diritto.io

REGOLAMENTO (CEE) N. 142/75 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 1975 che modifica il regolamento (CEE) n. 616/72 per quanto riguarda i prelievi all'esportazione di olio d'oliva

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/732,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia3,

visto il regolamento n. 171/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio d'oliva4, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/725, in particolare l'articolo 11,

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 616/72 della Commissione, del 27 marzo 1972, relativo alle modalità di applicazione dello restituzioni e dei prelievi all'esportazione di olio d'oliva6, modificato dal regolamento (CEE) n. 2563/727, la Commissione fissa i prelievi all'esportazione per gli oli d'oliva presentati in imballaggi di contenuto superiore a 5 kg quando la differenza di cui all'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 171/67/CEE supera un determinato importo; che l'esperienza ha dimostrato che tali disposizioni portano a fissare prelievi all'esportazione anche quando le esportazioni non rischiano in alcun modo di perturbare il mercato comunitario o il mercato mondiale dell'olio d'oliva; che è pertanto opportuno fissare i prelievi per gli oli di cui sopra alle stesse condizioni previste per gli oli presentati in piccoli imballaggi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

L'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 616/72 è modificato come segue:

«Articolo 4

1.

La Commissione fissa il prelievo all'esportazione per gli oli d'oliva di cui alla sottovoce 15.07 A della tariffa doganale comune quando la differenza tra il prezzo cif e il prezzo constatato sul mercato della Comunità rischia di provocare esportazioni che potrebbero perturbare il mercato comunitario o il mercato mondiale.

Il prezzo sul mercato della Comunità viene determinato in base ai corsi e alle offerte rilevati sui mercati più rappresentativi ai fini della produzione e dell'esportazione.

Il prelievo all'esportazione viene ritoccato in funzione degli eventuali mutamenti della situazione.

2. Se il prezzo cif supera il prezzo indicativo di mercato, l'applicazione del prelievo all'esportazione è esaminata almeno una volta al mese nel quadro della procedura prevista all'articolo 39 del regolamento n. 136/66/CEE;

3. La Commissione, non appena fissato l'importo dei prelievi all'esportazione da riscuotere per 100 kg di olio esportato, lo comunica agli Stati membri.»

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 1975. Per la Commissione Il Presidente François-Xavier ORTOLI