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REGOLAMENTO (CEE) N. 3103/74 DELLA COMMISSIONE del 10 dicembre 1974 che modifica il regolamento (CEE) n. 1579/74, per quanto concerne la fissazione anticipata del prelievo all'importazione per i prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1996/742, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, e l'articolo 24,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1129/744, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 25,

visto il regolamento (CEE) n. 1052/68 del Consiglio, del 23 luglio 1968, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso5, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 881/736, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2 e l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione, del 24 giugno 1974, relativo alle modalità di calcolo del prelievo all'importazione applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali o di riso, nonché alla fissazione anticipata di tale prelievo per detti prodotti e per gli alimenti composti a base di cereali7, stabilisce che, in caso di fissazione anticipata, il prelievo all'importazione per i prodotti trasformati a base di cereali e di riso e per gli alimenti composti viene corretto in funzione del prezzo d'entrata valido il giorno dell'importazione;

considerando che, per i prodotti amidacei, la restituzione alla produzione inclusa nel prelievo all'imputazione rispecchia già le variazioni del prezzo d'entrata; che, per i prodotti indicati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1579/74, il prelievo all'importazione deve essere quindi corretto soltanto in funzione di un'eventuale modifica degli importi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1132/74 del Consiglio, del 29 aprile 1974, relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso8;

considerando che è opportuno precisare che, in caso di fissazione anticipata, i prelievi all'importazione per gli alimenti composti di cui alla sottovoce tariffaria 23.07 B contenenti prodotti lattiero-caseari devono essere corretti in funzione del prezzo d'entrata del granturco, nonché del prezzo di entrata del latte scremato in polvere valido il giorno dell'importazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1579/74 è modificato come segue: "1. Per quanto concerne le importazioni dei prodotti di cui all'articolo 1 d) del regolamento n. 120/67/CEE ed all'articolo 1 c) del regolamento n. 359/67/CEE, il prelievo applicabile il giorno di presentazione della domanda di titolo si applica, su richiesta dell'interessato presentata contemporaneamente alla domanda di titolo prima delle ore 13, a un'operazione da realizzare durante il periodo della validità del titolo stesso.

  1. a) Nel caso di cui al paragrafo precedente, ma eccezion fatta:

    — per i prodotti di cui all'articolo 2 e

    — per i prodotti di cui alla sottovoce tariffaria 23.07 B, indicati nell'allegato A del regolamento n. 120/67/CEE,

  2. b) Per quanto concerne i prodotti indicati all'articolo 2, il prelievo fissato in anticipo conformemente al primo comma viene corretto _ in caso di modifica degli importi fissati dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1132/74, subentrata tra il giorno di presentazione della domanda e il giorno dell'importazione _ in funzione della differenza risultante da detta modifica, differenza alla quale sia stato applicato il coefficiente che figura per i prodotti in causa nella colonna 4 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1052/68.

  3. c) Per quanto concerne i prodotti di cui alla sottovoce tariffaria 23.07 B, indicati nell'allegato A del regolamento n. 120/67/CEE, la correzione si effettua, se necessario, maggiorando o diminuendo il prelievo:

    — per la parte "cereali" di tali prodotti, della differenza che intercorre fra il prezzo d'entrata applicabile a 100 kg di granturco nel mese di presentazione della domanda e quello applicabile nel mese dell'importazione, differenza alla quale sia stato applicato il coefficiente di cui all'allegato II, tabella A, del regolamento (CEE) n. 968/68;

    — per la parte "latte" di tali prodotti, della differenza che intercorre fra il prezzo d'entrata applicabile a 100 kg di latte scremato in polvere nel mese di presentazione della domanda e quello applicabile nel mese dell'importazione, differenza alla quale sia stato applicato il coefficiente di cui all'allegato II, tabella B, del regolamento (CEE) n. 968/68."

il prelievo viene corretto, se necessario, in funzione del prezzo di entrata del prodotto o dei prodotti di base presi in considerazione per calcolare l'elemento mobile del prelievo vigente il giorno dell'importazione, fatta salva l'eventuale applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 120/67/CEE. Tale correzione si effettua maggiorando o diminuendo il prelievo della differenza che intercorre fra il prezzo d'entrata applicabile a 100 kg di prodotti di base nel mese di presentazione della domanda e quello applicabile nel mese dell'importazione, differenza alla quale sia stato applicato il coefficiente che figura nella colonna 4 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1052/68.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1974. Per la Commissione Il Presidente Francois-Xavier ORTOLI