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REGOLAMENTO (CEE) N. 2644/78 DELLA COMMISSIONE del 10 novembre 1978 che modifica il regolamento (CEE) n. 2448/77, per quanto riguarda le condizioni di cessione alle industrie di trasformazione delle arance ritirate dal mercato

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1766/782, in particolare l'articolo 21, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1766/78 ha modificato l'articolo 21, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1035/72, sopprimendo la disposizione che limitava alle campagne 1977/1978, 1978/1979 e 1979/1980 la possibilità di cedere all'industria trasformatrice le arance pigmentate ritirate dal mercato; che occorre pertanto modificare corrispondentemente l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2448/77 della Commissione, dell'8 novembre 1977, che fissa le condizioni per la cessione alle industrie di trasformazione delle arance ritirate dal mercato e modifica il regolamento (CEE) n. 1687/763;

considerando che, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2448/77, l'aggiudicatario deve costituire una cauzione pari almeno alla differenza tra il 90 % della media aritmetica dei prezzi di ritiro dei prodotti della categoria III e il prezzo di vendita all'aggiudicazione; che tale categoria di qualità puo essere ritirata dal mercato soltanto se è ammessa alla commercializzazione allo stato fresco; che è pertanto opportuno disporre che la cauzione venga calcolata in base alla categoria la più bassa ammessa alla commercializzazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 2448/77 è modificato come segue:

1. All'articolo 1, i termini "durante le campagne 1977/1978, 1978/1979 e 1979/1980" sono soppressi.

2.

All'articolo 10, primo comma, il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:

"_ il 90 % della media aritmetica dei prezzi ai quali, durante il periodo considerato, possono essere ritirate dal mercato, conformemente all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 1035/72, le arance della varietà Sanguinello classificate nella categoria di qualità inferiore la più bassa ammessa alla commercializzazione allo stato fresco".

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 1978. Per la Commissione Il Vicepresidente Finn GUNDELACH