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REGOLAMENTO (CEE) N. 231/77 DELLA COMMISSIONE del 2 febbraio 1977 che modifica il regolamento (CEE) n. 616/72 relativo alle modalità di applicazione delle restituzioni e dei prelievi all'esportazione di olio d'oliva

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/732,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia3,

visto il regolamento n. 171/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo alle restituzioni ed ai prelievi applicabili all'esportazione di olio d'oliva4, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/725, in particolare l'articolo 11,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 616/72 della Commissione, del 27 marzo 1972, relativo alle modalità di applicazione delle restituzioni e dei prelievi all'esportazione di olio d'oliva6, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 503/767, dispone che per le qualità d'olio d'oliva per le quali esiste una restituzione venga concessa l'autorizzazione ad importare in franchigia da prelievo ai sensi dell'articolo 9 del regolamento n. 171/67/CEE;

considerando che la restituzione viene concessa soltanto per determinate qualità e presentazioni d'olio d'oliva; che, per evitare operazioni non corrispondenti alle correnti d'esportazione tradizionali, è opportuno concedere l'autorizzazione ad importare in franchigia da prelievo unicamente in caso d'esportazione di prodotti caratterizzati da qualità e presentazioni per le quali può essere effettivamente accordata una restituzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 616/72 è modificato come segue:

«L'autorizzazione ad importare in franchigia da prelievo ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 171/67/CEE, è subordinata all'esportazione d'olio d'oliva per le qualità ed eventualmente per le presentazioni per le quali, il giorno in cui viene presentata la domanda di autorizzazione, sia in vigore una restituzione.»

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 1977. Per la Commissione Il Vicepresidente Finn GUNDELACH