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Regolamento (EURATOM, CECA, CEE) N. 2532/72 Del Consiglio del 4 dicembre 1972 recante modifica del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 28, primo comma,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare gli articoli 16 e 22,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Corte di giustizia,

considerando che è necessario modificare il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee, ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità [1], onde tener conto del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2530/72 che istituisce provvedimenti speciali e temporanei per l'assunzione di funzionari delle Comunità europee in conseguenza dell'adesione di nuovi Stati membri nonché per la cessazione definitiva dal servizio per taluni funzionari di queste Comunità [2],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

All'articolo 2 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 sono aggiunte le seguenti lettere d) ed e): "d) i beneficiari dell'indennità stabilita per il caso di cessazione definitiva dal servizio a norma dell'articolo 3 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2530/72;

  1. e) i beneficiari dell'assegno stabilito per il caso di cessazione definitiva dal servizio all'articolo 4 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2530/72;"

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1972. Per il Consiglio Il Presidente N. Schmelzer [1] GU n. L. 74 del 27. 3. 1969, pag. 1. [2] Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale. --------------------------------------------------