diritto.io

REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 2764/79 DEL CONSIGLIO del 6 dicembre 1979 che modifica il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità fissati dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/681 e modificati da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3085/782, in particolare l'articolo 56 bis, secondo comma, di detto statuto,

Vista la proposta fatta dalla Commissione previo parere del comitato dello statuto,

considerando che è compito del Consiglio, che delibera su proposta fatta dalla Commissione previo parere del comitato dello statuto, determinare le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che lavorano nel contesto di un servizio continuo o a turni;

considerando che anche il personale addetto a taluni servizi di telex esercita le sue mansioni nel contesto di un servizio continuo o a turni conformemente all'articolo 56 bis dello statuto; che è opportuno modificare in relazione il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/763,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

All'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76, la parte del primo comma che precede il trattino è così redatta:

«1. Il funzionario retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti e che presta servizio presso uno stabilimento del Centro comune di ricerca o svolge azioni indirette, ovvero retribuito in base agli stanziamenti per il funzionamento e che presta servizio presso un centro di informatica, un servizio di sicurezza o un servizio di telex e che esercita le sue funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni in conformità dell'articolo 56 bis dello statuto dei funzionari ha diritto ad un'indennità di:».

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 1979. Per il Consiglio Il Presidente L. PETRI