Direttiva (UE) 2026/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2026 sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 82, paragrafo 1, lettera d), e l’articolo 83, paragrafi 1 e 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
visto il parere del Comitato delle regioni2,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,
La corruzione è ancora un grave problema a livello dell’Unione in quanto minaccia la stabilità e la sicurezza delle società, fra l’altro favorendo la criminalità organizzata e altre forme gravi di criminalità. La corruzione mina le istituzioni democratiche e i valori universali su cui si fonda l’Unione, in particolare lo Stato di diritto, la democrazia, l’uguaglianza e la tutela dei diritti fondamentali. Mette a repentaglio lo sviluppo, la prosperità, la sostenibilità e l’inclusività delle nostre economie. La lotta contro la corruzione è essenziale per rafforzare la qualità della democrazia e per realizzare pienamente lo Stato di diritto. Per prevenire e combattere efficacemente la corruzione è necessario un approccio globale e multidisciplinare. Lo scopo della presente direttiva è contrastare la corruzione mediante il diritto penale, consentendo una migliore cooperazione transfrontaliera tra le autorità competenti.
La decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio4 stabilisce i requisiti relativi alla configurazione della corruzione nel settore privato come reato. La convenzione sulla base dell’articolo K.3, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull’Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea5 («convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea») riguarda alcuni atti di corruzione nei quali sono coinvolti detti funzionari. Tali strumenti non sono però sufficientemente esaurienti e attualmente la corruzione è configurata come reato in modo diverso negli Stati membri, il che ostacola una risposta coerente ed efficace in tutta l’Unione. Sono inoltre emerse lacune nell’applicazione delle norme e ostacoli alla cooperazione tra le autorità competenti dei diversi Stati membri. La presente direttiva è intesa a modificare e ampliare le disposizioni di tali strumenti. Poiché le modifiche da apportare sono sostanziali per numero e natura, è opportuno che, per ragioni di chiarezza, entrambi gli strumenti siano sostituiti nella loro interezza, in relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva.
È opportuno aggiornare e rafforzare l’attuale quadro giuridico per favorire una lotta efficace contro la corruzione in tutta l’Unione. La presente direttiva è volta a configurare la corruzione come reato qualora sia commessa intenzionalmente. L’esistenza dell’intenzione e della consapevolezza può essere dedotta da circostanze oggettive e materiali. Poiché la presente direttiva stabilisce norme minime, gli Stati membri rimangono liberi di adottare o mantenere norme più severe in materia di corruzione. La presente direttiva si basa sull’attuale quadro giuridico e non dovrebbe essere interpretata come avente l’intento di indebolire le attuali norme nazionali anticorruzione.
La corruzione è un fenomeno transnazionale che ha effetti su tutte le società e le economie. Le misure adottate a livello nazionale o dell’Unione dovrebbero tener conto di tale dimensione internazionale. L’azione dell’Unione dovrebbe pertanto tenere conto dei lavori del gruppo di Stati contro la corruzione del Consiglio d’Europa (GRECO), dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e dell’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC).
Le diverse manifestazioni della corruzione richiedono un approccio coordinato e armonizzato tra gli Stati membri per affrontarne con efficacia le cause profonde e le conseguenze. Per contrastare efficacemente la corruzione sono necessari meccanismi sia preventivi che repressivi. Si incoraggiano gli Stati membri a prendere un’ampia gamma di misure preventive, legislative e cooperative nel quadro della lotta contro la corruzione. Benché la corruzione sia innanzitutto un reato e le fattispecie di reati di corruzione e reati connessi alla corruzione siano definite nel diritto nazionale e internazionale, di fatto, la mancanza di integrità, i conflitti di interessi non dichiarati e gravi violazioni di norme in materia di integrità possono portare, se non contrastati, a reati di corruzione. La prevenzione della corruzione rende meno necessaria la repressione dei reati e comporta più ampi benefici in quanto promuove la fiducia dei cittadini e disciplina la condotta dei funzionari pubblici. Affinché siano efficaci, gli approcci anticorruzione in tutti gli Stati membri dovrebbero basarsi su misure volte a migliorare la trasparenza e l’integrità, anche disciplinando ambiti quali il conflitto di interessi, il lobbismo e il fenomeno delle «porte girevoli». Per una più vasta azione anticorruzione è importante che le istituzioni pubbliche applichino gli standard più elevati di integrità, trasparenza e indipendenza da influenze indebite. Un servizio pubblico dotato di personale con un elevato livello di competenze e integrità è un pilastro fondamentale per Stati membri efficienti, trasparenti ed efficaci che mirano a eradicare la corruzione. Migliorare la trasparenza, l’efficienza e l’uso di criteri oggettivi nelle fasi di assunzione e promozione dei funzionari pubblici potrebbe contribuire a raggiungere tale obiettivo. Poiché anche il settore privato svolge un ruolo fondamentale nella prevenzione e nell’individuazione della corruzione, gli Stati membri possono incoraggiare lo sviluppo e l’attuazione di meccanismi di conformità solidi ed efficaci all’interno delle imprese private. Al fine di garantire un approccio comune per quanto riguarda l’efficacia di tali meccanismi di conformità, che potrebbero includere una mappa dei rischi, un codice di condotta, una valutazione da parte di terzi e un controllo e un audit interni, gli Stati membri possono cooperare allo sviluppo di orientamenti comuni.
Sebbene la presente direttiva rispetti pienamente tutte le pertinenti disposizioni costituzionali, i principi costituzionali e le leggi nazionali, è opportuno sottolineare che proteggere indebitamente le persone, in particolare quelle che ricoprono cariche pubbliche, dalla responsabilità per i reati di corruzione potrebbe minare la fiducia dei cittadini in modo incompatibile con gli obiettivi della presente direttiva.
Fatta salva la loro autonomia istituzionale e amministrativa, gli Stati membri dovrebbero disporre di organismi o unità organizzative incaricati della prevenzione e della repressione della corruzione. Ai sensi della presente direttiva, gli Stati membri non sono tenuti a creare nuovi organismi o unità organizzative, quali organi giurisdizionali specializzati, e possono decidere di affidare allo stesso organismo o alla stessa unità organizzativa sia la funzione preventiva che repressiva, nonché compiti connessi ad altri reati, quali la criminalità organizzata. Conformemente al principio dell’autonomia degli Stati membri, tali organismi o unità non devono necessariamente essere organismi o unità organizzative centrali. Nel pieno rispetto dell’autonomia istituzionale e amministrativa degli Stati membri, quando hanno il potere di prendere decisioni su casi portati alla loro attenzione o da essi individuati, ovvero di formulare le raccomandazioni che ritengono necessarie, tali organismi anticorruzione dovrebbero operare senza ingerenze o influenze indebite di terzi, proteggendosi in tal modo da indebite pressioni o interventi esterni. Al fine di garantire che tali organismi o unità organizzative operino efficacemente, gli Stati membri dovrebbero garantire che le risorse e i poteri loro attribuiti siano commisurati al corretto esercizio dei loro compiti e consentano loro di disporre di conoscenze specialistiche in materia di prevenzione e repressione della corruzione.
Al fine di sensibilizzare i cittadini in merito alla portata, alle caratteristiche e agli effetti della corruzione, dovrebbe essere possibile adottare varie misure, anche in cooperazione con i pertinenti portatori di interessi, quali la società civile, il mondo accademico e i media. Tali misure potrebbero includere, ad esempio, fonti di informazione dedicate, raccolte di pubblicazioni e normative pertinenti, nonché campagne e seminari di sensibilizzazione aperti al pubblico e in un linguaggio accessibile.
L’Unione è parte della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), il più completo strumento giuridico internazionale anticorruzione, che combina misure di prevenzione e di contrasto. La convenzione impone alle parti di adottare le misure legislative e le altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale alla corruzione, all’appropriazione indebita e al riciclaggio di denaro e di prendere in considerazione l’adozione di misure legislative o altre misure necessarie per configurare come reato ulteriori condotte (quali l’abuso di ufficio, il traffico d’influenze e l’arricchimento senza causa). In linea con gli impegni contenuti nella dichiarazione politica adottata in occasione della sessione speciale dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite contro la corruzione del 2021 dal titolo «Il nostro impegno comune per affrontare efficacemente le sfide e attuare misure per prevenire e combattere la corruzione e rafforzare la cooperazione internazionale» (Our common commitment to effectively addressing challenges and implementing measures to prevent and combat corruption and strengthen international cooperation), l’Unione dovrebbe, per quanto possibile, andare oltre i requisiti minimi dell’UNCAC e stabilire misure supplementari per prevenire e combattere la corruzione. La presente direttiva si basa sulle osservazioni e sulle migliori pratiche derivanti dal meccanismo di revisione dell’attuazione dell’UNCAC.
Tenuto conto dell’evoluzione delle minacce della corruzione e degli obblighi giuridici che incombono all’Unione e agli Stati membri ai sensi del diritto internazionale, nonché dello sviluppo di quadri giuridici nazionali, è opportuno ravvicinare ulteriormente la definizione di reati di corruzione tra tutti gli Stati membri, in modo da includere una gamma di condotte più vasta.
Per evitare che i reati di corruzione nel settore pubblico rimangano impuniti, è opportuno definire chiaramente l’ambito di applicazione della presente direttiva. In primo luogo, la nozione di funzionario pubblico dovrebbe comprendere anche le persone che lavorano presso organizzazioni internazionali, tra cui le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione e gli organi giurisdizionali internazionali. In secondo luogo, poiché molte entità o persone esercitano funzioni pubbliche senza ricoprire un incarico formale, la nozione di funzionario pubblico dovrebbe ricomprendere tutti i funzionari interessati, siano essi nominati, eletti o assunti su base contrattuale, titolari di una funzione amministrativa o giudiziaria formale, nonché tutti i prestatori di servizi pubblici investiti di pubblici poteri o soggetti al controllo o alla vigilanza di autorità pubbliche in relazione alla prestazione di funzioni di pubblico servizio, anche se non ricoprono cariche formali. Ai fini della presente direttiva, la definizione di funzionario pubblico dovrebbe inoltre comprendere le persone che svolgono funzioni di pubblico servizio presso imprese statali e controllate dallo Stato come pure presso fondazioni per la gestione di beni e società private che svolgono funzioni di pubblico servizio e presso le persone giuridiche da esse istituite o partecipate. Chiunque eserciti una funzione legislativa a livello nazionale, regionale o locale dovrebbe essere assimilato a un funzionario nazionale ai fini della presente direttiva, conformemente al diritto nazionale.
Dovrebbero intendersi per funzionari di alto livello le persone che esercitano funzioni esecutive, amministrative, legislative o giudiziarie chiave. Tali funzioni possono comprendere la partecipazione attiva allo sviluppo o all’esecuzione di funzioni pubbliche, la definizione e l’attuazione di politiche, l’applicazione delle leggi, la proposta o l’attuazione della legislazione, l’adozione e l’attuazione di statuti o decreti normativi, l’adozione di decisioni in materia di spesa pubblica e l’adozione di decisioni sulla nomina di persone a funzioni esecutive, amministrative, legislative o giudiziarie chiave, nonché l’adozione di decisioni su procedimenti giudiziari. I funzionari di alto livello possono includere funzionari nazionali quali capi di governo centrale e regionale, membri del governo centrale e regionale, viceministri, sottosegretari di Stato, consulenti politici principali, capi e membri del gabinetto di un ministro, se un tale gabinetto è istituito, nonché membri delle camere parlamentari, membri delle corti costituzionali e delle corti supreme, il procuratore generale e membri delle istituzioni superiori di controllo nonché membri del collegio dei commissari della Commissione europea e membri del Parlamento europeo.
È necessario rafforzare il quadro giuridico per combattere la corruzione e garantire che le autorità di contrasto e le autorità responsabili dell’azione penale dispongano di strumenti efficaci e proporzionati. Nel contesto della corruzione di funzionari pubblici, si possono distinguere due tipi di corruzione. La corruzione attiva nel settore pubblico consiste nel promettere, offrire o procurare un indebito vantaggio di qualsiasi natura per influenzare un funzionario pubblico. La corruzione passiva nel settore pubblico consiste nell’azione del funzionario pubblico che sollecita o riceve tale indebito vantaggio, o che accetta l’offerta o la promessa di tali vantaggi, per compiere o per omettere un atto. I vantaggi possono essere materiali o immateriali, pecuniari o non pecuniari. Un vantaggio non è considerato indebito se, ad esempio, è consentito dalla legge o da norme amministrative o in caso di regali minimi o dal valore esiguo. La presente direttiva dovrebbe inoltre stabilire norme minime sulla corruzione in tutte le sue forme nel settore privato, tra le cui vittime immediate figurano imprese che subiscono ingiuste ripercussioni e in cui ciascuna tangente può ridurre la libera concorrenza. Il reato di corruzione nel settore pubblico si basa sui reati di corruzione passiva e attiva definiti agli articoli 2 e 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea e non dovrebbe essere interpretato o applicato in modo più indulgente rispetto a tali disposizioni della convenzione.
Le azioni in violazione dei doveri professionali da parte di direttori o lavoratori di entità del settore privato nell’ambito di attività economiche, finanziarie o imprenditoriali possono ledere gli interessi di un’impresa del settore privato e possono altresì falsare la concorrenza in relazione all’acquisto di beni o servizi commerciali a danno sia dei potenziali concorrenti che del pubblico in generale. La configurazione della corruzione nel settore privato come reato è intesa a scoraggiare entrambi i tipi di danno. Dovrebbe contribuire a impedire a terzi di interferire nella conduzione corretta delle attività attraverso la promessa, l’offerta o la concessione di un indebito vantaggio ai direttori o ai lavoratori di entità del settore privato affinché compiano o omettano un atto in violazione dei propri doveri (corruzione attiva nel settore privato). Il reato dovrebbe inoltre riguardare anche i direttori e i lavoratori di entità del settore privato che sollecitano o ricevono indebiti vantaggi o che accettano l’offerta o la promessa di tali vantaggi, al fine di compiere o omettere un atto in violazione dei propri doveri (corruzione passiva nel settore privato).
Per evitare che i funzionari pubblici danneggino intenzionalmente gli interessi finanziari dell’entità pubblica o privata interessata utilizzando fondi per fini diversi da quelli a cui erano destinati, è opportuno stabilire norme sul reato di appropriazione indebita di beni da parte dei funzionari pubblici incaricati di gestirli. Per costituire reato, l’appropriazione indebita dovrebbe comportare un vantaggio per il funzionario pubblico o per un terzo o un danno agli interessi finanziari dell’entità pubblica o privata interessata. Per affrontare la lotta contro la corruzione con un approccio esaustivo, gli Stati membri sono incoraggiati a configurare come reato anche l’appropriazione indebita nel settore privato. Nel definire il reato gli Stati membri non dovrebbero prevedere che richieda l’accertamento sia del danno che del vantaggio.
Esercitare influenza sui decisori pubblici allo scopo di ottenere un indebito vantaggio può ostacolare gravemente il corretto funzionamento delle pubbliche amministrazioni. Per affrontare adeguatamente tale problema, gli elementi costitutivi del reato di traffico d’influenze dovrebbero riguardare due diverse situazioni, se tale reato è commesso intenzionalmente. In primo luogo, il reato dovrebbe includere la promessa, l’offerta o la concessione di un indebito vantaggio al fine di esercitare un’influenza impropria in vista di ottenere un indebito vantaggio da parte di un funzionario pubblico. In secondo luogo, dovrebbe includere anche la sollecitazione o l’ottenimento di un indebito vantaggio, o l’accettazione di un’offerta o di una promessa relativa a tale vantaggio, al fine di esercitare un’influenza impropria in vista di ottenere un indebito vantaggio da parte di un funzionario pubblico. Tale condotta dovrebbe costituire reato a prescindere dal fatto che l’influenza sia stata presunta o reale, che sia stata esercitata o meno e che abbia ottenuto o meno il risultato voluto. Non dovrebbe costituire reato l’esercizio legittimo di forme riconosciute di rappresentanza di interessi o legale, che possono cercare di influenzare legittimamente il processo decisionale pubblico senza comportare uno scambio indebito di vantaggi. Tali forme di rappresentanza di interessi, come le attività di promozione, si svolgono spesso in un contesto regolamentato proprio per evitare che una mancanza di trasparenza dia adito a corruzione. Disporre di norme aggiuntive efficaci sulla dichiarazione dei conflitti di interessi, sulle «porte girevoli» o sul finanziamento dei partiti politici può contribuire a evitare zone grigie e prevenire influenze indebite. Ai fini del reato di traffico d’influenze, il vantaggio indebito derivante dall’esercizio di un’influenza impropria comprende la remunerazione per tali forme di rappresentanza qualora tali attività siano svolte in modo da soddisfare gli altri elementi del reato, anche a causa di una pertinente violazione delle norme applicabili.
L’esercizio illecito di funzioni pubbliche rischia di minare la fiducia dei cittadini, lo Stato di diritto e l’equità economica e può arrecare grave pregiudizio all’interesse pubblico. Al fine di prevenire un tale danno, gli Stati membri dovrebbero individuare violazioni gravi della legge, siano esse azioni od omissioni, o entrambe. Tali violazioni gravi potrebbero includere, ad esempio, la violazione di disposizioni legislative o regolamentari volte a garantire il libero accesso e la parità di condizioni dei contratti per i candidati, o la deliberata errata applicazione della legge da parte di giudici o arbitri. Gli Stati membri dovrebbero poter limitare l’applicazione del reato di esercizio illecito di funzioni pubbliche a determinate categorie di funzionari pubblici. Nell’individuare le pertinenti violazioni gravi della legge, gli Stati membri potrebbero tenere conto di questioni quali, tra l’altro, la possibilità che la condotta sia stata commessa nell’intento di ottenere un indebito vantaggio per il funzionario in questione o per un terzo o al fine di ledere i diritti o gli interessi legittimi di una persona.
L’intralcio alla giustizia è un reato che favorisce, tra gli altri reati, la corruzione. Ciò è riconosciuto dal diritto penale degli Stati membri. È pertanto necessario configurare come reato l’intralcio alla giustizia, che comporta l’uso di violenza, minacce o intimidazioni, o l’istigazione a deporre il falso o a presentare elementi probatori falsi. Anche le azioni volte a interferire nella testimonianza o nella presentazione di elementi probatori o nell’esercizio di funzioni ufficiali da parte di funzionari delle autorità giudiziarie o di contrasto dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione di tale reato. In linea con l’UNCAC, la presente direttiva si applica soltanto all’intralcio alla giustizia nei procedimenti relativi a un reato di corruzione. Nel recepire la presente direttiva, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a stabilire uno specifico reato di intralcio alla giustizia in relazione ai reati di corruzione di cui al capo II della presente direttiva, qualora il loro diritto nazionale includa una disposizione generale che criminalizzi l’intralcio alla giustizia applicabile a tutti i reati, compresa la corruzione. Gli Stati membri rimangono liberi di configurare come reato tale condotta mediante diversi reati a livello nazionale.
La corruzione è motivata dal tentativo di ottenere indebiti vantaggi economici e di altro tipo. Per ridurre gli incentivi che spingono individui e organizzazioni criminali a commettere nuovi reati e per dissuadere gli individui dall’acconsentire a diventare falsi proprietari, è opportuno configurare come reato l’arricchimento mediante corruzione. Questo renderebbe a sua volta più difficile occultare beni acquisiti illecitamente e ridurrebbe la diffusione della corruzione e i danni arrecati alla società. La trasparenza aiuta le autorità competenti a individuare eventuali arricchimenti senza causa. Ad esempio, nelle giurisdizioni in cui i funzionari pubblici sono tenuti a dichiarare il proprio patrimonio a intervalli regolari, in particolare al momento dell’assunzione e della cessazione delle funzioni, le autorità possono valutare se i beni dichiarati corrispondano ai redditi dichiarati.
Gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte a definire come reato punibile l’occultamento intenzionale o la dissimulazione della vera natura, della provenienza, dell’ubicazione, della disposizione, del movimento, della proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi nella consapevolezza che i beni provengono dalla commissione dei reati di corruzione nel settore pubblico o in quello privato, appropriazione indebita, traffico d’influenze, intralcio alla giustizia o istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo, come stabilito nella presente direttiva.
Il finanziamento politico illegale può essere un mezzo per indurre i decisori a prendere decisioni che potrebbero essere nell’interesse del finanziatore. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione l’adozione di misure adeguate contro tipologie di finanziamento politico illegale, in linea con il principio di proporzionalità e le norme in materia di responsabilità e trasparenza a livello dell’Unione e nazionale, nel pieno rispetto delle libertà fondamentali del mercato interno e dei diritti elettorali dei cittadini dell’Unione. Sebbene il finanziamento politico illegale non sia disciplinato dalla presente direttiva, gli Stati membri potrebbero considerare la possibilità di criminalizzarlo qualora rappresenti una minaccia per la democrazia degli Stati membri e dell’Unione.
Il reato di arricchimento mediante reati di corruzione dovrebbe riguardare la condotta di un funzionario pubblico che acquisisce, detiene o utilizza beni nella consapevolezza che essi provengono da reati di corruzione commessi da un altro funzionario pubblico. I reati di arricchimento derivanti da reati di corruzione e di occultamento non pregiudicano la direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio6, in particolare l’articolo 3, paragrafo 5, e il considerando 11 sull’«autoriciclaggio», se del caso. All’atto di valutare se i beni derivino da qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale in un reato di corruzione e se la persona ne fosse consapevole, dovrebbero essere prese in considerazione le specifiche circostanze del caso, ad esempio il fatto che il valore dei beni è sproporzionato rispetto al reddito legittimo dell’imputato e la contiguità temporale tra attività criminosa e acquisizione dei beni. Non dovrebbe essere necessario determinare la conoscenza di tutti gli elementi fattuali o di tutte le circostanze relative al coinvolgimento criminale, compresa l’identità dell’autore. Inoltre, i proventi dei reati di corruzione possono essere confiscati sulla base della direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio7. Tale direttiva comprende anche disposizioni su altri tipi di confisca, compresa, a determinate condizioni, la confisca di proventi da reato, o di altri beni di valore corrispondente a detti proventi, che sono stati trasferiti da un indagato o un imputato a terzi, o che terzi hanno acquisito da un indagato o imputato, qualora i terzi interessati sapessero o avrebbero dovuto sapere che il trasferimento o l’acquisizione aveva lo scopo di evitare la confisca.
Come deterrente contro la corruzione in tutta l’Unione, gli Stati membri dovrebbero stabilire tipi e livelli minimi di sanzioni penali e non penali per i reati definiti nella presente direttiva. I livelli massimi delle pene detentive e altre sanzioni dovrebbero essere sufficientemente elevati da dissuadere dal commettere il reato e da riflettere gli effetti nocivi della corruzione. Allo stesso tempo i livelli dovrebbero essere proporzionati alla gravità di ciascun reato di corruzione e coerenti con i livelli di sanzioni penali stabiliti dal diritto dell’Unione e dal diritto nazionale. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le sanzioni siano applicate nella misura necessaria a dissuadere dal commettere i reati. Qualora il diritto nazionale preveda l’eventualità della sospensione condizionale della pena, della condanna condizionale, della liberazione anticipata, della liberazione condizionale o della grazia dei condannati per uno dei reati di cui alla presente direttiva, le autorità giudiziarie dovrebbero tenere conto, tra gli altri fattori, della gravità dei reati in questione.
La presente direttiva non dovrebbe precludere l’adeguata ed efficace applicazione di misure disciplinari o di sanzioni diverse da quelle di natura penale, come le sanzioni amministrative. Le sanzioni non assimilabili a sanzioni penali, che sono irrogate nei confronti della stessa persona per la stessa condotta, possono essere tenute in considerazione in sede di condanna della persona in questione per un reato definito nella presente direttiva. Dovr ebbe essere pienamente rispettato il principio del divieto di essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato nei procedimenti penali (ne bis in idem).
Gli Stati membri sono incoraggiati a consentire alle rispettive autorità competenti di imporre, in aggiunta o in alternativa alle pene detentive, sanzioni o misure non necessariamente di natura penale, come l’esclusione dalle procedure di gara o il divieto temporaneo di candidarsi a cariche pubbliche. Tali misure hanno un effetto dissuasivo generale e potrebbero ridurre le recidive. Gli Stati membri dovrebbero inoltre valutare la possibilità di istituire procedure di sospensione o trasferimento temporaneo di un funzionario pubblico accusato di un reato di cui alla presente direttiva, tenendo presente la necessità di rispettare il principio della presunzione di innocenza e il diritto a un ricorso effettivo.
Al fine di migliorare la risposta della giustizia penale ai reati di corruzione e dissuadere dal commettere tali reati, il regime di sanzioni nei confronti delle persone giuridiche e fisiche dovrebbe essere chiarito e allineato ad altri strumenti di diritto penale dell’Unione. A norma delle direttive 2009/81/CE8, 2014/23/UE9, 2014/24/UE10 e 2014/25/UE11 del Parlamento europeo e del Consiglio, una condanna per corruzione con sentenza definitiva costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione a una procedura di appalto o a una procedura di aggiudicazione di una concessione. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero altresì poter decidere di includere, tra le sanzioni o misure penali o non penali che possono essere imposte alle persone giuridiche e fisiche, l’esclusione di tali persone giuridiche dalle procedure di gara o dalle concessioni al fine di includere anche le procedure di appalto e le procedure di aggiudicazione delle concessioni al di sotto delle soglie di cui alle pertinenti direttive.
Le persone giuridiche non dovrebbero potersi sottrarre alle responsabilità ricorrendo a intermediari, comprese persone giuridiche collegate, per offrire, promettere o versare tangenti a un funzionario pubblico per loro conto. Inoltre, le sanzioni pecuniarie da irrogare alle persone giuridiche dovrebbero essere calcolate tenendo conto del loro fatturato mondiale o sulla base di importi massimi fissi. Le risoluzioni non processuali sono applicate nel contesto dei reati di corruzione e sono spesso considerate un modo pragmatico ed efficiente per risolvere casi che altrimenti richiederebbero una notevole quantità di tempo e risorse per le indagini e le azioni penali prima di giungere dinanzi a un organo giurisdizionale. Tuttavia, anche le risoluzioni non processuali potrebbero presentare alcune problematiche e gli Stati membri sono incoraggiati a tenerne conto.
Anche se non vi è un obbligo di aumentare la pena, gli Stati membri dovrebbero assicurare che, all’atto di giudicare gli autori del reato, gli organi giurisdizionali abbiano la facoltà di tenere conto delle circostanze aggravanti di cui alla presente direttiva, come attuata nella legislazione nazionale. Resta nella discrezione dell’organo giurisdizionale valutare l’aumento di pena dovuto alle specifiche circostanze aggravanti, tenendo conto delle circostanze specifiche di ogni singolo caso. Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a prevedere le circostanze aggravanti qualora il diritto nazionale preveda che i reati definiti nella decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio12 siano punibili come reati distinti e ciò potrebbe comportare sanzioni più severe.
Gli Stati membri dovrebbero assicurare che, all’atto di giudicare gli autori del reato, gli organi giurisdizionali abbiano la facoltà di tenere conto delle circostanze attenuanti di cui alla presente direttiva, come attuata nella legislazione nazionale. Fatta salva la discrezionalità giurisdizionale, tali circostanze dovrebbero riguardare i casi in cui gli autori dei reati forniscono informazioni o collaborano altrimenti con le autorità. Analogamente, nel sanzionare una persona giuridica, dovrebbe essere possibile considerare circostanza attenuante il fatto che tale persona giuridica abbia messo in atto programmi di controllo interno, di etica e di conformità effettivi, efficaci e debitamente valutati. Dovrebbe essere presa in considerazione la possibilità di applicare sanzioni minori qualora, al momento della scoperta di un reato, una persona giuridica riveli prontamente informazioni e disponga misure correttive. In ogni caso resta nella discrezione dell’organo giurisdizionale determinare l’importo effettivo della sanzione alla luce delle specifiche circostanze attenuanti, tenendo conto delle circostanze specifiche di ogni singolo caso, compreso, se del caso, il fatto che la persona giuridica disponga di programmi di conformità unicamente per apparenza, una pratica detta anche «window dressing».
I parlamentari e gli altri funzionari pubblici possono godere dell’immunità o della tutela giurisdizionale da indagini o dall’azione penale, che contribuisce a rafforzarne l’indipendenza proteggendoli da denunce infondate, specie in relazione alle opinioni o ai voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni. Tuttavia, dette immunità possono ostacolare l’efficacia delle indagini e del perseguimento dei reati di corruzione, compromettendo fra l’altro l’accertamento, l’indagine o l’azione penale nei confronti di altre persone che non godono di immunità e che potrebbero aver partecipato al reato. Dovrebbe pertanto essere raggiunto un giusto equilibrio tra, da un lato, le immunità o i privilegi giurisdizionali concessi ai funzionari pubblici per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni e, dall’altro, la possibilità di indagare, perseguire e giudicare efficacemente i reati di corruzione. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i privilegi e le immunità in materia di indagini e azione penale concessi ai funzionari nazionali per i reati di cui alla presente direttiva possano essere revocati. Tuttavia, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a modificare le rispettive costituzioni o i principi costituzionali nazionali in sede di recepimento della presente direttiva. Nel recepire la presente direttiva nel diritto nazionale nonché nell’applicare il diritto nazionale di recepimento della presente direttiva si tiene pienamente conto di tali privilegi e immunità, compreso il rispetto della libertà di mandato dei membri. La presente direttiva non dovrebbe influire sull’esercizio legittimo di forme riconosciute di rappresentanza di interessi, che possono cercare di influenzare legittimamente il processo decisionale pubblico senza comportare uno scambio indebito di vantaggi. La rappresentanza di interessi è importante per l’elaborazione di politiche sostenute dalla società civile e può contribuire legittimamente al settore pubblico.
Fatta salva l’istituzione dei rispettivi sistemi giudiziari nazionali, il potere discrezionale previsto dal diritto nazionale di non perseguire le persone per i reati di cui alla presente direttiva dovrebbe essere esercitato in base a norme e criteri chiari. Tali norme dovrebbero mirare a tenere conto della necessità, in generale, di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive per i reati di corruzione e a garantire l’efficacia del procedimento giudiziario.
La presente direttiva non pregiudica le norme e i principi generali di diritto penale nazionale relativi all’applicazione e all’esecuzione delle pene conformemente alle circostanze concrete di ogni singolo caso.
Considerata in particolare la mobilità di taluni autori di reati e proventi di attività criminose, così come la complessità delle indagini transfrontaliere necessarie per combattere la corruzione, tutti gli Stati membri dovrebbero stabilire la propria giurisdizione per consentire alle autorità competenti di indagare sui reati e avviare azioni penali in modo efficace, compreso quando il reato è commesso interamente o parzialmente sul loro territorio. Ai fini di tale obbligo, gli Stati membri dovrebbero provvedere a che sia stabilita la giurisdizione anche quando il reato è commesso mediante un sistema di informazione sul loro territorio, che la tecnologia in questione vi sia basata o meno.
Per garantire che le autorità competenti dispongano di tempo sufficiente per condurre indagini e azioni penali complesse, la presente direttiva prevede un termine minimo di prescrizione che consente di raccogliere le notizie di reato„ condurre le indagini, esercitare l’azione penale ed emettere un giudizio in merito ai reati di corruzione entro un congruo lasso di tempo dopo la commissione dei reati, senza creare pregiudizio per gli Stati membri che non prevedono termini di prescrizione per le indagini, l’azione penale e l’esecuzione.
I reati di corruzione possono essere difficili da individuare e indagare, in quanto sono commessi per lo più in modo dissimulato. Di conseguenza, una parte significativa dei reati di corruzione resta sommersa e i criminali sono in grado di beneficiare dei proventi. Quanto più lungo è il tempo necessario per accertare un reato di corruzione, tanto più è difficile scoprire le prove. Occorre pertanto garantire che le autorità di contrasto e le autorità competenti dispongano di strumenti investigativi adeguati per raccogliere le prove dei reati di corruzione che spesso interessano più di uno Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero inoltre impartire una formazione sufficiente, in stretto coordinamento con l’Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL), anche sull’uso di strumenti investigativi per portare a termine i procedimenti e l’individuazione e la quantificazione dei proventi della corruzione nel contesto del recupero e della confisca dei beni. La presente direttiva facilita altresì la raccolta di informazioni e prove prevedendo circostanze attenuanti per gli autori di reati che collaborano con le autorità. La formazione delle autorità di contrasto e delle autorità giudiziarie dovrebbe riguardare le indagini penali e i procedimenti penali relativi ai reati che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva.
Le persone che segnalano alle autorità competenti informazioni su casi di corruzione passati, in corso o previsti, avendo acquisito tali informazioni nell’ambito delle loro attività professionali, rischiano di subire ritorsioni. Le segnalazioni di tali informatori possono rafforzare l’applicazione delle norme consentendo alle autorità competenti di prevenire, accertare e perseguire efficacemente la corruzione. Dato l’interesse pubblico a proteggere le istituzioni pubbliche e private da tali atti e a rafforzare la trasparenza, la buona governance e la responsabilità, è necessario garantire l’esistenza di dispositivi efficaci affinché gli informatori possano usare canali riservati per avvisare le autorità competenti e per proteggerli da ritorsioni. La direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio13 si applica alle segnalazioni di violazioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e ulteriormente specificate nelle pertinenti misure dell’Unione, e pertanto alla denuncia di tutti i reati che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio14. La direttiva (UE) 2019/1937 dovrebbe essere applicabile alla denuncia dei reati di cui alla presente direttiva e alla protezione delle persone che denunciano, alle condizioni ivi previste. Al di là degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2019/1937, le autorità nazionali competenti dovrebbero fare in modo che le persone che forniscono elementi di prova o collaborano in altro modo alle indagini penali abbiano accesso alla protezione necessaria, conformemente al diritto nazionale.
Poiché il pubblico in generale subisce le conseguenze negative dei reati di corruzione e non può generalmente essere rappresentato in quanto persona offesa nei procedimenti penali, ai fini di un’applicazione efficace i membri del pubblico interessato dovrebbero avere la possibilità di agire per conto dell’interesse generale nei casi di corruzione, conformemente al diritto nazionale e fatte salve le pertinenti norme procedurali. La presente direttiva non impone agli Stati membri di introdurre nuovi diritti procedurali per i membri del pubblico interessato. Tuttavia, se tali diritti procedurali per i membri del pubblico interessato esistono in uno Stato membro in situazioni equivalenti in relazione a reati diversi da quelli previsti dalla presente direttiva, ad esempio il diritto di partecipare ai procedimenti in quanto parte civile, tali diritti procedurali dovrebbero essere concessi anche ai membri del pubblico interessato nei procedimenti relativi ai reati di corruzione definiti nella presente direttiva. I diritti dei membri del pubblico interessato non pregiudicano i diritti delle vittime quali previsti nella direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio15 Le nozioni di «membri del pubblico interessato» e di «vittime» dovrebbero rimanere due concetti distinti e gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti ad applicare i diritti delle vittime ai membri del pubblico interessato. La presente direttiva non impone agli Stati membri di concedere ai membri del pubblico interessato i diritti procedurali nei procedimenti penali che essi concedono a categorie di persone diverse dai membri del pubblico interessato.
La presente direttiva impone agli Stati membri di adottare e pubblicare una strategia nazionale in materia di prevenzione e lotta contro la corruzione. Gli Stati membri sono incoraggiati a elaborare la strategia nazionale in consultazione con la società civile, gli organismi o le unità organizzative anticorruzione, gli esperti indipendenti, i ricercatori e altri portatori di interessi. La strategia nazionale dovrebbe tenere conto delle esigenze, delle specificità e delle sfide degli Stati membri.
Le organizzazioni indipendenti della società civile sono essenziali per il corretto funzionamento della democrazia e svolgono un ruolo di primo piano nella difesa dei valori comuni su cui si fonda l’Unione. Esercitano una funzione di vigilanza essenziale, richiamando l’attenzione sulle minacce allo Stato di diritto, contribuendo a far sì che i responsabili rispondano delle loro azioni e garantendo il rispetto dei diritti fondamentali. Gli Stati membri dovrebbero promuovere la partecipazione della società civile alle attività anticorruzione, se del caso.
Il pluralismo dei media e la libertà dei media sono elementi essenziali dello Stato di diritto, della responsabilità democratica, dell’uguaglianza e della lotta contro la corruzione. MEDIA indipendenti e pluralistici, in particolare il giornalismo d’inchiesta, svolgono un ruolo importante nell’esame degli affari pubblici, individuando possibili casi di corruzione e violazioni dell’integrità, svolgendo attività di sensibilizzazione e promuovendo l’integrità. Gli Stati membri hanno l’obbligo di garantire un ambiente favorevole al lavoro dei giornalisti, di proteggerne la sicurezza e di promuovere in maniera proattiva la libertà e il pluralismo dei media. La raccomandazione della Commissione relativa alla garanzia della protezione, della sicurezza e dell’empowerment dei giornalisti e degli altri professionisti dei media nell’Unione europea, del 16 settembre 2021, e la raccomandazione della Commissione sulla protezione dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani attivi nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica») del 27 aprile 2022 nonché la direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio16 contengono importanti garanzie e norme affinché i giornalisti, i difensori dei diritti umani e altri soggetti possano svolgere il loro ruolo senza ostacoli.
Per contrastare efficacemente i reati di cui alla presente direttiva, è necessario che le autorità competenti degli Stati membri raccolgano dati statistici accurati, coerenti e comparabili sulla portata di tali reati. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire l’istituzione di un sistema adeguato per registrare, produrre e trasmettere i dati statistici esistenti sui reati definiti nella presente direttiva. È importante che tali dati statistici siano utilizzati dagli Stati membri per analizzare la portata e le tendenze dei reati connessi alla corruzione, nonché per fornire informazioni ai cittadini. Gli Stati membri dovrebbero pubblicare dati statistici pertinenti sui procedimenti relativi ai reati di corruzione, estratti da dati già esistenti a livello centralizzato o decentrato nell’intero Stato membro. Tali dati possono essere analizzati e utilizzati dalla Commissione nel contesto del monitoraggio, dell’attuazione e della valutazione della presente direttiva, ma anche dell’applicazione di uno qualsiasi degli strumenti del pacchetto di strumenti per lo Stato di diritto, come la relazione annuale sullo Stato di diritto.
Per combattere efficacemente la corruzione è indispensabile uno scambio di informazioni efficiente tra le autorità competenti in materia di prevenzione, accertamento, indagine o azione penale nei confronti dei reati di corruzione. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le informazioni siano scambiate tra le autorità di contrasto competenti utilizzando l’applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (SIENA) di Europol in modo efficace e tempestivo, conformemente al diritto nazionale e dell’Unione. La presente direttiva, che intende stabilire definizioni comuni dei reati di corruzione, dovrebbe fungere da parametro di riferimento per lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità nazionali competenti ai sensi dei regolamenti (UE) n. 603/201317, (UE) 2018/124018 e (UE) 2018/186219 del Parlamento europeo e del Consiglio, delle direttive (UE) 2016/68120, (UE) 2019/115321 e (UE) 2023/97722 del Parlamento europeo e del Consiglio, e della decisione 2008/633/GAI del Consiglio23.
La corruzione è una preoccupazione trasversale e le vulnerabilità, come pure il modo più adeguato per affrontarle, variano da un settore all’altro. Gli Stati membri dovrebbero pertanto, a intervalli appropriati, procedere a una valutazione per individuare i settori o le professioni più esposti al rischio di corruzione e mettere a punto misure per affrontare i principali rischi nei settori o nelle professioni individuati, anche organizzando periodicamente, ove opportuno, attività di sensibilizzazione adeguate alle specificità dei settori o delle professioni individuati. Gli Stati membri che dispongono di ampie strategie nazionali anticorruzione potrebbero anche scegliere come tenere conto delle proprie valutazioni dei rischi in tali strategie, purché i rischi siano valutati e le misure siano riesaminate periodicamente. Ad esempio, come indicato nella relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 23 gennaio 2019, dal titolo «Programmi di soggiorno e di cittadinanza per investitori nell’Unione europea», i programmi di soggiorno per investitori rientrano tra i settori che comportano rischi elevati di corruzione e dovrebbero pertanto essere inclusi nelle valutazioni dei settori più esposti al rischio di corruzione e nelle sessioni di formazione che dovranno impartire gli Stati membri secondo quanto previsto dalla presente direttiva.
Per garantire agli interessi finanziari dell’Unione e a quelli nazionali un livello di protezione equivalente, è opportuno allineare le disposizioni della direttiva (UE) 2017/1371 a quelle della presente direttiva. A tale scopo le norme applicabili ai reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione in ordine a sanzioni penali o non penali, circostanze aggravanti e attenuanti e termini di prescrizione dovrebbero essere equivalenti a quelle stabilite dalla presente direttiva.
L’attuazione della presente direttiva dovrebbe garantire un livello di tutela degli interessi finanziari dell’Unione equivalente a quello degli interessi finanziari nazionali.
Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire stabilire norme minime comuni relative alla definizione di reati in materia di corruzione in tutti gli Stati membri e la presenza di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per tali reati, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
L’auspicato effetto deterrente dell’applicazione di sanzioni penali impone particolare cautela con riferimento ai diritti fondamentali. La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, segnatamente il diritto alla libertà e alla sicurezza, la protezione dei dati di carattere personale, la libertà professionale e il diritto di lavorare, la libertà d’impresa, il diritto di proprietà, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa, i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene e il principio del ne bis in idem.
Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio24, il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato il suo parere il 21 giugno 2023.
A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, con lettera del 10 luglio 2023, l’Irlanda ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione della presente direttiva.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. La decisione quadro 2003/568/GAI continuerà a essere vincolante e applicabile alla Danimarca,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Capo I. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
La presente direttiva stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni penali e non penali in materia di corruzione nonché misure per prevenire e combattere meglio la corruzione.
Art. 2 Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:
1) «beni»: fondi o beni di qualsiasi tipo, incluse le cripto-attività, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, e documenti o strumenti giuridici in qualsiasi forma, compresa quella elettronica o digitale, che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui fondi o beni medesimi;
2) «funzionario pubblico»:
a) funzionario dell’Unione o funzionario nazionale di uno Stato membro o di un paese terzo;
b) qualsiasi altra persona a cui siano state assegnate e che eserciti funzioni di pubblico servizio, conformemente al diritto nazionale, anche su incarico o sotto l’autorità di un’autorità pubblica negli Stati membri o in paesi terzi;
c) persona a cui siano state assegnate e che eserciti funzioni di pubblico servizio per un’organizzazione internazionale o per un organo giurisdizionale internazionale;
3) «funzionario dell’Unione»:
a) funzionario o altro agente assunto per contratto dall’Unione ai sensi dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio25 («statuto dei funzionari»); o
b) persona distaccata da uno Stato membro o da qualsiasi organismo pubblico o privato presso l’Unione e che vi eserciti funzioni corrispondenti a quelle esercitate dai funzionari o dagli altri agenti dell’Unione.
Sono assimilati ai funzionari dell’Unione i membri di istituzioni, organi o organismi dell’Unione e il relativo personale cui non si applica lo statuto dei funzionari;
4) «funzionario nazionale»: qualsiasi persona che eserciti una funzione esecutiva, amministrativa o giurisdizionale a livello nazionale, regionale o locale, nominata o eletta, o assunta sulla base di un contratto, in via permanente o temporanea, retribuita o non retribuita, indipendentemente dalla sua anzianità. È assimilato a un funzionario nazionale chiunque eserciti una funzione legislativa a livello nazionale, regionale o locale, conformemente al diritto nazionale;
5) «arbitro»: qualsiasi persona chiamata a emettere una decisione giuridicamente vincolante sulle controversie sottoposte dalle parti di una convenzione arbitrale se lo status degli arbitri è stabilito dal diritto nazionale;
6) «giurato»: qualsiasi persona che agisce in qualità di membro di un organo incaricato di stabilire la colpevolezza di un imputato nel quadro di un processo, conformemente al diritto nazionale;
7) «violazione di un dovere»: come minimo qualsiasi comportamento che costituisca una violazione di un’obbligazione legale o una violazione di normative professionali o di istruzioni professionali applicabili nell’ambito dell’attività di una persona che svolge a qualsiasi titolo funzioni direttive o lavorative per conto di un’entità del settore privato;
8) «persona giuridica»: qualsiasi entità che abbia personalità giuridica in base al diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o di altri organismi pubblici nell’esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche;
9) «funzionario di alto livello»: un funzionario pubblico cui sono conferite funzioni esecutive, amministrative, legislative o giurisdizionali chiave, conformemente al diritto nazionale; può comprendere: capi di governo centrale e regionale, membri del governo centrale e regionale, viceministri, sottosegretari di Stato, consulenti politici principali, capi e membri di gabinetto di un ministro, se un tale gabinetto è istituito, membri delle camere parlamentari, membri delle corti costituzionali e delle corti supreme, il procuratore generale e membri delle istituzioni superiori di controllo nonché membri del collegio dei commissari della Commissione europea e membri del Parlamento europeo. Le disposizioni della presente direttiva relative ai funzionari di alto livello si intendono fatti salvi le immunità e i privilegi stabiliti dalle costituzioni o dalle leggi nazionali.
Capo II. Reati di corruzione
Art. 3 Corruzione nel settore pubblico
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se intenzionali, le condotte seguenti costituiscano reato:
a) promettere, offrire o concedere a un funzionario pubblico, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura per il funzionario stesso o per un terzo, affinché tale funzionario compia o ometta un atto nell’esercizio delle sue funzioni (corruzione attiva nel settore pubblico);
b) il fatto che un funzionario pubblico solleciti o riceva, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura o accetti l’offerta o la promessa di tale vantaggio per sé o per un terzo, per compiere o omettere un atto nell’esercizio delle sue funzioni (corruzione passiva nel settore pubblico).
Ai fini del presente articolo, gli arbitri e i giurati sono considerati funzionari pubblici.
Art. 4 Corruzione nel settore privato
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se intenzionali e poste in atto nell’ambito di attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o commerciali, le condotte seguenti costituiscano reato:
a) promettere, offrire o concedere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura a una persona che svolge a qualsiasi titolo funzioni direttive o lavorative per un’entità del settore privato, per tale persona o per un terzo, affinché tale persona compia o ometta un atto in violazione dei suoi doveri (corruzione attiva nel settore privato);
b) il fatto che una persona che svolga funzioni direttive o lavorative a qualsiasi titolo per un’entità del settore privato solleciti o riceva, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura o accetti l’offerta o la promessa di un siffatto vantaggio, per tale persona o per un terzo, affinché tale persona compia o ometta un atto in violazione dei propri doveri (corruzione passiva nel settore privato).
Art. 5 Appropriazione indebita
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se intenzionali, costituiscano reato l’impegno, l’erogazione, l’appropriazione o l’uso, da parte di un funzionario pubblico, di beni della cui gestione è direttamente o indirettamente incaricato per uno scopo diverso da quello per essi previsto, se commessi a vantaggio di tale funzionario o a vantaggio di un’altra persona o entità, o se lesivi degli interessi finanziari dell’entità pubblica o privata interessata.
2. Gli Stati membri possono prendere le misure necessarie affinché, se intenzionali, costituiscano reato l’impegno, l’erogazione, l’appropriazione o l’uso, nell’ambito di attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o commerciali da parte di una persona che svolga funzioni direttive o lavorative a qualsiasi titolo per un’entità del settore privato, di beni della cui gestione è direttamente o indirettamente incaricata, per uno scopo diverso da quello per essi previsto, se commessi a vantaggio di tale persona o a vantaggio di un’altra persona o entità, o se lesivi degli interessi finanziari dell’entità pubblica o privata interessata.
Art. 6 Traffico d’influenze
1.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se intenzionali, le condotte seguenti costituiscano reato:
a) promettere, offrire o concedere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura a una qualsiasi persona al fine di esercitare un’influenza impropria su un’azione o un’omissione di un funzionario pubblico nell’esercizio delle sue funzioni, in vista di ottenere un indebito vantaggio da un funzionario pubblico;
b) il fatto che una persona solleciti o riceva, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura o accetti l’offerta o la promessa di un siffatto vantaggio da parte di una qualsiasi persona al fine di esercitare un’influenza impropria su un’azione o un’omissione di un funzionario pubblico nell’esercizio delle sue funzioni, in vista di ottenere un indebito vantaggio da un funzionario pubblico.
Ai fini del presente articolo, gli arbitri e i giurati sono considerati funzionari pubblici.
2. Affinché le condotte di cui al paragrafo 1 costituiscano reato è irrilevante che l’influenza sia esercitata o meno o che la presunta influenza porti o meno ai risultati voluti.
Art. 7 Esercizio illecito di funzioni pubbliche
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se intenzionali, costituiscano reato almeno determinate violazioni gravi della legge derivanti dall’esecuzione o dall’omissione di un atto da parte di un funzionario pubblico nell’esercizio delle sue funzioni. Gli Stati membri possono limitare l’applicazione del presente articolo a determinate categorie di funzionari pubblici.
Art. 8 Intralcio alla giustizia
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se intenzionali, le condotte seguenti costituiscano uno o più reati:
a) fare uso, direttamente o tramite un intermediario, di violenza, minacce o intimidazioni, o promettere, offrire o concedere un vantaggio per indurre a prestare falsa testimonianza o per interferire nella testimonianza o nella presentazione di elementi probatori in un procedimento in relazione alla commissione di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 6 e agli articoli 9 e 11;
b) fare uso, direttamente o tramite un intermediario, di violenza, minacce o intimidazioni per interferire nell’esercizio delle mansioni ufficiali di un funzionario di un’autorità giudiziaria o di un’autorità di contrasto in relazione alla commissione di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 6 e agli articoli 9 e 11.
Art. 9 Arricchimento mediante reato di corruzione
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se intenzionale, costituisca reato l’acquisizione, la detenzione o l’utilizzazione di beni da parte di un funzionario pubblico nella consapevolezza, al momento della ricezione, che tali beni provengono dalla commissione, da parte di un altro funzionario pubblico, di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 6 e agli articoli 8 e 11.
Art. 10 Occultamento
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se intenzionale, costituisca reato l’occultamento o la dissimulazione della vera natura, della provenienza, dell’ubicazione, della disposizione, del movimento, della proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi nella consapevolezza che i beni provengono dalla commissione di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 6 e agli articoli 8 e 11.
Art. 11 Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché costituisca reato l’istigazione a commettere un reato di cui agli articoli da 3 a 6 e agli articoli da 8 a 10.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché costituiscano reato il favoreggiamento e il concorso nella commissione di un reato di cui agli articoli da 3 a 6 e agli articoli da 8 a 10.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il tentativo di commettere un reato di cui agli articoli 9 e 10 sia punibile come reato e valutano la possibilità di adottare le misure necessarie affinché il tentativo di commettere almeno uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 6 sia punibile come reato.