REGOLAMENTO (CEE) N. 1416/76 DEL CONSIGLIO del 1° giugno 1976 recante le disposizioni finanziarie applicabili al Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 209,
visto il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, che istituisce un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo2,
considerando che il regolamento di cui sopra definisce le norme organiche relative alla gestione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, qui di seguito denominato «Centro», alla fissazione della sovvenzione annua a carico del bilancio delle Comunità, alla presentazione e all'adozione dello stato delle entrate e delle spese e ai controlli cui il Centro è soggetto;
considerando che è necessario precisare le modalità per la compilazione e l'esecuzione dello stato delle entrate e delle spese del Centro, nonchù per il rendimento e la verifica dei conti; che parimenti occorre determinare le norme e organizzare il controllo della responsabilità degli ordinatori e dei contabili;
considerando che il Centro si situa nell'ambito delle Comunità e agisce nell'osservanza del diritto comunitario; che è quindi opportuno che le disposizioni finanziarie che lo disciplinano siano il più possibile simili alle disposizioni del regolamento finanziario del 25 aprile 1973 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee3, fatte salve alcune deroghe imposte dalle necessità proprie al funzionamento del Centro,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Titolo I. Principi generali
Art. 1
1. Ogni anno, uno stato delle entrate e delle spese prevede ed autorizza le entrate e le spese prevedibili del Centro.
2. Le spese non possono essere autorizzate per un periodo superiore alla durata dell'esercizio.
3. Le spese di funzionamento risultanti:
— o da contratti conclusi, conformemente agli usi locali,
— o da disposizioni contrattuali relative in particolare alla fornitura di materiale di attrezzatura
3. per periodi superiori alla durata dell'esercizio, sono iscritte nello stato delle entrate e delle spese dell'esercizio nel corso del quale sono effettuate.
Art. 2
Gli stanziamenti devono essere utilizzati conformemente ai principi di una sana gestione finanziaria e, in particolare, a quelli di economia e di rispetto del rapporto costo/efficacia. Si devono fissare obiettivi quantificati e si deve garantire il progresso della loro realizzazione.
Art. 3
1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 22, le entrate e le spese sono iscritte nello stato delle entrate e delle spese e nei conti, nel loro importo integrale e senza contrazione tra loro.
2. Il totale delle entrate copre il totale delle spese. Tuttavia, determinate entrate conservano la loro destinazione; si tratta in particolare:
— delle entrate aventi una destinazione specifica, come redditi di fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati,
— delle entrate provenienti da terzi per lavori effettuati su loro richiesta.
3.
Il consiglio d'amministrazione, previa comunicazione alla Commissione, può accettare qualsiasi atto di liberalità a favore del Centro, in particolare fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati.
L'accettazione di liberalità suscettibili di comportare oneri di qualsiasi specie è soggetta all'autorizzazione della Commissione, che si pronuncia entro i due mesi successivi alla data di ricezione della domanda del consiglio d'amministrazione. Se entro questo termine non è stata formulata alcuna obiezione, il consiglio d'amministrazione delibera in modo definitivo sull'accettazione.
Art. 4
La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possono essere effettuati solo attraverso imputazione ad un articolo dello stato delle entrate e delle spese.
Non può essere impegnata né liquidata alcuna spesa oltre gli stanziamenti autorizzati, fatto salvo il disposto dell'articolo 22.
Art. 5
L'esercizio coincide con l'anno civile.
Le entrate di un esercizio sono imputate all'esercizio nel corso del quale sono state riscosse.
Gli stanziamenti autorizzati possono essere utilizzati unicamente per coprire le spese regolarmente impegnate e pagate a titolo dell'esercizio per il quale sono stati concessi, salvo le deroghe di cui all'articolo 6, e per coprire i debiti provenienti da esercizi precedenti per i quali non era stato riportato alcuno stanziamento.
Le spese di un esercizio sono imputate all'esercizio stesso sulla base delle spese il cui mandato di pagamento sia pervenuto al controllore finanziario al più tardi entro il 31 dicembre e che siano state pagate al più tardi il 15 gennaio successivo.
Art. 6
L'impiego degli stanziamenti è soggetto alle seguenti regole: 1.
a) gli stanziamenti non impegnati alla fine dell'esercizio per il quale sono stati autorizzati sono di norma annullati;
b) gli stanziamenti relativi a retribuzioni e indennità del personale non possono essere oggetto di riporto;
c) possono essere oggetto di una decisione di riporto, limitato unicamente all'esercizio successivo, gli stanziamenti non impegnati al 31 dicembre;
d) gli stanziamenti che corrispondono a pagamenti non ancora effettuati al 31 dicembre, in base a impegni regolarmente contratti tra il 1o gennaio e il 31 dicembre, sono oggetto di un riporto di diritto, limitato all'esercizio successivo.
1.
2.
Per gli stanziamenti di cui al punto 1, lettera c), la Commissione trasmette all'autorità di bilancio, anteriormente al 15 febbraio, le richieste di riporto di stanziamenti, debitamente motivate, che le sono state inviate dal Centro anteriormente al 1o febbraio.
Il riporto di tali stanziamenti può essere proposto unicamente per motivi eccezionali, per far fronte a necessità imperiose cui non si può sopperire con gli stanziamenti dell'esercizio successivo. In linea di massima, tali riporti sono destinati a coprire delle spese che normalmente rientrano nell'esercizio precedente, ma che, a seguito di ritardi non imputabili agli ordinatori, non hanno potuto essere effettuate in tempo utile.
Il Parlamento europeo consulta il Consiglio e delibera su queste richieste di riporto.
In mancanza di una decisione dell'autorità di bilancio entro un termine di sei settimane, le richieste di riporto si ritengono approvate.
3. Le entrate non utilizzate e gli stanziamenti disponibili al 31 dicembre a titolo degli atti di liberalità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, sono oggetto di un riporto di diritto.
4. Alla fine dell'esercizio sono annullati:
a) gli stanziamenti dell'esercizio precedente:
— che sono stati oggetto di una decisione di riporto a norma del punto 1, lettera c) e che non sono stati né impegnati né erogati,
— che sono stati riportati di diritto e non sono stati oggetto di un pagamento ai sensi del punto 1, lettera d);
b) gli stanziamenti dell'esercizio che non sono stati oggetto di riporto.
5. Anteriormente al 1o marzo viene inviato per conoscenza alla Commissione un elenco dei riporti di diritto. La Commissione trasmette tale elenco, per informazione, al Parlamento europeo ed al Consiglio.
6. Per l'esecuzione dello stato delle entrate e delle spese l'impiego degli stanziamenti riportati è iscritto separatamente, per ogni voce di bilancio, nel conto dell'esercizio in corso.
Art. 7
Le spese di gestione corrente che sono imputabili all'esercizio successivo e che, per la loro natura, prendono effetto all'inizio di tale esercizio, possono, a decorrere dal 15 novembre di ogni anno, essere oggetto di impegni anticipati a carico degli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo entro i limiti di un quarto del complesso dei corrispondenti stanziamenti dell'esercizio in corso. Tuttavia tali impegni non possono riguardare spese nuove, il cui principio non sia ancora stato ammesso nello stato delle entrate e delle spese dell'esercizio in corso.
Le spese relative ai contratti d'affitto e certe altre spese connesse ed analoghe che, in base a disposizioni giuridiche o contrattuali, devono essere effettuate in anticipo, possono dar luogo a decorrere dal 20 dicembre ad un pagamento a valere sugli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo.
Art. 8
1.
Se lo stato delle entrate e delle spese non è adottato definitivamente all'inizio dell'esercizio, l'articolo 204 del trattato si applica alle operazioni d'impegno e di pagamento relative alle spese di cui è stato ammesso il principio nell'ultimo stato regolarmente approvato.
Una spesa deve essere considerata come ammessa, per quanto attiene al suo principio, nell'ultimo stato regolarmente approvato, se essa aveva potuto essere imputata su una determinata linea di bilancio a titolo dell'esercizio di riferimento.
2. Le operazioni di pagamento possono essere effettuate mensilmente, per capitolo, entro i limiti di un dodicesimo del complesso degli stanziamenti iscritti nel capitolo in questione per l'esercizio precedente, tenuto conto degli storni effettuati, a condizione che tale misura non abbia l'effetto di porre a disposizione del Centro, mensilmente, stanziamenti superiori a un dodicesimo dell'importo della sovvenzione riservata al Centro nel progetto di bilancio o, in mancanza di questo, nel progetto preliminare di bilancio delle Comunità. Le operazioni d'impegno possono essere effettuate, per capitolo, entro i limiti di un quarto del complesso degli stanziamenti iscritti nel capitolo in questione per l'esercizio precedente, tenuto conto degli storni effettuati, aumentato di un dodicesimo per ciascun mese trascorso, senza che possa essere superato l'importo della sovvenzione riservata al Centro nel progetto di bilancio o, in mancanza di questo, nel progetto preliminare di bilancio delle Comunità.
3. A richiesta del consiglio d'amministrazione, la Commissione può, in funzione delle necessità di gestione, autorizzare simultaneamente due o più dodicesimi provvisori, senza che l'importo autorizzato per ogni capitolo superi il massimale annuo previsto al paragrafo 2.
4.
Se per un determinato capitolo l'autorizzazione di due o più dodicesimi provvisori, concessa alle condizioni di cui al paragrafo 3, non consente di far fronte alle spese necessarie per evitare un'interruzione della continuità dell'azione del Centro nel settore in causa, può essere autorizzato, in via eccezionale, il superamento dell'importo di cui al paragrafo 3, in base alla stessa procedura, purché non venga superato l'importo globale degli stanziamenti aperti nello stato delle entrate e delle spese dell'esercizio precedente.
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Art. 9
Art. 10
Lo stato delle entrate e delle spese è stabilito in ecu. Il valore dell'ecu e le modalità di conversione tra l'ecu e le monete nazionali sono quelli definiti dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.
Titolo II. Presentazione e struttura dello stato delle entrate e delle spese
Art. 11
1. Entro il 31 marzo, il consiglio d'amministrazione del Centro trasmette alla Commissione uno stato di previsione delle entrate e delle spese del Centro per l'anno successivo. Tale stato contiene una tabella dell'organico.
2.
In caso di circostanze inevitabili, eccezionali od impreviste, il consiglio d'amministrazione del Centro può trasmettere alla Commissione gli stati di previsione suppletivi o rettificativi. Detti stati sono presentati e adottati nella stessa forma e secondo la stessa procedura dello stato di cui modificano le previsioni. Essi devono essere giustificati in rapporto a quest'ultimo.
Qualsiasi stato di previsione suppletivo deve essere trasmesso alla Commissione, in linea di massima non oltre la data prevista per la presentazione dello stato di previsione dell'esercizio successivo.
3. In caso di necessità, la Commissione può proporre alle autorità finanziarie le misure appropriate per apportare le opportune modifiche alla sovvenzione iscritta al bilancio delle Comunità conformemente all'articolo 13. Le autorità competenti deliberano in proposito tenendo conto dell'urgenza.