REGOLAMENTO (CEE) N. 2101/80 DELLA COMMISSIONE del 5 agosto 1980 che modifica il regolamento (CEE) n. 1764/76, che stabilisce talune modalità relative alla concessione dell'importo differenziale e della sovvenzione previsti per la raffinazione dello zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/782, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,
considerando che, con regolamento (CEE) n. 1595/80 del Consiglio3, l'importo differenziale di cui all'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3330/74 è stato fissato per la campagna saccarifera 1980/1981 a 2,25 ECU per 100 chilogrammi di zucchero bianco;
considerando che, con regolamento (CEE) n. 1596/80 del Consiglio4, è stata fissata per la campagna saccarifera 1980/1981 una sovvenzione pari a 1,50 ECU per 100 chilogrammi di zucchero espresso in zucchero bianco, quale misura appropriata ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3330/74; che pertanto occorre modificare il regolamento (CEE) n. 1764/76 della Commissione5, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1514/796;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1764/76 è sostituito dal seguente testo: «1. L'importo di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1595/80 e quello di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1596/80 convertiti per 100 kg di zucchero greggio della qualità tipo, sono rispettivamente pari a:
a) 2,07 ECU,
b) 1,38 ECU».
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1980.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 1980. Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente