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REGOLAMENTO (CEE) N. 2847/72 DELLA COMMISSIONE del 29 dicembre 1972 che adatta i regolamenti (CEE) n. 100/72 e (CEE) n. 1897/72 a seguito dell'adesione alla Comunità di nuovi Stati membri

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica [1], firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 153 dell'atto unito al trattato [2], in appresso denominato "atto",

considerando che ai sensi dell'articolo 30 dell'atto, il regolamento (CEE) n. 100/72 della Commissione, del 14 gennaio 1972, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla denaturazione di zucchero per l'alimentazione animale [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 2351/72 [4], nonché il regolamento (CEE) n. 1897/72 della Commissione, del 1o settembre 1972, relativo ad una gara permanente per la determinazione della restituzione all'esportazione di zucchero bianco [5], modificato dal regolamento (CEE) n. 2523/72 [6], devono essere adattati conformemente agli orientamenti definiti nell'allegato II dell'atto medesimo; che in conseguenza di ciò necessita completare i sopraddetti regolamenti per i nuovi Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

All'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 100/72, è aggiunto il seguente paragrafo:

"4. L'ora limite fissata al paragrafo 2 è avanzata di un'ora in Irlanda e nel Regno Unito nel periodo durante il quale non è applicata, in tali Stati membri, l'ora detta"estiva"."

Art. 3

All'articolo 4 paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1897/72 è aggiunto il seguente comma:

"Nel periodo durante il quale in Irlanda e nel Regno Unito non è applicata l'ora detta"estiva", le ore limite stabilite nei precedenti paragrafi si intendono avanzate di un'ora in tali Stati membri."

Art. 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1ogennaio 1973. Esso è applicabile a decorrere dal 1o febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1972. Per la Commissione Il Presidente S. L. MANSHOLT [1] GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5. [2] GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14. [3] GU n. L 12 del 15. 1. 1972, pag. 15. [4] GU n. L 253 del 9. 11. 1972, pag. 11. [5] GU n. L 201 del 2. 9. 1972, pag. 8. [6] GU n. L 270 del 1o. 12. 1972, pag. 65. --------------------------------------------------