»: una partecipazione in un'entità in base alla quale il titolare della partecipazione è tenuto, o sarebbe stato tenuto, a consolidare le attività, le passività, i redditi, i costi e i flussi di cassa dell'entità voce per voce, conformemente a un principio contabile conforme; si presume che un'entità principale detenga le partecipazioni di controllo delle sue stabili organizzazioni;
22) «entità controllante parzialmente partecipata»: un'entità costitutiva che possiede, direttamente o indirettamente, una partecipazione in un'altra entità costitutiva dello stesso gruppo multinazionale di imprese o dello stesso gruppo nazionale su larga scala, la cui partecipazione agli utili è detenuta, direttamente o indirettamente, per più del 20 % da una o più persone che non sono entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala e che non si configura come entità controllante capogruppo, stabile organizzazione o entità d'investimento;
23) «partecipazione»: qualsiasi interessenza partecipativa che dà diritto agli utili, al capitale o alle riserve di un'entità o di una stabile organizzazione;
24) «entità controllante»: un’entità controllante capogruppo che non è un'entità esclusa, un'entità controllante intermedia o un'entità controllante parzialmente partecipata;
25) «principio contabile conforme»: i principi internazionali di rendicontazione finanziaria (IFRS o IFRS adottati dall'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio1) e i principi contabili generalmente accettati di Australia, Brasile, Canada, Stati membri dell'Unione europea, Stati membri dello Spazio economico europeo, Hong Kong (Cina), Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Repubblica popolare cinese, Repubblica dell'India, Repubblica di Corea, Russia, Singapore, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti d'America;
(26) «principio contabile conforme»: in relazione a un'entità, una serie di principi contabili generalmente accettati approvati da un organismo contabile autorizzato nella giurisdizione in cui è localizzata l'entità; ai fini della presente definizione, per organismo contabile autorizzato si intende l'organismo avente autorità giuridica in una giurisdizione per prescrivere, stabilire o accettare principi contabili a fini di rendicontazione finanziaria;
(27) «distorsione competitiva rilevante»: per quanto riguarda l'applicazione di un principio o di una procedura specifici nell'ambito di un insieme di principi contabili generalmente accettati, una applicazione che comporta una variazione aggregata del reddito o della spesa superiore a 75000000 EUR in un esercizio fiscale rispetto all'importo che sarebbe stato determinato applicando il principio o la procedura corrispondente in conformità dei principi internazionali di rendicontazione finanziaria (IFRS o IFRS adottati dall'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002);
28) «imposta integrativa domestica qualificata»: una imposta integrativa attuata nel diritto interno di una giurisdizione, a condizione che tale giurisdizione non attribuisca benefici connessi a tali regole e che:
a) preveda la determinazione degli utili in eccesso delle entità costitutive localizzate in tale giurisdizione conformemente alle disposizioni della presente direttiva o, per quanto riguarda le giurisdizioni di paesi terzi, alle norme tipo dell'OCSE e l'applicazione dell'aliquota minima d'imposta a tali utili in eccesso per la giurisdizione e le entità costitutive conformemente alle disposizioni della presente direttiva o, per quanto riguarda le giurisdizioni di paesi terzi, alle norme tipo dell'OCSE; e
b) sia gestita in modo coerente con le disposizioni della presente direttiva o, per quanto riguarda le giurisdizioni di paesi terzi, con le norme tipo dell'OCSE;
29) «valore contabile netto delle attività materiali»: la media dei valori iniziale e finale delle attività materiali dopo aver tenuto conto della svalutazione, dell'esaurimento e della riduzione di valore accumulati, come riportato nel bilancio;
30) «entità d'investimento»:
a) un fondo d'investimento o un veicolo di investimento immobiliare;
b) un'entità detenuta per almeno il 95 %, direttamente da un'entità di cui alla lettera a) o mediante una catena di tali entità e che opera esclusivamente o quasi esclusivamente per detenere attività o investire fondi a loro vantaggio; o
c) un'entità il cui valore è di proprietà per almeno l'85 % di un'entità di cui alla lettera a), a condizione che sostanzialmente tutto il suo reddito derivi da dividendi o plusvalenze o minusvalenze che sono esclusi dal calcolo del reddito o della perdita qualificante ai fini della presente direttiva;
31) «fondo d'investimento»: un'entità o uno strumento giuridico che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) è concepito per aggregare attività finanziarie o non finanziarie di un insieme di investitori, alcuni dei quali non collegati tra loro;
b) investe conformemente a una politica di investimento definita;
c) consente agli investitori di ridurre i costi di transazione, di ricerca e di analisi o di ripartire collettivamente il rischio;
d) è concepito principalmente per generare redditi o utili da investimenti o proteggere da eventi o risultati particolari o generali;
e) i suoi investitori hanno diritto a un rendimento sulle attività del fondo o sul reddito derivante da tali attività, sulla base del conferimento effettuato;
f) il fondo, o la sua gestione, è assoggettato al regime di regolamentazione dei fondi d'investimento, inclusa un'appropriata regolamentazione in materia di antiriciclaggio e protezione degli investitori, nella giurisdizione in cui è stabilito o gestito; e
g) è gestito da un gestore di fondi d'investimento professionale che agisce per conto degli investitori;
32) «veicolo di investimento immobiliare»: un'entità ad ampia diffusione presso il pubblico che detiene prevalentemente beni immobili e che è assoggettata a un unico livello di imposizione, in capo ad essa o in capo ai titolari di sue partecipazioni, con al massimo un anno di differimento;
33) «fondo pensione»:
a) un'entità stabilita e gestita in una giurisdizione esclusivamente o quasi esclusivamente per amministrare o erogare prestazioni pensionistiche e benefici accessori o collaterali a persone fisiche se:
i) tale entità è regolamentata in quanto tale da tale giurisdizione o da una delle sue suddivisioni politiche o dalle sue autorità locali; o
ii) tali prestazioni sono garantite o altrimenti protette da disposizioni regolamentari nazionali e finanziate da un aggregato di attività detenute tramite un accordo fiduciario o un fiduciante per garantire l'adempimento dei corrispondenti obblighi pensionistici in caso di insolvenza del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala;
b) un'entità di servizi pensionistici;
34) «entità di servizi pensionistici»: un'entità istituita e gestita esclusivamente o quasi esclusivamente per investire fondi a beneficio delle entità di cui al punto 33), lettera a), o per svolgere attività aventi carattere accessorio rispetto alle attività regolamentate di cui al punto 33), lettera a), a condizione che l'entità di servizi pensionistici faccia parte dello stesso gruppo delle entità che svolgono tali attività regolamentate;
35) «giurisdizione a bassa imposizione»: rispetto a un gruppo multinazionale di imprese o a un gruppo nazionale su larga scala in qualsiasi esercizio fiscale, uno Stato membro o una giurisdizione di un paese terzo in cui il gruppo multinazionale di imprese o il gruppo nazionale su larga scala abbia un reddito qualificante e sia assoggettato a un'aliquota effettiva d'imposta inferiore all'aliquota minima d'imposta;
36) «reddito o perdita qualificante»: il valore contabile netto del reddito o della perdita di un'entità costitutiva aggiustato conformemente alle regole di cui ai capi III, VI e VII;
37) «imposta di imputazione rimborsabile non qualificata»: qualsiasi imposta, diversa da un'imposta di imputazione qualificata, maturata o versata da un'entità costitutiva, che è:
a) rimborsabile al beneficiario effettivo di un dividendo distribuito da tale entità costitutiva in relazione a tale dividendo o utilizzabile come credito dal beneficiario effettivo a fronte di un debito d'imposta diverso da un debito d'imposta relativo a tale dividendo; o
b) rimborsabile alla società che distribuisce al momento della distribuzione di un dividendo ad un azionista;
ai fini della presente definizione, per «imposta di imputazione qualificata» si intende un'imposta rilevante maturata o versata da un'entità costitutiva — compresa una stabile organizzazione — rimborsabile o accreditabile al beneficiario effettivo del dividendo distribuito dall'entità costitutiva o, nel caso di un'imposta rilevante maturata o versata da una stabile organizzazione, un dividendo distribuito dall'entità principale, nella misura in cui il rimborso è esigibile o il credito è concesso:
a) da una giurisdizione diversa da quella che ha applicato le imposte rilevanti;
b) a un beneficiario effettivo del dividendo assoggettato a imposizione a un tasso nominale pari o superiore all'aliquota minima d'imposta sul dividendo percepito a norma della legislazione nazionale della giurisdizione che ha applicato le imposte rilevanti all'entità costitutiva;
c) a una persona fisica che è il beneficiario effettivo del dividendo e fiscalmente residente nella giurisdizione che ha applicato le imposte rilevanti all'entità costitutiva e che è assoggettata a imposizione a un tasso nominale pari o superiore all'aliquota d'imposta ordinaria applicabile al reddito ordinario; o
d) a un'entità statale, a un'organizzazione internazionale, a un'organizzazione senza scopo di lucro residente, a un fondo pensione residente, a un'entità d'investimento residente che non fa parte del un gruppo multinazionale di imprese o del un gruppo nazionale su larga scala, o a una società di assicurazione sulla vita residente nella misura in cui il dividendo è percepito in relazione alle attività del fondo pensione residente ed è assoggettato a imposizione in modo analogo a un dividendo percepito da un fondo pensione; ai fini della lettera d):
i) un'organizzazione senza scopo di lucro o un fondo pensione è residente in una giurisdizione se è costituito e gestito in tale giurisdizione;
ii) un'entità d'investimento è residente in una giurisdizione se è costituita e regolamentata in tale giurisdizione;
iii) una società di assicurazione sulla vita è residente nella giurisdizione in cui è localizzata;
38) «credito d'imposta rimborsabile qualificato»:
a) un credito d'imposta rimborsabile concepito in modo tale da dover essere pagato in contanti o equivalente a contanti a un'entità costitutiva entro quattro anni dalla data in cui l'entità costitutiva ha il diritto di ricevere il credito d'imposta rimborsabile ai sensi della legislazione della giurisdizione che concede il credito; o
b) se il credito d'imposta è parzialmente rimborsabile, la parte del credito d'imposta rimborsabile che è pagabile in contanti o equivalente a contanti a un'entità costitutiva entro quattro anni dalla data in cui l'entità costitutiva ha il diritto di ricevere il credito d'imposta rimborsabile parziale;
un credito d'imposta rimborsabile qualificato non include alcun ammontare importo di imposta accreditabile o rimborsabile in virtù di un'imposta di imputazione qualificata o di un'imposta di imputazione rimborsabile non qualificata;
39) «credito d'imposta rimborsabile non qualificato»: un credito d'imposta che non è un credito d'imposta rimborsabile qualificato, ma che è rimborsabile in tutto o in parte;
40) «entità principale»: un'entità che include nel proprio bilancio il valore contabile netto del reddito o della perdita di una stabile organizzazione;
41) «entità costitutiva proprietaria»: un’entità costitutiva che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione in un'altra entità costitutiva dello stesso gruppo multinazionale di imprese o gruppo nazionale su larga scala;
42) «regime di imposizione delle distribuzioni ammissibile»: un regime di imposizione sul reddito delle società che:
a) applica l'imposta sul reddito sugli utili solo quando tali utili sono distribuiti o si ritiene siano distribuiti agli azionisti o quando la società sostiene determinate spese estranee all'esercizio della sua attività d'impresa;
b) applica un'imposta ad un'aliquota pari o superiore all'aliquota minima d'imposta; e
c) era in vigore il 1o luglio 2021 o prima di tale data;
43) «UTPR qualificata»: un insieme di regole attuate nel diritto interno di una data giurisdizione, a condizione che tale giurisdizione non attribuisca benefici connessi a tali regole e che queste:
a) siano equivalenti alle disposizioni della presente direttiva o, per quanto riguarda le giurisdizioni di paesi terzi, alle norme tipo dell'OCSE in base alle quali una giurisdizione riscuote la sua quota imputabile di imposta integrativa di un gruppo multinazionale di imprese che non è stata applicata nell'ambito dell'IIR nei confronti delle entità costitutive a bassa imposizione di tale gruppo multinazionale di imprese;
b) sia gestita in modo coerente con le disposizioni della presente direttiva o, per quanto riguarda le giurisdizioni di paesi terzi, con le norme tipo dell'OCSE;
44) «entità designata a presentare la dichiarazione »: l'entità costitutiva, diversa dall'entità controllante capogruppo, che è stata designata dal gruppo multinazionale di imprese o dal gruppo nazionale su larga scala ad adempiere agli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 44 per conto del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala.
Art. 4 Localizzazione di un'entità costitutiva
1.
Ai fini della presente direttiva si ritiene che un'entità diversa da un'entità fiscalmente trasparente sia localizzata nella giurisdizione ove è considerata residente a fini fiscali, sulla base della sua sede di direzione, della sua sede di costituzione o criteri analoghi.
Nel caso in cui non sia possibile stabilire la localizzazione di un'entità diversa da un'entità fiscalmente trasparente in base al primo comma, si ritiene che essa sia localizzata nella giurisdizione in cui è stata costituita.
2. Un'entità fiscalmente trasparente è considerata apolide, a meno che sia l'entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala o che sia tenuta ad applicare l'IIR a norma degli articoli 5, 6, 7 e 8, nel qual caso si ritiene che l'entità fiscalmente trasparente sia localizzata nella giurisdizione in cui è stata costituita.
3.
Si ritiene che una stabile organizzazione ai sensi dell'articolo 3, punto 13), lettera a), sia localizzata nella giurisdizione in cui è considerata come stabile organizzazione e soggetto passivo ai sensi della convenzione fiscale applicabile.
Si ritiene che una stabile organizzazione ai sensi dell'articolo 3, punto 13), lettera b), sia localizzata nella giurisdizione in cui è assoggettata a imposizione su base netta sulla base della presenza delle sue attività commerciali.
Si ritiene che una stabile organizzazione ai sensi dell'articolo 3, punto 13), lettera c), sia localizzata nella giurisdizione in cui è situata.
Una stabile organizzazione ai sensi dell'articolo 3, punto 13), lettera d), è considerata apolide.
4.
Se un'entità costitutiva è localizzata in due giurisdizioni le quali dispongono di una convenzione fiscale applicabile, si ritiene che l'entità costitutiva sia localizzata nella giurisdizione in cui è considerata residente a fini fiscali a norma di detta convenzione fiscale.
Se la convenzione fiscale applicabile richiede che le autorità competenti raggiungano un accordo reciproco in merito alla residenza considerata a fini fiscali dell'entità costitutiva e non si raggiunge alcun accordo, si applica il paragrafo 5.
Se nell'ambito della convenzione fiscale applicabile non è previsto alcuno sgravio per la doppia imposizione, in quanto l'entità costitutiva è residente a fini fiscali in entrambe le parti contraenti, si applica il paragrafo 5.
5.
Se un'entità costitutiva è localizzata in due giurisdizioni tra le quali non è in vigore una convenzione fiscale applicabile, si ritiene che l'entità costitutiva sia localizzata nella giurisdizione che applica l'importo più elevato di imposte rilevanti per l'esercizio fiscale.
Ai fini del calcolo dell'importo delle imposte rilevanti di cui al primo comma, non è preso in considerazione l'importo delle tasse versate a norma del regime fiscale delle società controllate estere.
Se l'importo delle imposte rilevanti dovute in due giurisdizioni è equivalente o pari a zero, si ritiene che l'entità costitutiva sia localizzata nella giurisdizione in cui presenta l'importo più elevato di esclusione del reddito in base alla sostanza, calcolato a livello di entità a norma dell'articolo 28.
Se l'importo dell'esclusione del reddito in base alla sostanza nelle due giurisdizioni è equivalente o pari a zero, l'entità costitutiva è considerata apolide, a meno che non sia un'entità controllante capogruppo, nel qual caso si ritiene che sia localizzata nella giurisdizione in cui è stata costituita.
6. Nel caso in cui, in conseguenza dell'applicazione dei paragrafi 4 e 5, un'entità controllante sia localizzata in una giurisdizione in cui non è assoggettata a un'IIR qualificata, si ritiene che sia assoggettata all'IIR qualificata nell'altra giurisdizione, a meno che una convenzione fiscale applicabile non vieti l'applicazione di tale regola.
7. Nel caso in cui un'entità costitutiva cambi localizzazione durante l'esercizio fiscale, si ritiene che sia localizzata nella giurisdizione in cui si ritiene che fosse localizzata ai sensi del presente articolo all'inizio di tale esercizio fiscale.
Capo II. IIR e UTPR
Art. 5 Entità controllante capogruppo nell'Unione
1. Gli Stati membri garantiscono che un'entità controllante capogruppo che è un'entità costitutiva localizzata in uno Stato membro sia assoggettata all'imposta integrativa («imposta integrativa IIR») per l'esercizio fiscale per le sue entità costitutive a bassa imposizione localizzate in un'altra giurisdizione o apolidi.
2. Gli Stati membri garantiscono che, se un'entità costitutiva che è l'entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala è localizzata in uno Stato membro che è una giurisdizione a bassa imposizione, essa sia assoggettata all'imposta integrativa IIR per sé stessa e tutte le entità costitutive a bassa imposizione del gruppo localizzate nello stesso Stato membro per l'esercizio fiscale.
Art. 6 Entità controllante intermedia nell'Unione
1. Gli Stati membri garantiscono che un'entità controllante intermedia localizzata in uno Stato membro e detenuta da un'entità controllante capogruppo localizzata nella giurisdizione di un paese terzo sia assoggettata all'imposta integrativa IIR per l'esercizio fiscale per le sue entità costitutive a bassa imposizione localizzate in un'altra giurisdizione o apolidi.
2. Gli Stati membri garantiscono che, se un'entità controllante intermedia è localizzata in uno Stato membro che è una giurisdizione a bassa imposizione ed è detenuta da un'entità controllante capogruppo localizzata nella giurisdizione di un paese terzo, essa sia assoggettata all'imposta integrativa IIR per sé stessa e le sue entità costitutive a bassa imposizione localizzate nello stesso Stato membro per l'esercizio fiscale.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se:
a) l'entità controllante capogruppo è soggetta a un'IIR qualificata per tale esercizio fiscale; o
b) un'altra entità controllante intermedia è localizzata in una giurisdizione in cui è assoggettata a un'IIR qualificata per tale esercizio fiscale e ha, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo nell'entità controllante intermedia.
Art. 7 Entità controllante intermedia localizzata nell'Unione e detenuta da un'entità controllante capogruppo che è un'entità esclusa
1. Gli Stati membri garantiscono che, qualora un'entità controllante intermedia localizzata in uno Stato membro sia detenuta da un'entità controllante capogruppo che è un'entità esclusa, essa sia assoggettata all'imposta integrativa IIR per l'esercizio fiscale per le sue entità costitutive a bassa imposizione localizzate in un'altra giurisdizione o apolidi.
2. Gli Stati membri garantiscono che, qualora un'entità controllante intermedia localizzata in uno Stato membro che è una giurisdizione a bassa imposizione sia detenuta da un'entità controllante capogruppo che è un'entità esclusa, essa sia assoggettata all'imposta integrativa IIR per sé stessa e le sue entità costitutive a bassa imposizione localizzate nello stesso Stato membro per l'esercizio fiscale.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora un'altra entità controllante intermedia sia localizzata in una giurisdizione in cui è soggetta a un'IIR qualificata per tale esercizio fiscale e possieda, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo nell'entità controllante intermedia di cui ai paragrafi 1 e 2.
Art. 8 Entità controllante parzialmente partecipata nell'Unione
1. Gli Stati membri garantiscono che un'entità controllante parzialmente partecipata localizzata in uno Stato membro sia assoggettata all'imposta integrativa IIR per l'esercizio fiscale per le sue entità costitutive a bassa imposizione localizzate in un'altra giurisdizione o apolidi.
2. Gli Stati membri garantiscono che, se un'entità controllante parzialmente partecipata è localizzata in uno Stato membro che è una giurisdizione a bassa imposizione, essa sia assoggettata all'imposta integrativa IIR per sé stessa e le sue entità costitutive a bassa imposizione localizzate nello stesso Stato membro per l'esercizio fiscale.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se le partecipazioni dell'entità controllante parzialmente partecipata sono interamente detenute, direttamente o indirettamente, da un'altra entità controllante parzialmente partecipata soggetta a un'IIR qualificata per tale esercizio fiscale.
Art. 9 Imputazione dell'imposta integrativa nell'ambito dell'IIR
1. L'imposta integrativa IIR dovuta da un'entità controllante per un'entità costitutiva a bassa imposizione a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafo 1, è uguale all'imposta integrativa dell'entità costitutiva a bassa imposizione, calcolata a norma dell'articolo 27, moltiplicata per la quota imputabile dell'entità controllante nell'imposta integrativa per l'esercizio fiscale.
2.
La quota imputabile dell'entità controllante nell'imposta integrativa per un'entità costitutiva a bassa imposizione è proporzionale alla partecipazione dell'entità controllante nel reddito qualificante dell'entità costitutiva a bassa imposizione. Tale proporzione è pari al reddito qualificante dell'entità costitutiva a bassa imposizione per l'esercizio fiscale, ridotto dell'importo di tale reddito attribuibile a partecipazioni detenute da altri proprietari, diviso per il reddito qualificante dell'entità costitutiva a bassa imposizione per l'esercizio fiscale.
L'importo del reddito qualificante attribuibile alle partecipazioni in un'entità costitutiva a bassa imposizione detenute da altri proprietari è l'importo che sarebbe stato considerato come attribuibile a tali proprietari in base ai principi del principio contabile conforme utilizzato nel bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo se il reddito netto dell'entità costitutiva a bassa imposizione fosse uguale al suo reddito qualificante e:
a) l'entità controllante avesse redatto il bilancio consolidato conformemente a tale principio contabile («bilancio consolidato ipotetico»);
b) l'entità controllante detenesse una partecipazione di controllo nell'entità costitutiva a bassa imposizione tale per cui tutti i redditi e le spese dell'entità costitutiva a bassa imposizione siano consolidati voce per voce con quelli dell'entità controllante nel bilancio consolidato ipotetico;
c) tutti i redditi qualificanti dell'entità costitutiva a bassa imposizione fossero attribuibili a operazioni con persone che non sono entità del gruppo; e
d) tutte le partecipazioni non detenute direttamente o indirettamente dall'entità controllante fossero detenute da persone diverse dalle entità del gruppo.
3. Oltre all'importo imputato a un'entità controllante ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, l'imposta integrativa IIR dovuta da un'entità controllante a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 2, include, per l'esercizio fiscale, conformemente all'articolo 27:
a) l'intero importo dell'imposta integrativa calcolata per tale entità controllante; e
b) l'importo dell'imposta integrativa calcolata per le sue entità costitutive a bassa imposizione localizzate nello stesso Stato membro moltiplicato per la quota imputabile dell'entità controllante nell'imposta integrativa per l'esercizio fiscale.
Art. 10 Meccanismo di compensazione dell'IIR
Se un'entità controllante localizzata in uno Stato membro detiene una partecipazione in un'entità costitutiva a bassa imposizione indirettamente attraverso un'entità controllante intermedia o un'entità controllante parzialmente partecipata assoggettata a un'IIR qualificata per l'esercizio fiscale, l'imposta integrativa dovuta a norma degli articoli da 5 a 8 è ridotta di un importo pari all’imposta integrativa dovuta dall'entità controllante intermedia o dall'entità controllante parzialmente partecipata moltiplicata per la quota di partecipazione che la summenzionata entità controllante detiene nell’entità controllante intermedia o nell’entità controllante parzialmente partecipata.
Art. 11 Scelta di applicare un'imposta integrativa domestica qualificata
1.
Gli Stati membri possono scegliere di applicare un'imposta integrativa domestica qualificata.
Se uno Stato membro in cui sono localizzate le entità costitutive di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala sceglie di applicare un'imposta integrativa domestica qualificata, tutte le entità costitutive a bassa imposizione del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala in tale Stato membro sono assoggettate a tale imposta integrativa domestica per l'esercizio fiscale.
Nell'ambito di un'imposta integrativa domestica qualificata, gli utili domestici in eccesso delle entità costitutive a bassa imposizione possono essere calcolati sulla base di un principio contabile conforme o di un principio contabile autorizzato approvato dall'organismo contabile autorizzato e aggiustato per evitare distorsioni competitive rilevanti, invece che sulla base del principio contabile utilizzato nel bilancio consolidato.
2.
Se un'entità controllante di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala è localizzata in uno Stato membro e le sue entità costitutive, detenute direttamente o indirettamente, localizzate in tale Stato membro o in un'altra giurisdizione sono assoggettate a un'imposta integrativa domestica qualificata per l'esercizio fiscale in dette giurisdizioni, l'importo di un'eventuale imposta integrativa calcolata a norma dell'articolo 27 dovuta dall'entità controllante a norma degli articoli da 5 a 8 è ridotto dell'importo dell'imposta integrativa domestica qualificata dovuta dall'entità stessa o da tali entità costitutive, fino a concorrenza del suo azzeramento.
Fatto salvo il primo comma, se l'imposta integrativa domestica qualificata è stata calcolata per un esercizio fiscale in conformità del principio contabile conforme dell'entità controllante capogruppo o dei principi internazionali di rendicontazione finanziaria (IFRS o IFRS adottati dall'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002), non è calcolata alcuna imposta integrativa in conformità dell'articolo 27 per tale esercizio fiscale per le entità costitutive di tale gruppo multinazionale di imprese o gruppo nazionale su larga scala localizzate in tale Stato membro. Il presente comma non pregiudica il calcolo di un'imposta integrativa aggiuntiva a norma dell'articolo 29 nel caso in cui uno Stato membro non applichi un'imposta integrativa domestica qualificata per la riscossione di eventuali imposte integrative aggiuntive derivanti dall'articolo 29.
3. Se l'importo dell'imposta integrativa domestica qualificata per l'esercizio fiscale non è stato versato entro i quattro esercizi fiscali successivi all'esercizio fiscale in cui era dovuto, l'importo dell'imposta integrativa domestica qualificata non versato è aggiunto all'imposta integrativa giurisdizionale calcolata a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, e non è riscosso dallo Stato membro che ha operato la scelta a norma del paragrafo 1 del presente articolo.
4. Gli Stati membri che scelgono di applicare un'imposta integrativa domestica qualificata notificano tale scelta alla Commissione entro i quattro mesi successivi all'adozione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali che introducono un'imposta integrativa domestica qualificata. Tale scelta è valida e non può essere revocata per un periodo di tre anni. Al termine di ciascun periodo di tre anni, la scelta è rinnovata automaticamente a meno che lo Stato membro non revochi la sua scelta. L'eventuale revoca della scelta è notificata alla Commissione al più tardi quattro mesi prima del termine del periodo di tre anni.