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REGOLAMENTO (CEE) N. 686/78 DELLA COMMISSIONE del 6 aprile 1978 recante disposizioni complementari in merito alla concessione di restituzioni all'esportazione per i prodotti della pesca

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/772,

visto il regolamento (CEE) n. 110/76, del 19 gennaio 1976, che fissa, nel settore dei prodotti della pesca, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri di fissazione dei relativi importi3, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che dei prodotti di origine comunitaria risultano essere congelati e / o trasformati a bordo di navi battenti bandiera di un paese terzo; che, dopo le operazioni di congelamento e / o di trasformazione, detti prodotti vengono esportati;

considerando che, sul piano economico, tali operazioni sono comparabili ad operazioni effettuate in paesi terzi caratterizzati da costi di produzione nettamente inferiori a quelli comunitari; che la concessione di restituzioni per prodotti congelati e / o trasformati nelle condizioni di cui sopra conferisce a tali prodotti un vantaggio economico ingiustificato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Ai fini dell'applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione, i prodotti della pesca di origine comunitaria, congelati e / o trasformati a bordo di una nave immatricolata o registrata in un paese terzo e battente bandiera di un paese terzo, sono considerati come prodotti non aventi origine comunitaria.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 1978.

Esso è applicabile alle esportazioni per le quali sono state espletate le formalità doganali d'esportazione a decorrere da questa data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 1978. Per la Commissione Il Vicepresidente Finn GUNDELACH