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REGOLAMENTO (CEE) N. 1799/79 DELLA COMMISSIONE del 13 agosto 1979 che modifica i regolamenti (CEE) n. 1391/78 e (CEE) n. 2692/78 concernenti le modalità d'applicazione del regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1078/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1270/792, in particolare l'articolo 7,

considerando che l'applicazione del regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero è stato prorogato fino alla fine della campagna lattiera 1979/1980; che alla luce dell'esperienza occorre adeguare talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1391/78 della Commissione, del 23 giugno 1978, recante modalità d'applicazione modificate dal regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero3, modificato dal regolamento (CEE) n. 2692/784;

considerando che occorre precisare, in particolare, le disposizioni relative ai casi di forza maggiore e prevedere soltanto il parziale ricupero del premio di riconversione qualora il beneficiario non detenga più al termine del periodo di riconversione i capi di bestiame stabiliti; che, d'altro canto, si può ammettere che il beneficiario che abbia sottoscritto gli impegni validi per questo premio opti in un secondo tempo per il regime del premio di non commercializzazione, rimanendo inteso che, in questo caso, gli importi del premio e il periodo di non commercializzazione debbono essere adeguati in conformità;

considerando che, per quanto riguarda le schede segnaletiche rilasciate a decorrere dal 24 giugno 1978, il paragrafo 5 (aggiunto con regolamento (CEE) n. 2692/78) dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1391/78 consente il rilascio di un duplicato in caso di perdita dell'originale; che è opportuno applicare questa disposizione, su richiesta di eventuali interessati, alle schede segnaletiche rilasciate anteriormente alla data succitata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1391/78 è modificato come segue;

1.

L'articolo 12 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 12

1.

Se, in seguito ad un caso di forza maggiore sopraggiunto dopo la data di accettazione della domanda di premio, il beneficiario o il suo successore, di cui all'articolo 9, paragrafo 2, non è in grado, o lo è soltanto a prezzo di enormi sacrifici, di rispettare un obbligo risultante dal regime di premi, lo Stato membro interessato stabilisce le misure necessarie in ragione della circostanza invocata.

Queste misure possono comprendere, secondo il caso, il rinvio dell'inizio del periodo di non commercializzazione o di riconversione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, ovvero la sospensione degli obblighi per un tempo determinato nel corso di questo periodo e il non ricupero dei premi già versati che dovrebbero essere rimborsati conformemente all'articolo 9, paragrafo 1.

2. Fatte salve le circostanze concrete da prendere in considerazione in singoli casi, sono suscettibili di giustificare une delle misure di cui al paragrafo 1 in particolare le seguenti situazioni:

  1. a) decesso del beneficiario ove questi abbia personalmente gestito l'azienda;

  2. b) incapacità del beneficiario di esercitare la propria attività per un luogo periodo ove egli abbia personalmente gestito l'azienda;

  3. c) espropriazione di una parte rilevante della superficie agricola utile dell'azienda gestita dal beneficiario, semprechù essa non fosse prevedibile il giorno dell'accettazione della domanda;

  4. d) catastrofe naturale grave che danneggi notevolmente la superficie agricola del beneficiario;

  5. e) distruzione accidentale dei fabbricati del beneficiario destinati all'allevamento bovino o ovino;

  6. f) epizoozia che colpisca in tutto o in parte il bestiame bovino o ovino del beneficiario.

3. Gli Stati membri informano la Commissione dei casi di forza maggiore da essi riconosciuti.

4. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, in un caso che non possa essere considerato come caso di forza maggiore ed in cui il beneficiario del premio di riconversione non rispetti più, nel corso del quarto anno del periodo di riconversione, l'impegno di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1078/77, l'importo del premio da ricuperare o, se il saldo non gli è stato ancora versato, l'importo da trattenere, è pari al 25 % dell'importo totale del premio al quale avrebbe avuto diritto; questa percentuale è diminuita in proporzione alla differenza tra il numero di UBG detenuto ed il numero di UBG richiesto».

2.

È aggiunto il seguente articolo 12 bis:

«Articolo 12 bis

1. Prima della fine del terzo anno del periodo di riconversione, ogni beneficiario del premio di riconversione può dichiarare per iscritto all'autorità competente di voler essere considerato come beneficiario del premio di non commercializzazione e di accettare le condizioni di cui all'articolo 2 e all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1078/77.

2. In tal caso, l'autorità competente effettua gli adeguamenti necessari dell'autorizzazione inizialmente rilasciata e modifica in particolare il periodo di non commercializzazione e gli importi del premio non ancora versati, in base alla situazione che sarebbe stata constatata se l'interessato avesse chiesto, fin dall'inizio, il premio di non commercializzazione».

3.

All'articolo 15 è aggiunto il seguente comma:

«Il disposto dell'articolo 8, paragrafo 5, si applica, su richiesta degli interessati, alle schede segnaletiche rilasciate in virtù del regolamento (CEE) n. 1307/77».

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 1979. Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente