Direttiva (UE) 2026/706 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2026 che modifica la direttiva 2014/32/UE per quanto riguarda i sistemi di misura per le apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici e peri distributori di gas compresso e i contatori dell’energia elettrica, del gas e dell’energia termica (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,
Uno degli obiettivi della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio3 è garantire il funzionamento del mercato interno per quanto riguarda gli strumenti di misura. L’articolo 6 di tale direttiva dispone che gli strumenti di misura che rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva devono essere conformi ai requisiti essenziali di cui all’allegato I e all’allegato specifico di tale direttiva relativo allo strumento.
L’ambito di applicazione e i relativi requisiti essenziali oggetto della direttiva 2014/32/UE sono stati stabiliti con la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4, di cui la direttiva 2014/32/UE è una rifusione. I requisiti tecnici sono rimasti invariati per più di 20 anni. Nel frattempo sono comparsi sul mercato nuovi strumenti di misura che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/32/UE. È il caso, in particolare, dei sistemi di misura per apparecchiature di alimentazione di veicoli elettrici e dei sistemi di misura per distributori di gas compresso, che forniscono un contributo importante per il successo dello sviluppo di una mobilità pulita. La direttiva 2014/32/UE, inoltre, non definisce i requisiti per i contatori di energia termica per le applicazioni di raffreddamento. Inoltre, per quanto riguarda i contatori dell’energia elettrica e del gas, la direttiva 2014/32/UE non prevede adeguatamente l’uso della corrente continua, dell’idrogeno e di altri gas che possono essere utilizzati come alternative ai gas più tradizionali, né consente di sfruttare appieno i contatori intelligenti che svolgono un ruolo importante per il conseguimento degli obiettivi climatici dell’Unione. È pertanto opportuno modificare in maniera mirata sia l’ambito di applicazione della direttiva 2014/32/UE, sia i requisiti essenziali stabiliti nei relativi allegati, al fine di tenere conto degli sviluppi tecnologici. L’immissione sul mercato di strumenti di misura dovrebbe essere trattata in modo sistematico e completo attraverso una revisione generale della direttiva 2014/32/UE, compresa una revisione dell’allegato I e degli allegati specifici relativi agli strumenti, come l’allegato III relativo ai contatori dell’acqua, al fine di adeguare l’attuale quadro dell’Unione agli sviluppi tecnologici.
Gli allegati I, IV, V e VI della direttiva 2014/32/UE dovrebbero essere modificati in quanto non sono più neutri dal punto di vista tecnologico e mancano di requisiti essenziali relativi alle nuove tecnologie, che garantiscono una maggiore tutela dei consumatori.
È opportuno modificare l’allegato I della direttiva 2014/32/UE per tenere conto della diffusione dei contatori intelligenti del gas e dell’energia elettrica e dei nuovi strumenti di misura di cui agli allegati specifici relativi ai nuovi strumenti.
È opportuno modificare l’allegato IV della direttiva 2014/32/UE per tenere conto del crescente utilizzo dell’idrogeno e di altri gas combustibili che possono essere impiegati come alternative a gas combustibili più tradizionali, nonché della diffusione dei contatori intelligenti del gas.
È opportuno modificare l’allegato V della direttiva 2014/32/UE per tenere conto della diffusione dei contatori intelligenti dell’energia elettrica e per aggiornare tale direttiva per quanto riguarda gli strumenti di misura della corrente continua.
È opportuno inserire nella direttiva 2014/32/UE un nuovo allegato per rispondere alla necessità di requisiti essenziali armonizzati per quanto riguarda i sistemi di misura per le apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici, indipendentemente dalla loro applicazione prevista, garantendo nel contempo che non siano imposti obblighi di ammodernamento per quanto riguarda le stazioni di ricarica esistenti.
È opportuno modificare l’allegato VI della direttiva 2014/32/UE per includervi i contatori di energia termica per le applicazioni di raffreddamento, al fine di evitare un’ulteriore certificazione di tali prodotti a livello nazionale.
Il maggiore uso di gas compressi quali l’idrogeno e il gas naturale richiede l’inserimento di un nuovo allegato nella direttiva 2014/32/UE relativo ai sistemi di misura per i distributori di gas compresso, garantendo al tempo stesso che non siano imposti obblighi di ammodernamento per quanto riguarda i distributori di gas compresso esistenti.
Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire garantire che gli strumenti di misura presenti sul mercato interno soddisfino i requisiti relativi alla garanzia di un livello elevato di protezione degli interessi pubblici di cui alla presente direttiva, assicurando nel contempo il funzionamento del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
Per consentire agli operatori economici di smaltire le scorte di strumenti di misura conformi alla direttiva 2014/32/UE, è necessario prevedere disposizioni transitorie ragionevoli che consentano la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio di strumenti di misura che sono già stati immessi sul mercato in conformità di tale direttiva prima della data di applicazione delle misure nazionali di recepimento della presente direttiva. È inoltre opportuno stabilire disposizioni transitorie specifiche per consentire agli operatori economici di prepararsi all’applicazione dei requisiti armonizzati relativi ai sistemi di misura per le apparecchiature di alimentazione di veicoli elettrici e ai sistemi di misura per i distributori di gas compresso.
Al fine di evitare ritardi nella diffusione degli strumenti di misura dopo la data di applicazione della presente direttiva, è importante che, entro la data di applicazione della presente direttiva, un numero sufficiente di organismi di valutazione della conformità sia autorizzato a effettuare valutazioni della conformità applicando i nuovi requisiti previsti per gli strumenti di misura e sia pertanto notificato alla Commissione. Per lo stesso motivo, tali organismi notificati dovrebbero poter rilasciare certificati per gli strumenti di misura definiti negli allegati specifici relativi agli strumenti, vale a dire gli allegati II, III e V della presente direttiva, prima della data di applicazione della stessa.
Al fine di concedere ai fabbricanti tempo sufficiente per adeguare i loro prodotti ai requisiti essenziali di cui agli allegati della presente direttiva, è necessario prevedere disposizioni transitorie ragionevoli che consentano la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio di strumenti di misura immessi sul mercato per i quali sono stati rilasciati certificati nazionali o per i quali era stato rilasciato un certificato a norma della direttiva 2014/32/UE prima della data di applicazione delle misure nazionali di recepimento della presente direttiva, e che rientreranno nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/32/UE a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/32/UE,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
La direttiva 2014/32/UE è così modificata:
1) all’articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. La presente direttiva si applica agli strumenti di misura definiti negli allegati specifici relativi agli strumenti compresi tra il III e il XII (allegati specifici relativi agli strumenti) concernenti i contatori dell’acqua (MI-001), i contatori del gas e i dispositivi di conversione (MI-002), i contatori di energia elettrica attiva (MI-003), i sistemi di misura per le apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici (MI-011), i contatori di energia termica (MI-004), i sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall’acqua (MI-005), i sistemi di misura per i distributori di gas compresso (MI-012), gli strumenti per pesare a funzionamento automatico (MI-006), i tassametri (MI-007), le misure materializzate (MI-008), gli strumenti di misura della dimensione (MI-009) e gli analizzatori dei gas di scarico (MI-010).» ;
2) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I della presente direttiva;
3) l’allegato IV è modificato conformemente all’allegato II della presente direttiva;
4) l’allegato V è modificato conformemente all’allegato III della presente direttiva;
5) il testo che figura nell’allegato IV della presente direttiva è inserito come allegato V bis;
6) l’allegato VI è modificato conformemente all’allegato V della presente direttiva;
7) il testo che figura nell’allegato VI della presente direttiva è inserito come allegato VII bis.
Art. 2
1. In deroga all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2014/32/UE, gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio di strumenti di misura conformi a tale direttiva all’8 aprile 2026 e immessi sul mercato prima del 10 ottobre 2028.
2. In deroga all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2014/32/UE, gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio di strumenti di misura definiti negli allegati V bis e VII bis di tale direttiva, come modificata il 9 aprile 2026, che sono conformi al diritto nazionale di uno Stato membro e che sono stati immessi sul mercato prima del 10 aprile 2030.
3. In deroga all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2014/32/UE, i certificati relativi a strumenti di misura che rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva, come modificata il 9 aprile 2026, prima del 10 ottobre 2028 , rimangono validi fino alla scadenza della loro validità, e in ogni caso non oltre il 10 aprile 2038, indipendentemente dal fatto che tali certificati siano stati rilasciati a norma del diritto nazionale che recepisce la direttiva 2014/32/UE o a norma di un altro atto legislativo nazionale.
Art. 3
1.
Entro il 10 aprile 2028 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 10 ottobre 2028.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 4
In deroga alla direttiva 2014/32/UE, gli organismi di valutazione della conformità conformi a tale direttiva, come modificata il 9 aprile 2026, possono essere notificati conformemente a tale direttiva, come modificata il 9 aprile 2026, prima del 10 ottobre 2028. Tali organismi notificati possono eseguire le procedure di valutazione della conformità previste da tale direttiva, come modificata il 9 aprile 2026, e rilasciare certificati per gli strumenti di misura definiti negli allegati II, III e V della presente direttiva conformemente a tale direttiva, come modificata il 9 aprile 2026, prima del 10 ottobre 2028.
Art. 5
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Art. 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, l’11 marzo 2026 Per il Parlamento europeo La presidente R. Metsola Per il Consiglio Il presidente M. Raouna