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Regolamento (CEE) N. 1834/73 della Commissione del 6 luglio 1973 relativo ai titoli di premio di denaturazione dello zucchero rilasciati in base al regolamento (CEE) n. 1574/72

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1014/73 [2], in particolare l'articolo 9 paragrafo 8,

considerando che in base al regolamento (CEE) n. 1574/72 della Commissione, del 24 luglio 1972, che fissa il premio di denaturazione dello zucchero bianco per l'alimentazione animale [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 2351/72 [4], gli Stati membri hanno rilasciato titoli di premi di denaturazione aventi una durata di validità limitata al 30 settembre 1973; che il regolamento modificatore sopra indicato ha avuto lo scopo da un lato di apportare precisioni in merito al metodo di denaturazione dello zucchero originariamente previsto e dall'altro lato di offrire ai detentori di titoli di premio la possibilità di presentare, fino al 31 dicembre 1972, una domanda tendente ad ottenere l'annullamento di tali titoli;

considerando che una parte dei titoli di premi rilasciati, i quali in vari Stati membri sono in corso di validità e non ancora utilizzati, interessano un quantitativo non trascurabile di zucchero da denaturare prima del 30 settembre 1973; che la maggior parte degli utilizzatori finali dello zucchero da denaturare non sono stati in grado anteriormente al 31 dicembre 1972 di apprezzare nel suo giusto valore la portata e le reali implicazioni derivanti dalla precisione apportata al metodo di denaturazione dai testi comunitari e che gli stessi hanno provato grandi difficoltà ad utilizzare dello zucchero da denaturare con tale metodo; che in tali condizioni risulta attualmente che numerosi operatori detentori di titoli di premio non sono più in grado di poterne fare uso; che pertanto è equo accordare ai detentori di titoli di premi che lo domandano, prima del 31 luglio 1973, la possibilità di far annullare questi ultimi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. I titoli di premio di denaturazione rilasciati in base al regolamento (CEE) n. 1574/72 in corso di validità per tutto o parte del quantitativo iniziale dello zucchero in causa sono annullati dietro domanda del titolare o, se del caso, del cessionario, presentata prima del 31 luglio 1973.

2. La cauzione di denaturazione è svincolata, per il quantitativo di zucchero in causa, immediatamente dopo l'annullamento del titolo.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1973. Per la Commissione Il Presidente François-Xavier Ortoli [1] GU n. 308 del 18.12.1967, pag. 1. [2] GU n. L 106 del 20.4.1973, pag. 1. [3] GU n. L 167 del 25.7.1972, pag. 18. [4] GU n. L 253 del 9.4.1972, pag. 11. --------------------------------------------------