Direttiva (UE) 2024/2823 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024 sulla protezione giuridica dei disegni e modelli (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,
Poiché si rendono necessarie varie modifiche della direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.
La direttiva 98/71/CE ha armonizzato disposizioni fondamentali del diritto sostanziale degli Stati membri in materia di disegni e modelli che, all’epoca della sua adozione, erano considerate quelle che incidevano nel modo più diretto sul funzionamento del mercato interno, ostacolando la libera circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione.
La protezione dei disegni e modelli offerta dal diritto interno degli Stati membri coesiste con la protezione disponibile a livello di Unione tramite i disegni e modelli dell’Unione europea («disegni e modelli dell’UE»), che hanno carattere unitario e sono validi in tutta l’Unione a norma del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio4. La coesistenza e l’equilibrio dei sistemi di protezione dei disegni e modelli a livello dell’Unione e nazionale costituiscono una pietra angolare dell’impostazione dell’Unione in materia di protezione della proprietà intellettuale.
In linea con la comunicazione del 19 maggio 2015 dal titolo «Legiferare meglio per ottenere risultati migliori – Agenda dell’UE» e l’impegno ivi previsto a riesaminare periodicamente le politiche dell’Unione, la Commissione ha condotto un’ampia valutazione dei sistemi di protezione dei disegni e modelli nell’Unione, che ha compreso una valutazione economica e giuridica completa sostenuta da una serie di studi.
Nelle conclusioni del 10 novembre 2020 sulla politica in materia di proprietà intellettuale e sulla revisione del sistema dei disegni e modelli industriali nell’Unione, il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare proposte di revisione del regolamento (CE) n. 6/2002 e della direttiva 98/71/CE. La revisione era stata richiesta alla luce dell’esigenza di modernizzare i sistemi dei disegni e modelli industriali e rendere la protezione dei disegni e modelli più interessante per i singoli creatori e autori come per le imprese, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI). Più specificamente, si richiedeva che tale revisione riguardasse e prendesse in considerazione modifiche volte a sostenere e rafforzare la relazione di complementarità tra i sistemi di protezione dei disegni e modelli dell’Unione, nazionali e regionali; essa deve inoltre prevedere ulteriori sforzi per ridurre gli ambiti di divergenza all’interno del sistema di protezione dei disegni e modelli nell’Unione.
Sulla base dei risultati definitivi di tale valutazione, nella comunicazione dal titolo «Sfruttare al meglio il potenziale innovativo dell’UE – Piano d’azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell’UE», del 25 novembre 2020, la Commissione ha annunciato che, in seguito al successo della riforma della legislazione sui marchi dell’Unione, avrebbe riesaminato la normativa dell’Unione in materia di protezione dei disegni e modelli, al fine di semplificare il sistema e renderlo più accessibile ed efficiente nonché di aggiornare il quadro normativo alla luce degli sviluppi relativi alle nuove tecnologie sul mercato.
Nella risoluzione dell’11 novembre 2021 sul piano d’azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell’UE5, il Parlamento europeo si è compiaciuto della volontà della Commissione di modernizzare la normativa dell’Unione in materia di protezione dei disegni e dei modelli al fine di contribuire in misura maggiore alla transizione verso l’economia digitale, sostenibile e verde, ha invitato la Commissione ad armonizzare ulteriormente le procedure di domanda e invalidazione negli Stati membri e ha suggerito di valutare l’ipotesi di allineare la direttiva 98/71/CE e il regolamento (CE) n. 6/2002 per creare una più forte certezza del diritto. Nella risoluzione, il Parlamento europeo ha inoltre affermato che il sistema di protezione dei disegni e dei modelli dell’UE dovrebbe essere allineato al sistema europeo dei marchi per consentire ai titolari dei disegni o dei modelli di evitare che merci che costituiscono una violazione degli stessi entrino nel territorio doganale dell’Unione e ha invitato la Commissione a consentire ai titolari dei marchi di porre fine alle contraffazioni di disegni o modelli in transito nell’Unione. Ha inoltre osservato che la protezione dei disegni per parti utilizzate nella riparazione di prodotti complessi è armonizzata soltanto parzialmente e che ciò crea frammentazione nel mercato interno e incertezza giuridica.
Dalle consultazioni e valutazioni svolte dalla Commissione è emerso che, malgrado la precedente armonizzazione delle legislazioni nazionali, permangono settori in cui un’ulteriore armonizzazione potrebbe avere un impatto positivo sulla competitività e sulla crescita, in particolare grazie alla maggiore accessibilità, da parte delle PMI, al sistema di protezione dei disegni e modelli.
Al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno e di facilitare, ove opportuno, l’acquisizione, l’amministrazione e la protezione dei diritti sui disegni e modelli nell’Unione a beneficio della crescita e della competitività delle imprese nell’Unione, in particolare delle PMI, tenendo debitamente conto degli interessi dei consumatori, è necessario estendere il ravvicinamento delle legislazioni conseguito dalla direttiva 98/71/CE ad altri aspetti del diritto sostanziale in materia di disegni e modelli che disciplina i disegni e modelli protetti mediante la registrazione a norma del regolamento (CE) n. 6/2002.
È inoltre necessario ravvicinare anche le norme procedurali al fine di facilitare l’acquisizione, l’amministrazione e la protezione dei diritti sui disegni e modelli nell’Unione. È pertanto opportuno allineare determinate norme procedurali principali in materia di registrazione dei disegni e modelli negli Stati membri e nell’ambito del sistema dei disegni e modelli dell’UE. Per quanto riguarda le procedure del diritto interno, è sufficiente stabilire principi generali, lasciando agli Stati membri la facoltà di stabilire norme più specifiche.
La presente direttiva non esclude l’applicazione ai disegni e modelli delle norme che sanciscono una protezione diversa da quella attribuita dalla registrazione o dalla pubblicazione come disegno o modello, quali le norme dell’Unione concernenti i diritti sui disegni e modelli non registrati, ovvero le norme dell’Unione o di diritto interno riguardanti i marchi d’impresa, i brevetti per invenzione e i modelli di utilità, la concorrenza sleale e la responsabilità civile.
È importante stabilire il principio della cumulabilità della protezione offerta dalla normativa specifica sui disegni e modelli registrati con quella offerta dal diritto d’autore, in base al quale i disegni e modelli protetti dai diritti sui disegni e modelli dovrebbero essere ammessi a beneficiare altresì della protezione offerta dal diritto d’autore, purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa in materia di diritto d’autore.
Il conseguimento degli obiettivi del mercato interno richiede che le condizioni per ottenere un diritto su un disegno o modello registrato siano armonizzate in tutti gli Stati membri. A tal fine occorre formulare definizioni unitarie delle nozioni di disegno o modello e di prodotto che siano chiare, trasparenti e tecnologicamente aggiornate anche in considerazione dell’avvento di nuovi disegni e modelli non incorporati in prodotti fisici. Senza che l’elenco dei prodotti pertinenti intenda essere esaustivo, è opportuno operare una distinzione tra i prodotti incorporati in un oggetto fisico, quelli visualizzati in una grafica o quelli che risultano dalla disposizione nello spazio di oggetti volti a creare un ambiente interno o esterno. In tale contesto è opportuno riconoscere che le animazioni, quali il movimento o le transizioni, delle caratteristiche di un prodotto possono contribuire all’aspetto dei disegni e modelli, in particolare dei disegni e modelli non incorporati in un oggetto fisico. Occorre inoltre dare una definizione unitaria dei requisiti di novità ed individualità che dovrebbero possedere i disegni e modelli registrati.
Per agevolare la libera circolazione delle merci, è necessario far sì che in linea di massima i diritti sui disegni e modelli registrati attribuiscano ai loro titolari una protezione equivalente in tutti gli Stati membri.
La protezione è attribuita al titolare, mediante la registrazione di un disegno o modello, per quelle caratteristiche del disegno o modello di un prodotto intero o di una parte di esso che sono visibilmente illustrate in una domanda di registrazione per tale disegno o modello e divulgate mediante pubblicazione della domanda o consultazione del pertinente fascicolo relativo alla domanda.
A parte il fatto di essere visibilmente illustrate in una domanda di registrazione, le caratteristiche del disegno o modello di un prodotto non devono necessariamente essere visibili in un momento particolare o in una situazione d’uso particolare per beneficiare della protezione dei disegni e modelli. In deroga a tale principio, la protezione non dovrebbe essere estesa alle parti componenti che non sono visibili durante la normale utilizzazione di un prodotto complesso o alle caratteristiche di una parte che risultano invisibili quando la parte stessa è montata ovvero che non presenterebbero, di per sé, i requisiti della novità e dell’individualità. Dette caratteristiche del disegno o modello di parti componenti di un prodotto complesso escluse dalla protezione per tali ragioni non dovrebbero dunque essere prese in considerazione per determinare se per altre caratteristiche dello stesso disegno o modello ricorrano i requisiti di protezione.
Sebbene un’indicazione dei prodotti debba far parte di una domanda di registrazione di un disegno o modello, essa non dovrebbe influire sull’estensione della protezione del disegno o modello in quanto tale. Assieme alla rappresentazione del disegno o modello le indicazioni dei prodotti possono tuttavia servire a determinare la natura del prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è destinato ad essere applicato. Le indicazioni dei prodotti agevolano inoltre la ricerca dei disegni e modelli nel registro dei disegni e modelli tenuto da un ufficio della proprietà industriale e migliorano la trasparenza e l’accessibilità di un registro. Pertanto, prima della registrazione, le indicazioni dei prodotti devono essere precise, senza creare oneri eccessivi per i richiedenti la registrazione di un disegno o modello.
L’accertamento del carattere individuale di un disegno o modello dovrebbe essere fondato su una differenza tra l’impressione generale suscitata in un utilizzatore informato che osservi il disegno o modello e quella suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi altro disegno o modello che rientri nel patrimonio esistente di disegni e modelli; tale accertamento dovrebbe prendere in considerazione la natura del prodotto cui esso è applicato o in cui è incorporato e, in particolare, al settore industriale cui appartiene e al margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello.
L’innovazione tecnologica non dovrebbe essere ostacolata dalla concessione della protezione dei disegni e modelli a disegni e modelli che consistono esclusivamente di caratteristiche o disposizioni di caratteristiche determinate unicamente da una funzione tecnica. Ciò non implica tuttavia che un disegno o modello debba necessariamente avere un valore estetico. Un diritto su un disegno o modello registrato potrebbe essere dichiarato nullo se nella scelta delle caratteristiche dell’aspetto non hanno avuto alcun ruolo elementi diversi dalla necessità che il prodotto in questione svolga una funzione tecnica, in particolare elementi connessi all’aspetto visivo.
Analogamente, l’interfunzionalità di prodotti di differenti fabbricazioni non dovrebbe essere ostacolata estendendo la protezione al disegno o modello delle connessioni meccaniche.
Tuttavia, le connessioni meccaniche dei prodotti modulari possono costituire un elemento importante delle loro caratteristiche innovative nonché un punto di forza sotto il profilo commerciale e dovrebbero pertanto essere ammesse alla protezione.
I diritti sui disegni e modelli non dovrebbero sussistere per disegni e modelli contrari all’ordine pubblico o al buon costume. La presente direttiva non costituisce un’armonizzazione delle nozioni nazionali di ordine pubblico o di buon costume.
Per il buon funzionamento del mercato interno è d’importanza fondamentale unificare la durata della protezione attribuita dalla registrazione di disegni e modelli.
La presente direttiva non pregiudica l’applicazione della disciplina della concorrenza ai sensi degli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Per motivi di certezza del diritto, nella presente direttiva dovrebbero essere enumerati esaustivamente tanto i motivi sostanziali di impedimento alla registrazione quanto le cause sostanziali di nullità, in tutti gli Stati membri, dei diritti sui disegni e modelli registrati.
Al fine di prevenire l’uso improprio di simboli che rivestono un particolare interesse pubblico in uno Stato membro, diversi da quelli di cui all’articolo 6 ter della Convenzione per la protezione della proprietà industriale firmata a Parigi il 20 marzo 1883 («Convenzione di Parigi»), gli Stati membri dovrebbero tuttavia essere liberi di stabilire motivi specifici di impedimento alla registrazione. Al fine di prevenire la registrazione irregolare e l’appropriazione indebita di elementi appartenenti al patrimonio culturale che rivestono un interesse nazionale, gli Stati membri dovrebbero inoltre essere liberi di stabilire motivi specifici di impedimento alla registrazione e nullità. Tali elementi del patrimonio culturale, considerati tali ai sensi della convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale adottata dalla conferenza generale dell’Unesco il 16 novembre 1972 o, nella misura in cui costituiscono una manifestazione tangibile del patrimonio culturale immateriale, ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale adottata dalla conferenza generale dell’Unesco nella sua 32a sessione del 17 ottobre 2003, comprendono, ad esempio, monumenti o gruppi di edifici, opere d’arte, oggetti artigianali o costumi.
In considerazione della crescente diffusione delle tecnologie di stampa 3D in diversi settori dell’industria, anche con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, nonché delle sfide che ne derivano per i titolari dei disegni e modelli per quanto riguarda la prevenzione efficace della copiatura illegittima dei loro disegni e modelli protetti, è opportuno prevedere che la creazione, lo scaricamento, la copiatura e la messa a disposizione di qualsiasi supporto o software in cui sia registrato il disegno o modello ai fini della riproduzione di un prodotto che implica la contraffazione del disegno o modello protetto costituiscano un uso del disegno o modello, che dovrebbe essere soggetto all’autorizzazione del titolare.
Al fine di rafforzare la protezione dei disegni e modelli e combattere più efficacemente la contraffazione, e in linea con gli obblighi internazionali degli Stati membri nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in particolare l’articolo V dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1947) riguardante la libertà di transito e, per quanto riguarda i farmaci generici, la dichiarazione di Doha sull’accordo TRIPS e la salute pubblica, adottata dalla conferenza ministeriale dell’OMC il 14 novembre 2001, è opportuno che il titolare di un disegno o modello registrato abbia il diritto di vietare a terzi di introdurre nello Stato membro in cui il disegno o modello è registrato, nel corso di scambi commerciali, prodotti provenienti da paesi terzi senza la loro immissione in libera pratica in tale paese se, senza l’autorizzazione del titolare del diritto, il disegno o modello è incorporato in tali prodotti o ad essi applicato in modo identico o se il disegno o modello non può essere distinto nei suoi elementi essenziali da tali prodotti.
A tal fine, dovrebbe essere consentito ai titolari di un disegno o modello registrato di impedire l’ingresso di prodotti contraffatti e l’immissione di tali prodotti in tutte le situazioni doganali, compresi in particolare il transito, il trasbordo, il deposito, le zone franche, la custodia temporanea, il perfezionamento attivo o l’ammissione temporanea, anche quando tali prodotti non sono destinati all’immissione sul mercato dello Stato membro interessato. Nell’effettuare i controlli doganali è opportuno che le autorità doganali si avvalgano dei poteri e delle procedure di cui al regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio6, anche a richiesta dei titolari dei diritti. In particolare, le autorità doganali dovrebbero svolgere i controlli pertinenti in base a criteri di analisi del rischio.
Al fine di conciliare la necessità di garantire l’effettivo esercizio dei diritti sui disegni e modelli con la necessità di evitare di ostacolare il libero flusso degli scambi commerciali di prodotti legali, il diritto del titolare del disegno o modello dovrebbe estinguersi qualora, nel corso del procedimento avviato dinanzi all’autorità giudiziaria o altra autorità competente a decidere nel merito circa l’eventuale contraffazione del disegno o modello registrato, il dichiarante o il detentore dei prodotti sia in grado di dimostrare che il titolare del disegno o modello registrato non ha il diritto di vietare l’immissione sul mercato dei prodotti nel paese di destinazione finale.
I diritti esclusivi conferiti da un disegno o modello registrato dovrebbero essere soggetti a un’adeguata serie di limitazioni. Oltre agli atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali e a quelli compiuti a fini di sperimentazione, tale elenco delle utilizzazioni ammissibili dovrebbe includere gli atti di riproduzione a fini didattici o di citazione, l’uso a scopo di riferimento nel contesto della pubblicità comparativa e l’uso a fini di critica, commento o parodia, purché tali atti siano compatibili con le corrette prassi commerciali e non pregiudichino indebitamente il normale sfruttamento del disegno o modello. L’uso di un disegno o modello da parte di terzi per fini di espressione artistica dovrebbe essere considerato corretto a condizione di essere conforme alle consuetudini di lealtà in ambito industriale e commerciale. Inoltre, la presente direttiva dovrebbe essere applicata in modo tale da assicurare il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare della libertà di espressione.
Lo scopo della protezione dei disegni e modelli è concedere diritti esclusivi sull’aspetto di un prodotto, ma non un monopolio sul prodotto in quanto tale. La protezione di disegni e modelli per i quali non esistono alternative pratiche porterebbe di fatto a un monopolio sul prodotto. Tale protezione potrebbe costituire un abuso del regime di protezione dei disegni e modelli. Consentendo a terzi di produrre e distribuire pezzi di ricambio, la concorrenza viene mantenuta. Estendendo la protezione dei disegni e modelli ai pezzi di ricambio, tali terzi violerebbero i diritti sul disegno o modello, la concorrenza verrebbe eliminata e il titolare del disegno o modello otterrebbe di fatto un monopolio sul prodotto.
Le differenze tra le legislazioni degli Stati membri relative all’uso di disegni e modelli protetti allo scopo di consentire la riparazione di un prodotto complesso per ripristinarne l’aspetto originario, qualora il prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato costituisca un componente «must match» (a forma vincolata) di un prodotto complesso, incidono direttamente sull’instaurazione e sul funzionamento del mercato interno. Tali differenze falsano la concorrenza e gli scambi nel mercato interno e creano incertezza giuridica. La riparabilità dei prodotti è fondamentale per un’economia sostenibile, come sottolineato nella comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo.
Per il buon funzionamento del mercato interno e al fine di garantire una concorrenza leale, è pertanto necessario procedere al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di protezione dei disegni e modelli per quanto riguarda l’uso di disegni e modelli protetti allo scopo di consentire la riparazione di un prodotto complesso per ripristinarne l’aspetto originario, mediante l’inserimento di una «clausola di riparazione», simile a quella già contenuta nel regolamento (CE) n. 6/2002 e che si applica ai disegni e modelli dell’UE a livello di Unione, ma esplicitamente applicabile solo ai componenti «must match» di prodotti complessi. Poiché l’effetto atteso di tale clausola di riparazione è rendere inapplicabili i diritti su un disegno o modello quando il disegno o modello del componente di un prodotto complesso è utilizzato a fini di riparazione di un prodotto complesso per ripristinarne l’aspetto originario, la clausola di riparazione dovrebbe essere una delle difese previste nelle azioni per violazione dei diritti su disegni e modelli a norma della presente direttiva. Inoltre, al fine di garantire che i consumatori non siano indotti in errore e siano in grado di scegliere con cognizione di causa tra prodotti concorrenti utilizzabili per la riparazione, dovrebbe essere esplicitamente previsto che la clausola di riparazione non può essere invocata dal fabbricante o dal venditore di un componente che non abbia debitamente informato i consumatori in merito all’origine commerciale, e all’identità del fabbricante, del prodotto da utilizzare ai fini della riparazione del prodotto complesso. Tali informazioni dettagliate dovrebbero essere fornite mediante un’indicazione chiara e visibile sul prodotto o, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto e dovrebbero includere almeno il marchio con cui il prodotto è commercializzato e il nome del fabbricante.
Al fine di preservare l’efficacia della liberalizzazione del mercato postvendita dei pezzi di ricambio prescritta dalla presente direttiva e in linea con la giurisprudenza7 della Corte di giustizia dell’Unione europea, per poter beneficiare dell’esenzione dalla protezione dei disegni e modelli della clausola di riparazione, il fabbricante o il venditore di un componente di un prodotto complesso soggiacciono ad un obbligo di diligenza di garantire, con mezzi adeguati, in particolare contrattuali, che gli utilizzatori situati a valle non intendano utilizzare i componenti in questione per fini diversi da quello della riparazione per ripristinare l’aspetto originario del prodotto complesso. Ciò non dovrebbe tuttavia imporre al fabbricante o al venditore di un componente di un prodotto complesso di garantire, in modo oggettivo e in ogni circostanza, che le parti da esso fabbricate o vendute siano, in ultima analisi, effettivamente utilizzate dai consumatori finali al solo scopo di riparazione per ripristinare l’aspetto originario di tale prodotto complesso.
Al fine di evitare che condizioni divergenti negli Stati membri per quanto riguarda la precedente utilizzazione provochino differenze nella forza giuridica dello stesso disegno o modello in diversi Stati membri, è opportuno che qualsiasi terzo che possa dimostrare che, prima della data di deposito della domanda di registrazione di un disegno o modello o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest’ultima, aveva iniziato in buona fede a utilizzare in uno Stato membro, o aveva compiuto preparativi seri ed effettivi a tal fine, un disegno o modello rientrante nell’ambito della protezione di un disegno o modello registrato e non costituente una copia di quest’ultimo, abbia diritto a uno sfruttamento limitato del disegno o modello in questione.
Al fine di agevolare la commercializzazione di prodotti i cui disegni e modelli sono protetti, in particolare da parte delle PMI e dei singoli autori, e di sensibilizzare maggiormente in merito ai regimi di registrazione dei disegni e modelli vigenti a livello sia di Unione sia nazionale, un avviso comunemente accettato costituito dal simbolo dovrebbe poter essere utilizzato dai titolari dei diritti sui disegni e modelli e da altri con il loro consenso.
Per migliorare e agevolare l’accesso alla protezione dei disegni e modelli e per accrescere la prevedibilità e la certezza del diritto, la procedura per la registrazione dei disegni e modelli negli Stati membri dovrebbe essere efficiente e trasparente e seguire regole analoghe a quelle applicabili ai disegni e modelli dell’UE.
È necessario stabilire disposizioni comuni fondamentali relative ai requisiti e ai mezzi tecnici per la rappresentazione dei disegni e modelli in qualsiasi forma di riproduzione visiva nella fase di deposito della domanda di registrazione, tenendo conto dei progressi tecnici per quanto riguarda la visualizzazione dei disegni e modelli e delle esigenze dell’industria dell’Unione in relazione ai nuovi disegni e modelli digitali. Gli Stati membri dovrebbero inoltre stabilire norme armonizzate mediante la convergenza delle pratiche.
Ai fini di una maggiore efficienza è inoltre opportuno consentire ai richiedenti la registrazione di un disegno o modello di riunire più disegni e modelli in una domanda multipla senza essere soggetti alla condizione che i prodotti in cui i disegni e modelli sono destinati ad essere incorporati o cui sono destinati ad essere applicati appartengano tutti alla stessa classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli industriali («classificazione di Locarno»), stabilita dall’accordo di Locarno (1968).
L’usuale pubblicazione successiva alla registrazione di un disegno o modello potrebbe in alcuni casi vanificare o pregiudicare il successo di un’operazione commerciale che implichi il disegno o modello in questione. La possibilità di differire la pubblicazione rappresenta una soluzione in tali casi. A fini di coerenza e di una maggiore certezza del diritto, e quindi per aiutare le imprese a ridurre i costi di gestione dei portafogli di disegni e modelli, il differimento della pubblicazione dovrebbe essere soggetto alle stesse norme in tutta l’Unione.
Al fine di assicurare condizioni di parità per le imprese e garantire lo stesso livello di accesso alla protezione dei disegni e modelli in tutta l’Unione riducendo al minimo le formalità di registrazione e gli altri adempimenti procedurali per i richiedenti, tutti gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri e l’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale dovrebbero limitare, come fa l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) a livello di Unione, il loro esame di merito d’ufficio all’assenza degli impedimenti alla registrazione enumerati esaustivamente nella presente direttiva.
Al fine di offrire un altro mezzo per dichiarare la nullità dei diritti sui disegni e modelli, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a prevedere una procedura amministrativa per la dichiarazione di nullità che sia allineata nella misura adeguata a quella applicabile ai disegni e modelli dell’UE registrati.
È auspicabile che gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri e l’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale cooperino tra loro e con l’EUIPO in tutti gli ambiti della registrazione e dell’amministrazione dei disegni e modelli, al fine di promuovere la convergenza delle pratiche e degli strumenti, ad esempio creando e aggiornando banche dati e portali comuni o connessi a fini di consultazione e ricerca. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che i loro uffici centrali della proprietà industriale e l’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale cooperino tra loro e con l’EUIPO in tutti gli altri settori delle loro attività che siano rilevanti ai fini della protezione dei disegni e modelli nell’Unione.
Poiché gli obiettivi della presente direttiva, segnatamente promuovere e creare un mercato interno ben funzionante e facilitare la registrazione, l’amministrazione e la protezione dei diritti sui disegni e modelli nell’Unione, ove opportuno, a vantaggio della crescita e della competitività, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio8, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato.
È opportuno che l’obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno sia limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alla direttiva 98/71/CE. L’obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende da tale direttiva precedente.
È opportuno che la presente direttiva faccia salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno della direttiva di cui all’allegato I della presente direttiva,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Capo 1. Disposizioni generali
Art. 1 Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica:
a) ai disegni e modelli registrati presso gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri;
b) ai disegni e modelli registrati presso l’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale;
c) ai disegni e modelli registrati a norma di accordi internazionali aventi efficacia in uno Stato membro;
d) alle domande di registrazione di disegni e modelli di cui alle lettere a), b) e c).
2. Ai fini della presente direttiva, la registrazione comprende altresì la pubblicazione conseguente al deposito di un disegno o modello presso l’ufficio della proprietà industriale di uno Stato membro in cui tale pubblicazione ha l’effetto di far sorgere un diritto su tale disegno o modello.
Art. 2 Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:
1) «ufficio»: l’ufficio centrale della proprietà industriale dello Stato membro o l’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale ai quali è affidata la registrazione dei disegni e modelli;
2) «registro»: il registro dei disegni e modelli tenuto da un ufficio;
3) «disegno o modello»: l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta dalle caratteristiche, in particolare le linee, i contorni, i colori, la forma, la struttura superficiale e/o i materiali, del prodotto stesso e/o della sua decorazione, compresi il movimento, le transizioni o qualsiasi altro tipo di animazione di tali caratteristiche;
4) «prodotto»: qualsiasi oggetto industriale o artigianale diverso da un programma informatico, indipendentemente dal fatto che sia incorporato in un oggetto fisico o sia reso in forma non fisica, compresi:
a) gli imballaggi, gli assortimenti di articoli, la disposizione nello spazio di oggetti volti a creare un ambiente interno o esterno e i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso;
b) le opere o i simboli grafici, i loghi, i motivi decorativi per superfici, i caratteri tipografici e le interfacce grafiche utente;
5) «prodotto complesso»: un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.
Capo 2. Diritto sostanziale in materia di disegni e modelli
Art. 3 Requisiti per la protezione
1. Gli Stati membri proteggono i disegni e modelli esclusivamente mediante la registrazione di tali disegni e modelli e conferiscono ai loro titolari diritti esclusivi secondo la presente direttiva.
2. I disegni e modelli sono protetti se sono nuovi e hanno carattere individuale.
3. Il disegno o modello applicato ad un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce un componente di un prodotto complesso è considerato nuovo e con carattere individuale soltanto:
a) se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di quest’ultimo; e
b) se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i requisiti di novità e di individualità.
4. Per «normale utilizzazione» ai sensi del paragrafo 3, lettera a), s’intende l’utilizzo da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione.
Art. 4 Novità
Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest’ultima. I disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.
Art. 5 Carattere individuale
1. Un disegno o modello ha un carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di deposito della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest’ultima.
2. Nell’accertare il carattere individuale, si prende in considerazione il margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello.
Art. 6 Divulgazione
1. Ai fini dell’applicazione degli articoli 4 e 5, il disegno o modello si considera divulgato se è stato pubblicato a seguito di registrazione o altrimenti, ovvero esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico, salvo qualora tali fatti non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nell’Unione, nel corso della normale attività commerciale, prima della data di deposito della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest’ultima. Il disegno o modello non si considera tuttavia divulgato per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.
2. Non costituisce divulgazione ai fini dell’applicazione degli articoli 4 e 5 il fatto che il disegno o modello divulgato, identico o simile nella sua impressione generale al disegno o modello per il quale si rivendica la protezione come disegno o modello registrato di uno Stato membro, sia stato divulgato:
a) dall’autore o dal suo avente diritto oppure da terzi in virtù di informazioni o atti dell’autore o del suo avente diritto; e
b) nei 12 mesi precedenti la data di deposito della domanda ovvero, quando si rivendichi la priorità, nei 12 mesi precedenti la data di quest’ultima.
3. Il paragrafo 2 si applica anche quando il disegno o modello è stato divulgato a causa di un abuso commesso nei confronti del suo autore o del suo avente diritto.
Art. 7 Disegno o modello di aspetto determinato dalla sua funzione tecnica e disegno o modello di interconnessione
1. Non sono protette dal diritto su un disegno o modello le caratteristiche dell’aspetto del prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica.
2. Non sono protette dal diritto su un disegno o modello le caratteristiche dell’aspetto del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per poter consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato di essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere collocato in esso, intorno ad esso o in contatto con esso, in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione.
3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, il disegno o modello per cui ricorrono le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 è protetto quando ha lo scopo di consentire l’unione o la connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare.
Art. 8 Disegni e modelli contrari all’ordine pubblico o al buon costume
Non è protetto un disegno o modello contrario all’ordine pubblico o al buon costume.
Art. 9 Estensione della protezione
1. La protezione conferita dal diritto su un disegno o modello si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa.
2. Nel determinare l’estensione della protezione si tiene conto del margine di libertà dell’autore nella realizzazione del disegno o modello.
Art. 10 Decorrenza e durata della protezione
1. La protezione di un diritto su un disegno o modello fa seguito alla registrazione presso l’ufficio.
2. Un disegno o modello è registrato per un periodo di cinque anni calcolato a decorrere dalla data di deposito della domanda di registrazione. Il titolare del diritto può rinnovare la registrazione, conformemente all’articolo 32, per uno o più periodi di cinque anni fino a una durata totale della protezione pari a 25 anni dalla data di deposito della domanda di registrazione.
Art. 11 Diritto al disegno o modello registrato
1. Il diritto al disegno o modello registrato spetta all’autore o al suo avente diritto.
2. Se il disegno o modello è stato realizzato congiuntamente da due o più persone, il diritto al disegno o modello registrato spetta ad esse congiuntamente.
3. Tuttavia, il diritto al disegno o modello registrato spetta al datore di lavoro qualora un disegno o modello sia stato realizzato da un dipendente, nell’esecuzione delle mansioni del dipendente o su istruzioni impartite dal datore di lavoro del dipendente, salvo patto contrario tra le parti interessate o diversa disposizione della legislazione nazionale applicabile.