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REGOLAMENTO (CEE) N. 1475/80 DELLA COMMISSIONE del 12 giugno 1980 che modifica vari regolamenti di politica agraria comune in conseguenza della codificazione delle disposizioni relative al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

viste le disposizioni menzionate nei visti dei regolamenti:

- (CEE) n. 193/75 della Commissione, del 17 gennaio 1975, che stabilisce modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2971/792,

- (CEE) n. 645/75 della Commissione, del 13 marzo 1975, che stabilisce modalità comuni d'applicazione dei prelievi e delle tasse all'esportazione per i prodotti agricoli3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 609/784,

- (CEE) n. 413/76 della Commissione, del 25 febbraio 1976, che riduce i periodi durante i quali i prodotti cerealicoli possono essere sottoposti ai regimi doganali di pagamento anticipato delle restituzioni5,

- (CEE) n. 776/78 della Commissione, del 18 aprile 1978, relativo all'applicazione del tasso più basso della restituzione all'esportazione dei prodotti lattiero-caseari e recante abrogazione e modifica di vari regolamenti6,

- (CEE) n. 1998/78 della Commissione, del 18 agosto 1978, che stabilisce le modalità d'applicazione del sistema di compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero7, modificato dal regolamento (CEE) n. 2377/788,

- (CEE) n. 2730/79 della Commissione, del 29 novembre 1979, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli9,

- (CEE) n. 109/80 della Commissione, del 18 gennaio 1980, relativo all'applicazione del tasso più basso della restituzione all'esportazione di taluni prodotti del settore delle uova e del pollame10,

considerando che l'adozione del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli11, e del regolamento (CEE) n. 798/80 della Commissione, del 31 marzo 1980, che stabilisce le modalità per il pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione e degli importi compensativi monetari positivi per i prodotti agricoli12 rende auspicabile la sostituzione dei richiami agli atti abrogati in tale circostanza mediante richiami ai testi ormai applicabili;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. Nelle disposizioni indicate qui di seguito, i termini «regolamento (CEE) n. 441/69» sono sostituiti da «regolamento (CEE) n. 565/80»:

2. Nelle disposizioni indicate qui di seguito, i termini «agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 441/69» sono sostituiti da «agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80»:

— regolamento (CEE) n. 193/75, articolo 9, paragrafo 3, lettera b), quarto trattino, articolo 17, paragrafo 8, lettera b), primo trattino, terzo doppio trattino;

3. Nelle disposizioni indicate qui di seguito, i termini «dell'articolo 2, paragrafo 4, ultimo comma, e dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 441/69» sono sostituiti da «dell'articolo 4, paragrafo 7, e dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 565/80»:

— regolamento (CEE) n. 776/78, articolo 2, secondo trattino;

— regolamento (CEE) n. 109/80, articolo 1, secondo trattino.

Art. 2

Nel regolamento (CEE) n. 413/76

— i termini «l'articolo 3, paragrafo 3, ultimo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1957/69» che figurano nell'articolo 1, primo comma, sono sostituiti da «l'articolo 11, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 798/80»;

— i termini «dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a)» che figurano nell'articolo 1, secondo comma, sono sostituiti da «dell'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma»;

— i termini «l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1957/69» che figurano nell'articolo 2, paragrafo 1, sono sostituiti da «l'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 798/80».

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1980. Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente