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REGOLAMENTO (CEE) N. 2971/76 DELLA COMMISSIONE del 7 dicembre 1976 che modifica i regolamenti (CEE) n. 315/68 e (CEE) n. 537/70 per quanto riguarda le norme di qualità per i bulbi di Iris danfordiae e di Iris reticulata

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio, del 27 febbraio 1968, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura1, in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 315/68 del Consiglio, del 12 marzo 1968, relativo alla determinazione delle norme di qualità per i bulbi, i tuberi e i rizomi da fiore2, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 949/753, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 315/68 ha fissato le norme di qualità per i bulbi, i tuberi e i rizomi da fiore; che l'esperienza dimostra che le attuali tecniche di produzione nonchù le cultivar e gli ibridi di Iris reticulata che si trovano in vendita rendono necessaria una modifica dei calibri minimi per i bulbi di Iris danfordiae e di Iris reticulata;

considerando che il regolamento (CEE) n. 537/70 della Commissione, del 23 marzo 19704, ha autorizzato gli Stati membri a derogare ad alcune norme di qualità applicabili alle esportazioni verso i paesi terzi di bulbi, tuberi e rizomi da fiore; che, per quanto riguarda l'Iris reticulata, le esigenze commerciali di taluni paesi terzi si sono ravvicinate a quelle esistenti all'interno della Comunità; che è pertanto opportuno sopprimere l'autorizzazione concessa agli Stati membri per tale prodotto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dal comitato di gestione per le piante vive ed i prodotti della floricoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Nella tabella di cui al capitolo III dell'allegato del regolamento (CEE) n. 315/68,

— alla riga Iris danfordiae,

— nella colonna «calibro minimo», l'indicazione «4,5 cm» è sostituita da «5,0 cm»,

— nella colonna «categorie di calibrazione», l'indicazione «4,5-5,5 e più» è sostituita dall'indicazione «nulla»;

— alla riga Iris reticulata, nella colonna «prodotto - designazione botanica», sono aggiunte le parole «le sue cultivar e i suoi ibridi».

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 1976. Per la Commissione P.J. LARDINOIS Membro della Commissione