REGOLAMENTO (CEE) N. 2971/76 DELLA COMMISSIONE del 7 dicembre 1976 che modifica i regolamenti (CEE) n. 315/68 e (CEE) n. 537/70 per quanto riguarda le norme di qualità per i bulbi di Iris danfordiae e di Iris reticulata
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio, del 27 febbraio 1968, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura1, in particolare l'articolo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 315/68 del Consiglio, del 12 marzo 1968, relativo alla determinazione delle norme di qualità per i bulbi, i tuberi e i rizomi da fiore2, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 949/753, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,
considerando che il regolamento (CEE) n. 315/68 ha fissato le norme di qualità per i bulbi, i tuberi e i rizomi da fiore; che l'esperienza dimostra che le attuali tecniche di produzione nonchù le cultivar e gli ibridi di Iris reticulata che si trovano in vendita rendono necessaria una modifica dei calibri minimi per i bulbi di Iris danfordiae e di Iris reticulata;
considerando che il regolamento (CEE) n. 537/70 della Commissione, del 23 marzo 19704, ha autorizzato gli Stati membri a derogare ad alcune norme di qualità applicabili alle esportazioni verso i paesi terzi di bulbi, tuberi e rizomi da fiore; che, per quanto riguarda l'Iris reticulata, le esigenze commerciali di taluni paesi terzi si sono ravvicinate a quelle esistenti all'interno della Comunità; che è pertanto opportuno sopprimere l'autorizzazione concessa agli Stati membri per tale prodotto;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dal comitato di gestione per le piante vive ed i prodotti della floricoltura,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Nella tabella di cui al capitolo III dell'allegato del regolamento (CEE) n. 315/68,
— alla riga Iris danfordiae,
— nella colonna «calibro minimo», l'indicazione «4,5 cm» è sostituita da «5,0 cm»,
— nella colonna «categorie di calibrazione», l'indicazione «4,5-5,5 e più» è sostituita dall'indicazione «nulla»;
— alla riga Iris reticulata, nella colonna «prodotto - designazione botanica», sono aggiunte le parole «le sue cultivar e i suoi ibridi».
Art. 2
1. Nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 537/70, il termine «Iris reticulata» è soppresso.
2. Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 537/70, le disposizioni relative all'Iris reticulata son soppresse.
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1977.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 1976. Per la Commissione P.J. LARDINOIS Membro della Commissione