REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 421/68 DEL CONSIGLIO del 5 aprile 1968 che modifica il regolamento n. 423/67/CEE, n. 6/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri delle Commissioni della CEE e della CEEA, nonché dell'Alta Autorità, che non sono stati nominati membri della Commissione unica delle Comunità europee
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee1, in particolare l'articolo 34,
considerando che spetta al Consiglio fissare il trattamento economico degli ex membri dell'Alta Autorità e delle Commissioni della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica che, avendo cessato dalle loro funzioni, non sono stati nominati membri della Commissione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
L'articolo 2, primo comma, del regolamento n. 423/67/CEE, n. 6/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri delle Commissioni della CEE e della CEEA, nonché dell'Alta Autorità, che non sono stati nominati membri della Commissione unica delle Comunità europee2 è sostituito, con effetto al 1o gennaio 1968, dal testo seguente:
«Le disposizioni degli articoli 5, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 e 21 del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom sono applicabili agli ex membri dell'Alta Autorità e delle Commissioni della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica di cui all'articolo 1; le disposizioni degli articoli 7, 8, 9 e 10 di detto regolamento sono loro applicabili a decorrere dal 1o gennaio 1968 e le disposizioni dell'articolo 14 dello stesso regolamento sono loro applicabili per analogia durante il periodo dal 6 luglio al 31 dicembre 1967; se le condizioni stipulate dagli articoli 7 e 10 di detto regolamento sono osservate simultaneamente, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 13 dello stesso regolamento».
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addí 5 aprile 1968. Per il Consiglio Il Presidente M. COUVE DE MURVILLE