REGOLAMENTO (CEE) N. 2109/75 DEL CONSIGLIO dell'11 agosto 1975 che fissa la data di applicazione delle riduzioni tariffarie previste per alcuni prodotti agricoli agli articoli 8 e 9 del protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1274/75 del Consiglio del 20 maggio 1975, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele1, in particolare l'articolo 2,
vista la proposta della Commissione,
considerando che sussistono i presupposti per l'applicazione delle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1274/75; che è pertanto opportuno fissare la data di tale applicazione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Le riduzioni tariffarie previste agli articoli 8 e 9 del protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele per i prodotti seguenti: puree e polpe di agrumi della sottovoce 20.06 B II c) 1 ex dd), succhi di agrumi concentrati delle sottovoci 20.07 A III ex a) ed ex b), succhi di arance delle sottovoci 20.07 B II a) 1 e b) 1, succhi di pomodori pelati e concentrati di pomodori della sottovoce 20.02 ex C della tariffa doganale comune, sono applicabili a decorrere dal 1° settembre 1975, ferme restando, per i concentrati di pomodori della sottovoce 20.02 ex C, le disposizioni dell'articolo 9 del protocollo n. 1 dell'accordo.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 11 agosto 1975. Per il Consiglio Il Presidente M. RUMOR