Regolamento (CEE) n. 374/76 Del Consiglio del 17 febbraio 1976 che deroga al regolamento (CEE) n. 2750/75 per quanto concerne le procedure di mobilitazione dei cereali destinati all'aiuto alimentare a favore della Repubblica libanese
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 3058/75 [2], in particolare l'articolo 28,
visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 668/75 [4], in particolare l'articolo 23 bis,
vista la proposta della Commissione,
considerando che, in considerazione dell'urgenza, sarebbe opportuno che la mobilitazione dei cereali da fornire alla Repubblica libanese a titolo di aiuto alimentare si effettui tramite una procedura abbastanza semplice e rapida;
considerando che il ricorso alla procedura della gara prevista all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati all'aiuto alimentare [5], non consente sempre di rispondere alle esigenze di articolazione e rapidità; che bisogna, quindi, prevedere la possibilità di applicare un'altra procedura,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
In deroga all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2750/75, è possibile ricorrere ad una procedura diversa dalla gara per la fornitura, nella fase fob o nella fase cif (o fasi corrispondenti), dei cereali e/o del riso assegnati a titolo di aiuto alimentare alla Repubblica libanese, a favore della popolazione colpita dai recenti avvenimenti.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 febbraio 1976. Per il Consiglio Il Presidente J. Hamilius [1] GU n. L 281 del 1o. 11. 1975, pag. 1. [2] GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3. [3] GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1. [4] GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 18. [5] GU n. L 281 del 1o. 11. 1975, pag. 89. --------------------------------------------------