Regolamento (EURATOM, CECA, CEE) n. 1473/72 del Consiglio del 30 giugno 1972 che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, e in particolare l'articolo 24,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato dello statuto,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere della Corte di giustizia,
considerando che il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 19681, modificato da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 1369/722, definisce all'articolo 2 lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e all'articolo 3 il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità; che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, ha competenza per modificare lo statuto ed il regime suddetti;
considerando che in base all'esperienza acquisita nell'applicazione di detto statuto e di detto regime risulta opportuno procedere alle modifiche rese necessarie da talune delle loro disposizioni,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Modifiche dello statuto dei funzionari delle comunità europee
Art. 1
All'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, il termine «impiego» è sostituito con il termine «impiego tipo».
Art. 2
1. All'articolo 7, paragrafo 1, è aggiunto un secondo comma così redatto: «Il funzionario può chiedere di essere trasferito all'interno dell'istituzione cui appartiene.»
2. Il testo dell'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, è sostituito dal testo seguente: «L'interim è limitato ad un anno, salvo che serva a sostituire direttamente o indirettamente un funzionario comandato nell'interesse del servizio o chiamato alle armi o in congedo per malattia di lunga durata.»
Art. 3
Alla fine del titolo I è aggiunto un nuovo 10 bis così redatto: «Articolo 10 bis L'istituzione stabilisce i termini entro i quali il Comitato del personale, la commissione paritetica o il Comitato dello statuto devono formulare i pareri richiesti. Detti termini non possono essere inferiori a 15 giorni feriali. Se il parere non viene formulato nei termini stabiliti, l'istituzione adotta la sua decisione.»
Art. 4
All'articolo 24 sono aggiunti i due commi seguenti: «Esse facilitano il perfezionamento professionale del funzionario, compatibilmente con le esigenze del buon funzionamento dei servizi e conformemente ai loro interessi. Di tale perfezionamento si tiene conto anche ai fini dello svolgimento della carriera.»
Art. 5
Dopo l'articolo 24 è aggiunto un articolo 24 bis così redatto: «Articolo 24 bis I funzionari fruiscono del diritto di associazione e in particolare del diritto di associarsi in organizzazioni sindacali e professionali dei funzionari europei.»
Art. 6
All'articolo 25, prima del primo comma, è inserito un nuovo comma così redatto: «Il funzionario può presentare un'istanza all'autorità della sua istituzione che ha il potere di nomina.»
Art. 7
Il testo dell'articolo 32, secondo comma, è sostituito dal testo seguente: «Tuttavia, l'autorità che ha il potere di nomina, per tener conto della formazione e dell'esperienza professionale specifica dell'interessato, può concedergli un abbuono d'anzianità di scatto in tale grado; l'abbuono non può superare 72 mesi nei gradi da A 1 a A 4, L/A 3 e L/A 4 e 48 mesi negli altri gradi.»
Art. 8
Il testo dell'articolo 34 è sostituito dal testo seguente: «1. I funzionari, ad eccezione di quelli dei gradi A l e A 2, devono compiere un periodo di prova prima di essere nominati in ruolo. Il periodo di prova è di 9 mesi per i funzionari della categoria A, del quadro linguistico e della categoria B; è di 6 mesi per gli altri funzionari. 2. Almeno un mese prima della scadenza del periodo di prova, viene compilato un rapporto sulle capacità dell'interessato ad espletare i compiti corrispondenti alle sue funzioni, nonché sul suo rendimento e comportamento in servizio. Tale rapporto viene comunicato al funzionario in prova il quale può formulare per iscritto le sue osservazioni. Il funzionario che non ha dato prova di qualità professionali sufficienti per essere nominato in ruolo viene licenziato. In caso di manifesta inattitudine del funzionario in prova, il rapporto può essere compilato in qualsiasi momento del periodo in parola. Tale rapporto viene comunicato all'interessato il quale può formulare per iscritto le sue osservazioni. Sulla base di detto rapporto, l'autorità che ha il potere di nomina può decidere di licenziare il funzionario in prova prima dello scadere del periodo di prova, con preavviso di un mese. La durata del servizio non può comunque oltrepassare il periodo normale di prova. Il funzionario in prova licenziato, sempreché non abbia la possibilità di riprendere immediatamente servizio presso la sua amministrazione d'origine, fruisce di un'indennità pari a due mensilità dello stipendio base se ha compiuto sei mesi di servizio e ad una mensilità dello stipendio base se ha compiuto meno di sei mesi di servizio. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano al funzionario che si dimette prima della scadenza del periodo di prova.»
Art. 9
1. Il testo dell'articolo 37, primo comma, è sostituito dal testo seguente: «Per comando s'intende la posizione del funzionario che, con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina, a) nell'interesse del servizio viene designato ad occupare temporaneamente un impiego fuori della sua istituzione o è incaricato di svolgere temporaneamente funzioni presso persona che assolva un mandato previsto dai trattati che istituiscono le Comunità o dal trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, o presso un presidente eletto di un'istituzione o di un organo delle Comunità o di un gruppo politico dell'Assemblea parlamentare europea; b) a sua domanda, viene posto a disposizione di un'altra istituzione delle Comunità europee.»
2. All'articolo 37, dopo il secondo comma, è aggiunto il testo seguente: «Tuttavia, durante il comando previsto al primo comma, lettera a), secondo trattino, il funzionario è soggetto alle disposizioni applicabili ai funzionari di grado uguale a quello assegnatogli nell'impiego al quale è comandato, ferme restando le disposizioni dell'articolo 77, terzo comma, relative alla pensione.»
Art. 10
Il testo dell'articolo 38, lettere d) ed e), è sostituito dal testo seguente: «d) Il funzionario comandato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 37, lettera a), primo trattino, che percepisca una retribuzione complessiva inferiore a quella corrispondente al suo grado e scatto nell'istituzione di origine, ha diritto alla differenza di retribuzione; ha ugualmente diritto al rimborso di tutte le spese supplementari conseguenti al comando; e) Il funzionario comandato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 37, lettera a), primo trattino, continua a versare i contributi al regime delle pensioni in base allo stipendio di attività corrispondente al suo grado e scatto nell'istituzione di origine.»
Art. 11
1. Il testo dell'articolo 39, lettera d), è sostituito dal testo seguente: «d) Durante il periodo di comando, i contributi al regime delle pensioni e gli eventuali diritti alla pensione sono calcolati in base allo stipendio di attività corrispondente al grado e scatto del funzionario nella sua istituzione di origine.»
2. All'articolo 39, dopo la lettera d), è aggiunto il testo seguente: «e) Al termine del periodo di comando, il funzionario deve essere reintegrato, non appena un posto si renda vacante, in un impiego corrispondente al suo grado nella sua categoria o quadro, sempreché sia in possesso dei requisiti prescritti. Qualora rifiuti l'impiego offertogli, egli conserva, sempreché possieda i requisiti prescritti, i propri diritti alla reintegrazione, per il secondo posto che si renda vacante, in un impiego corrispondente al suo grado nella sua categoria o quadro; in caso di secondo rifiuto, può essere dimesso d'ufficio, previa consultazione della commissione paritetica. Fino alla data della reintegrazione effettiva, il funzionario rimane in posizione di comando senza assegni.»