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REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 1544/73 DEL CONSIGLIO del 4 giugno 1973 che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 relativo alle condizioni ed alla procedura di applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è necessario modificare il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura di applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee1, modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 559/732 onde tener conto del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1543/73 del Consiglio, del 4 giugno 1973, che istituisce provvedimenti speciali temporanei applicabili ai funzionari delle Comunità europee retribuiti con gli stanziamenti per le ricerche e gli investimenti (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Art. 1

Il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 è modificato nel modo seguente:

  1. a) all'articolo 2 sono aggiunti un sesto e settimo trattino, cosi redatti:

    — i beneficiari dell'indennità stabilita peril caso di cessazione definitiva dal servizio a norma dell'articolo 5 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1543/73 ";

  2. b) all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), è aggiunto il seguente testo:

"_ i beneficiari dell'indennità stabilita per il caso di cessazione definitiva dal servizio a norma degli articolo 3 e 4 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1543/73;

"Queste disposizioni si applicano anche ai versamenti effettuati a norma dell'articolo 5 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1543/73."

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addi 4 giugno 1973. Per il Consiglio Il Presidente R. VAN ELSLANDE