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REGOLAMENTO (CEE) N. 2039/73 DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 1973 che modifica i regolamenti (CEE) n. 565/68 e n. 2261/69 per quanto si riferisce alla non fissazione di importi supplementari per le anatre macellate provenienti dalla Polonia e dalla Romania

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 123/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame1, modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione e dagli adattamenti dei trattati2, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica popolare di Polonia si sono avvalse della facoltà prevista dall'articolo 8 del regolamento n. 123/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, di essere esentate dalla riscossione di un ammontare supplementare sul prelievo; che tale esenzione si riferiva fra l'altro all'importazione nella Comunità di anatre di tutte le presentazioni;

considerando che nel regolamento (CEE) n. 988/73 del Consiglio, del 9 aprile 1973, è stata introdotta per le anatre macellate, oltre alle presentazioni "85 % e" 70 % "una presentazione" 63 % "; che, per garantire la corretta applicazione del regolamento (CEE) n. 565/68 della Commissione, del 24 aprile 1968, relativo alla non fissazione di importi supplementari per galli, galline, polli, anatre e oche macellati provenienti dalla Polonia3, nonché del regolamento (CEE) n. 2261/69 della Commissione, del 13 novembre 1969, relativo alla non fissazione di importi supplementari per anatre e oche macellate provenienti dalla Romania4, è necessario adeguare tali regolamenti alla nuova situazione giuridica.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il pollame e le uova.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 565/68 è cosi modificato: "I prelievi determinati a norma dell'articolo 4 del regolamento n. 123/67/CEE non sono aumentati di un importo supplementare per le importazioni dei seguenti prodotti della voce ex 02.02 della tariffa doganale comune originari ed in provenienza dalla Repubblica popolare di Polonia:

  1. a) galli, galline e polli macellati, interi, presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, denominati "polli 83 %";

  2. b) galli, galline e polli macellati, interi, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati "polli 70 %";

  3. c) galli, galline e polli macellati, interi, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato ed il ventriglio, denominati "polli 65 %"

  4. d) anatre macellate, intere, presentate spennate, dissanguate, non svuotate, anche senza intestini, con la testa e le zampe, denominate "anatre 85 %",

  5. e) anatre macellate, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il cuore, fegato e ventriglio, denominate "anatre 70 %";

  6. f) anatre macellate, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il cuore, il fegato ed il ventriglio, denominato "anatre 63 %";

  7. g) oche macellate, intere, presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, denominate "oche 82 %";

  8. h) oche macellate, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, denominate "oche 75 %"."

Art. 2

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2261/69 è cosi modificato: "I prelievi determinati a norma dell'articolo 4 del regolamento n. 123/67/CEE non sono aumentati di un importo supplementare per le importazioni dei seguenti prodotti delle voci 02.02 A II e III della tariffa doganale comune originari ed in provenienza dalla Repubblica socialista di Romania:

  1. a) anatre macellate, intere, presentate spennate, dissanguate, non svuotate, anche senza intestini, con la testa e le zampe, denominate "anatre 85 %";

  2. b) anatre macellate, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il cuore, il fegato ed il ventriglio, denominate "anatre 70 %";

  3. c) anatre macellate, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il cuore il fegato ed il ventriglio, denominate "anatre 63 %";

  4. d) oche macellate, intere, presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, denominate "oche 82 %";

  5. e) oche macellate, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, denominate "oche 75 %"."

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1973. Per la Commissione Il Presidente Francois-Xavier ORTOLI