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REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 549/69 DEL CONSIGLIO del 25 marzo 1969 che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunita delle Comunità

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 28, primo comma,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare gli articoli 16 e 22,

vista la proposta della Commissione,

vista il parere del Parlamento europeo1,

visto il parere della Corte di giustizia delle Comunita europee,

considerando che i privilegi, le immunita e le agevolazioni istituiti dal protocollo sui privilegi e sulle immunità, a favore dei funzionari ed agenti delle Comunità sono concessi esclusivamente nell'interesse delle Comunità stesse;

considerando che il godimento dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni necessari per il buon funzionamento delle Comunità dev'essere garantito ai funzionari ed agenti in funzione delle loro mansioni e responsabilita nonché della loro particolare situazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Delle disposizioni dell'articolo 12 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità fruiscono le seguenti categorie:

  1. a) i funzionari soggetti allo statuto dei funzionari delle Comunità, ad eccezione di quelli in posizione di disponibilità, ai quali si applicano esclusivamente la lettera a) e, per quanto riguarda le indennità versate dalle Comunità, la lettera c) dell'articolo 12;

  2. b) gli agenti soggetti al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, eccezion fatta:

    1. 1. per gli agenti locali cui si applica unicamente la lettera a) dell'articolo 12,

    2. 2. per gli agenti ausiliari a tempo parziale ai quali si applicano unicamente le lettere a) e b) e, per quanto riguarda le retribuzioni versate dalle Comunità, la lettera c) dell'articolo 12.

Art. 1 bis

L’articolo 12, lettera a), del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità non si applica al personale Europol messo a disposizione di una squadra investigativa comune in relazione ad atti ufficiali da svolgere in esecuzione dei compiti stabiliti all’articolo 6 della decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l’Ufficio europeo di polizia (Europol)2.

Art. 2

Delle disposizioni dell'articolo 13, secondo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità fruiscono le seguenti categorie:

  1. a) le persone soggette allo statuto dei funzionari o al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, compresi i titolari dell'indennità prevista in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio, ad eccezione degli agenti locali;

  2. b) i titolari di pensioni di invalidità, di anzianità o di reversibilità erogate dalle Comunità;

  3. c) i titolari dell'indennità prevista in caso di cessazione definitiva dal servizio a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/682;

  4. d) i beneficiari dell'indennità stabilita per il caso di cessazione definitiva dal servizio a norma dell'articolo 3 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2530/72;

  5. e) i beneficiari dell'assegno stabilito per il caso di cessazione definitiva dal servizio all'articolo 4 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2530/72;

  6. f) i beneficiari dell'indennità stabilita per il caso di cessazione definitiva dal servizio agli articoli 3 e 4 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1543/73;

  7. g) i beneficiari dell'assegno stabilito per il caso di cessazione definitiva dal servizio dall'articolo 5 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1543/73;

  8. h) i beneficiari dell'indennità stabilita per il caso di cessazione definitiva dal servizio all'articolo 2 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2150/82;

  9. i) i beneficiari dell'indennità prevista in caso di cessazione definitiva dal servizio dall'articolo 3 del regolamento (CECA, CEE, Euratom), n. 1679/85;

  10. j) i beneficiari dell'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 28 bis del regime applicabile agli altri agenti, nel testo previsto dall'articolo 33 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85;

  11. k) i beneficiari dell'indennità prevista in caso di cessazione definitiva dalle funzioni dall'articolo 4 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3518/85;

  12. l) i beneficiari dell'indennità prevista in caso di cessazione dal servizio, dall'articolo 4 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2274/873;

  13. m) i beneficiari dell'indennità prevista in caso di cessazione definitiva dal servizio, all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1857/894;

  14. n) i beneficiari dell'indennità prevista, in caso di cessazione definitiva dal servizio, dall'articolo 4 del regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2688/955;

  15. o) i beneficiari dell'indennità prevista, in caso di cessazione dal servizio, dall'articolo 4 del regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2689/956;

  16. p) i beneficiari dell'indennità prevista in caso di cessazione definitiva dal servizio di cui all'articolo 4 del regolamento (CE, Euratom) n. 1746/2002;

  17. q) i beneficiari dell'indennità prevista in caso di cessazione definitiva dal servizio di cui all'articolo 4 del regolamento (CE, Euratom) n. 1747/2002;

  18. r) i beneficiari dell'indennità prevista in caso di cessazione definitiva dal servizio di cui all'articolo 4 del regolamento (CE, Euratom) n. 1748/2002.

Art. 3

Delle disposizioni dell'articolo 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità fruiscono le seguenti categorie:

  1. a) i funzionari soggetti allo statuto dei funzionari delle Comunità;

  2. b) gli agenti soggetti al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, ad eccezione degli agenti locali.

Art. 4

Salvo l'articolo 22, primo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee concernente i membri degli organi della Banca europea per gli investimenti, fruiscono dei privilegi e delle immunità di cui agli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo, secondo modalità ed entro limiti analoghi a quelli stabiliti dagli articoli 1, 2 e 3 del presente regolamento, le seguenti categorie:

— il personale della Banca europea per gli investimenti;

i titolari di pensioni d'invalidità, di anzianità o di reversibilità erogate dalla Banca europea per gli investimenti.

Art. 4 ter

I privilegi e le immunità di cui all'articolo 12, all'articolo 13, secondo comma e all'articolo 14 del protocollo si applicano, alle stesse condizioni ed entro gli stessi limiti di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente regolamento:

ai membri degli organi del Fondo europeo per gli investimenti nell'esercizio delle loro funzioni,

ai membri degli organi del Fondo europeo per gli investimenti nell'esercizio delle loro funzioni,

ai beneficiari di pensioni di invalidità, anzianità e reversibilità versate dal Fondo europeo per gli investimenti.

Art. 4 quater

Fatto salvo l'articolo 23 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee per quanto riguarda i membri del consiglio direttivo e del consiglio generale della Banca centrale europea, beneficiano dei privilegi e delle immunità di cui all'articolo 12, all'articolo 13, secondo comma e all'articolo 14 del protocollo, alle condizioni ed entro i limiti specificati negli articoli 1, 2 e 3 del presente regolamento:

il personale della Banca centrale europea,

i beneficiari di pensioni di invalidità, di anzianità e di riversibilità erogate dalla Banca centrale europea.

Art. 5

Il regolamento n. 8/63/Euratom, 127/63/CEE3 viene abrogato.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addi 25 marzo 1969. Per il Consiglio Il Presidente G. THORN REGOLAMENTO (EURATOM) N. 550/69 DEL CONSIGLIO del 25 marzo 1969 che modifica le disposizioni applicabili in materia di retribuzione e di sicurezza sociale agli agenti degli stabilimenti del Centro comune di ricerche nucleari che prestano servizio in Belgio IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE. visto il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunita europee nonche il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunita4, in particolare gli articoli 94 e 95 di detto regime, visto il regolamento n. 10/63/Euratom del Consiglio, del 18 dicembre 1963, relativo alle condizioni applicabili in materiadi retribuzione e di sicurezza sociale agli agenti degli stabilimenti del Centro comune di ricerche nucleari che prestano servizio in Belgio5 modificato da ultimo dal regolamento n. 8/67/Euratom6, in particolare l'articolo 16, vista la proposta della Commissione, considerando che compete al Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, stabilire per ogni sede di servizio, basandosi sugli usi locali, le modalita di retribuzione degli agenti degli stabilimenti del Centro comune di ricerche nucleari;