REGOLAMENTO (CEE) N. 2962/77 DELLA COMMISSIONE del 23 dicembre 1977 che modifica il regolamento (CEE) n. 616/72 relativo alle modalità di applicazione delle restituzioni e dei prelievi all'esportazione di olio d'oliva
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/732,
visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia3,
visto il regolamento n. 171/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio d'oliva4, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/725, in particolare l'articolo 11,
considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2960/77 della Commissione, del 23 dicembre 1977, relativo alle modalità di vendita dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento (6), gli oli esportati nell'ambito di una gara per l'esportazione non beneficiano della restituzione all'esportazione; che in determinati casi gli oli aggiudicati per l'esportazione vengono miscelati, prima di essere esportati, con oli acquistati sul mercato comunitorio; che va pertanto che la restituzione all'esportazione è riservata all'olio acquistato sul mercato ovvero risultante dal suo trattamento, utilizzato nella fabbricazione della miscela esportata;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei grassi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 616/72 relativo alle modalità di applicazione delle restituzioni e dei prelievi all'esportazione di olio d'oliva7, è sostituito dal seguente:
1. La restituzione all'esportazione ù concessa soltanto per gli oli d'oliva il cui tenore di acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, non supera 30 grammi per 100 grammi.
2.
Se l'olio d'oliva esportato è una miscela rientrante nella sottovoce tariffaria 15.07 A II composta:
a) di olio acquistato nell'ambito di una gara per l'esportazione e
b) di olio aquistato direttamente sul mercato comunitario,
la restituzione fissata per gli oli della sottovoce 15.07 A II è concessa unicamente per la quantità proveniente direttamente dal mercato comunitario».
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzeta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1977. Per la Commissione Il Vicepresidente Finn GUNDELACH (6) Vedi pag. 46 della presente Gazzeta ufficiale.