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REGOLAMENTO (CEE) N. 1234/77 DELLA COMMISSIONE del 9 giugno 1977 che modifica diversi regolamenti di politica agraria comune in seguito alla codificazione delle disposizioni relative al regime del transito comunitario LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Testo vigente

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato di adesione1,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri2, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 557/763, in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1930/75 del Consiglio, del 22 luglio 1975, recante disposizioni speciali applicabili agli scambi di concentrati di pomodori tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri4, in particolare l'articolo 6.

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali5, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3138/766, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 5, e l'articolo 16, paragrafo 6, nonchù le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti agricoli,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo7, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3, nonchù le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti che stabiliscono negli altri settori agricoli le norme generali relative alla concessione delle restituzioni e ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo;

viste le disposizioni menzionate nei visto dei regolamenti - (CEE) n. 269/73 della Commissione, del 31 gennaio 1973, relativo alle modalità di applicazione del regime degli importi compensativi «adesione»8, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 121/759,

- (CEE) n. 645/75 della Commissione, del 13 marzo 1975, che stabilisce modalità comuni d'applicazione dei prelievi e delle tasse all'esportazione per i prodotti agricoli10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 223/77 della Commissione, del 22 dicembre 1976, che stabilisce le disposizioni d'applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario11, sostituisce una serie di regolamenti citati in determinati regolamenti relativi alla politica agraria comune; che occorre adattare in conformità i regolamenti contenenti riferimenti a quelli abrogati dal regolamento (CEE) n. 223/77;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. Nelle disposizioni sotto indicate, i termini «di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 223/77»:

— articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 990/72 della Commissione, del 15 maggio 1972, relativo alle modalità per la concessione di aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti ed al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali12, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 920/7713,

— articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1204/72 della Commissione, del 7 giugno 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi14, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 676/7615,

— articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, e articolo 6, primo comma, del regolamento (CEE) n. 269/73,

— articolo 1, paragrafo 1, articolo 2, paragrafo 1, e articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 470/73 della Commissione, del 31 gennaio 1973, recante modalità d'applicazione degli importi compensativi applicabili ai semi di colza e di ravizone prodotti nei nuovi Stati membri16, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 433/7517,

— articolo 11, paragrafo 1, e articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone ed abroga il regolamento (CEE) n. 1464/7318, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 632/7519,

— articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 192/75 della Commissione, del 17 gennaio 1975, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli20, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3186/7621,

— articolo 17, paragrafo 4, lettera b), primo comma, del regolamento (CEE) n. 193/75 della Commissione, del 17 gennaio 1975, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli22, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 773/7723,

— articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1380/75 della Commissione, del 29 maggio 1975, recante modalità d'applicazione degli importi compensativi monetari24, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 750/7725,

— articolo 4, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2026/75 della Commissione, del 4 agosto 1975, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1955/75 per quanto concerne le restituzioni alla produzione per i prodotti amidacei26,

— articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2498/75 della Commissione, del 30 settembre 1975, che stabilisce le modalità di versamento delle compensazioni finanziarie per determinati agrumi comunitari27,

— articolo 2, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1624/76 della Commissione, del 2 luglio 1976, relativo a disposizioni particolari concernenti il pagamento dell'aiuto per il latte scremato in polvere denaturato o trasformato in alimenti composti per animali nel territorio di un altro Stato membro28, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3161/7629,

— articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione, del 30 giugno 1976, che stabilisce modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento30, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 368/7731,

— articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 303/77 della Commissione, del 14 febbraio 1977, recante modalità generali d'applicazione per la fornitura di latte scremato in polvere e di butteroil a titolo di aiuto alimentare32,

— articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 643/77 della Commissione, del 29 marzo 1977, che stabilisce modalità d'applicazione per il taglio e la vinificazione, nelle zone franche del territorio geografico della Comunità, di prodotti del settore vinicolo originari dei paesi terzi35,

2. I termini «per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 2315/69» di cui all'articolo 6, primo comma, del regolamento (CEE) n. 269/73 sono sostituiti dai termini «per l'applicazione degli articoli da 10 a 16 del regolamento (CEE) n. 223/77».

3. I termini «dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2315/69» di cui all'articolo 3, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 2498/75 sono sostituiti dai termini «dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 223/75».

4. I termini «alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 2315/69» di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1687/76 sono sostituiti dai termini «alle disposizioni degli articoli 12, 13 e 16 del regolamento (CEE) n. 223/77».

Art. 2

1.

Nelle disposizioni sotto indicate, i termini «dal regolamento (CEE) n. 304/71» sono sostituiti dai termini «dal titolo IV, sezione I, del regolamento (CEE) n. 223/77»:

— articolo 8, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CEE) n. 269/73; tuttavia, nella versione inglese i termini da sostituire sono «Commission Regulation (EEC) No 304/71 of 11 February 1971 on simplification of the Community transit procedure for goods carried by rail»;

— articolo 2, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1993/75 della Commissione, del 31 luglio 1975, relativo a modalità d'applicazione del regime degli importi compensativi per i concentrati di promodoro34, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2320/7635,

— articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2972/76 della Commissione, del 7 dicembre 1976, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1861/76 relativo al trasferimento all'organismo d'intervento italiano di latte scremato in polvere da parte degli organismi d'interventi di altri Stati membri36,

— articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 22/77 della Commissione, del 5 gennaio 1977, relativo al trasferimento all'organismo d'intervento italiano di un primo quantitativo di burro in virtù del regolamento (CEE) n. 2452/7637, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 629/7738,

2.

I termini «dall'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 304/71» che figurano

— nell'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 269/73 e

— nell'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1993/75,

sono sostituiti dai termini «dall'articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 223/77».

3.

I termini «regolamento (CEE) n. 304/7137, modificato da ultimo dall'atto di adesione38, che figurano nell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 532/75 della Commissione, del 28 febbraio 1975, relativo al recupero, all'atto dell'esportazione, degli aiuti per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali o per il latte scremato trasformato in alimenti composti39, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 978/7740, sono sostituiti dai termini «titolo IV, sezione I, del regolamento (CEE) n. 223/77».

Le note in calce 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 532/75 sono soppresse.

4.

«Uscita dal territorio geografico deila Comunità nel quadro del regime di cui al regolamento (CEE) n. 223/77, titolo IV, sezione I»

Art. 3

1. I termini «dall'articolo 4 bis o 4 ter del regolamento (CEE) n. 1279/71» che figurano nell'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 532/75, sono sostituiti dai termini «dagli articoli 31 o 32 del regolamento (CEE) n. 223/77».

2.

Il testo dell'articolo 7, primo comma, del regolamento (CEE) n. 645/75 è sostituito dal seguente:

«Quando i prodotti circolano alle condizioni previste dagli articoli 31 e 32 del regolamento (CEE) n. 223/77, deve essere costituita una garanzia secondo le disposizioni di cui all'articolo 31, paragrafo 2, dello stesso regolamento, al fine di assicurare la riscossione del prelievo qualora i prodotti non vengano reintrodotti nella Comunità».

Art. 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1977. Per la Commissione Il Vicepresidente Finn GUNDELACH