Regolamento (CEE) n. 692/76 del Consiglio del 25 marzo 1976 che deroga al regolamento (CEE) n. 2750/75 per quanto si riferisce alle procedure di mobilitazione dei cereali destinati all'aiuto alimentare d'urgenza all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi a favore dei profughi angolani nello Zaire
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 3058/75 [2], in particolare l'articolo 28,
visto il regolamento (CEE) n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 668/75 [4], in particolare l'articolo 23 bis,
vista la proposta della Commissione,
considerando che, in considerazione dell'urgenza, sarebbe opportuno che la mobilitazione dei cereali da fornire all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi, a favore dei profughi angolani nello Zaire, si effettui tramite una procedura abbastanza semplice e rapida;
considerando che il ricorso alla procedura di gara di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati all'aiuto alimentare [5], non consente di rispondere alle esigenze di duttilità e rapidità; che bisogna, quindi, prevedere la possibilità di ricorrere ad un'altra procedura,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
In deroga all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2750/75, è possibile ricorrere ad una procedura diversa dalla gara per la fornitura e il trasporto al porto di sbarco dei prodotti considerati dal citato regolamento e forniti a titolo di aiuto alimentare all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi, a favore dei profughi angolani nello Zaire.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 25 marzo 1976. Per il Consiglio Il Presidente M. Mart [1] GU n. L 281 del 1. 11. 1975, pag. 1. [2] GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3. [3] GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1. [4] GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 18. [5] GU n. L 281 del 1. 11. 1975, pag. 89. --------------------------------------------------