diritto.io

REGOLAMENTO (CEE) N. 2736/799 DELLA COMMISSIONE del 5 dicembre 1979 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2287/79 per quanto concerne il trasferimento all'organismo d'intervento italiano di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all (organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali1, modificiato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/792,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/724,

visto il regolamento (CEE) n. 2738/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali5,

visto il regolamento (CEE) n. 2287/79 del Consiglio, del 15 ottobre 1979, relativo al trasferimento all'organismo d'intervento italiano di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento tedesco e alle condizioni di rivendita sul mercato6, in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2287/79, sono messe a disposizione dell'organismo d'intervento italiano 200 000 tonnellate di frumento tenero panificabile, detenuto dall'organismo d'intervento tedesco; che occore stabilire le modalità di applicazione di tale misure;

considerando che l'organismo d'intervento italiano deve essere sollecitamente informato delle località di deposito del quantitativo che deve essere trasferito; che le stesse informazioni nonchù quelle relative alla localizzazione dei magazzini di destinazione in Italia devono essere comunicate alla Commissione per consentire fra l'alto di valutare le incidenze finanziarie di detto trasferimento;

considerando che, per l'economicità dei costi dell'operazione, è opportuno far ricorso ad una procedura di gara per il trasporto verso l'Italia;

considerando che il presente trasferimento è soggetto alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio del 17 maggio 1977, relativo allo stoccaggio ed al movimento dei prodotti acquistati da un organismo d'intervento7 e del regolamento (CEE) n. 1722/77 della Commissione, del 28 luglio 1977, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1055/77 relativo allo stoccaggio e al movimento dei prodotti acquisti da un organismo di intervento8, modificato dal regolamento (CEE) n. 1625/789;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. Conformemente al regolamento (CEE) n. 2287/79, l'organismo d'intervento tedesco mette a disposizione dell'organismo d'intervento italiano 200 000 tonnellate di frumento tenero panificabile.

2. Gli organismi d'intervento tedesco e italiano constatano, prima del caricamento, le caratteristiche del prodotti in causa e si accordano sulla scelta delle località di immagazzinamento, di partenza e di arrivo in maniera da ridurre al massimo i costi di trasporto, nonchù sulle date per le operazioni di ritiro della merce. Gli elenchi di queste località sono immediatamente comunicati alla Commissione.

Art. 2

1.

L'organismo d'intervento italiano prende in consegna il frumento tenero certificato panificabile prima del caricamento dall'organismo d'intervento tedesco caricato su mezzo di trasporto franco banchina magazzino dell'organismo d'intervento fornitore e da tale momento ne assume la responsabilità. È considerato di qualità panificabile il frumento tenero che risponde ai criteri di qualità validi per la campagna cerealicola nel corso della quale è stato preso in consegna all'intervento.

L'organismo d'intervento tedesco comunica all'organismo d'intervento italiano entro e comunque non oltre il settimo giorno di ogni mese, le quantità consegnate durante il mese precedente.

2. L'importo delle spese d'inoltro del prodotto è determinato dall'organismo d'intervento italiano mediante procedura di gara. Tali spese comprendono:

  1. a) il trasporto (caricamento escluso) dalle banchina del magazzino di partenza fino alla banchina del magazzino di destinazione (scaricamento escluso);

  2. b) le spese di assicurazione concernenti il valore della merce determinato dal prezzo di riferimento del prodotto.

3. La gara può essere suddivisa in uno o più lotti.

4.

L'organismo d'intervento italiano determina le clausole e condizioni di gara, conformemente alle disposizioni del presente regolamento. Esse devono, fra, l'altro, prevedere il deposito di una cauzione in ordine al buon fine delle operazioni oggetto della gara.

Nelle suddette clausole e condizioni deve inoltre essere garantita la parità di accesso e di trattamento ad ogni interessato, indipendentemente dal relativo luogo di stabilimento nella Comunità. A tal fine l'organismo d'intervento italiano, dopo la firma della decisione del bando di gara, comunica alla Commissione la data di apertura della gara. Tale informazione viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

$A partire dalla data della pubblicazione è concesso all'organismo d'intervento italiano un periodo di 15 giorno feriali per la presentazione delle offerte.

Le offerte presentate all'organismo d'intervento italiano sono espresse e accettate in lire italiane.

5.

Sono dichiarati aggiudicatari il migliore o i migliori offerenti.

Tuttavia, se le offerte non corrispondono ai prezzi e ai costi normalmente praticati, l'aggiudicazione non ha luogo.

6. L'organismo d'intervento italiano tiene informata la Commissione in merito allo svolgimento delle operazioni di gara e ne comunica immediatamente i risultati alla commissione stesse e all'organismo d'intervento tedesco.

Art. 3

Il presente regolamento entre in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1979. Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente (3) n. L 94 del 28.4.1970, pag. 13.