REGOLAMENTO (CEE) N. 1793/73 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 1973 che modifica i regolamenti (CEE) n. 315/68 e n. 537/70 per quanto riguarda il calibro di talune varietà di tulipani
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio, del 27 febbraio 1968, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura1, in particolare l'articolo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 315/68 del Consiglio, del 12 marzo 1968, relativo alla determinazione di norme di qualità per i bulbi, i tuberi e i rizomi da fiore2, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 538/703, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,
considerando che l'esperienza acquisita sta a dimostrare che con le attuali tecniche di produzione è possibile ottenere tulipani di buona qualità da bulbi di calibro inferiore al "vaglio 11" previsto dalle norme comuni di qualità; che è pertanto opportuno addattare corrispondentemente tali norme;
considerando che la predetta modifica rende prive d'oggetto alcune disposizioni del regolamento (CEE) n. 537/70 della Commissione, del 23 marzo 1970, che autorizza gli Stati membri ad adottare misure di deroga a taluni criteri delle norme di qualità applicabili alle esportazioni verso i paesi terzi dei bulbi, tuberi e rizomi da fiore4;
considerando che il Comitato di gestione per le piante vive ed i prodotti della floricoltura non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Nella tabella di cui al capitolo III dell'allegato del regolamento (CEE) n. 315/68, il testo delle righe da "Tulipa" fino a "Tulipani botanici" è sostituito da quello di cui all'allegato del presente regolamento.
Art. 2
Il regolamento (CEE) n. 537/70 è modificato come segue:
1.
All'articolo 1, paragrafo 1, i termini "Tulipa",
Tulipa "Cordell Hull", Tulipa "American Flag" e
Tulipa "Montgomery" sono soppressi.
2.
Nell'allegato, le righe riguardanti i prodotti
"Tulipa", Tulipa "Cordelle Hull", Tulipa "American Flag" e Tulipa "Montgomery" sono soppresse.
Art. 3
II presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
II presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addi 2 luglio 1973. Per la Commissione II Presidente Francois-Xavier ORTOLI